Articolo 126 del Codice di procedura penale
Articolo 125Articolo 144
Versione
24 ottobre 1989
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Versione
1 novembre 2022
Art. 126. Assistenza al giudice 1. Il giudice, in tutti gli atti ai quali procede, e' assistito dall'ausiliario a cio' designato a norma dell'ordinamento, se la legge non dispone altrimenti.
(( 1-bis. Il giudice e' supportato dall'ufficio per il processo penale nei limiti dei compiti a questo attribuiti dalla legge. ))
Entrata in vigore il 1 novembre 2022
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