Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/02/2005, n. 20130
CASS
Sentenza 28 febbraio 2005

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Non sussiste l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nel caso in cui il relativo verbale sia redatto presso gli uffici dei comandi provinciali dei Carabinieri anzichè nei locali della procura della Repubblica dove sono tate eseguite le operazioni di registrazione delle comunicazioni, in quanto i casi di divieto di utilizzazione di cui all'art. 271 cod. proc. pen. sono tassativi e non comprendono l'ipotesi di redazione del verbale in un luogo diverso dai locali della procura, dovendosi peraltro escludere ogni possibilità di applicazione analogica di tali divieti.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/02/2005, n. 20130
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20130
Data del deposito : 28 febbraio 2005

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