Versione
1 luglio 1931
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Versione
30 marzo 1989
30 marzo 1989
Art. 266.
(Istigazione di militari a disobbedire alle leggi)
Chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero fa a militari l'apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari, e' punito, per cio' solo, se il fatto non costituisce un piu' grave delitto, con la reclusione da uno a tre anni.
La pena e' della reclusione da due a cinque anni se il fatto e' commesso pubblicamente.
Le pene sono aumentate se il fatto e' commesso in tempo di guerra.
Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto e' commesso:
1° col mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda;
2° in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di piu' persone;
3° in una riunione che, per il luogo in cui e' tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata.
((113)) ------------ AGGIORNAMENTO (113)
La Corte Costituzionale con sentenza 8-21 marzo 1989, n. 139 (in G.U. 1ª s.s. 29/03/1989, n. 13) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede che per l'istigazione di militari a commettere un reato militare la pena sia "sempre applicata in misura inferiore alla meta' della pena stabilita per il reato al quale si riferisce l'istigazione".
(Istigazione di militari a disobbedire alle leggi)
Chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero fa a militari l'apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari, e' punito, per cio' solo, se il fatto non costituisce un piu' grave delitto, con la reclusione da uno a tre anni.
La pena e' della reclusione da due a cinque anni se il fatto e' commesso pubblicamente.
Le pene sono aumentate se il fatto e' commesso in tempo di guerra.
Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto e' commesso:
1° col mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda;
2° in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di piu' persone;
3° in una riunione che, per il luogo in cui e' tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata.
((113)) ------------ AGGIORNAMENTO (113)
La Corte Costituzionale con sentenza 8-21 marzo 1989, n. 139 (in G.U. 1ª s.s. 29/03/1989, n. 13) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede che per l'istigazione di militari a commettere un reato militare la pena sia "sempre applicata in misura inferiore alla meta' della pena stabilita per il reato al quale si riferisce l'istigazione".
Commentari • 56
- 1. Istigazione a violare la legge (Corte Cost., 71/78)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 luglio 2021 · 206.15929
[…] CORTE COSTITUZIONALE (ud. 23/05/1978) 05-06-1978, n. 71 ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 266 c.p., promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1975 dalla Corte di Assise di Bolzano, nel procedimento penale a carico di Mughini Giampiero ed altri, […] Svolgimento del processo - Motivi della decisione 1. - Il giudice a quo, richiamando la sent. n. 16 del 1973 di questa Corte, con la quale veniva dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 266 del codice penale, in riferimento all'art. 21 Cost., denunzia sotto nuovo profilo la illegittimità del medesimo articolo in riferimento all'art. 21, prima parte, […]
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Giurisprudenza • 126
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 25/10/2018, n. 48851Provvedimento: […] Ivi si rilevava che unitaria era la condotta antigiuridica (medesimo fatto con unicità di azione) ascritta all'imputato e che i singoli segmenti che l'avevano scandita realizzavano più reati comuni con eventi diversi, quello di cui all'art. 336 e quello di cui all'art. 266 cod. pen. […] giudicato dal giudice ordinario cui spettava la giurisdizione anche per il reato militare, stante la connessione con quello più grave di cui all'art 266 cod. pen. […] Quanto al secondo motivo, va in primo luogo dato atto che, come correttamente osservato dal ricorrente, nella sentenza che risolve il conflitto si afferma il concorso formale eterogeneo fra i reati comuni previsti dagli artt. 336 e 266 cod. pen. […]Leggi di più...
- reformatio in peius·
- reati comuni·
- art. 336 cod. pen.·
- art. 81 cod. pen.·
- conflitto di giurisdizione·
- specialità del reato·
- concorso formale eterogeneo·
- art. 266 cod. pen.·
- art. 13 cod. proc. pen.·
- giudizio abbreviato·
- art. 146 cod. pen. mil. pace·
- reati militari·
- attenuanti generiche