Sentenza 16 ottobre 2007
Massime • 6
In tema di prescrizione del reato di usura, nel caso in cui il capo di imputazione faccia riferimento ad un fatto temporale limitato, la disposizione di cui all'art. 644-ter cod. pen. non consente di spostare in avanti la protrazione del reato in difetto di una modifica dell'imputazione o di contestazioni suppletive. (Nella specie, all'imputato era stata contestata la commissione dei fatti "sino al mese di aprile del 1994").
Nei reati diretti al conseguimento di un titolo di credito, l'entità del pregiudizio patito dalla persona offesa, ai fini della circostanza aggravante di cui al n. 7 dell'art. 61 cod. pen., va valutata con riguardo al momento della consumazione del reato, che coincide con quello in cui si verifica l'interversione del titolo del possesso, ovvero in cui il soggetto agente tiene consapevolmente un comportamento oggettivamente eccedente la sfera delle facoltà ricomprese nel titolo del suo possesso.
Nel reato di appropriazione indebita di un titolo di credito la persona offesa va identificata nel soggetto che tale titolo ha emesso, non nel destinatario dello stesso.
La nozione di "fatto" di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. va intesa quale accadimento di ordine naturale, nelle sue connotazioni oggettive e soggettive; ne consegue che, per aversi "mutamento del fatto", occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta, che non consenta di rinvenire, tra il fatto contestato e quello accertato, un nucleo comune identificativo della condotta, riscontrandosi invece un rapporto di incompatibilità ed eterogeneità che si risolve in un vero e proprio stravolgimento dei termini dell'accusa a fronte del quale si verifica un reale pregiudizio dei diritti della difesa.
Per distinguere il reato di concussione da quello di corruzione non deve aversi riguardo né al soggetto che prende l'iniziativa né alla composizione dei contrapposti interessi in un "accordo", bensì unicamente alla sussistenza o meno di uno stato di soggezione in cui venga a trovarsi il privato, che vizia a monte l'assetto dei reciproci interessi raggiunto nel c.d. "accordo"; per integrare il suddetto stato di soggezione è sufficiente che il privato si sia determinato alla dazione ovvero all'accordo per evitare un maggior danno, anche in difetto di uno stato di timore psicologico verso il pubblico ufficiale.
In relazione al delitto di concussione, l'abuso dei poteri da parte del soggetto agente e la conseguente costrizione od induzione del soggetto passivo a dare od a promettere denaro od altra utilità prescinde totalmente dalla legittimità o meno dell'attività compiuta, atteso che il requisito oggettivo del reato in questione può essere integrato anche attraverso un atto di ufficio doveroso compiuto in maniera antidoverosa, il che si verifica allorché tale atto sia posto in essere quale mezzo per conseguire fini illeciti, ossia in violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione. (Fattispecie nella quale il ricorrente, custode giudiziario, recatosi sul posto ove si trovavano alcuni beni pignorati per procedere alla loro rimozione, aveva accordato una proroga al debitore, acconsentendo a lasciare i predetti beni presso il domicilio di quest'ultimo, previa corresponsione di un modesto compenso quale contropartita del favore).
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/10/2007, n. 45993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45993 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2007 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 459 93 /07 45883 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 16/10/2007
SENTENZA
N. 07 1.969 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. COSENTINO EP MARIA PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE 1. Dott.DI IORIO GIORGIO CONSIGLIERE
N. 015400/2006 2. Dott.PAGANO FILIBERTO
3. Dott. ZAPPIA PIETRO
4.Dott.DAVIGO PIERCAMILLO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da : ProcuratorE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO
DI PALERMO CORTE D'APPELLO
N. IL 13/07/1931 1) UC ER C/
N. IL 28/01/1949 2) CATALANO FILIPPO
3) ALBANESE MARIO N. IL 31/07/1965
4) EL PE RAOUL ANTHONY N. IL 04/04/1963
5) MI EP N. IL 24/02/1940
avverso SENTENZA del 08/07/2005
CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
ZAPPIA PIETRO
che ha concluso per il rigitto di ricors proporti dal Procurator Genuale, dall parte cuile, nonché dal NO, dill' AL, dal Femin e dal RE
Udito, per la parte civile, l'Avv.Ginseffe Dacqui il quale ha chiesto l'ac proporto dal Catalans. proports, ed il gatto del ricorso mento delcoglim
Udit i difensor Avv. Vincenzo Lo quale ha рез девам chiesto l'accoglimento del recorro;
a Raffaele IV for FE il quale ha chuerto l'accoglimento del corso;
avv. TO NO LI il quale ha chiesto l'accoglimento UC del m ense;
ass. TO UC , quale sostituto dell our.
+ NI адамо for RE IN OU NT il quale Pa La chiesto l'accoglimento del Leor20 3
FATTO
Con sentenza del 3.10.2004 il Tribunale di Termini Imerese
dichiarava AL IO, custode giudiziario di beni pignorati, colpevole di tre ipotesi di concussione, rispettivamente in danno di
IZ CE, Li PI TA e SU AN, di una ipotesi di concussione tentata in danno di Di DI AT, di una ipotesi di turbata libertà degli incanti e di una ipotesi di falsità ideologica
(capi 31, 32, 33, 34, 37 e 38 della rubrica) e, ritenuto il vincolo della continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena complessiva di anni quattro di reclusione;
dichiarava RE IN OU NT, ufficiale giudiziario addetto alla Pretura di Termini Imerese, colpevole del e, concesse le reato di peculato (capo 49 della rubrica) circostanze attenuanti generiche e quella di cui all'art. 323 bis c.p., lo condannava alla pena di anni due di reclusione;
dichiarava
FU SE, ufficiale giudiziario addetto alla Pretura di
Termini Imerese, colpevole del reato di falsità ideologica (capo 38 della rubrica) e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, lo condannava alla pena di anni due di reclusione. Con la medesima sentenza il Tribunale di Termini Imerese
assolveva il predetto AL IO da diverse altre imputazioni contestategli a titolo di estorsione, concussione, peculato, turbata libertà degli incanti, falsità ideologica, perché il fatto non sussiste,
e dichiarava non doversi procedere nei confronti dello stesso in ordine ad una ulteriore ipotesi di corruzione per essere il reato estinto per prescrizione;
assolveva il RE da altre imputazioni di falsità ideologica, estorsione, turbata libertà degli incanti, peculato 4
perché il fatto non sussiste, e dichiarava non doversi procedere nei confronti dello stesso in ordine ad ulteriori ipotesi di turbata libertà degli incanti, omissione di atti di ufficio ed abuso d'ufficio per essere i reati estinti per prescrizione;
assolveva il FU da altre imputazioni di tentata falsità ideologica e materiale, perché il fatto non sussiste, e dichiarava non doversi procedere nei confronti dello stesso in ordine ad ulteriori ipotesi di omissione di atti di ufficio e turbata libertà degli incanti per essere i reati estinti per prescrizione.
Con la medesima sentenza il Tribunale di Termini Imerese
assolveva NO LI, avvocato civilista, ai sensi dell'art. 530, co. 1°, c.p.p., da diverse imputazioni di truffa aggravata, omissione di atti di ufficio, turbata libertà degli incanti, falsità ideologica (capi 12, 15, 20, 52, 53 e 54 della rubrica), perché il fatto non sussiste;
assolveva il detto NO, ai sensi dell'art. 530, co. 11°, c.p.p., da altre imputazioni contestategli a titolo di estorsione (capi 1, 3, 5, 7, 9, 17, 19 e 55 della rubrica), perché il fatto non sussiste, e dichiarava non doversi procedere nei confronti dello stesso in ordine ad ulteriori imputazioni contestategli a titolo di patrocinio infedele, usura ed appropriazione indebita (capi 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 21, e 22 della rubrica), per essere i reati estinti per prescrizione.
Il procedimento era scaturito da una più vasta indagine della
Procura della Repubblica di Termini Imerese che aveva avuto ad oggetto i presunti rapporti usurari intrattenuti da numerosi piccoli imprenditori del comprensorio delle Madonie.
A seguito delle dichiarazioni rese dalle presunte persone offese era stato, poi, intrapreso un nuovo filone di indagine a carico di alcuni avvocati ed ufficiali giudiziari operanti nella zona i quali, secondo l'accusa, avrebbero approfittato delle conoscenze 5
acquisite per ragione del loro ufficio, il più delle volte esercitato al fine di recuperare crediti insoluti o di intraprendere procedure esecutive nell'interesse di presunti usurai ovvero di eseguire pignoramenti o vendite ai pubblici incanti, per ottenere illeciti vantaggi economici;
più in particolare la vicenda presa in esame dal Tribunale riguardava una serie di illeciti penali commessi tra il
1992 ed il 1994, nel corso di procedure esecutive individuali e concorsuali pendenti davanti alla Sezione Staccata di Polizzi
Genersa della Pretura di Termini Imerese, ai danni di debitori in difficoltà, alcuni vittime di usura, i quali, pur di rinviare un possibile definitivo tracollo economico, avrebbero accondisceso alle indebite richieste economiche degli imputati la cui condotta, articolatasi attraverso una serie di false attestazioni, artifici, raggiri, dolose ed illegittime omissioni, avrebbe integrato le ipotesi di reato proponevano appello loro ascritte. Avverso la predetta sentenza l'AL, il RE ed FU con una serie articolata di motivi con i quali chiedevano l'assoluzione dai reati loro rispettivamente ascritti e, in subordine, la riduzione della pena;
proponeva appello il NO chiedendo l'assoluzione nel merito per tutti i reati per quali era stata pronunciata la prescrizione;
appellava il
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo solo nei confronti di NO LI, chiedendo la condanna per il reato di usura ai danni di UC IO, in relazione al quale era stata dichiarata la prescrizione, e per il reato di estorsione ai danni di SI RO, in relazione al quale era stato prosciolto nel merito;
appellavano infine le parti civili costituite nel giudizio di primo grado UC IO, TI TO e NC TO, 6
nonché la parte offesa non costituita parte civile US
AT, le quali chiedevano la condanna del NO al risarcimento dei danni, previa declaratoria di responsabilità per alcune ipotesi di reato per le quali l'imputato era stato assolto o era stata dichiarata la prescrizione.
Con sentenza dell'8.7.2005 la Corte di Appello di Palermo dichiarava inammissibili gli appelli proposti da TI TO,
NC TO e US AT e, in parziale riforma della sentenza impugnata, per quel che riguarda la posizione di
NO LI, accogliendo parzialmente l'appello proposto dal
Procuratore Generale, qualificava il fatto contestato al capo 1 della rubrica a titolo di estorsione aggravata (per il quale il
NO era stato assolto in primo grado perché il fatto non sussiste ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p.), quale violazione degli artt. 646 co. 3°, 61 n. 7 ed 11 c.p. e, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti, dichiarava non doversi procedere nei confronti dello stesso in ordine al predetto reato perché estinto per prescrizione;
per quel che riguarda la posizione di AL IO, in parziale accoglimento dell'appello proposto dallo stesso, dichiarava non doversi procedere nei confronti del detto imputato per il reato di turbata libertà degli incanti contestato al capo 37 della rubrica perché estinto per prescrizione, e riduceva la pena allo stesso inflitta ad anni tre e mesi nove di reclusione;
per quel che riguarda la posizione di RE IN OU NT, in parziale accoglimento dell'appello proposto dallo stesso, assolveva il detto imputato dai reati di omissione di atti d'ufficio contestatigli ai capi
25, 28 e 52 della rubrica, perché il fatto non sussiste, e dal reato di abuso d'ufficio contestatogli al capo 50 della rubrica per non 7
avere commesso il fatto, e riduceva la pena allo stesso inflitta per il reato di peculato, contestato al capo 49 della rubrica, ad anni uno e mesi quattro di reclusione;
confermava nel resto l'impugnata sentenza. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo lamentandone la erroneità in relazione ai capi concernenti la pronuncia di improcedibilità nei confronti di NO LI con riferimento alle imputazioni di cui al capo 1 (estorsione qualificata come appropriazione indebita aggravata) ed al capo 11 (usura).
In particolare, per quel che riguarda la condotta contestata al
NO al capo 1 della rubrica, rileva che erroneamente e senza alcuna motivazione la Corte territoriale aveva qualificato tale condotta come appropriazione indebita aggravata, dando per scontata la mancanza della minaccia necessaria ad integrare l'elemento materiale del delitto di estorsione ed ignorando totalmente le deduzioni e le conclusioni di segno contrario cui era pervenuto il P.G. appellante sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa SI RO in ordine alla coartazione psicologica esercitata dall'avv. NO sul predetto debitore, indotto a consegnare i titoli di credito indicati nell'imputazione - e successivamente dall'imputato abusivamente compilati con l'inserimento del proprio nome quale beneficiario - per il timore di essere dichiarato fallito. Analogamente, per quel che riguarda il reato di usura contestato al n. 11 della rubrica, il Procuratore ricorrente rileva,
condividendo le argomentazioni svolte nell'analogo motivo di ricorso dalla parte offesa UC IO che integralmente riportava, che erroneamente la Corte territoriale aveva rigettato la 8
l'appello proposto sul punto dalla predetta parte civile e dal P.G. ritenendo il reato prescritto in quanto commesso entro il 1994 e considerando la procedura esecutiva attivata dall'usuraio nei confronti del debitore quale un post factum fuori dalla condotta punibile;
per contro doveva ritenersi la permanenza nel reato ed il perdurare della condotta antigiuridica in considerazione della procedura esecutiva attivata dal soggetto agente, atteso che la contestazione del reato di usura, per l'intrinseca natura del fatto che denuncia, contiene già l'elemento del perdurare della condotta senza la necessità di una contestazione suppletiva, ed assume una sua "vis espansiva" sino alla pronuncia della sentenza.
Analoghe vengonocensure svolte nel ricorso per cassazione proposto, tramite il proprio legale, dalla parte civile
UC IO nei confronti del predetto NO con riferimento al reato di usura di cui al capo 11 della rubrica. Il ricorrente, in aggiunta ai rilievi concernenti la permanenza del reato e quindi la erroneità della pronuncia di prescrizione, lamenta la assenza di motivazione sulla questione di diritto, sollevata nei motivi di appello, relativa al tempo necessario per dichiarare prescritto il reato, con conseguente violazione dell'art. 606, lett. c), c.p.p. in relazione agli artt. 111 Cost. e 125 c.p.p. In particolare rileva il ricorrente che nell'atto di appello era stato evidenziato che il calcolo relativo al tempo necessario per dichiarare prescritto il reato andava effettuato secondo le nuove pene stabilite dall'art. 644 ter c.p., in base al quale la prescrizione decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale, ed in relazione a tale rilievo la Corte territoriale non aveva dato conto, 9
se non in maniera apodittica, delle ragioni che sorreggevano il suo diverso convincimento. Avverso la medesima sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato AL IO
lamentandone la erroneità sotto diversi profili.
Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 317 c.p. in relazione agli artt. 522 e 536 c.p.c.; mancanza di motivazione in ordine alle censure mosse nei motivi di appello con specifico riferimento ai singoli capi di imputazione al predetto contestati ed in relazione alle norme che disciplinano le procedure esecutive mobiliari. Osserva il ricorrente che nei motivi di appello la difesa aveva analiticamente esaminato i capi di imputazione nn.
31, 32 e 33 relativi a tre ipotesi di concussione contestate all'imputato, e n. 34 relativo ad una ipotesi di tentata concussione;
la Corte di Appello aveva dedicato ai suddetti capi di imputazione poche righe di motivazione, accomunando in modo riassuntivo le singole fattispecie, ed omettendo di motivare con specifico ciascun capo riferimento alle peculiari censure mosse in ordine di imputazione. In particolare, in relazione all'episodio di estorsione consumata ai danni di IZ NI (contestato al capo 31 della rubrica), la Corte territoriale si era basata sulla testimonianza de relato resa dal predetto IZ, il quale non era presente al momento del pignoramento, omettendo di verificare se la stessa potesse ritenersi sufficiente a fondare una sentenza di condanna,
omissione tanto più rilevante in quanto nei motivi di appello si era sollevata, tra le altre, la delicata questione del confine intercorrente tra la concussione e la corruzione. Rileva altresì il ricorrente che erroneamente la Corte 10
territoriale aveva evidenziato che nessun compenso spettava al custode atteso che i beni erano rimasti nelle mani dei debitori esecutati, ignorando in tal modo la disposizione dell'art. 522 c.p.c. che non collegava il compenso del custode al trasporto dei beni pignorati ma semplicemente alla richiesta di compenso formulata in sede di redazione del verbale di pignoramento: richiesta che risultava ritualmente formulata ed accolta dal custode giudiziario.
Erroneamente la Corte di merito aveva evidenziato che il diritto al compenso sorgesse per il custode solo laddove fosse intervenuto l'asporto dei beni pignorati ed il loro ricovero in locali di pertinenza del custode medesimo, atteso che tale compenso spettava in considerazione della predisposizione di tutte le operazioni di trasporto. Ed erroneamente la Corte suddetta aveva ravvisato l'elemento oggettivo del contestato delitto di concussione nella rappresentazione della volontà di asportare i beni in questione, ignorando la disposizione di cui all'art. 521 c.p.c. ai sensi della quale il trasporto dei beni pignorati costituisce un effetto normativamente previsto dalla suddetta disposizione codicistica posto che l'affidamento in custodia allo stesso debitore non la regola: e pertanto la presentazione del ricorrente presso l'esercizio commerciale dei rappresenta l'eccezione genitori del IZ con il mezzo di trasporto unitamente agli operai ed ai Carabinieri non comportava esplicitazione di alcun espressione tipo di minaccia, né esplicita né implicita, avendo operato lo stesso nel rispetto delle norme di codice di procedura civile, sotto la direzione dell'ufficiale giudiziario e con l'assistenza della forza pubblica. 11
Ed altrettanto illogica si appalesava, ad avviso del ricorrente, la motivazione dell'impugnata sentenza circa l'impossibilità di configurare la fattispecie in questione in termini di corruzione anziché di concussione, non risultando da alcun atto del giudizio né il metus publicae potestatis né la condotta di prevaricazione in relazione alla richiesta della somma di lire 300.000 a titolo di compenso di custodia e spese sostenute per l'organizzazione del trasporto non eseguito. In relazione all'episodio di estorsione consumata ai danni di
Li PI TA (contestato al capo 32 della rubrica), rileva il ricorrente che la Corte territoriale aveva omesso di valutare la assoluta legittimità delle operazioni di predisposizione di trasporto dei beni pignorati, per le quali andava comunque corrisposto il compenso anche se il trasporto non era avvenuto;
nonché la circostanza che era stato lo stesso legale della Li PI a dire a quest'ultima che doveva recarsi presso l'AL per pagare il trasporto, nonché la circostanza che la predetta parte offesa, nel riassumere il contenuto dei colloqui avuti con l'AL, aveva fatto riferimento, utilizzando una espressione dialettale, all'accordo intervenuto con lo stesso, il che induceva a ravvisare l'esistenza tra le parti di un rapporto sinallagmatico paritario, e non di una situazione di soggezione nei confronti dell'imputato.
In relazione all'episodio di estorsione consumata ai danni di
SU AN (contestato al capo 33 della rubrica), rileva il ricorrente che anche in tal caso la Corte territoriale aveva omesso di valutare la legittimità delle operazioni di predisposizione di trasporto dei beni pignorati e la circostanza che la fattura emessa non faceva alcun riferimento a spese di trasporto ma solo a spese di custodia;
ed anche in tal caso aveva omesso ogni valutazione
ル 12 in ordine all'espressione "accordo" utilizzata dalla parte offesa, che consentiva di escludere la sussistenza del delitto di
In relazione all'episodio di tentata estorsione ai danni di Di concussione.
DI AT (contestato al capo 34 della rubrica), rileva il ricorrente che parimenti la Corte territoriale aveva omesso di valutare la legittimità delle operazioni di predisposizione di trasporto dei beni pignorati e la circostanza che era stato lo stesso legale del Di DI ad invitare quest'ultimo a pagare le spese di custodia, dallo stesso legale quantificate nella somma di lire
100.000 (somma peraltro non corrisposta dalla parte offesa), di talché nessuna pressione o minaccia era stata posta in essere dall'AL. Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta illogicità della motivazione in ordine alla mancata sussunzione dei reati contestati nella previsione normativa di cui all'art. 319 c.p.
(corruzione) e dell'art. 323 c.p. (abuso d'ufficio). In particolare rileva il ricorrente che erroneamente, per i motivi in precedenza espressi, la Corte territoriale aveva affermato la impossibilità di ricomprendere gli episodi in questione nel delitto di corruzione, ritenendo erroneamente che tra custode giudiziario e debitore non ci fosse rapporto di parità, e che la minaccia fosse implicita nella beni. Ed rappresentazione della volontà di asportare i illegittimamente aveva omesso di motivare sul secondo motivo di appello con il quale, in via subordinata, era stato rilevato che, qualora l'AL avesse quantificato in modo autonomo le spese di custodia, violando il disposto dell'art. 65 c.p.c. e degli artt. 52 e 53 disp. att. c.p.c., si sarebbero potuti tutt'al più ravvisare 13
gli estremi del reato di abuso di ufficio, ma non certo del reato di concussione. Col terzo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 317 c.p. in relazione all'art. 43 c.p., nonché difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. In particolare rileva il ricorrente che la regolare emissione delle fatture in relazione a ciascuna procedura esecutiva appariva sintomatica della buona fede dell'imputato, convinto evidentemente di non violare alcuna norma di legge;
tanté che in una circostanza aveva sinanco presentato tale fattura, non pagata, al Pretore a supporto della sua richiesta di liquidazione. Rileva altresì il ricorrente che erroneamente il capo di imputazione faceva riferimento al conseguimento di una somma di danaro in cambio dell'omesso asporto del bene fuori dal domicilio del debitore, ed alla conseguente imputazione di tali somme alle spese di intervento e custodia dei beni oggetto dell'esecuzione, ossia a prestazioni mai eseguite;
in realtà l'imputato non aveva mai fatto riferimento alle spese di trasporto, non eseguito, bensì alle spese di intervento (stante l'organizzazione di mezzi per il trasporto non eseguito) e di custodia. Di ciò si erano ben resi conto i giudici di primo grado i quali avevano ritenuto la violazione dell'art. 65 c.p.c. che prevede che il compenso del custode debba essere stabilito con decreto del Pretore. La motivazione sul punto aveva peraltro comportato, già nel giudizio di primo grado, la violazione del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza avendo i giudici di merito completamente modificato l'oggetto della condotta contestata. A fronte di tale rilievo la Corte
territoriale, incorrendo nel medesimo errore di diritto, aveva evidenziato che il mancato rispetto della procedura di liquidazione 14
consistente per come detto in violazione di legge del tutto diversa da quella ipotizzata in rubrica e sulla quale l'imputato non aveva potuto svolgere le proprie difese - era "uno degli aspetti della illegittimità delle pretese dell'AL nei confronti degli esecutati, che non erano tenuti a pagare una attività di custodia mai di fatto avvenuta, essendo i beni rimasti sempre sotto il controllo e nella disponibilità di fatto degli stessi debitori”.
Col quarto motivo di gravame il ricorrente, in relazione al reato di falsità ideologica contestato al capo 38 della rubrica in concorso con l'ufficiale giudiziario FU SE concernente la falsa formazione di un verbale di vendita all'incanto in cui si attestava che l'asta era andata deserta, lamenta la erroneità della decisione della Corte territoriale che non aveva fornito alcuna si legge che alla affermazione ordine spiegazione in nell'impugnata sentenza secondo cui la sottoscrizione del custode avrebbe contribuito alla formazione dell'atto, che invece era atto proprio dell'ufficiale giudiziario, e comunque non aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 62 n. 2, con conseguente diminuzione della pena, atteso che il reato che in ipotesi si intendeva occultare
(turbativa d'asta) era stato dichiarato estinto per prescrizione.
Col quinto motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione degli artt. 81, 133 e 323 bis c.p. avendo la Corte territoriale, con una formula di stile che faceva riferimento alla gravità del fatto nel suo complesso ed alle condizioni economiche dei soggetti passivi, rigettato la richiesta di diminuzione della pena ed avendo disatteso la richiesta dal P.G. di udienza che aveva sollecitato l'applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art. 323 bis c.p. 15
Avverso la stessa sentenza propone ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, l'avvocato NO LI,
lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.
Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 581, 582 e 591 c.p.p., ed omessa dal declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto
Procuratore Generale per mancata specificazione dei motivi di gravame. In particolare rileva il ricorrente che il P.G. presso la
Procura Generale della Repubblica di Palermo, nel proporre l'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Termini
Imerese su richiesta dei difensori delle parti civili UC IO e
SI RO, anziché specificare i motivi della propria impugnazione, aveva rimandato alla richiesta presentata dai difensori delle predette parti civili, sperimentando un singolare sistema di appello per relationem alle censure mosse dalle parti civili ex art. 572 c.p.p.; e la Corte territoriale aveva rigettato l'appello proposto sul punto dall'imputato evidenziando che il motivo di doglianza era contenuto nella istanza di impugnazione ex art. 572 c.p.p. formulata dalla parte offesa, istanza richiamata ed allegata alla dichiarazione di appello. Rileva sul punto il ricorrente che il principio della motivazione per relationem non può essere trasferito sic et simpliciter dai provvedimenti giurisdizionali all'impugnazione che, essendo un atto di parte, in tanto può produrre gli effetti giuridici suoi propri ed impedire la formazione del giudicato, in quanto sia completa e perfettae perfetta in tutti i suoi elementi essenziali.
L'impugnazione, come negozio processuale composto da una parte volitiva - la dichiarazione di impugnazione - e da una parte argomentativa la motivazione -, è un atto proprio ed esclusivo
- della parte legittimata e costituisce un atto complesso a forma 16 vincolata che non ammette equipollenti, di talché l'esposizione dei motivi non può essere rappresentata da un nudo rinvio alla motivazione di altro atto proveniente da un diverso soggetto. E erroneamente la Corte territoriale aveva rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione proposta dal P.G. ove si osservi che lo stesso non aveva proceduto alla benché pertanto minima ricostruzione e narrazione dei fatti di causa, non aveva espresso in maniera univoca il proprio intendimento di proporre autonomamente appello, non aveva specificato i motivi della propria impugnazione riducendo l'appello ad un semplice richiamo alle argomentazioni da altri svolte, e pertanto non aveva esercitato in maniera corretta il diritto che allo stesso competeva di esercizio dell'azione penale, qualificato dai principi di tassatività, esclusività
Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 646, 61 n. 11 c.p. e 521 ed autonomia.
c.p.p., illogicità manifesta della motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b), c), d), ed e), c.p.p. In particolare rileva il ricorrente che la
Corte territoriale aveva dato al fatto di cui al capo 1 della rubrica
(estorsione in danno di SI RO) una diversa configurazione giuridica, ritenendo sussistente il reato di appropriazione indebita aggravata: ciò aveva comportato una irrimediabile compromissione del diritto di difesa dell'imputato il quale, per la evidente immutazione del fatto, non aveva potuto improntare la propria difesa al diverso fatto costitutivo del reato
Inoltre la Corte territoriale, qualificato il fatto come appropriazione indebita aggravata, aveva errato nell'individuare il ritenuto in sentenza. 17
soggetto passivo di tale presunto reato, atteso che il procuratore ad litem ha poteri esclusivamente processuali e non anche sostanziali, (quale quello di ricevere pagamenti comportanti la gestione sostanziale del rapporto), e pertanto il presunto soggetto passivo del reato di appropriazione indebita sarebbe stato il
SI e non il cliente dell'imputato. Ciò comportava un duplice ordine di conseguenze: sotto un primo profilo non poteva ritenersi né la sussistenza dell'aggravante del danno di rilevante gravità, di cui all'art. 61 n. 7 c.p., atteso che il SI non aveva subito il benché minimo danno non avendo provveduto a pagare le cambiali e non essendo stata intrapresa nei suoi confronti alcuna istanza esecutiva, né la sussistenza dell'aggravante dell'abuso di prestazione professionale, di cui all'art. 61 n. 11 c.p., atteso che nessuna prestazione professionale era mai intercorsa fra il
NO ed il SI;
e pertanto, sotto un secondo profilo, non avendo mai il SI presentato querela, l'imputato avrebbe dovuto essere prosciolto dalla imputazione suddetta per mancanza di querela e non per prescrizione del reato.
Col terzo motivo di gravame il ricorrente lamenta travisamento della prova ed utilizzazione di prova mai assunta ed inesistente in violazione dell'art. 606, co. 1, lett. c), c.p.p.; mancanza di motivazione in violazione dell'art. 606, co. 1, lett. e),
c.p.p.; violazione degli artt. 125, 192 e 129 secondo comma c.p.p.
In particolare rileva il ricorrente che con l'atto di appello l'imputato, in relazione al reato di usura di cui al capo 11 della rubrica per il quale il Tribunale di Termini Imerese aveva emesso declaratoria di improcedibilità per prescrizione, aveva censurato la totale assenza di motivazione in relazione alla suddetta declaratoria di prescrizione piuttosto che di assoluzione nel merito;
ed aveva rilevato la inattendibilità della parte offesa UC IO 18
peraltro già evidenziata dal Presidente del Tribunale nel corso del e l'insussistenza dello stato di bisogno della presunta parte offesa. Su tali rilievi la Corte territoriale aveva dibattimento riconosciuto erroneamente affermato che l'imputato aveva l'esistenza del prestito ad alto interesse, incorrendo quindi nel vizio di travisamento di una prova essenziale avendo attribuito al ricorrente una dichiarazione dallo stesso mai resa;
e tale vizio,
qualificabile come violazione dell'art. 606, co. 1, lett. c), c.p.p., rendeva legittima da parte della Corte di Cassazione la lettura degli atti di causa al fine di verificare se negli stessi potesse rinvenirsi o meno la prova utilizzata dal giudice di merito per la decisione, senza con ciò procedere ad una rivalutazione del materiale probatorio. Inoltre la Corte territoriale era incorsa nel vizio di difetto di motivazione stante l'assenza di riferimento, nel contesto della sentenza impugnata, alla fonte della prova presa in considerazione. Di conseguenza, una volta accertato che nessun tipo di confessione era stata resa al riguardo dall'imputato, e tenuto conto della inattendibilità della parte offesa, il giudice avrebbe dovuto procedere, anche in base al dettato della Corte
Costituzionale, ad una assoluzione nel merito ai sensi del secondo comma dell'art. 129 c.p.p. per insussistenza del fatto.
Col quarto motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 129, secondo comma, c.p.p. in relazione agli artt. 125,
192 e 531 c.p.p. In particolare rileva il ricorrente che la Corte di appello aveva confermato la sentenza di primo grado, con la quale era stata dichiarata la prescrizione dei reati contestati ad esso appellante ai capi 6, 8, 10, 13, 14, 16, 18, 21 e 22 della rubrica "per mancanza del presupposto dell'evidenza della non 19
colpevolezza necessario per un proscioglimento nel merito per con una motivazione del tutto insussistenza del fatto”, inconsistente ed illogica non rispondente alle esigenze di giustizia, cadendo così nel vizio di violazione di legge. In definitiva la Corte territoriale aveva affermato per tutti i suddetti capi di imputazione l'assenza della prova della colpevolezza dell'imputato, sicché lo stesso avrebbe dovuto essere assolto ai sensi dell'art. 530, co. II,
c.p.p., trattandosi di formula liberatoria più favorevole rispetto alla pronuncia estintiva per prescrizione. Di conseguenza la decisione della Corte di appello era censurabile sotto tale profilo e pertanto, in sede di decisione a seguito del proposto ricorso per cassazione, la Corte di legittimità avrebbe dovuto pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio, riconoscendo le cause di proscioglimento previste dal secondo comma dell'art. 530 c.p.p. ed evitando il rinvio della causa al giudice del merito che sarebbe declaratoria di incompatibile con l'obbligo dil'obbligo di immediata proscioglimento per intervenuta estinzione del reato.
Con motivi aggiunti ex art. 10 legge 20.2.2006 n. n. 46 il ricorrente chiedeva che questa Corte volesse esaminare gli atti del processo al fine di verificare che il SI non aveva proposto querela nei confronti di esso imputato e che lo stesso non aveva mai ammesso di avere effettuato un prestito al UC
ad alto interesse. Avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo propone altresì ricorso, per il tramite del proprio difensore, FU
SE lamentando violazione dell'art. 606, co. 1, lett. b) ed e),
c.p.p. in relazione agli artt. 479, 192, 49 co. 2, 69 e 133 c.p.
Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta la erroneità, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine 2
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alla condanna per il reato di falsità ideologica per avere formato un verbale di vendita all'incanto di mobili pignorati datato
19.4.1994 "attestando falsamente che l'incanto era andato deserto e si era svolto in Castellana Sicula alla presenza del custode che aveva rassegnato all'ufficiale giudiziario rogante i beni da vendersi". In particolare il ricorrente, premesso che l'assunto accusatorio era ancorato esclusivamente alle dichiarazioni del destinatario della procedura esecutiva caratterizzate da una stridente contraddittorietà e prive di qualsivoglia elemento di validazione probatoria, rileva che erroneamente i giudici di merito avevano ritenuto che l'ufficiale giudiziario dovesse avere la presenza dei beni per poter procedere alla vendita degli stessi atteso che la vendita poteva essere regolarmente tenuta in un determinato luogo mentre i beni si trovavano in un altro, senza che ciò implicasse alcuna violazione di norme ed alcuna infedele attestazione nel verbale, purché la ricognizione degli stessi fosse stata eseguita;
ed erroneamente la sentenza non aveva tenuto conto del dato fondamentale, destinato a superare ogni altra questione, che l'asta era andata deserta, e che perciò non sarebbe stato possibile offrire alcun bene a chi non c'era.
Da ciò derivava che il falso contestato era "inutile" ma soprattutto “innocuo" perché privo di qualsivoglia effetto giuridico avuto riguardo al fatto che la condotta era solo in apparenza conforme al tipo di reato contestato mancando in radice la conformità sostanziale. E l'innocuità della condotta assumeva rilevanza ai fini dell'esistenza del dolo generico richiesto per il reato di falso, atteso che tale dolo non poteva essere ritenuto implicito nella stessa materialità del fatto ma doveva essere rigorosamente provato ed avendo la giurisprudenza evidenziato 21
allorché la falsità è dovuta che il reato non sussiste semplicemente a leggerezza o negligenza dell'agente.
Di conseguenza la motivazione che si legge nell'impugnata sentenza secondo cui il caso in oggetto “si iscrive nel modus faciendi della Pretura di Polizzi Generosa, ove in casi analoghi i debitori pagavano> per mantenere la disponibilità dei beni nonostante il pignoramento", si appalesava assolutamente evanescente ed illogica non venendo offerta né una lettura né una interpretazione che fossero minimamente riconducibili ai parametri logico giuridici imposti dalla legge, con conseguente vizio di
-
motivazione coerentemente alla disposizione del novellato art. 606 co. 1, lett. e), c.p.p. che aveva l'indubbio effetto di sanzionare le violazioni dell'obbligo della motivazione e di elevare le regole della logica a regole giuridiche vincolanti per il giudice.
Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta la erroneità della motivazione con riferimento al bilanciamento delle concesse attenuanti generiche, ritenute equivalenti e non prevalenti sulla contestata aggravante sulla base della asserita gravità del fatto, rilevando la contraddittorietà di tale motivazione con quella dei giudici di primo grado che avevano ritenuto di dover concedere le suddette attenuanti generiche sulla base della modesta gravità della condotta.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'impugnata sentenza con le conseguenziali statuizioni di legge.
Avverso la stessa sentenza propone infine ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, RE IN
OU NT lamentando la violazione di legge sotto diversi profili. 22
Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606, lett. c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 526, primo. comma, e 546, primo comma lett. e), dello stesso codice, nonché in relazione all'art. 314 c.p. Ed invero la Corte territoriale aveva ritenuto che tale ipotesi delittuosa si sarebbe concretata nell'avere il RE "versato sul proprio conto personale l'assegno ed avere restituito il maltolto solo nel giugno 1995 ad indagini avviate ed a fatto scoperto", basandosi su una circostanza assolutamente nuova ed estranea agli atti del processo senza indicare alcuna prova a sostegno di tale assunto;
in realtà da nessun atto processuale emergeva la circostanza che il RE avesse versato quell'assegno sul proprio conto personale, di talché doveva ritenersi che la Corte territoriale aveva, per un verso, con violazione del dettato di cui all'art. 546, primo coma, lett. e), c.p.p., omesso di indicare le prove poste a base della decisione, e, per altro verso, aveva fondato il proprio giudizio su una prova in realtà inesistente, il che integrava un vizio di motivazione deducibile ai sensi dell'art. 606, lett. c), c.p.p.; ciò in quanto il ricorrente aveva semplicemente scambiato l'assegno (e non versato sul proprio conto corrente), conservando l'importo nella cassaforte dell'ufficio,
a disposizione del FU, unico soggetto avente diritto alla percezione di quella somma.
Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), c.p.p. in relazione all'art. 146
D.P.R. 15.12.1959 n. 1229, come sostituito dall'art. 9 della legge n. 14/91, nonché in relazione all'art. 314 c.p. In particolare rileva la difesa che la Corte territoriale aveva omesso di prendere in considerazione gli specifici rilievi in punto di fatto e di diritto articolati nei motivi di appello, incorrendo così in un assoluto 23
difetto di motivazione. In tali motivi di appello si era posto in rilievo che l'assegno in questione era intestato all'Ufficio NEP di Polizzi
Generosa", e pertanto non poteva essere scambiato che dall'Ufficiale giudiziario di Polizzi Generosa, e cioè dal RE;
ed inoltre si era posto in rilievo che la materia delle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dall'Erario trovava la disciplina nel D.P.R.
5.12.1959 n. 1229 il quale all'art. 146 prevedeva che “le somme riscosse per diritti, indennità di trasferta e percentuali sono amministrate dall'ufficiale giudiziario dirigente il quale è l'unico responsabile".
Di conseguenza, se era fuori di dubbio che il RE nel periodo di competenza di quella somma era stato assente per malattia ed era stato sostituito dal FU, applicato a Polizzi
Generosa da Termini Imerese, al quale pertanto andavano attribuite le somme predette, era parimenti fuori di dubbio che il
RE era il dirigente dell'Ufficio e l'unico dipendente della pianta dello stesso, eorganica pertanto a lui competeva l'amministrazione della somma in questione, ai sensi del predetto art. 146 D.P.R. 1229/59. E correttamente il RE, al quale solo spettava tale compito, aveva proceduto alla contabilizzazione e monetizzazione del titolo, il cui importo era stato poi depositato in cassaforte a disposizione del FU.
A seguito del suddetto travisamento del fatto e della prova, la Corte territoriale, travisando altresì il contenuto della nota inoltrata dal RE al dirigente dell'UNEP di Termini Imerese con la quale l'imputato aveva rimesso la somma in questione al dirigente suddetto, e considerando tale comportamento quale manifestazione di una resipiscenza post factum, aveva omesso di considerare la risposta dell'ufficio di Termini Imerese alla nota 24
suddetta, risposta con la quale veniva restituita la somma in questione all'Ufficiale giudiziario di Polizzi Generosa e veniva ribadito che l'assegno era stato correttamente intestato ed inviato allo stesso, quale unico soggetto in grado di contabilizzare le dette somme e di stabilire a chi spettassero i relativi importi.
Chiedeva pertanto, per tutti questi motivi, l'annullamento dell'impugnata sentenza.
Con memoria ai sensi dell'art. 121 c.p.p. NO LI ribadiva l'erroneità della sentenza impugnata che aveva ritenuto la mancanza della "evidenza della non colpevolezza" sulla base di una presunta ammissione di responsabilità desunta dalla circostanza che lo stesso non avrebbe negato che vi fosse stato un prestito ad alto interesse, non evidenziando peraltro in quale atto processuale sarebbe contenuta la suddetta "non negazione".
E con memoria parimenti ai sensi dell'art. 121 c.p.p. RE
IN OU NT ribadiva l'erroneità dell'impugnata sentenza alla stregua della normativa contenuta nell'ordinamento degli ufficiali giudiziari (D.P.R. 15.12.1959 n. 1229) relativa alla retribuzione degli stessi ed alla amministrazione e ripartizione dei proventi, reiterando l'assunto circa la correttezza del proprio operato e rilevando ulteriormente che l'attività di amministrazione della non consentiva di "girare" in questione somma semplicemente tale somma al FU, ma comportava una attività più complessa, dettagliatamente indicata, alla quale egli aveva dovuto attenersi. Rilevava inoltre che ai sensi dell'art. 146, n. 1,
del D.P.R. suddetto, le somme in questione avrebbero potuto essere consegnate all'ufficiale giudiziario applicato solo a seguito di disposizione del Pretore, disposizione da quest'ultimo adottata solo con riferimento al fondo spese d'ufficio. 25
DIRITTO
Il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte
di Appello di Palermo non è fondato.
Ed invero col primo motivo di gravame il Procuratore ricorrente lamenta la erroneità e la carenza di motivazione dell'impugnata sentenza con la quale la Corte territoriale aveva qualificato la condotta contestata a NO LI al capo 1 della rubrica a titolo di estorsione aggravata quale appropriazione indebita aggravata, dando per scontata la mancanza della minaccia necessaria ad integrare l'elemento materiale del delitto di estorsione ed ignorando totalmente le deduzioni e le conclusioni di segno contrario cui era pervenuto il P.G. appellante sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in ordine alla coartazione psicologica esercitata dall'imputato.
Il motivo non è fondato.
In proposito rileva il Collegio che il detto motivo, sotto il profilo della violazione della legge processuale e del vizio di motivazione, tenta di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito neppure alla luce della legge n. 46/2006.
Va premesso che la modifica normativa dell'art. 606, lett. e),
c.p.p., di cui alla legge 20 febbraio 2006 n. 46, lascia inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di Cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla motivazione, il cui vizio di mancanza, illogicità o contraddittorietà può ora essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati. È perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento 26
della prova, che si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia. Attraverso l'indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa si consente nel giudizio di cassazione di verificare la correttezza della motivazione.
Alla stregua di quanto sopra il proposto gravame sul punto va ritenuto manifestamente infondato, atteso che il controllo di legittimità operato da questa Corte è finalizzato a verificare, laddove il ricorrente proponga una diversa ricostruzione dei fatti, se le argomentazioni poste dal giudice di merito a fondamento della propria decisione siano compatibili con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Ed invero il compito della
Corte di Cassazione non è quello di sovrapporre una propria valutazione delle risultanze processuali a quella già compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano fornito una corretta interpretazione degli elementi di fatto a loro disposizione ed abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. E tale verifica dell'apparato argomentativo deve ritenersi nel caso di specie senz'altro positiva, essendo la ricostruzione dell'episodio operato dalla Corte territoriale, se pur attraverso un richiamo peraltro esplicito alla motivazione svolta dal primo giudice in ordine alla suddetta mancanza di minaccia (rilevante ai fini della configurabilità del reato di estorsione), del tutto coerente con le acquisizioni probatorie esistenti in atti, di talché nessuna censura,
e tanto meno nessuna diversa ricostruzione, può essere in questa sede di legittimità prospettata. 27
Col secondo motivo di gravame il Procuratore Generale ricorrente ha lamentato, per quel che riguarda il reato di usura contestato al n. 11 della rubrica al predetto NO, condividendo le argomentazioni svolte nell'analogo motivo di ricorso dalla parte offesa UC IO riportate integralmente, che erroneamente la Corte territoriale aveva rigettato l'appello proposto sul punto dalla parte civile dal P.G. ritenendo il reato prescritto in quanto commesso entro il 1994 e considerando la procedura esecutiva attivata dall'usuraio nei confronti del debitore quale un post factum fuori dalla condotta punibile. Ritiene il
Collegio che tale motivo di gravame debba essere trattato, per ragioni di natura logico - sistematica, congiuntamente all'analogo motivo svolto dalla predetta parte offesa UC IO nel ricorso dalla stessa proposto, con il quale la predetta parte offesa aveva rilevato altresì la erroneità ed apoditticità della motivazione svolta dalla Corte territoriale con riferimento al motivo di appello con cui essa esponente aveva evidenziato che il calcolo relativo al tempo necessario per dichiarare prescritto il reato andava effettuato secondo le nuove pene stabilite dall'art. 644 ter c.p., in base al quale la prescrizione decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale, di talché il detto reato di usura non poteva ritenersi ancora prescritto;
e ritiene altresì il Collegio che il detto motivo di gravame debba essere trattato congiuntamente anche al motivo svolto dall'imputato
NO RO al primo punto del gravame dallo stesso proposto, con il quale lo stesso ha rilevato la inammissibilità
dell'appello proposto dal Procuratore Generale senza alcuna specificazione dei motivi della propria impugnazione ma con un semplice rinvio alla richiesta presentata dalle parti offese UCl 28
IO e SI RO, sperimentando un singolare sistema di appello per relationem alle censure mosse dalle parti offese ex art. 572 c.p.p.
Prendendo le mosse da quest'ultimo rilievo, che assume carattere pregiudiziale rispetto ai rilievi mossi dal P.G. e dalla parte civile, osserva il Collegio che la censura è manifestamente infondata. Ed invero, ai sensi dell'art. 581 c.p.p., requisito necessario e sufficiente per la validità dell'impugnazione, oltre alla indicazione dei capi o punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione medesima, è quello della specificità dei motivi;
e tale requisito è soddisfatto dalla esplicitazione delle ragioni per le quali la pronuncia impugnata si ritiene ingiusta o contra legem, con la individuazione delle ragioni e degli elementi che si pongono a fondamento delle censure, essendo tale norma finalizzata allo scopo di consentire al giudice del gravame l'esercizio del potere di controllo sul provvedimento impugnato.
Entro tali limiti rileva il Collegio che l'impugnazione per relazionem al contenuto di altra analoga impugnazione debba essere ritenuta senz'altro ammissibile, in base a quel principio di economia adprocessale volto eliminare ripetitività di argomentazioni e dati. Né tale conclusione può ritenersi inficiata dal rilievo che l'impugnazione, come negozio processuale, richiede sia una parte motiva (i motivi di impugnazione) che una parte volitiva (la dichiarazione di impugnazione), contestualmente ricompresi ed unificati in un unico documento ai sensi dell'art. 581
c.p.p. Ed invero, in ordine alla parte motiva, rileva il Collegio che l'esplicita indicazione dei motivi di impugnazione proposti dalla parte civile, espressamente richiamati, consente di ritenere soddisfatto il requisito della specificità di tali motivi, stante la l 2
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completezza della enunciazione se pur effettuata per relationem;
in ordine alla parte volitiva ritiene parimenti il Collegio che la volontà della dichiarazione di impugnazione da parte del
Procuratore Generale sia chiaramente ravvisabile laddove il predetto, nel ricorso proposto, evidenzia che l'Ufficio “fa proprie" le argomentazioni svolte nella richiesta di impugnazione presentata dal UC. In tal modo invero la sollecitazione da parte del UC del potere di impugnazione del Procuratore Generale viene da quest'ultimo interiorizzata e fatta propria con la presentazione del proprio ricorso in appello nel quale, per comodità espositiva ed al fine di evitare inutili ripetizioni di argomenti, vengono espressamente richiamate e fatte proprie dal P.G. le argomentazioni proposte dalla parte civile
E pertanto sul punto il rilievo sollevato dal NO non può
trovare accoglimento.
Passando quindi all'esame, congiunto, dei ricorsi proposti dal Procuratore Generale e dalla parte civile UC IO, rileva il Collegio che gli stessi non sono fondati. Ed invero, se pur la giurisprudenza di questa Corte (Cass. SS.UU. 13.7.1998 n.
11021) ha avuto modo di evidenziare, a seguito dell'introduzione ad opera dell'art. 11 della legge 7.3.1996 n. 108 dell'art. 644 ter c.p., che la contestazione del reato di usura, per l'intrinseca natura del fatto che enuncia, contiene già l'elemento del perdurare della condotta assumendo una vis espansiva sino alla pronuncia della sentenza, di talché l'imputato è chiamato nel processo a difendersi in relazione ad un fatto che oggettivamente e per sua intrinseca natura perdura nel tempo, devesi tuttavia rilevare che la questione oggetto della citata decisione delle Sezioni Unite
consisteva nello stabilire quale fosse il momento processuale nel 30
quale cessava la permanenza nel caso di reato permanente per la ipotesi in cui il capo di imputazione indicasse soltanto la data in cui il reato permanente era stato accertato o quella di inizio della permanenza medesima;
e le Sezioni Unite hanno evidenziato che,
"nel caso in cui la contestazione abbia per oggetto un reato permanente con l'indicazione della data iniziale di permanenza (o della data dell'accertamento), la permanenza stessa, intesa come dato della realtà, è compresa nell'imputazione per la logica ed essenziale connotazione del fatto storico che integra l'accusa", rilevando peraltro che altro è il caso allorché il capo di imputazione faccia riferimento ad un fatto temporale delimitato, poiché in tale ipotesi "non si può fare carico all'imputato di addebiti che non formino oggetto di contestazioni suppletive".
E siffatta situazione si è verificata nel caso di specie in cui la contestazione del reato risulta "sino al mese di aprile del 1994”: da ciò consegue che, in assenza di una modificazione sul punto del capo di imputazione ovvero di una contestazione suppletiva, pur in presenza della disposizione di cui all'art. 644 ter c.p., il giudicante non può spostare in avanti la protrazione del reato, il cui termine di prescrizione viene a decorrere quindi necessariamente dalla predetta data dell'aprile 1994.
Orbene, tale principio è stato compiutamente esplicitato nell'impugnata sentenza, di talché deve ritenersi infondata sia la questione di diritto sollevata con il predetto motivo di gravame, sia l'ulteriore assunto della parte civile ricorrente secondo cui la Corte territoriale avrebbe comunque omesso completamente di motivare sulla questione relativa al tempo necessario per dichiarare prescritto il reato, risultando tale motivazione, sia pure in forma sintetica, correttamente svolta. 31
Proseguendo nell'esame del ricorso proposto dal NO rileva il Collegio che con il secondo motivo di gravame la difesa ha evidenziato che la Corte territoriale aveva dato al fatto di cui al capo 1 della rubrica (estorsione in danno di SI RO) una diversa configurazione giuridica, ritenendo sussistente il reato aggravata, condi appropriazione indebita conseguente irrimediabile compromissione del diritto di difesa dell'imputato il quale non aveva potuto improntare la propria difesa al diverso fatto costitutivo del reato ritenuto in udienza.
Il rilievo non è fondato.
Ed invero, in tema di correlazione tra sentenza ed accusa contestata, il giudice può dare al fatto una diversa qualificazione giuridica, senza incorrere nella violazione dell'obbligo della correlazione, allorché il fatto storico addebitato rimanga identico, in modo che non risulti in concreto pregiudicato il diritto di difesa.
E la nozione di "fatto”, di cui agli artt. 521 e 522 c.p.p., va inteso nel significato adottato nel linguaggio corrente, ed indica l'accadimento di ordine naturale, nelle sue connotazioni circostanze oggettive e soggettive, di talché, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta con la conseguenza che tra il fatto contestato e quello accertato non si rinviene un nucleo comune identificativo della condotta ma si riscontra invece un rapporto di incompatibilità ed eterogeneità che si risolve in un vero e proprio stravolgimento dei termini dell'accusa a fronte del quale si verifica un reale pregiudizio dei diritti della difesa trovandosi l'imputato nell'impossibilità di difendersi.
Siffatta situazione non risulta essersi verificata nel caso di specie, atteso che la contestazione di cui al capo 1 della rubrica, 32
facendo riferimento alla consegna da parte del SI all'odierno ricorrente di "tre effetti cambiari da lire 500.000
ciascuno, privi di luogo, data di emissione e beneficiario, che tratteneva senza imputarli al maggior credito vantato dal proprio assistito, procurandosi in tal modo un ingiusto profitto in danno del
SI", comprende una completa descrizione del fatto storico verificatosi, ossia della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi di delitto ritenuta in sentenza. Non può pertanto dubitarsi, posto che l'indagine volta ad accertare la violazione del suddetto diritto di difesa non va esaurita nel mero e pedissequo confronto puramente letterale tra contestazione e sentenza, che la suddetta violazione è del tutto insussistente atteso che l'imputato, sia attraverso il contenuto della contestazione che attraverso l'iter del processo, si è venuto a trovare nella condizione concreta di difendersi in ordine al diverso reato ritenuto in sentenza.
Parimenti infondato è l'ulteriore rilievo con il quale il ricorrente ha lamentato la erroneità della decisione della Corte
territoriale che, qualificato il fatto come appropriazione indebita aggravata, aveva erroneamente individuato il soggetto passivo di tale presunto reato nel SI e non, come avrebbe dovuto, nel cliente dell'imputato. Da ciò conseguiva che non poteva ritenersi né la sussistenza dell'aggravante del danno di rilevante gravità, di cui all'art. 61 n. 7 c.p., atteso che il SI non aveva subito il benché minimo danno non avendo provveduto a pagare le cambiali e non essendo stata intrapresa nei suoi confronti alcuna procedura esecutiva, né la sussistenza dell'aggravante dell'abuso di prestazione professionale, di cui all'art. 61 n. 11 c.p., atteso che nessuna prestazione professionale era mai intercorsa fra il
NO ed il SI;
con la ulteriore conseguenza che, non 33
avendo mai il SI presentato querela, l'imputato avrebbe dovuto essere prosciolto dalla imputazione suddetta per mancanza di querela e non per prescrizione del reato.
Osserva il Collegio che, contrariamente a quanto rilevato dal ricorrente, la Corte territoriale aveva correttamente individuato il soggetto passivo del ritenuto reato di appropriazione indebita nella persona del SI, non potendosi dubitare che, siccome già evidenziato da questa Corte di legittimità, nel reato diretto all'appropriazione di un titolo di credito la persona offesa va identificata nel soggetto che tale titolo ha emesso e non già nel destinatario dello stesso;
e correttamente la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza delle predette aggravanti di cui all'art. 61 n.
7 e n. 11 c.p., se pur il reato fosse stato commesso nei confronti del sopra indicato SI e non nei confronti del cliente del
NO (LL). Ed invero, per quel che riguarda l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, osserva il
Collegio che in ogni reato diretto al conseguimento di un titolo di credito l'individuazione del momento cui deve farsi riferimento ai fini della valutazione del pregiudizio arrecato coincide con quello della consumazione del reato, che corrisponde al momento in cui si verifica l'interversione del titolo del possesso, ossia al momento in cui il soggetto agente tiene consapevolmente un comportamento oggettivamente eccedente la sfera delle facoltà ricomprese nel titolo del suo possesso. In tale momento si verifica l'esposizione debitoria da parte dell'emittente del titolo, con la conseguenza che l'entità del danno ai fini dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p. deve essere determinata in relazione alla somma indicata in tale titolo, indipendentemente dalla circostanza,
del tutto irrilevante attenendo ad una fase successiva alla 34
consumazione del reato, che per circostanze sopravvenute il danno risulti non verificatosi o eliso o attenuato. Non può pertanto dubitarsi della sussistenza dell'aggravante in parola.
E del pari non può dubitarsi della sussistenza della ulteriore aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p., sebbene il soggetto passivo del reato di appropriazione indebita debba essere individuato nel
SI, con il quale il ricorrente non aveva mai intrattenuto alcun rapporto di prestazione professionale. Ed invero la ratio della circostanza aggravante dell'abuso di prestazione d'opera va individuata nella condizione in cui si trova il soggetto agente che gli consente di poter più facilmente commettere il reato;
pertanto non è necessario che tale rapporto professionale intercorra direttamente fra l'autore del fatto e la persona offesa, essendo sufficiente che l'agente si sia avvalso dell'esistenza di tale relazione, nel senso che l'esistenza del rapporto di prestazione professionale gli abbia dato l'occasione di commettere il reato anche in danno di altri soggetti, agevolandone l'esecuzione. E tale condizione si è realizzata nel rapporto fra il soggetto agente (il
NO) ed il debitore (il SI) del proprio cliente (il
LL), atteso che il rapporto professionale intercorrente fra il ricorrente ed il proprio cliente ha offerto al primo la possibilità di commettere il predetto reato di appropriazione indebita nei confronti del debitore del cliente suddetto. Correttamente quindi la
Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza della sopra indicata aggravante, cui consegue la procedibilità d'ufficio del reato in questione, pur in mancanza di alcun atto di querela da parte del soggetto passivo.
Col terzo motivo di gravame la difesa ha osservato che l'imputato, con l'atto di appello relativo al reato di usura di cui al 35
capo 11 della rubrica per il quale il Tribunale di Termini Imerese aveva emesso declaratoria di improcedibilità per prescrizione, aveva censurato la totale assenza di motivazione in relazione alla suddetta declaratoria di prescrizione piuttosto che di assoluzione nel merito;
ed aveva rilevato la inattendibilità della parte offesa
UC IO - peraltro già evidenziata dal Presidente del
Tribunale e l'insussistenza dello stato di bisogno della presunta parte offesa. Ha evidenziato la difesa che su tali rilievi la Corte territoriale aveva erroneamente affermato che l'imputato aveva riconosciuto l'esistenza del prestito ad alto interesse, incorrendo quindi nel vizio di travisamento di una prova essenziale avendo attribuito al ricorrente una dichiarazione dallo stesso mai resa;
e tale vizio, qualificabile come violazione dell'art. 606, co. 1, lett. c),
c.p.p., rendeva legittima da parte della Corte di Cassazione la lettura degli atti di causa al fine di verificare se negli stessi potesse rinvenirsi o meno la prova utilizzata dal giudice di merito per la decisione, senza con ciò procedere ad una rivalutazione del materiale probatorio. Ha rilevato inoltre la difesa che la Corte territoriale era incorsa altresì nel vizio di difetto di motivazione stante l'assenza di riferimento, nel contesto della sentenza impugnata, alla fonte della prova presa in considerazione. Di conseguenza, una volta accertato che nessun tipo di confessione era stata resa al riguardo dall'imputato, e tenuto conto della inattendibilità della parte offesa, il giudice avrebbe dovuto procedere, anche in base al dettato della Corte Costituzionale, ad una assoluzione nel merito ai sensi del secondo comma dell'art. 129 c.p.p. per insussistenza del fatto.
Il motivo non è fondato. 36
Ed invero osserva sul punto il Collegio che se pur corretto si appalesa l'assunto di parte ricorrente secondo cui la assoluzione per insufficienza o contraddittorietà della prova ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p. nel vigente sistema processale
è del tutto equiparata alla mancanza di prova e costituisce pertanto pronuncia più favorevole rispetto a quella di estinzione del reato (Cass. sez. II, 5.3.2004, n. 18891), di talché non può farsi luogo alla declaratoria di improcedibilità per estinzione del reato per prescrizione qualora in sentenza si dia atto della sussistenza dei presupposti per una pronuncia di assoluzione sia pure ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., tuttavia tale rilievo risulta inconferente nel caso di specie in cui la Corte territoriale è pervenuta alla suddetta declaratoria di estinzione del reato per prescrizione assumendo in buona sostanza
l'insussistenza di elementi che potessero positivamente far ritenere l'estraneità del ricorrente ai fatti contestatigli.
Né può ritenersi che in tal modo i giudici di merito abbiano addossato all'imputato l'onere della prova della propria innocenza.
Ed invero sul punto questa Corte ha avuto modo di evidenziare che il secondo comma dell'art. 129 si limita a prevedere che: a) ove sia in atti una prova evidente dell'innocenza, ovvero manchi la prova positiva della colpevolezza, il giudice pronuncerà sentenza di proscioglimento nel merito;
b) ove, per contro, sia in atti la prova evidente della colpevolezza, ovvero vi sia una prova incerta ed ambigua di essa, il giudice si limiterà a dichiarare la causa di estinzione del reato (Cass. sez. V, 18.1.2005, n. 17382).
Orbene, nel caso di specie la Corte di appello di Palermo, nell'escludere la evidenza della non colpevolezza dell'imputato, ha rilevato che l'appellante non aveva negato che vi fosse stato un 37
prestito ad alto interesse nei confronti del UC, evidenziando,
con valutazione di merito assolutamente coerente e corretta che sfugge pertanto alla valutazione di questo Collegio, che l'esame dei conti correnti di cui era titolare la parte offesa in epoca antecedente al prestito suddetto non consentiva di escludere l'esistenza dello stato di bisogno, sconoscendosi il saldo dei predetti conti;
ed è pervenuta alla conclusione che il quadro probatorio emergente dagli atti processuali non consentiva di ritenere la non colpevolezza dell'imputato, di talché, in presenza di una causa estintiva del reato - ed avuto riguardo altresì, osserva questo Collegio, alle dichiarazioni rese, sia pur tra diverse titubanze ed imprecisioni, dalla parte offesa UC IO, siccome evidenziato dal giudice di primo grado, atteso che la motivazione di quest'ultimo si integra con quella del giudice di appello non poteva emettersi una pronuncia di assoluzione ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., dovendosi il giudice limitare alla declaratoria di estinzione del reato.
Né può ritenersi alcun travisamento dei fatti nell'impugnata sentenza sotto il profilo che il NO non avrebbe mai ammesso o confessato di aver concesso mutui al UC ad alto interesse,
avendo la Corte territoriale per contro evidenziato non già che il
NO avesse confessato di aver concesso tale mutuo al
UC, bensì che l'appellante non aveva negato che vi fosse stato un siffatto prestito ad alto interesse, avendo incentrato la propria difesa sul fatto che nel processo era stata acquisita la prova della mancanza di uno stato di bisogno del UC. Deve di conseguenza escludersi qualsivoglia travisamento dei fatti ovvero di una prova essenziale, da cui deriverebbe la difformità tra i 38
risultati obiettivamente derivanti dalla prova assunta e le conseguenze che il giudice di merito ne aveva tratto.
Né può ritenersi alcun difetto di motivazione sotto il profilo che nella sentenza impugnata mancherebbe qualsiasi riferimento alla fonte di prova presa in considerazione dalla Corte territoriale,
dovendosi ribadire che l'impugnata sentenza non contiene in realtà alcun riferimento ad una ammissione o confessione da parte dell'imputato, e che ovviamente non può giammai rinvenirsi la fonte di prova di un fatto negativo (mancata negazione dell'esistenza del detto prestito).
Col quarto motivo di gravame la difesa ha lamentato la erroneità dell'impugnata sentenza che aveva confermato la decisione del giudice di primo grado, con la quale era stata dichiarata la prescrizione dei reati commessi da esso appellante e contestati ai capi 6, 8, 10, 13, 14, 16, 18, 21 e 22 della rubrica "per mancanza del presupposto dell'evidenza della non colpevolezza necessario per un proscioglimento nel merito per insussistenza del fatto”, con una motivazione del tutto inconsistente ed illogica non rispondente alle esigenze di giustizia, e cadendo nel vizio di violazione di legge;
mentre in assenza di prova della colpevolezza dell'imputato, il giudice di merito avrebbe dovuto pronunciare sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, co. II, c.p.p.,
trattandosi di formula liberatoria più favorevole alla pronuncia estintiva per prescrizione.
Il motivo non è fondato.
Sul punto non può questo Collegio che richiamare quanto già rilevato circa l'esigenza che, ove in atti vi sia una prova incerta ed ambigua della colpevolezza dell'imputato, il giudice debba limitarsi a dichiarare la causa di estinzione del reato. Nel caso di 39
specie la Corte di Appello di Palermo, con riferimento alle imputazioni di cui ai suddetti capi 6, 8, 10, 13, 14, 16, 18, 21 e 22 della rubrica, ha rilevato che le diverse imputazioni di patrocinio infedele e di appropriazione indebita per essersi il NO fatto consegnare della somme di danaro dai debitori dei propri clienti, al fine di consentire dei rinvii delle diverse procedure fallimentari contro l'interesse dei clienti predetti, trovano un indubbio elemento di riscontro nella comprovata dazione di tali somme all'imputato, mentre l'esercizio da parte dei clienti interessati (LL, Di
GI, La AG) della facoltà di non rispondere non consente di accertare se tali somme andarono a scomputo dei debiti posti a fondamento delle istanze di fallimento (capi 6, 10, 13, 14, 18 della rubrica), mentre con riferimento alle imputazioni di cui ai capi 16,
21 e 22 i clienti interessati (NC TO, Di RT CI,
TI AC - deceduto - ) hanno per contro riferito che gran parte delle somme ricevute dal NO non venivano decurtate dai debiti originari;
ed infine, con riferimento alla imputazione di cui al capo 8 della rubrica, costituisce senz'altro elemento fortemente indiziante a carico dell'imputato la circostanza che la rinuncia alla istanza di fallimento dallo stesso formulata, all'udienza prefallimentare del 9.10.1990, non era legata alla estinzione del debito.
Anche in tal caso ci troviamo in presenza di un quadro probatorio che, stante la presenza di una causa estintiva, non consente una pronuncia di assoluzione ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., dovendosi il giudice limitare alla declaratoria di estinzione del reato.
E pertanto, alla stregua di quanto sopra il proposto gravame va ritenuto sul punto infondato, atteso che il controllo di legittimità 0 40
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operato da questa Corte è finalizzato a verificare, laddove il ricorrente proponga una diversa ricostruzione dei fatti, se le argomentazioni poste dal giudice di merito a fondamento della propria decisione siano compatibili con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. E tale giudizio di compatibilità deve ritenersi nel caso di specie sussistente, in quanto coerente con le acquisizioni probatorie esistenti in atti e certamente non smentito da alcun esito probatorio.
Va pertanto sul punto confermata l'impugnata sentenza.
Passando alla trattazione del ricorso presentato da
AL IO, custode giudiziario di beni pignorati in forza di procedure esecutive istaurate presso la Pretura di Termini
Imerese, osserva innanzi tutto il Collegio che senz'altro inconferente si appalesa il rilievo concernente la trattazione unitaria da parte della Corte territoriale delle questioni relative ai capi di imputazione contestati ai nn. 31, 32, 33 e 34 della rubrica, attenendo tale rilievo alla tecnica espositiva adottata dall'estensore della sentenza impugnata senz'altro giustificata dalla identità o analogia delle questioni sollevate ed esaminate.
Posto ciò, rileva il Collegio che le censure mosse da parte ricorrente attengono alla esistenza stessa, in relazione agli episodi di cui ai suddetti capi di imputazione, degli elementi costitutivi del delitto di concussione (consumata o tentata) contestato, alla insussistenza del metus pubblicae potestatis in capo ai presunti soggetti passivi, alla non configurabilità dell'elemento psicologico del reato suddetto, e, infine, al mancato approfondimento delle questioni relative alla differenza fra il delitto di concussione ed il delitto di corruzione, sotto il profilo, prospettato in via del tutto subordinata, che potrebbe ravvisarsi l'esistenza di quest'ultima 41
fattispecie delittuosa in luogo di quella più grave contestata o, in via ancor più subordinata, del delitto di abuso d'ufficio.
Orbene, ha rilevato innanzi tutto la difesa, ed il rilievo attiene a tutti gli episodi di corruzione contestati, che l'essersi il ricorrente presentato presso gli esercizi commerciali dei soggetti interessati con l'automezzo necessario per effettuare il trasporto delle cose pignorate, non comportava alcun tipo di minaccia, né esplicita né implicita, avendo lo stesso operato nel pieno rispetto delle norme del codice di procedura civile, alla stregua delle quali l'asporto dei beni pignorati costituiva un effetto normativamente previsto dalle suddette disposizioni codicistiche.
Il rilievo, pur prendendo le mosse dalla corretta constatazione che in tema di esecuzione mobiliare le disposizioni di cui agli artt. 520 e 521 c.p.c. prevedono che le cose sequestrate siano dal custode giudiziario nominato trasportate altrove per sottrarle alla disponibilità ed utilizzazione da parte del debitore esecutato, giunge, attraverso una valutazione atomistica della condotta posta in essere dall'imputato, e della conclusioni non coerenti con l'effettivo accadimento dei fatti, quali risultano compitamente lumeggiati nelle due sentenze, di primo e di secondo grado, emesse dai giudici di merito le quali, per come detto, si integrano reciprocamente sotto il profilo motivazionale.
Ed allora ritiene il Collegio di dover innanzi tutto evidenziare che, in relazione all'elemento oggettivo del reato di concussione,
l'abuso dei poteri da parte del soggetto agente e la conseguente costrizione o induzione del soggetto passivo a dare o promettere denaro o altra utilità, prescinde totalmente dalla circostanza che l'attività compiuta sia legittima o meno, atteso che il requisito oggettivo del reato in questione, secondo il costante orientamento 42
giurisprudenziale di questa Corte, può essere integrato anche attraverso il compimento di un atto d'ufficio doveroso in maniera antidoverosa, il che si verifica allorché tale atto sia posto in essere quale mezzo per conseguire fini illeciti, ossia in violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.
E siffatta situazione si è verificata nel caso di specie, con riferimento a tutti e quattro gli episodi contestati risultando, da una valutazione globale e complessiva della condotta posta in essere dall'AL compiutamente esaminata ed evidenziata nelle due pronunce di merito, che l'odierno ricorrente, recatosi sul posto ove si trovavano i beni pignorati per procedere alla loro rimozione avendone la piena facoltà in virtù della propria qualifica di custode giudiziario nominato, a fronte delle richieste di proroga da parte dei debitori esecutati, acconsentiva a lasciarli ancora presso il domicilio del debitore previa corresponsione di un compenso, se pur modesto, che il debitore gli corrispondeva quale contropartita del "favore" accordatogli.
Tale conclusione, circa la configurabilità della fattispecie delittuosa contestata, risulta suffragata dalla palese illegittimità della suddetta procedura di pagamento, che solo formalmente faceva riferimento alle spese di intervento e di custodia, essendo la relativa richiesta rivolta direttamente al debitore, in ispregio della normativa contenuta negli artt. 52 e 53 delle disp. att. c.p.c. che prevede la liquidazione del compenso agli ausiliari, e quindi al custode dei beni pignorati, con decreto del giudice.
Non può pertanto dubitarsi che la ricostruzione dei fatti è stata operata in sede di merito nel rispetto delle risultanze 43
processuali attraverso un iter argomentativo assolutamente logico e coerente.
Alla stregua di quanto sopra il proposto gravame sul punto va ritenuto manifestamente infondato, atteso che il controllo di legittimità operato da questa Corte è finalizzato a verificare, laddove il ricorrente proponga una diversa ricostruzione dei fatti, se le argomentazioni poste dal giudice di merito a fondamento della propria decisione siano compatibili con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. E tale giudizio di compatibilità deve ritenersi nel caso di specie sussistente, essendo la ricostruzione degli episodi operata dalla Corte territoriale del tutto coerente con le acquisizioni probatorie esistenti in atti, di talché nessuna censura, e tanto meno nessuna diversa ricostruzione, può essere in questa sede di legittimità prospettata.
Né può dubitarsi della sussistenza del metus publicae potestatis ove si osservi che per la sussistenza del delitto di concussione è necessario e sufficiente che nel soggetto passivo si determini uno stato d'animo tale da porlo in posizione non paritaria con il pubblico ufficiale e, per ciò solo, di soggezione nei suoi confronti. In tal caso la condotta incriminata non è vincolata a forme predeterminate o tassative, ma è sufficiente che essa sia in concreto idonea, in considerazione della posizione di preminenza del pubblico ufficiale, ad influenzare l'intelletto e la volontà della vittima convincendola, anche con frasi indirette o con il semplice comportamento, della opportunità della promessa o dazione di una somma di danaro per evitare un pregiudizio maggiore. E ciò si
è verificato nel caso di specie, per come evidenziato dai giudici di merito, laddove l'odierno ricorrente, approfittando dello stato di 44
soggezione in cui si venivano a trovare i soggetti passivi nei suoi confronti, avendo egli il potere in quanto custode giudiziario
-
-nominato dall'ufficiale giudiziario di asportare i beni oggetto di pignoramento dal domicilio dei debitori, poneva in essere una indebita pressione sugli stessi, se pure in maniera larvata ed indiretta, attraverso la prospettazione della possibilità di ritardare la conclusione della procedura e di trovare un accordo con il creditore, facendosi pagare una somma di denaro per evitare il maggiore pregiudizio costituito dall'asporto dei mobili predetti.
Correttamente quindi i giudici di merito hanno posto in rilievo che il dominus dell'affare illecito era comunque il pubblico ufficiale il quale, approfittando dei poteri correlati alla sua funzione, induceva, nella maniera sopra descritta, il soggetto passivo ad una determinata prestazione facendo capire che altrimenti avrebbe subito l'asporto dei beni oggetto di pignoramento;
ed in tal modo esercitava una facoltà compresa nella propria funzione in maniera assolutamente illecita ed antidoverosa.
Per tale motivo decisamente irrilevante si appalesa l'assunto di parte ricorrente secondo cui la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare la condotta posta in essere dalle presunte parti offese, dalle cui dichiarazioni era emerso che tra le stesse e l'odierno ricorrente era intervenuto un "accordo" che escludeva pertanto qualsiasi attività di prevaricazione da parte dell'imputato, atteso che il riferimento all' "accordo" era sintomatico di una trattativa svoltasi su un piano paritario, ed avrebbe omesso di motivare in ordine agli specifici rilievi mossi sul punto dal ricorrente.
Il motivo non è fondato ove si osservi che la Corte territoriale ha, sia pure in maniera sintetica, evidenziato che infondatamente 45
era stata invocata la diversa figura della corruzione, “dal momento che tra custode giudiziario e debitore nel caso che ci riguarda non v'era rapporto di parità, agendo il primo con tutto il peso del suo ruolo". Viene pertanto evidenziata correttamente la distinzione del reato di concussione da quello di corruzione, distinzione che va individuata, a prescindere dal soggetto che prende l'iniziativa e dalla composizione dei contrapposti interessi in un "accordo" raggiunto tra le parti, nello stato di soggezione in cui viene a trovarsi il privato di talché l'assetto degli interessi raggiunto nel c.d. "accordo" è viziato dall'esistenza a monte da una vis compulsiva posta in essere dal pubblico ufficiale, con la conclusione che il motivo determinante dell'accordo va individuato, nella prospettiva del privato, nella necessità di evitare un danno maggiore. D'altronde lo stato di soggezione del soggetto passivo può assumere configurazioni molteplici, non richiedendosi in capo al privato uno stato psicologico di timore siccome ingenerato dalla presenza di un pubblico ufficiale, ma è sufficiente che il privato si determini alla dazione (ovvero all""accordo") non per timore, inteso in senso psicologico, del pubblico ufficiale, ma anche solo per evitare un maggior danno.
Pertanto sul punto il proposto gravame non può trovare accoglimento.
E parimenti infondata è l'ulteriore censura circa la mancata motivazione da parte dei giudici di appello in ordine al rilievo, proposto in via subordinata nei relativi motivi di gravame, secondo cui la violazione degli artt. 65 c.p.c. e degli artt. 52 e 53 disp. att.
c.p.c. potrebbe integrare tutt'al più gli estremi del reato di cui all'art. 323 c.p. e non quello del reato previsto dall'art. 317 c.p. Ed invero la Corte territoriale ha correttamente evidenziato come 46
siffatta violazione della procedura di liquidazione, certamente di non poco momento perché escludeva l'intervento dell'organo giudiziario, fosse uno degli aspetti della illegittimità delle pretese dell'AL nei confronti degli esecutati, indotti a pagare delle somme, determinate dallo stesso imputato o dal legale del creditore procedente, senza attendere i tempi senz'altro più lunghi
(che non avrebbero verosimilmente consentito la attuazione della attività illecita posta in essere dall'imputato) della liquidazione da parte del giudice, al quale l'AL si rivolgeva solo nel caso che i debitori non avessero provveduto al pagamento delle somme dallo stesso richieste.
Né la circostanza che l'AL, in tali casi, presentava dette fatture al giudice a supporto della richiesta di liquidazione, può ritenersi indicativa dell'esistenza della buona fede in capo allo stesso atteso che, in tema di concussione, il dolo consiste nella coscienza e volontà di indurre il privato a dare, indebitamente, all'agente denaro o altre utilità con abuso delle funzioni pubbliche di cui lo stesso è investito, situazione che ricorre pacificamente nel caso di specie avendo l'AL espressamente riferito in udienza, per come si legge nella sentenza di primo grado, che "se una persona si comportava educatamente non c'era pericolo che si poteva portare i mobili e non avevo motivo di trasportarli”.
E pertanto i giudici di merito hanno correttamente messo in evidenza tale circostanza, di talché nessun vizio di motivazione può sotto tale profilo ravvisarsi, ove si osservi, per un verso, che il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve far riferimento alle sentenze di primo e di secondo grado, le quali, per come a più riprese evidenziato dalla giurisprudenza, si integrano a vicenda 47
sotto il profilo motivazionale confluendo in un risultato organico ed inscindibile, e, per altro verso, che il vizio di mancanza di motivazione non consiste nella mancata confutazione di un argomento specifico relativo ad un punto della decisione (nel caso di specie, la mancanza di dolo desumibile dalla condotta dell'imputato) allorché tale punto sia stato trattato, se pur in un'ottica e sotto un profilo diverso, dal giudice di merito, di talché il motivo proposto dalla parte trova una risposta, se pur solo implicita, nel contesto della motivazione.
D'altronde la irritualità della procedura di pagamento, con la richiesta diretta delle somme al debitore esecutato, non esaurisce in sé il contestato delitto di concussione, ma costituisce solo uno degli elementi sintomatici da cui si trae la conferma dell'esistenza di una attività illegittima di induzione del soggetto passivo all'indebito pagamento;
e pertanto, a fronte di tutti gli ulteriori elementi evidenziati dai giudici di merito, e nel contesto di una valutazione globale e non atomistica degli stessi, nessuna conclusione ai fini dell'insussistenza dell'elemento psicologico del delitto in questione può trarsi dalla presentazione di tali fatture al
Pretore, ai fini dell'emissione del decreto di pagamento da utilizzare poi nei confronti dei soggetti che tale pagamento non avevano effettuato, trattandosi di elemento di per sé neutro, successivo alla realizzazione del delitto in questione, e finalizzato esclusivamente ad ottenere l'emissione del suddetto decreto necessario per attivare il procedimento per ingiunzione.
In ordine all'ulteriore rilievo, secondo cui la Corte territoriale,
a fronte dell'eccezione di esso ricorrente relativa all'assenza di alcun riferimento nelle fatture emesse alle spese di trasporto dei beni (che effettivamente non venivano rimossi dal luogo ove si 48
trovavano) ma solo alle spese di custodia e di intervento, era ricaduta nel medesimo errore concettuale commesso dal giudice di primo grado, ribadendo l'illegittimità delle pretese dell'AL in relazione ad una "attività di custodia mai di fatto avvenuta",
rileva la Corte che la questione sollevata circa il diritto o meno del ricorrente ad un compenso per l'attività di custodia dei beni in questione è in realtà un problema del tutto irrilevante in relazione alla ipotesi di concussione contestata, ove si osservi che l'abuso dei poteri da parte dell'agente consiste nel compimento di atti d'ufficio in maniera antidoverosa, in violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della p.a.; e pertanto la questione che l'attività compiuta dal soggetto attivo del reato sia legittima o illegittima, lecita o illecita, non assume rilevanza decisiva, potendo il requisito oggettivo del delitto di concussione essere integrato anche attraverso la prospettazione di un atto doveroso, connotandosi questo di illegittimità quando sia usato quale mezzo per conseguire fini illeciti. Di talché, nel caso di specie, non rileva che l'attività di intervento e di custodia vi sia stata o meno e che,
in caso affermativo, dovesse essere comunque retribuita, atteso che l'imputato, approfittando dello stato di soggezione in cui i debitori venivano a trovarsi nei suoi confronti in quanto consapevoli del fatto che egli avrebbe potuto asportare i beni dal loro domicilio, gestiva i poteri connessi al suo ufficio in maniera del tutto irregolare atteso che, a fronte delle richieste di proroga dei debitori esecutati, induceva gli stessi a corrispondergli un determinato compenso quale contropartita del "favore” che lui accordava, concedendo ai suddetti debitori un breve rinvio ed acconsentendo al contempo a lasciare tali beni presso il loro domicilio in attesa che precedessero a saldare i rispettivi debiti. 49
E pertanto neanche sotto tale profilo il proposto gravame può trovare accoglimento.
Con ulteriore motivo di gravame il ricorrente ha lamentato la erroneità della decisione impugnata che aveva ritenuto la responsabilità di esso ricorrente in ordine al reato di falsità ideologica commessa in concorso con l'ufficiale giudiziario FU
SE concernente la falsa formazione di un verbale di vendita all'incanto, avendo la Corte territoriale affermato che la sottoscrizione del custode avrebbe contribuito alla formazione dell'atto, mentre per contro si trattava di atto proprio dell'ufficiale giudiziario.
Il motivo non è fondato.
Ed invero non può dubitarsi che l'AL, apponendo la sua sottoscrizione al verbale predetto, abbia senz'altro contribuito alla formazione dell'atto; che tale contributo sia chiaramente superfluo, trattandosi di atto proprio dell'ufficiale giudiziario, è questione anch'essa assolutamente irrilevante ai fini dell'affermazione della responsabilità del ricorrente nel reato proprio contestato al FU, responsabilità che la Corte territoriale ha ravvisato correttamente nel concorso dell'AL al contestato reato di falsità ideologica, concorso di cui la predetta sottoscrizione costituisce l'elemento di maggiore evidenza oltre che di assoluta certezza, e quindi decisamente inconfutabile.
In ordine alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 62 n. 2 c.p., essendo stato dichiarato estinto per prescrizione il reato fine costituito dalla turbativa d'asta, rileva il
Collegio che la mancata esclusione di tale aggravante non assume in realtà alcun rilievo ai fini della quantificazione della pena avuto riguardo alla circostanza che in tema di 505 0
determinazione della pena per reato continuato le circostanze inerenti alle violazioni meno gravi dei cosiddetti reati satelliti rimangono prive di efficacia in quanto, considerata la inscindibilità dell'aumento di pena sino al triplo, non è possibile stabilire, in relazione ai reati meno gravi, le frazioni di pena che ad essi si riferiscono e sulle quali dovrebbero operare gli aumenti o le diminuzioni delle relative circostanze, delle quali si potrà tener conto soltanto nella determinazione dell'aumento da apportare alla pena stabilita per la violazione più grave (Cass. Sez. VI, 24.6
/24.7.1998 n. 8625); dovendosi a ciò aggiungere che, nel caso di specie, in relazione al più grave reato di concussione, il giudice di primo grado aveva concesso le suddette attenuanti generiche
(procedendo alla riduzione della relativa pena base da quattro a tre anni di reclusione) in considerazione dell'unico modesto precedente riportato, di talché la concessione di tale attenuante deve intendersi riferita a tutti i reati contestati trattandosi di valutazione basata su considerazioni attinenti alla personalità dell'imputato e quindi, in considerazione del favor rei, riferibili tutti i fatti addebitatigli (Cass. Sez. I, 20.9/5.11.2002 n. 37108); con la ulteriore conseguenza della evidente elisione, nella determinazione della pena finale, della aggravante di cui all'art. 61
n. 2 c.p. relativa al predetto reato di falsità ideologica.
Con l'ultimo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione degli artt. 81, 133 e 323 bis c.p. avendo la Corte territoriale, con una formula di stile che faceva riferimento alla gravità del fatto nel suo complesso ed alle condizioni economiche dei soggetti passivi, rigettato la richiesta di diminuzione della pena e disatteso la richiesta dal P.G. di udienza che aveva sollecitato l'applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art. 323 bis c.p. 51
Il motivo è manifestamente infondato. Ed invero nel caso di specie, a fronte della generica censura concernente l'eccessività della pena, la Corte territoriale ha proceduto ad un esplicito rigetto facendo corretto riferimento, alla stregua dei parametri indicati nell'art. 133 c.p., alla gravità del fatto ed alla gravità del danno cagionato alle parti offese in considerazione delle condizioni economiche delle stesse, concretizzandosi tali elementi in una situazione peculiare, che assume rilevanza in relazione alla quantificazione della pena. In ogni caso si deve ricordare che "in tema di determinazione della misura della pena, il giudice di merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'articolo 133 cod. pen., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione;
infatti, tale valutazione rientra nella sua discrezionalità e non postula un'analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto" (Cass. Sez. IV, sent. n. 56 del 16 novembre 1988, dep.
5/1/1989, rv 180075).
In ordine alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 323 bis c.p., sollecitata dal P.G. d'udienza, deve rilevarsi la inammissibilità del suddetto motivo di gravame concernendo l'applicazione di una attenuante in realtà non richiesta dall'odierno ricorrente nei motivi di appello, circostanza che impedisce l'introduzione di un ulteriore grado di giudizio sul punto.
Passando alla trattazione del ricorso proposto da FU
SE, rileva il Collegio che lo stesso è parimenti infondato.
Ed invero, per quel che riguarda il primo motivo di gravame concernente la erroneità, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla condanna per il reato di falsità ideologica, per avere formato un verbale di vendita all'incanto di 52
mobili pignorati datato 19.4.1994 "attestando falsamente che l'incanto era andato deserto e si era svolto in Castellana Sicula
alla presenza del custode che aveva rassegnato all'ufficiale giudiziario rogante i beni da vendersi”, osserva innanzi tutto il
Collegio che l'assunto difensivo secondo cui la Corte territoriale avrebbe omesso ogni indagine in ordine alla credibilità soggettiva della parte offesa, trascurando le incongruenze esistenti nella testimonianza della stessa e la mancanza di qualsivoglia elemento di validazione probatoria, è palesemente infondato.
Ed invero, se pure le dichiarazioni della parte offesa devono essere valutate con opportuna cautela essendo essa portatrice di un interesse antagonista rispetto a quello dell'imputato, le stesse ben possono essere assunte, anche da sole, a fonti di prova,
allorché non risultino contrastate da altre diverse emergenze probatorie, siano credibili ed abbiano ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati. Ciò in quanto alle dichiarazioni indizianti della persona offesa non si applicano le regole di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 192 c.p.p. che postulano la necessaria presenza di riscontri esterni;
né il giudice
è certamente tenuto ad assumere come base del proprio convincimento l'ipotesi che la parte offesa riferisca scientemente il falso, salvo che sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato un sospetto di tal genere.
Pertanto correttamente i giudici di merito hanno posto a fondamento della loro decisione le dichiarazioni predette, che costituiscono di conseguenza prove e non indizi, evidenziando come le dichiarazioni rese dai coniugi EN, a parte qualche marginale lacuna, non potevano essere ritenute inattendibili, trattandosi di dichiarazioni rese da soggetti direttamente a 53
- -conoscenza dei fatti, credibili, e osserva il Collegio non contrastate da alcuna avversa acquisizione probatoria.
In ordine all'ulteriore rilievo, concernente la "inutilità" ed
"innocuità" del falso, rileva innanzi tutto il Collegio che l'assunto di parte ricorrente secondo cui la vendita ben poteva essere tenuta in un luogo diverso da quello in cui i beni si trovavano, purché
l'ufficiale giudiziario avesse proceduto alla regolare ricognizione degli stessi, si appalesa non fondato alla stregua degli artt. 534 e
536 c.p.c., ove si osservi che la prima delle disposizioni suddette prevede che "quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il giudice dell'esecuzione, col provvedimento di cui all'articolo 530, stabilisce il giorno, l'ora e il luogo in cui deve eseguirsi", mentre la seconda disposizione prevede che "chi è incaricato della vendita fa trasportare, quando occorre, le cose pignorate nel luogo stabilito per l'incanto". Orbene, dal combinato disposto da tali norme emerge chiaramente che l'incanto deve avvenire nel giorno fissato dal giudice e con la presenza dei beni pignorati, presenza che costituisce pertanto parte integrante del procedimento di vendita;
con la conseguenza che l'inosservanza di siffatta normativa (con riferimento al tempo ed al luogo fissato dal giudice dell'esecuzione ed alla presenza dei beni pignorati nel luogo stabilito per l'incanto) comporta la nullità delle operazioni di incanto e di vendita.
E pertanto, se indubbiamente fondamentale è la ricognizione da parte dell'ufficiale giudiziario delle cose da vendere, altrettanto fondamentale è che l'incanto avvenga con la presenza dei beni pignorati che devono essere trasportati nel luogo indicato dal giudice ed in cui la vendita deve eseguirsi. In assenza di tali requisiti ci troviamo in presenza di un atto nullo, di talché non può 54
assolutamente ritenersi la “inutilità” ed "innocuità" del falso argomentando dal fatto che l'asta sarebbe andata comunque deserta, stante la totale nullità in radice dell'asta medesima proprio a causa della inosservanza di quelle formalità di cui invece si dava atto nell'attestazione dell'ufficiale giudiziario, odierno ricorrente. Di conseguenza la fattispecie in esame, attesa la peculiare valenza probatoria dell'atto così formato e la idoneità della condotta a ledere l'interesse tutelato della genuinità del documento, rientra senz'altro nella previsione di cui all'art. 479
c.p.
E tale conclusione riverbera i suoi effetti sulla presunta assenza di dolo in capo al ricorrente. Se pur infatti è corretta l'affermazione che il dolo in materia di falso non può essere ritenuto implicito nella stessa materialità del falso, deve ritenersi che è tuttavia sufficiente ad integrare la sussistenza del dolo la consapevolezza della falsa attestazione. Né, soccorre, nel caso di specie, il rilievo che trattandosi di dolo generico si rende necessario verificare che la falsità non sia dovuta ad una leggerezza dell'agente come pure ad una incompleta conoscenza o errata interpretazione delle disposizioni normative, risultando dall'impugnata sentenza che la parte offesa EN TO aveva dichiarato che i beni non erano mai stati asportati dal luogo dove si trovavano essendogli stato accordato detto "favore" dal custode giudiziario AL IO, correo del FU nel reato in questione, dietro pagamento della somma di lire 100.000; e pertanto il mancato asporto dei beni non era dovuto ad incompleta conoscenza o errata interpretazione delle disposizioni normative, contropartita dell'indebito pagamento ricevutoma era dall'AL. S 55
Del pari infondato è l'ulteriore motivo di gravame con il quale il ricorrente ha lamentato il vizio di motivazione della impugnata riferimento al bilanciamento delle concessesentenza con attenuanti generiche, ritenute equivalenti e non prevalenti sulla contestata aggravante in base alla asserita gravità del fatto, sotto il profilo della contraddittorietà di tale motivazione con quella dei giudici di primo grado che avevano ritenuto di dover concedere le suddette attenuanti generiche sulla base della modesta gravità della condotta.
Osserva in proposito il Collegio che la valutazione degli elementi favorevoli alla concessione delle attenuanti generiche ha natura affatto diversa dalla valutazione finalizzata al giudizio di comparazione, atteso che la concessione delle attenuanti generiche si fonda sulla sussistenza di circostanze diverse da quelle indicate nell'art. 62 c.p. e che il giudice ritiene di dover prendere in considerazione nella valutazione della personalità dell'imputato e della gravità del fatto, mentre del tutto differente è la valutazione finalizzata al giudizio di comparazione poiché quest'ultimo giudizio è diretto a consentire l'adeguamento della pena al colpevole;
e pertanto non sussiste contraddittorietà di motivazione allorché il giudice di merito, valutati degli elementi favorevoli alla concessione delle attenuanti generiche, pervenga, in considerazione degli stessi elementi, ad un giudizio di semplice equivalenza e non di prevalenza con le aggravanti contestate.
A ciò si aggiunga che il vizio di motivazione può ravvisarsi nell'ambito di un medesimo provvedimento giudiziario, ma non può certamente censurarsi una diversa valutazione, in ipotesi, di determinati elementi, da parte del giudice di primo grado e del giudice di appello. 56
E pertanto anche sotto tale profilo il proposto gravame si appalesa infondato.
Infine, per quel che riguarda il ricorso proposto da RE
IN OU NT, rileva il Collegio che col primo motivo di gravame lo stesso ha lamentato il vizio di motivazione dell'impugnata sentenza che aveva ritenuto la sussistenza della contestata ipotesi di peculato per avere il RE versato sul proprio conto personale l'assegno relativo a determinate competenze spettanti a FU SE, non emergendo per contro da nessun atto processuale che l'imputato avesse versato tali somme sul proprio conto personale, ma risultando per contro che lo stesso aveva semplicemente scambiato l'assegno il cui importo era stato conservato nella cassaforte dell'ufficio, a disposizione del FU.
E con il secondo motivo di ricorso ha rilevato che la Corte
territoriale aveva omesso di prendere in considerazione gli specifici motivi di appello, laddove l'imputato aveva evidenziato che solo al RE, in quanto dirigente dell'Ufficio di Polizzi
Generosa, spettava la amministrazione della somma in questione, ossia la contabilizzazione e monetizzazione del titolo, siccome rilevato nella nota di risposta del dirigente UNEP di Termini
Imerese al quale il RE aveva rimesso la somma in oggetto con nota del giugno 1995, il cui contenuto era stato in realtà travisato dalla Corte, che aveva ritenuto di ravvisare in tale comportamento una manifestazione di resipiscenza post factum.
Il rilievo non è fondato.
Osserva in proposito il Collegio che il contestato delitto di peculato consiste nell'essersi il RE appropriato di danaro di cui aveva il possesso per ragioni del proprio ufficio, e che in realtà 57
spettava al FU riferendosi il detto danaro a quote percentuali sui crediti recuperati nel terzo bimestre del 1994 dal predetto
FU, quale ufficiale giudiziario in servizio presso tale ufficio nel periodo in questione atteso che il RE si trovava in aspettativa per malattia.
Partendo da tale premessa osserva il Collegio che la circostanza, evidenziata nel secondo motivo di ricorso, che la contabilizzazione e monetizzazione di tale danaro competeva esclusivamente al RE, quale titolare dell'ufficio di Polizzi
Generosa, non elide la rilevanza penale del fatto, ove si osservi che, per come correttamente evidenziato dai giudici di appello i quali hanno pertanto contrariamente a quanto rilevato dal
-
ricorrente esplicitamente motivato sul punto, il RE, per restare nella legalità, avrebbe dovuto scambiare l'assegno e, con la stessa immediatezza, consegnare il ricavato al FU, ossia al soggetto che era in effettivo servizio a Polizzi Generosa l'ultimo giorno del bimestre di riferimento.
La condotta appropriativa consiste appunto nell'essersi il
RE comportato nei confronti di tale somma uti dominus, tenendo, per come rilevato dalla Corte territoriale, in relazione alla somma predetta, non già una condotta (che sarebbe stata assolutamente legittima) di momentanea amministrazione per conto del soggetto cui la stessa spettava, ma di vera e propria interversione del titolo del possesso mantenendone la disponibilità dal momento della riscossione (settembre 1994) sino al momento in cui, ad indagine avviata, ebbe a rimettere la somma in questione all'Ufficio UNEP di Termini Imerese (giugno 1995).
Orbene, tale comportamento non può dubitarsi che assume una
- per come evidenziato dalla valenza appropriativa, esulando 58
Corte di appello - dal fatto della momentanea amministrazione e realizzando l'ipotesi delittuosa sanzionata dall'art. 314 c.p.
E ciò a prescindere dalla circostanza, evidenziata nel primo motivo di ricorso, che l'importo - contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale - non fu mai versato sul conto personale di esso imputato;
trattasi invero di circostanza assolutamente irrilevante ai fini della sussistenza del reato in questione,
dovendosi sul punto evidenziare, per un verso, che il danaro rimase comunque nella disponibilità del predetto che ne aveva acquisito il materiale possesso, e, per altro verso, che il possesso della suddetta somma ebbe a protrarsi oltre ogni ragionevole limite di tempo che fosse imposto dalla natura delle operazioni da compiere ovvero dalla necessità di dovere attendere anche a doveri di ufficio di diversa natura, e venne a cessare solo a seguito dell'avvenuta contestazione di reato: circostanza che, siccome rilevato nell'impugnata sentenza, "contraddice insanabilmente la tesi di una mera condotta di momentanea amministrazione delle somme per conto di chi spettavano", essendo chiaramente indicativa del fatto che tale possesso era accompagnato dall'animus rem sibi habendi, in cui si concretizza appunto la condotta appropriativa sanzionata dalla disposizione in questione.
Rileva infine il Collegio che l'assunto della difesa, sviluppato nella memoria ex art. 121 c.p.p., secondo cui le somme amministrate e contabilizzate dal ricorrente non potevano essere consegnate, in assenza di uno specifico provvedimento in tal senso del capo dell'Ufficio (il Pretore), all'ufficiale giudiziario applicato alla Sezione Distaccata di Polizzi Generosa solo per gli affari correnti, costituisce in realtà una prospettazione nuova e 59
comporta una rilettura degli elementi di fatto posti dal giudice di merito a fondamento della sua decisione, e cioè un'attività che esula dai poteri del giudice di legittimità il cui controllo riguarda solo la verifica dell'iter argomentativo e quindi l'accertamento che le argomentazioni poste dal giudice di merito a fondamento della propria decisione siano compatibili con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.
E tale verifica deve ritenersi nel caso di specie senz'altro compiuta, essendo la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito del tutto coerente con le acquisizioni probatorie esistenti in atti, di talché nessuna censura, e tanto meno nessuna diversa ricostruzione, può essere in questa sede di legittimità prospettata.
Ed infatti, applicando i suddetti principi alla fattispecie in esame, non può dubitarsi che la Corte territoriale, con motivazione assolutamente logica e del tutto compatibile con il senso comune, che si sottrae pertanto alle censure mosse con il proposto gravame, ha in buona sostanza rilevato che la condotta posta in essere dal RE, che avrebbe dovuto immediatamente
- о
comunque, rileva il Collegio, in tempi ragionevoli avuto riguardo alle operazioni da compiere - consegnare la somma al FU, si pone in palese ed insanabile contrasto con l'assunto del ricorrente circa la momentanea amministrazione della somma in questione, evidenziando per contro l'esistenza di una volontà appropriativa.
E pertanto, anche sotto tale profilo, il ricorso proposto dal
RE non può trovare accoglimento.
Vanno di conseguenza rigettati tutti i ricorsi proposti avverso il provvedimento impugnato;
e tale statuizione comporta la condanna di tutte le parti private, in solido, al pagamento delle spese processuali. 606 0
P.Q.M.
Rigetta tutti i ricorsi condanna le parti private in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 16.10.2007.
Il Consigliere estensore Viets Ziffin et. Il Presidente
DEFOSSONO INCANDE
10 DIC 2007