Sentenza 28 febbraio 2005
Massime • 1
Non sussiste l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nel caso in cui il relativo verbale sia redatto presso gli uffici dei comandi provinciali dei Carabinieri anzichè nei locali della procura della Repubblica dove sono tate eseguite le operazioni di registrazione delle comunicazioni, in quanto i casi di divieto di utilizzazione di cui all'art. 271 cod. proc. pen. sono tassativi e non comprendono l'ipotesi di redazione del verbale in un luogo diverso dai locali della procura, dovendosi peraltro escludere ogni possibilità di applicazione analogica di tali divieti.
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- 2. Intercettazioni telefoniche, utilizzabilità, tecnica dell'ascolto remoto, legittimità, sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 ottobre 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/02/2005, n. 20130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20130 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IACOPINO Silvana - Presidente - del 28/02/2005
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - rel. Consigliere - N. 487
Dott. GALBIATI Ruggiero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 20/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI SS, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Cagliari del 2 dicembre 2004;
sentita la relazione del Consigliere Dott. SERGIO VISCONTI;
udito il P.G., in persona del Dott. IANNELLI MARIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
udito il difensore, avv. LOMBARDO DOMENICO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con atto in data 21.12.2004 LI SS ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 2.12.2004 del Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del riesame, con la quale era stata confermata l'ordinanza del 15.11.2004 del GIP dello stesso Tribunale di applicazione nei confronti del LI della misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90, per il quale il ricorrente era stato arrestato in flagranza di reato, e valutandosi in particolare i risultati di intercettazioni telefoniche e di osservazioni della polizia giudiziaria. L'ordinanza impugnata da atto che le intercettazioni sono state eseguite presso i locali della Procura della Repubblica, ma il verbale delle operazioni è stato redatto - come si evince dalle trascrizioni delle telefonate e dalle annotazioni di sintesi - presso gli uffici del Comando provinciale dei Carabinieri di Cagliari, grazie ad un sistema informatico che consente alle autorità titolari di una apposita password di collegarsi direttamente al server che effettua le intercettazioni.
Secondo il Tribunale del riesame tali modalità di esecuzione non comportano l'inutilizzabilità delle intercettazioni, ai sensi dell'art. 271, 1 comma, c.p.p., in quanto l'art. 268, 3 comma, c.p.p. si riferisce solo alla "registrazione delle comunicazioni intercettate" e non anche alla "redazione del verbale delle operazioni".
Il ricorrente assume, invece, richiamando l'art. 15 Cost. sulla necessità di contemperare l'esigenza istruttoria con la tutela del valore della segretezza e riservatezza delle comunicazioni, che col termine "operazioni" deve intendersi sia l'intercettazione vera e propria, sia la redazione del verbale delle operazioni compiute. Il ricorrente ha, quindi, chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con le conseguenze di legge, avendo il giudice di merito desunto i gravi indizi di colpevolezza dalle intercettazioni eseguite.
Il ricorso è infondato e va rigettato. I casi di divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni telefoniche sono tassativamente disciplinati dall'art. 271 c.p.p., e non vi è possibilità di applicazione analogica. Proprio questa sezione della Suprema Corte ha recentemente ritenuto che "la sanzione di inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni telefoniche, stante il principio di tassatività, non può essere dilatata fino a comprendervi l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 89 disp. att. c.p.p., non espressamente richiamato dall'art. 271 c.p.p."
(Cass. 17.9.2004 n. 49306; conforme Cass. 14.1.2004 n. 17574). È vero che l'art. 89 disp. att. c.p.p. disciplina le modalità di redazione del verbale di registrazione, e non indica il luogo dove devono essere eseguite, ma è altrettanto vero che la tutela, anche costituzionale, invocata dal ricorrente è stata salvaguardata nel caso di specie, in quanto l'art. 15, 2 comma, Cost. impone che la limitazione della libertà di ogni forma di comunicazione avvenga solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria, e quindi sotto il controllo diretto di quest'ultima.
Nella fattispecie, non vi è dubbio, per dichiararlo lo stesso ricorrente, che le operazioni di intercettazione sono state eseguite presso i locali della Procura della Repubblica procedente, assumendosi che solo il verbale veniva redatto al Comando Provinciale di Cagliari, grazie ad un sistema informatico che consente alle autorità titolari di una apposita password di collegarsi direttamente al server che effettua le intercettazioni. Pertanto, già sotto il profilo logico-giuridico della disciplina vigente, anche costituzionale, non vi è dubbio che il magistrato abbia disposto l'esecuzione delle operazioni sotto il suo diretto controllo, come si evince agevolmente dalla circostanza che le stesse venivano eseguite nei locali all'uopo previsti in via principale dall'art. 268, 3 comma, c.p.p.. Ma anche l'esegesi delle norme specifiche consente di pervenire all'esclusione della sanzione dell'inutilizzabilità di cui all'art. 271 c.p.p.. Infatti, l'art. 268, 1 comma, c.p.p. dispone che "le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale". L'art. 271 c.p.p. dispone che "i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, commi 1 e 3".
Una prima riflessione la merita l'espressione "i risultati delle intercettazioni", che possono essere dedotti solo dal contenuto delle conversazioni sottoposte ad intercettazione, siano esse telefoniche o ambientali, ma non certamente dai verbali delle operazioni, che, a norma del già citato art. 89 disp. att. c.p.p. contengono "l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione della intercettazione, nonché i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni", per cui la giurisprudenza di legittimità è esattamente pervenuta, anche se esaminando il solo profilo a cui tra poco si accennerà, per l'esclusione di una declaratoria di inutilizzabilità per violazione del citato art. 89. Non va trascurato, però, che l'art. 268, 2 comma, c.p.p. dispone che "nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate". Prevedendo però, l'art. 271 c.p.p. l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per le sole violazioni di cui al 1 e 3 comma dell'art. 268, è oltremodo evidente che il legislatore non vi abbia compreso quella di cui al 2 comma, non applicabile analogicamente per il principio della tassatività dei casi di inutilizzabilità dei divieti di utilizzazione. Inoltre, la sommaria trascrizione del contenuto delle comunicazioni intercettate non equivale alla piena conoscenza dei "risultati delle intercettazioni", che solo quest'ultima potrà eventualmente, nel corso delle successive fasi processuali, costituire prova nel procedimento penale.
Ne consegue che - come è peraltro ben motivato nell'ordinanza impugnata - bisogna distinguere tra l'intercettazione vera e propria, le cui operazioni devono essere eseguite sotto il controllo dell'autorità giudiziaria o mediante disposizioni da lui motivatamente impartite, e le cui violazioni comportano la sanzione dell'inutilizzabilità ex art. 271 c.p.p., dalla redazione del verbale delle registrazioni, per la quale tale sanzione non è prevista sia in relazione all'art. 268, 2 comma, c.p.p. che all'art. 89 disp. att. c.p.p., anche nell'ipotesi di redazione del verbale in un luogo diverso dai locali della Procura, per due motivi: è rispettato il dettato costituzionale di cui all'art. 15, 2 comma, in ordine al controllo dell'autorità giudiziaria sulla limitazione della libertà di comunicazione;
l'art. 271 c.p.p. non dispone alcun divieto di utilizzazione per violazioni inerenti alla regolarità della redazione del verbale delle operazioni.
Alla declaratoria di rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario di competenza perché provveda a quanto previsto dall'art. 23 c. 1 bis legge 8.8.1995 n. 332. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2005