Articolo 266 del Codice penale
Articolo 272Articolo 276
Versione
1 luglio 1931
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Versione
30 marzo 1989
Art. 266.

(Istigazione di militari a disobbedire alle leggi)

Chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero fa a militari l'apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari, e' punito, per cio' solo, se il fatto non costituisce un piu' grave delitto, con la reclusione da uno a tre anni.

La pena e' della reclusione da due a cinque anni se il fatto e' commesso pubblicamente.

Le pene sono aumentate se il fatto e' commesso in tempo di guerra.

Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto e' commesso:

1° col mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda;

2° in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di piu' persone;

3° in una riunione che, per il luogo in cui e' tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata.
((113)) ------------ AGGIORNAMENTO (113)
La Corte Costituzionale con sentenza 8-21 marzo 1989, n. 139 (in G.U. 1ª s.s. 29/03/1989, n. 13) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede che per l'istigazione di militari a commettere un reato militare la pena sia "sempre applicata in misura inferiore alla meta' della pena stabilita per il reato al quale si riferisce l'istigazione".
Entrata in vigore il 30 marzo 1989
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