Sentenza 7 gennaio 2010
Massime • 1
Sono utilizzabili nel giudizio abbreviato i risultati della localizzazione mediante il sistema di rilevamento satellitare (cosiddetto GPS) degli spostamenti di una persona sul territorio, mediante l'acquisizione delle annotazioni e rilevazioni di servizio della polizia giudiziaria circa le coordinate segnalate dal sistema di rilevamento, in quanto costituiscono il prodotto di un'attività di investigazione atipica assimilabile al pedinamento e non alle operazioni di intercettazione. (In motivazione, la S.C. ha precisato che i supporti informatici relativi a tale attività di indagine non vanno considerati "atti non ripetibili", come accade per gli esiti delle intercettazioni, e non vanno inseriti nel fascicolo del dibattimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/01/2010, n. 9416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9416 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 07/01/2010
Dott. ROMBOLÀ LO - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 17
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 37707/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NG LE N. IL 01/01/1974;
2) ED MI N. IL 06/10/1966;
3) SO QU N. IL 20/10/1965;
4) AD IA N. IL 20/10/1962;
5) AD ST N. IL 18/12/1968;
6) SA AN N. IL 25/06/1976;
7) PI LO N. IL 04/01/1957;
avverso la sentenza n. 493/2008 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 02/02/2009 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/01/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO Margherita;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FEBBRARO G. che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi di AG e SO e ha chiesto il rigetto degli altri ricorsi;
Uditi i difensori Avv. Aricò per DD OM, IL per GI, Aste e AZ per Spiega, Aste per ME, nonché il difensore d'ufficio avv. Provini per SO, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19 marzo 2007 il gip del Tribunale di Cagliari, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava GI ES, AS PE ME, NO SO, OM e AN DD, NA AG, LO PI colpevoli dei delitti loro rispettivamente ascritti (D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73, 80, 74) e, con la riduzione per il rito, irrogava a ME
la pena di sedici anni di reclusione, a PI, AN e OM DD la pena di dodici anni di reclusione, a GI la pena di sette anni e otto mesi di reclusione, a AG quella di sei anni e otto mesi di reclusione, a SO quella di tre anni di reclusione ed Euro ventimila di multa.
2. Il 2 febbraio 2009 la Corte d'appello di Cagliari, in parziale riforma della decisione di primo grado, riduceva le pene inflitte in primo grado a taluno degli imputati, applicando a AG la pena di sei anni e quattro mesi di reclusione, a GI quella di sette anni e sei mesi di reclusione, a AN e OM DD la pena di undici anni e quattro mesi di reclusione, a ME quella di quindici anni e otto mesi di reclusione. Confermava nel resto la decisione di primo grado.
3.1 giudici ritenevano provato l'inserimento dei suddetti imputati (eccetto SO, chiamato a rispondere solo del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73) in un'articolata associazione per delinquere finalizzata a traffici di sostanze stupefacenti (hashish e cocaina), poi effettivamente importate in Italia in rilevanti quantità e immesse sul mercato sulla base dei seguenti elementi: a) contenuto delle intercettazioni ritualmente disposte;
b) risultanze dei tabulati delle utenze telefoniche in possesso degli imputati;
c) esiti dei servizi di osservazione, appostamento e pedinamento svolti dalla polizia giudiziaria;
d) tracciati delle apparecchiature di localizzazione con sistema satellitare "gps"; e) sequestri di rilevanti partite di droga operati;
f) accertamenti bancari e finanziari svolti;
g) dichiarazioni rese da HA OC, destinatario dei racconti di BA e del MA MO, fornitore delle ingenti partite di hashish;
h) arresto in flagranza di HA OC;
i) parziali ammissioni dei LL OM e DD AN in ordine alle ripetute consegne di soldi a BA (cinque versamenti tra settembre 2003 e aprile 2004, del sequestro della somma di Euro 339.930, provento dei traffici di droga, fatta recuperare agli inquirenti da BA;
1) sentenza di condanna pronunziata nei confronti di AL per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, acquisita ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p.. Sulla base di tali risultanze probatorie la Corte territoriale osservava che tra l'8 e il 9 ottobre 2002 erano stati importati in Italia circa mille chili di hashish acquistati in Marocco e sequestrati, nell'ordine di sessanta chili, l'11 febbraio 2002 in possesso, tra gli altri, di CO, che li aveva ricevuti da GI ed era stato assistito durante il tragitto da SO che era uno degli acquirenti e destinatari finali.
Rilevava, poi, che tra il 9 e il 13 dicembre 2003 ME, AG, i due LL DD si erano occupati dell'importazione dalla Spagna in Italia di circa dieci chili di cocaina - materialmente trasportati da ME e BA - il cui acquisto era stato finanziato dagli acquirenti OM e DD AN, mentre AG, insieme con altri complici, aveva curato la custodia e la distribuzione della droga.
Inoltre, il 18 dicembre 2003 erano stati importati in Sardegna dalla Spagna circa 999 chili di hashish, materialmente trasportati in Italia da HA OC (già separatamente giudicato per questo fatto) nell'interesse di BA che aveva trattato la cessione dello stupefacente ai due LL DD, i quali ammettevano di avere trattato con BA la fornitura di quella partita di droga e di essersi incontrati con lui in quel periodo per acquistarla. Infine, tra il 24 e il 29 febbraio 2004 erano stati importati in Italia dalla Spagna, tramite un corriere spagnolo e Agus CA, due chili di cocaina, che venivano consegnati a ME e BA, i quali provvedevano a distribuirli, tra gli altri, tramite i due LL DD e AG.
4. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori di fiducia, PI, AN e OM DD e, inoltre, personalmente, AG, GI, SO, ME.
Tutti gli imputati - eccetto SO chiamato a rispondere solo del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 - lamentano violazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del delitto previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, violazione dei canoni di valutazione probatoria in ordine agli elementi posti a base dell'affermazione della penale responsabilità, mancanza e manifesta illogicità della motivazione anche alla luce degli elementi offerti dalla difesa, tenuto conto della mancanza di certezza in ordine all'identificazione degli interlocutori delle conversazioni, del carattere criptico dei colloqui intercettati, della travisata ricostruzione dei fatti determinata dalla inattendibilità delle indagini di polizia giudiziaria, fondate sul contenuto degli ascolti e sui tracciati di rilevazione satellitare con sistema "gps" in ordine agli spostamenti e ai contatti intercorsi tra gli imputati, delle condotte contestate a ciascuno dei ricorrenti. AG e GI denunciano, inoltre, entrambi violazione ed erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 e mancanza e manifesta illogicità in ordine alla configurabilità della predetta aggravante.
GI lamenta anche: a) inutilizzabilità dei rilievi effettuati con il sistema gps in conseguenza della mancata acquisizione al fascicolo per il dibattimento dei supporti informatici contenente i tracciati originali degli spostamenti del veicolo controllato;
b) violazione di legge e vizio della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del delitto previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. OM DD denuncia, a sua volta, violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, contraddistinto da un'illogica equiparazione con la posizione di AN DD, pur nella diversità dei ruoli loro contestati. SO formula le seguenti doglianze: a) violazione dell'art. 521 c.p.p. per omessa corrispondenza tra il fatto contestato (l'essere stato destinatario di una partita di sessanta kg. di hashish) e il fatto per cui è intervenuta la condanna (l'avere curato il trasporto della droga); b) violazione dei canoni di valutazione probatoria con riferimento all'affermazione di penale responsabilità per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73; c) violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'omesso riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 114 c.p.. ME lamenta anche: a) violazione di legge e vizio della motivazione in rapporto alla ritenuta insussistenza del vizio di mente;
b) violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla disposta confisca dei beni in assenza dei relativi presupposti.
OSSERVA IN DIRITTO
I ricorsi non sono fondati.
1. Deve essere in primo luogo esaminata, in quanto ha carattere logicamente preliminare rispetto alle altre, la doglianza prospettata dalla difesa di GI in tema di inutilizzabilità dei rilievi effettuati con il "sistema gps" in conseguenza della mancata acquisizione al fascicolo per il dibattimento dei supporti informatici contenente i tracciati originali degli spostamenti del veicolo controllato.
La censura non è fondata.
L'attività di indagine volta a seguire i movimenti sul territorio di un soggetto, a localizzarlo e, dunque, a controllare a distanza la sua presenza in un determinato luogo in un certo momento, nonché l'itinerario seguito, gli incontri avuti (cosiddetta intercettazione "gps"), costituisce una modalità, tecnologicamente caratterizzata, di pedinamento e, come tale, rientra nei mezzi di ricerca della prova cosiddetti atipici o innominati attribuiti alla competenza della polizia giudiziaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 55, 347 e 370 c.p.p.. Essa non è in alcun modo assimilabile all'attività di intercettazione di conversazioni o comunicazioni (Cass., sez. 5, 27 febbraio 2002, n. 16130, rv. 221918; Cass., sez. 4, 29 gennaio 2007, n. 8871, rv. 236112; Cass., sez. 5, 7 maggio 2004, n. 24715, rv. 228731; Cass., sez. 6, 11 dicembre 2007, n. 15396, rv. 239638). Ne consegue che non vi è alcuna necessità di autorizzazione preventiva da parte del giudice, non trovando applicazione le disposizioni di cui agli artt. 266 c.p.p. e seg.. Una volta esclusa ogni riferibilità alla disciplina sulle intercettazioni, non sussistono i presupposti per affermare che i supporti informatici relativi a tale attività di indagine debbano essere considerati "atti non ripetibili", così come accade per gli esiti delle intercettazioni, ed essere inseriti nel fascicolo del dibattimento. Il sistema di rilevazione satellitare "gps" costituisce, in realtà, un'attività investigativa atipica, assimilabile al pedinamento, che può entrare nella valutazione probatoria del giudice anche attraverso l'acquisizione delle annotazioni e delle relazioni di servizio redatte dalla polizia giudiziaria sulle coordinate segnalate dal sistema stesso, così come è avvenuto correttamente nel caso in esame, trattandosi di giudizio abbreviato.
Poiché l'attività di polizia giudiziaria consiste nel trasfondere pedissequamente nelle annotazioni o nelle relazioni di servizio un dato oggettivo, quale è costituito dalle coordinate rilevate dal sistema satellitare "gps", è da escludere che essa sia connotata da profili interpretativi o valutativi. Di conseguenza, l'assenza del supporto informatico contenente gli originali dei tracciati non può in alcun modo inficiare l'attendibilità e la oggettiva valenza probatoria dei medesimi dati, concernenti le coordinate segnalate dal sistema satellitare, immediatamente trasfusi nella annotazioni e nelle relazioni di servizio.
2. Non fondato è anche il motivo di ricorso con cui tutti gli imputati - eccezion fatta per SO chiamato a rispondere solo del delitto previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 - lamentano l'assenza degli elementi costituitivi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e la violazione dei canoni di valutazione probatoria in merito alla sussistenza degli elementi idonei a fondare la responsabilità dei ricorrenti in ordine al suddetto reato. Per verificare positivamente l'esistenza di un'associazione per delinquere dedita a traffici di sostanze stupefacenti occorre verificare positivamente la sussistenza di un vincolo associativo di natura permanente fra tre o più persone, qualificato da un minimo di organizzazione, anche non strutturata gerarchicamente, ma comunque a carattere stabile, che sia destinata a perdurare anche dopo la consumazione dei singoli delitti programmati, nonché il profilarsi di un programma criminoso volto al compimento di una serie indeterminata di delitti previsti dalla legge sugli stupefacenti senza che occorra l'effettiva consumazione degli stessi. La struttura criminosa deve, quindi, dare conto dei seguenti fattori:
a) l'esistenza di un gruppo, i cui membri siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti;
b) l'organizzazione di attività personali e di mezzi economici degli associati, anche semplici ed elementari, per il perseguimento del fine illecito comune e con l'obbligo solidale di ciascun membro di fornire per la sua parte, anche in ragione del ruolo a lui attribuito, un contributo materiale di beni economici e/o di sole energie fisiche o psichiche secondo l'effettiva ripartizione di compiti funzionali al programmato assetto criminoso da realizzare;
c) l'apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita, destinato a durare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso (Cass., Sez. 6, 22 marzo 1996, n. 8627, rv. 205803; Cass., Sez. 1, 12 novembre 1992, n. 1008, rv. 195102; Cass., Sez. 6, 1 giugno 1995, n. 8690, rv. 202042; Cass., Sez. 1, 21 ottobre 1999, n. 14578, rv. 216124; Cass., Sez. 4, 21 aprile 2006, n. 22824, rv. 234576). La sentenza impugnata appare conforme ai principi sinora illustrati, in quanto, con iter argomentativo correttamente e logicamente articolato, ha evidenziato, sulla base del contenuto delle intercettazioni ritualmente disposte, dei sequestri di droga e di rilevanti somme di denaro operati, delle dichiarazioni rese da HA OC, delle parziali ammissioni di OM e AN DD, delle sentenze acquisite ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., l'esistenza di uno stabile e strutturato gruppo, formato, tra gli altri, da ME, GI, OM e AN DD, AG, PI, stabilmente dedito, grazie alla predisposizione di mezzi (depositi e nascondigli per la droga, approntamento di accorgimenti per nasconderla durante il trasporto, organizzazione dei corrieri, utilizzo di numerosi telefoni cellulari, frequente cambio delle utenze), basi logistiche, ingenti capitali e ad un'accurata divisione dei compiti, ad una reiterata e ramificata attività di spaccio di sostanze stupefacenti, il cui approvvigionamento veniva programmato anche mediante importazioni di partite di droga dall'estero e la cui immissione sul mercato della Sardegna veniva controllata, sia direttamente che tramite altre persone, da ME. Quest'ultimo, insieme con BA (separatamente giudicato) costituiva uno dei principali responsabili dei traffici, anche sotto il profilo del reperimento dei canali di importazione della droga e della organizzazione dell'attività di trasporto ad opera di corrieri, tra cui GI, e della rete di immissione sul mercato degli stupefacenti, con il fattivo contributo dei due LL DD, che, oltre ad essere acquirenti e destinatari finali delle ingenti partite, si occupavano anche del finanziamento, di AG, addetto, oltre che alla custodia della droga, alla vendita della stessa e alla riscossione dei relativi crediti, nonché di PI, incaricato soprattutto di curare i profili economici degli illeciti traffici, di gestire nella maniera più vantaggiosa i rilevanti profitti illeciti e di reinvestirli. La Corte territoriale ha sottolineato l'articolazione dell'organizzazione, la pluralità degli episodi di importazione e di immissione delle ingenti partire di stupefacenti sul mercato in zone predeterminate suddivise tra i diversi compartecipi, susseguitisi con continuità per un lungo arco di tempo ed espressivi, per il loro numero, per la quasi contestualità delle plurime acquisizioni rilevanti, per le modalità esecutive, della stabilità del vincolo associativo, del carattere programmatico ed indeterminato del disegno delittuoso, volto alla sistematico approvvigionamento, anche attraverso molteplici fonti di rifornimento, di quantità di rilevanti quantità di droga in vista della loro successiva ed articolata immissione sul mercato.
Hanno, inoltre, posto in risalto la complessità dell'organizzazione, stabilmente radicata, caratterizzata da una precisa distribuzione di ruoli e di compiti tra gli associati in relazione al reperimento dei canali di approvvigionamento, alle forniture, ai trasporti delle partite di stupefacenti, alla predisposizione delle basi logistiche, alla individuazione delle aree di mercato, cui sovraintendevano soggetti responsabili, incaricati anche della riscossione delle somme provento della vendita, nonché la gestione dei consistenti flussi finanziari provento degli illeciti traffici, finalizzati, tra l'altro, al mantenimento dell'operatività dell'organizzazione. Con specifico riferimento alla posizione di PI, la Corte territoriale ha evidenziato il suo ruolo di tesoriere e di amministratore del "patrimonio" dell'associazione, alimentato grazie alle ingenti somme di denaro derivanti dai delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ha messo in luce, soprattutto sulla base delle intercettazioni e delle altre indagini svolte nel periodo oggetto della contestazione e con specifico riferimento agli addebiti a lui mossi, l'intensità dei contatti intercorsi con CC (insieme con ME elemento di spicco dell'associazione, nei cui confronti è stata pronunziata sentenza irrevocabile di condanna, ritualmente acquisita ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p.) e ME, con i quali si incontrava quasi quotidianamente in relazione alla gestione degli illeciti traffici di stupefacenti, la disponibilità dimostrata nel soddisfare le diverse necessità logistiche e organizzative dell'associazione, la contestualità temporale tra le attività di importazioni degli ingenti quantitativi di droga e il prelievo dalla cassa del sodalizio, ad opera di PI, del denaro necessario alla conclusione dell'affare illecito, nonché l'impegno profuso nell'investire nel settore immobiliare i rilevanti capitali illeciti. Il complesso delle condotte sinora descritte si è tradotto in un consapevole e volontario contributo, causalmente rilevante, alla vita dell'associazione dedita ai traffici di droga, per cui, sotto questo profilo, appaiono inconferenti i rilievi difensivi circa la struttura del delitto di riciclaggio (art. 648 bis c.p.), basati su una lettura parziale e non corretta della contestazione e della sentenza impugnata nella parte relativa alla ricostruzione dell'effettivo e articolato ruolo svolto dal ricorrente. Il provvedimento impugnato, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha diffusamente illustrato per ogni posizione il percorso logico-argomentativo seguito in rapporto al reato associativo contestato e agli elementi di prova - in precedenza richiamati - che consentono di affermare la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e di delineare la loro riconducibilità soggettiva. In questo contesto non possono trovare accoglimento le prospettazioni difensive, volte a impegnare la Corte o in una ricostruzione alternativa dei fatti o in una rilettura nel merito delle singole circostanze, laddove, invece, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato è - per espressa disposizione legislativa - rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, non fondate su dati contrastanti con il "senso della realtà" degli appartenenti alla collettività ed infine esenti da vistose ed insormontabili incongruenze tra di loro. Quindi il controllo di legittimità di questo Collegio, appuntato esclusivamente sulla coerenza strutturale "interna" della sentenza, di cui ha saggiato la oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico-argomentativo e, per tale via, anche l'accettabilità da parte di un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento e da osservatori disinteressati della vicenda processuale, non ha consentito di riscontrare l'esistenza dei vizi denunciati.
È, inoltre, preclusa a questo giudice di legittimità - in sede di controllo sulla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, sollecitata nei ricorsi, o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente e plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, pure sollecitata dalle difese dei ricorrenti. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
Le argomentazioni svolte dalle difese dei ricorrenti attengono pressocché esclusivamente a profili di fatto e mirano a suggerire di volta in volta una diversa interpretazione di singole risultanze processuali o una possibile lettura alternativa delle vicende di cui è processo, ma non valgono ad inficiare l'impianto logico della sentenza impugnata ora per la loro intrinseca debolezza ora per la loro genericità e per la carente individuazione dei passaggi della motivazione della decisione impugnata asseritamente contraddittori o viziati da manifesta illogicità oppure inidonei a svolgere la funzione esplicativa di quanto deciso.
3. Prive di pregio sono anche le censure formulate da GI circa la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. I giudici di merito hanno sottolineato, sulla base delle attività di polizia giudiziaria, consistite nei rilevamenti satellitari con sistema "gps", in appostamenti, pedinamenti e servizi di osservazione, delle attività di intercettazione, del sequestro in data 11 febbraio 2003, di sessanta chili di hashish in disponibilità di CO che li aveva ricevuti in consegna da GI in vista della successiva consegna a ER, nonché del contenuto del messaggio inviato dal carcere, tramite il colloquio con la madre, da CO a GI (oltre che a ER), il fattivo e consapevole contributo fornito da GI al ritiro dal luogo di custodia (l'ovile di Frau) del predetto quantitativo di droga in vista della consegna a CO, il cui compito era quello di trasportarlo sino alla destinazione finale (Olbia).
4. Parimenti infondati sono i rilievi formulati da SO.
4.1. Relativamente al primo motivo di ricorso, concernente il mancato rispetto del principio di correlazione tra accusa e sentenza, il Collegio osserva che a fondamento del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza sta l'esigenza di assicurare all'imputato la piena possibilità di difendersi in rapporto a tutte le circostanze rilevanti del fatto che è oggetto dell'imputazione. Ne discende che il principio in parola non è violato ogni qualvolta siffatta possibilità non risulti sminuita. Pertanto, nei limiti di questa garanzia, quando nessun elemento che compone l'accusa sia sfuggito alla difesa dell'imputato, non si può parlare di mutamento del fatto e il giudice è libero di dare al fatto la qualificazione giuridica che ritenga più appropriata alle norme di diritto sostanziale.
In altri termini, quindi, siffatta violazione non ricorre, quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza (Cass., sez. 1, 10 dicembre 2004, n. 4665, rv. 230771). Sussiste, invece, violazione del principio di correlazione della sentenza all'accusa formulata quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto, così, di fronte -senza avere avuto alcuna possibilità di difesa - ad un fatto del tutto nuovo.
Il fatto, di cui agli artt. 521 e 522 c.p.p., va definito come l'accadimento di ordine naturale dalle cui connotazioni e circostanze soggettive ed oggettive, geografiche e temporali, poste in correlazione tra loro, vengono tratti gli elementi caratterizzanti la sua qualificazione giuridica. La violazione del suddetto principio postula, quindi, una modificazione - nei suoi elementi essenziali - del fatto, inteso appunto come episodio della vita umana, originariamente contestato.
Si ha, perciò, mancata correlazione tra fatto contestato e sentenza quando vi sia stata un'immutazione tale da determinare uno stravolgimento dell'imputazione originaria.
Alla stregua dei principi giuridici sinora illustrati, non sussiste la dedotta violazione dell'art. 521 c.p.p., essendo stato contestato a SO non solo di essere l'acquirente e il destinatario finale del carico di droga di sessanta chili di hashish (capo 2.2, parte finale), ma anche di averne curato il trasporto, condotta quest'ultima chiaramente desumibile dalla lettura coordinata dei capi 2 e 2.2. Nel capo 2, infatti, a SO è stata espressamente contestata anche la condotta di trasporto della droga con specifico riferimento all'episodio descritto al capo 2.2. La sentenza impugnata ha correttamente evidenziato, in tale ottica, che l'imputato ha pienamente esercitato il suo diritto di difesa in ordine a tutti gli addebiti a lui mossi fornendo ampie giustificazioni in ordine alle ragioni della sua presenza a bordo dell'auto di ER il giorno del trasporto dello stupefacente.
4.2. La sentenza impugnata è esente dai rilievi, nella parte in cui ha ritenuto sussistenti nei confronti di SO gli elementi costitutivi del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, richiamando un complesso di circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità: a) il contenuto della conversazione telefonica intercorsa l'1 febbraio 2003 tra CO RE e NO ER, in cui era espressamente indicato quale ulteriore acquirente della partita di droga "NO"; b) l'accertata presenza di SO a bordo dell'auto di ER che fungeva da staffetta a CO, impegnato nel trasporto di sessanta chili di hashish, poi effettivamente sequestrati;
c) il contenuto dei colloqui intercorsi l'11 febbraio 2003 tra CO e ER nel corso dei quali quest'ultimo preannunciava che si sarebbe fatto accompagnare nel viaggio da un'altra persona, ricevendo l'espresso assenso di CO rispetto ad un'operazione così delicata, quale il trasporto di un rilevante quantitativo di droga;
d) le conversazioni intercorse tra CO e ER l'11 febbraio 2003 nel corso del trasferimento della rilevante quantità di stupefacente, evidenzianti le grandi cautele adottate per scongiurare eventuali controlli delle forze dell'ordine e la piena consapevolezza di SO della illiceità del viaggio, dimostrata dalla circostanza che fu SO, una volta avvistata la pattuglia della Guardia di Finanza, ad avvertire CO che doveva fermarsi;
e) il contenuto del memoriale scritto da ER e acquisito agli atti del processo d'appello, nel corso del quale l'imputato ammetteva le sue responsabilità e dichiarava che egli stesso e SO erano andati a prelevare la droga, che era stata materialmente trasportata da CO.
Il complesso di questi elementi, illustrati nella sentenza impugnata, è univocamente indicativo della coscienza e della volontà di SO di prestare il suo determinante contributo al trasporto del rilevante carico di droga, sì da assicurare il suo sicuro arrivo a destinazione.
4.3. In base a quanto esposto al precedente paragrafo 4.2., appare priva di pregio la doglianza concernente l'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.. La circostanza attenuante del contributo di minima importanza (art.114 c.p.) costituisce un'eccezione alla regola di equiparazione delle varie forme di concorso di persona nel reato, fondata sul principio monistico del reato concorsuale. Essa ha un significato di tipo causale che deve essere apprezzato sulla base di parametri valutativi assoluti, nel senso che l'apporto del soggetto non solo deve avere avuto una minore rilevanza eziologica rispetto al contributo fornito dagli altri concorrenti, ma deve avere assunto un'importanza obiettivamente minima, così da risultare nell'economia generale del fatto e in termini assoluti del tutto marginale e non indispensabile (Cass., sez. 1, 10 marzo 2004, n. 19069, rv. 228216; Cass., sez. 6, 30 novembre 2005, n. 45248, rv. 232619; Cass., sez. 6, 4 maggio 2006, n. 33435, rv. 234365) La sentenza impugnata appare conforme a tali principi laddove, ai fini dell'esclusione della circostanza attenuante, ha richiamato il fatto che SO si era appositamente recato sino a Cagliari in compagnia di ER, qui aveva atteso per ore che CO fosse pronto a partire con il carico di droga a bordo dell'auto, aveva fatto da staffetta all'auto di CO, lo aveva chiamato per avvertirlo della presenza lungo la strada di una pattuglia della Guardia di Finanza, si era occupato di discutere e concordare con i correi le modalità di prosecuzione del viaggio, così fornendo il suo contributo morale e materiale, causalmente rilevante, al buon esito del trasferimento dei sessanta chili di hashish.
5. Relativamente alla violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, prospettata da AG e GI, la Corte osserva che la circostanza aggravante dell'ingente quantità nei delitti concernenti le sostanze stupefacenti sussiste se il quantitativo, pur non raggiungendo valori massimi, sia tale da creare condizioni di agevolazione del consumo di droga nei riguardi di un numero elevato di tossicodipendenti (Cass, sez. 4, 18 giugno 2009, n. 36585, rv. 244986).
In tale ottica la sentenza impugnata è esente da censure nella parte in cui ha correttamente sottolineato che GI aveva curato una parte del trasporto di sessanta chili di hashish, quantitativo obiettivamente considerevole alla luce del numero delle dosi medie ottenibili con conseguente grave e allarmante danno per la salute di un rilevante numero di consumatori e che AG, assicurando la costante immissione sul mercato delle ingenti partite di droga importate e riscuotendo i relativi pagamenti, contribuiva a creare i presupposti per l'agevolazione del consumo di droga da parte di un elevatissimo numero di soggetti tossicodipendenti.
6. Non fondate sono anche le censure avanzate da ME.
6.1. Con riguardo alla dedotta violazione degli artt. 88 e 89 c.p., occorre sottolineare che la sentenza impugnata ha, innanzitutto, sottolineato che il perito d'ufficio e gli stessi consulenti di parte della difesa di ME hanno concordemente escluso che l'imputato, a causa dei disturbi da cui era affetto e del suo stato di tossicodipendenza, fosse affetto da un quadro patologico così grave da escluderne totalmente la capacità di intendere e di volere. La Corte territoriale con motivazione corretta, esente da vizi logici e giuridici, ha inoltre evidenziato l'insussistenza dell'asserito vizio parziale di mente, dedotto dal ricorrente.
In proposito è necessario premettere che, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i "disturbi della personalità", che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di "infermità", purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto casualmente determinato da disturbo mentale. Ne consegue che nessun rilievo, ai fini dell'imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di "infermità" (Cass., Sez. Un. 25 gennaio 2005, rv. 230317). Alla luce di tali principi i rilievi difensivi sono privi di pregio, atteso che la sentenza impugnata, con ampi e puntuali richiami delle circostanze di fatto - in quanto tali insindacabili in sede di legittimità - ha argomentato che dagli atti non emergevano, ne' da un punto di vista anamnestico ne' dalla documentazione clinica acquisita, profili attinenti a gravi disturbi dell'umore o dell'ideazione o della personalità e ha sottolineato che il contenuto delle numerose intercettazioni telefoniche è univocamente indicativo di una piena lucidità e di una spiccata attitudine ideativa e organizzativa nella programmazione degli illeciti traffici di stupefacenti, nella individuazione dei canali di rifornimento della droga, nella distribuzione dei ruoli, nell'attività di direzione e coordinamento delle altrui attività illecite, nella cura dei profili economici e finanziari.
6.2. Priva di pregio è anche la dedotta violazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies. In tema di confisca, poiché il dettato del D.L. 8 giugno 1992, n.306, art. 12 sexies, convertito in L. 7 agosto 1992, n. 356,
costituisce deroga ai principi generali fissati dall'art. 240 c.p., non è sufficiente, al fine di giustificare la provenienza dei beni, il riferimento a regolari atti di acquisto, essendo viceversa necessario risalire alla origine dei mezzi finanziari impiegati per la acquisizione dei predetti beni, il cui valore sia sproporzionato rispetto alle possibilità economiche del soggetto (Cass., sez. 5, 3 maggio 2001, n. 27656, rv. 220228). Devono, pertanto, ritenersi compresi nell'obbligo della confisca previsto dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 sexies, i beni che, pur essendo nella disponibilità dell'imputato, risultino formalmente di proprietà di persona a lui legata da rapporti personali, la cui incapacità di giustificare la provenienza del denaro impiegato nell'acquisto ne rivela l'intestazione fittizia (Cass., sez. 6, 1 aprile 2008, n. 31895, rv. 240856). In coerenza con tali principi la sentenza impugnata ha correttamente sottolineato, sulla base del contenuto delle intercettazioni svolte e degli accertamenti espletati in ordine ai beni, alla oro consistenza, ai soggetti che ne avevano l'effettiva disponibilità e alle loro capacità reddituali - costituenti altrettanti elementi di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità - la sussistenza dei presupposti per procedere alla confisca, attesa il carattere solo fittizio della formale intestazione degli immobili, la loro effettiva riconducibilità a ME che era stato in grado di acquisirli grazie ai profitti ricavati mediante la commissione degli illeciti traffici di droga e si occupava in via esclusiva della loro gestione, la sproporzione tra il valore degli stessi e le reali capacità economiche dell'imputato e della sua fidanzata, UD IS, intestataria pro quota dei beni in questione.
7 Non fondata è la censura formulata da OM DD in ordine alla dosimetria della pena.
La sentenza impugnata ha, con argomentazione logicamente articolata, valorizzato, ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, l'organico inserimento del ricorrente nel sodalizio dedito ai traffici di droga, il determinante contributo alla vita associativa e alla realizzazione dei singoli delitti fine fornito grazie ai finanziamenti effettuati, necessari per l'importazione e l'acquisto delle rilevanti partite di droga (hashish e cocaina), i ripetuti contatti intercorsi a tal fine con un elemento di spicco dell'organizzazione quale BA, condannato per questi fatti con sentenza definitiva, acquisita ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., il ruolo autonomo e non subordinato a quello del fratello svolto da OM DD, che in molteplici occasioni ebbe a incontrare e a trattare con il capo dell'associazione. Alla luce di questi elementi la sentenza impugnata è esente dai vizi denunziati, laddove ha equiparato, ai fini del trattamento sanzionatorio, la posizione di OM a quello di AN DD, tenuto conto della sostanziale equivalenza delle loro condotte delittuose, la cui valenza è stata obiettivamente espressiva di un' allarmante pericolosità sociale anche a prescindere dall'analisi della condotta di vita anteatta e dall'esistenza o meno di precedenti penali.
8. Al rigetto dei ricorsi consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 7 gennaio 2010. Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010