Sentenza 7 maggio 2018
Massime • 1
Ai fini dell'emissione di un provvedimento di confisca allargata ex art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356, di beni già costituenti oggetto di confisca definitiva di prevenzione (nella specie ai sensi dell'art. 2-ter, comma 3, della legge n. 575 del 1965), in ragione della stabilità dell'accertamento sottostante alla definizione del procedimento di prevenzione, è precluso al giudice di merito, che accerta la responsabilità per uno dei delitti elencati nel comma 1 del citato art. 12-sexies, procedere ad un autonomo accertamento dei presupposti comuni ai due tipi di confisca della disponibilità diretta od indiretta dei beni in capo all'interessato e della sproporzione del loro valore rispetto al reddito da questi dichiarato o all'attività economica dal medesimo esercitata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/05/2018, n. 23508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23508 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2018 |
Testo completo
23508-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 07/05/2018 Presidente - Sent. n. sez. ADRIANO IASILLO - 597/2018 VINCENZO SIANI Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE MARCO VANNUCCI - N.38982/2017 GIACOMO ROCCHI ANTONIO MINCHELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RD AR IU nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 28/02/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO VANNUCCI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso Udito il difensore, avvocato TRANTINO Vincenzo, difensore fiducia di SC MA IU, che insiste nei motivi del ricorso e chiede l'annullamento della sentenza L'avvocato ANTILLE AN, difensore fiducia di SC MA IU, conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.. لم RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 9 maggio 2014 il Tribunale di AN: dichiarò MA IU SC responsabile del delitto di partecipazione, in AN e provincia fino al mese di aprile 2010, all'associazione per delinquere mafiosa CO RA della provincia di AN, articolata nelle famiglie di AN, Caltagirone e Ramacca, variamente articolate;
in particolare quella di AN "PA-NO", promossa e diretta al vertice da TT PA ed LD NO;
quelle di Caltagirone e di Ramacca, promosse e dirette al vertice da AN La CA e CA NT e coordinate da Vincenzo IE, coordinatore delle famiglie di Ramacca e di Caltagirone quale rappresentante provinciale di CO RA Etnea, con le aggravanti di essere l'associazione armata e finalizzata al controllo di attività economiche finanziate anche con il prezzo, prodotto e profitto dei delitti fine (art. 416-bis, primo, secondo, quarto e sesto comma, cod. pen.), lo condannò, conseguentemente alla pena di dodici anni di reclusione e ordinò, ai sensi dell'art. 12-sexies della legge n. 356 del 1992 (di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 306 del 1992), la confisca dei beni specificamente indicati nel dispositivo.
2. Adita dall'imputato, la Corte di appello di AN, con sentenza emessa il 28 febbraio 2017, in parziale riforma della sentenza di primo grado: ha qualificato i comportamenti accertati come determinanti concorso esterno di SC nell'associazione mafiosa sopra indicata (artt. 110-416-bis cod. pen.) e, previa concessione di circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, lo ha condannato alla pena di sette anni di reclusione;
ha Ө confermato la decisione di confisca.
2.1 Questa, in sintesi, la motivazione a sostegno della decisione quanto al merito dell'accusa: è vero che l'imputato venne dal Tribunale di TT assolto, per non avere commesso il fatto, dall'accusa di essere associato al gruppo mafioso di Mistretta, collegato con CO RA;
ciò però non comporta che lo stesso non possa essere sottoposto a processo con l'accusa, ad esso mossa nel capo di imputazione, di appartenere alla famiglia di AN "PA-NO", costituente (unitamente alle famiglie di Caltagirone e di Ramacca) articolazione dell'associazione CO RA della provincia di AN, operante nel diverso ambito territoriale costituito dalla provincia di AN;
le dichiarazioni rispettivamente rese dai collaboratori di giustizia RT Di ZI, dal Tribunale di TT ritenuto inattendibile, e Carmelo Bisognano nel processo, con tale sentenza definito, sono peraltro da tenere in considerazione e da rivalutare alla luce delle ulteriori fonti di prova acquisite nel dibattimento di primo grado;
non potevano recepirsi nel giudizio di merito le diverse valutazioni rese nella fase preliminare dai giudici che si erano occupati delle vicende cautelari, che avevano palesemente sottovalutato gli elementi fondamentali a sostegno dell'impianto accusatorio;
questo, a giudizio della corte, trovava sostegno: nei rapporti dell'imputato con soggetti facenti parte di potenti famiglie mafiose riconducibili a CO RA (si citano quelli con LA SE, NN IU, AN RA e AN RG); - nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia La SA TO, RA IU, Di ZI RT;
- negli incontri dei soggetti mafiosi presso la proprietà SC, documentati dai riscontri investigativi e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia;
dalle - intercettazioni acquisite;
- dall'appunto ("pizzino ZE10") sequestrato a Palermo al momento dell'arresto dei fratelli Lo Piccolo, relativo a lavori da svolgere nel parco eolico da SC e CA, vicino ad esponenti di CO RA trapanesi;
in proposito, non viene ritenuta rilevante l'esclusione in capo a CA di una pericolosità qualificata ad opera del provvedimento reso dalla Corte di appello di Palermo, stanti le diversità di valutazioni di competenza del magistrato di prevenzione rispetto a quello di merito;
in particolare, relativamente alla posizione dell'imputato SC, dal contenuto degli elementi di prova acquisiti al processo non è dato concludere nel senso della sussistenza di un rapporto associativo fra imputato ed associazione mafiosa mancando la prova dell'effettiva appartenenza di costui all'organizzazione criminosa in qualità di partecipe (si cita, Sezione seconda, sentenza numero 34147 del 30/4/2015); vi è invece prova che l'imputato pose in essere, in tempi diversi e secondo le contingenti esigenze dell'associazione, condotte, tutte convergenti nel favorire l'ente a base collettiva, «quali la disponibilità a fornire alloggio ai partecipi nei periodi di latitanza, nonché a mettere a disposizione luoghi sicuri dove poter tenere riunioni "riservate" con la partecipazione di esponenti apicali dell'organizzazione o, ancora, a fungere da prestanome per l'organizzazione»; allo stesso è, di contro, *garantito...l'intervento della famiglia mafiosa per la soluzione di eventuali problemi (si veda, ad esempio il recupero del bestiame rubato) ma soprattutto l'acquisizione di importanti appalti, che portano vantaggiosi introiti sia all'imprenditore stesso che all'associazione mafiosa»; i fatti accertati costituiscono dunque concorso esterno dell'imputato, con gli associati all'organizzazione esaminata, nella commissione del delitto previsto dall'art. 416- bis cod. pen.; le caratteristiche dell'elemento soggettivo nel concorso nel delitto associativo descritte nella motivazione di Cass. S.U., n. 33748 del 12 luglio 2005, Mannino, Rv. 231672 si riferiscono all'imputato che, pur manifestando atteggiamenti di resistenza e, potremmo dire, anche di "sfida" nei confronti di alcuni esponenti dell'organizzazione, fornisce il proprio contributo alla "conservazione o rafforzamento" della medesima, nella consapevolezza di 2 ottenere a sua volta determinati vantaggi e, comunque, mantenendo quella parziale indipendenza, in quanto non associato, che, a differenza di un partecipe, gli consente, nel momento in cui lo reputa indispensabile, di "denunciare" i correi assumendo di essere pura e semplice "vittima" dell'ente criminale»; sussistono anche le circostanze aggravanti all'appellante contestate, da un lato non potendo ragionevolmente ipotizzarsi che questi non fosse consapevole che l'associazione denominata "CO RA" avesse la disponibilità di armi, essendo questa di essa la caratteristica essenziale e, dall'altro, costituendo il controllo di attività economiche il fulcro della condotta concorsuale dell'imputato che svolgeva la propria attività d'impresa in sinergia con l'associazione mafiosa. La sentenza giustifica la concessione di circostanze attenuanti generiche, da essa giudicate equivalenti alle circostanze aggravanti contestate, *in ragione dello stato di incensuratezza dell'imputato, nonché al fine di adeguare la pena alla concreta gravità del fatto».
2.2 Quanto alla confisca dei beni, la motivazione è nel senso che: nella sentenza di primo grado, che dispose la confisca dei beni dell'imputato in applicazione dell'art. 12-sexies della legge n. 356 del 1992, si sottolinea che l'imputato operava «in condizioni, se non proprio di monopolio, certamente di grande privilegio, imponendosi sul territorio», dal momento che era l'associazione a procurargli i lavori e che gli stessi erano eseguiti in sinergia con soggetti all'associazione appartenenti, come emerge con chiarezza dal contenuto delle captate conversazioni;
tali considerazioni valgono anche nella ritenuta ipotesi del concorso esterno, nella quale il rapporto sinallagmatico tra l'imprenditore e l'associazione mafiosa costituisce il fulcro dell'ipotesi delittuosa»; gli stessi beni oggetto della confisca disposta con la sentenza di primo grado costituiscono peraltro oggetto anche di confisca di prevenzione disposta dal Tribunale di AN con decreto del 14 ottobre 2009, divenuto definitivo a seguito del rigetto del ricorso per la cassazione del decreto di conferma emesso dalla Corte di appello il 29 novembre 2012; i documenti depositati dall'imputato a fondamento della richiesta di revoca parziale della confisca sono gli stessi da questi depositati nel procedimento di prevenzione, sì che per escludere la fondatezza di tale istanza valgono le motivazioni sul punto espresse dal citato decreto della Corte di appello, al cui contenuto è fatto A integrale rinvio;
inoltre, lo stesso Tribunale della prevenzione aveva l'11 novembre 2016 rigettato richiesta di revocazione della confisca di prevenzione e le doglianze svolte dall'imputato con l'appello sono infondate per le ragioni esposte nelle pagg. 19 e 20 della sentenza;
in particolare, è condivisibile l'affermazione contenuta nel citato provvedimento -di rigetto della revoca parziale della confisca di prevenzione patrimoniale-, secondo cui gli errori che, ad 3 avviso dell'appellante, caratterizzerebbero la perizia disposta nel procedimento di prevenzione trovano sostegno esclusivo in una diversa ricostruzione del patrimonio effettuata dai periti di parte, *sulla base di una personale valutazione in ordine alla contabilizzazione del rapporto fonti/impieghi, in contrasto con quanto invece chiaramente affermato dalla perizia collegiale, che deve invece ritenersi corretta ed alla quale si rinvia integralmente≫»; nel caso, inoltre, di confisca di prevenzione definitiva, l'unico rimedio previsto dall'ordinamento è quello della revocazione prevista dall'art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011; una nuova valutazione sul punto nell'ambito del processo penale di cognizione *consentirebbe all'interessato di accedere al medesimo rimedio, trattandosi, comunque, sostanzialmente, di una richiesta di revocazione, prescindendo dagli specifici presupposti previsti dall'art. 28», nella specie non sussistenti per le ragioni indicate nella pag. 21 della sentenza;
la confisca disposta con la sentenza appellata è dunque da confermare, «o più correttamente dovrebbe, in base a quanto espressamente disposto dall'art. 30 co. 2 del citato D.Lvo 159/11, dichiararsi la confisca stessa già eseguita in sede di prevenzione».
3. Per la cassazione di tale sentenza SC ha proposto ricorso (atto sottoscritto dai difensori, avvocati Vincenzo Trantino e MA Luciano Brancato) contenente sette motivi di impugnazione.
3.1 Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza per avere fatto erronea applicazione al caso concreto degli artt. 649 cod. proc. pen. e 4 del Protocollo n. 7 CEDU, dal momento che: dal contenuto della sentenza, definitiva, di assoluzione emessa dal Tribunale di TT il 30 giugno 2012, l'appartenenza di esso ricorrente al c.d."gruppo di Mistretta" venne dal pubblico ministero desunta سو dai rapporti con SE LA e sulla disponibilità da parte di esso ricorrente dell'azienda denominata "Casale Belmondino", utilizzata per ospitare latitanti e tenere summit mafiosi;
tali fatti hanno fondato nella sentenza di primo grado la condanna per essere esso ricorrente associato a CO RA e nella sentenza di appello la condanna per avere esso ricorrente concorso nel delitto associativo;
la condotta contestata nei due processi è sostanzialmente identica e rispetto a tale identità non rileva che l'associazione operasse in due ambiti territoriali diversi;
alla luce dei contenuti di Corte cost., n. 200 del 2016 (dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen., per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU, nella parte in cui secondo il diritto vivente esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale) fondati sul diritto vivente costituito dal principio espresso da Cass. S. U, n. 34655 del 28 giugno 2005, Donati, Rv. 231799, l'identità del TUTTE LEfatto rilevante in funzione del divieto sancito dall'art. 649 cod. proc. pen. deve essere affermata dal giudice le quante volte vi sia coincidenza dei suoi elementi costitutivi di condotta, evento naturalistico e nesso causale e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona, «senza rilievo alcuno per la qualificazione giuridica che a esso è stato attribuito»; dal raffronto fra le sentenze rispettivamente emesse dal Tribunale di TT è rilevabile «identica condotta di partecipazione e integrale coincidenza delle fonti di prova, al punto che nella sentenza impugnata non sono delineati elementi di diversità tra la res iudicata e la res iudicanda, ma solo il fatto che l'associazione mafiosa CO RA [...] operava in diverso ambito territoriale, senza mai precisare in cosa il contributo prestato dallo SC favorevolmente valutato dal Tribunale di TT, divergesse da quello oggetto del presente giudizio»; in buona sostanza, il fatto - naturalisticamente inteso è identico ed il divieto di bis in idem «risponde a - un'esigenza di certezza dei rapporti processuali, anche per evitare che prove valutate in un certo modo possano costituire oggetto di nuovo apprezzamento, come avvenuto nel caso che ci occupa≫.
3.2 Con il secondo motivo il ricorrente afferma che la sentenza ha fatto erronea applicazione dell'art. 521 cod. proc. pen. nell'avere qualificato come concorso esterno nel delitto di associazione di mafia la contestata sua appartenenza alla medesima associazione, in quanto: alla luce dell'interpretazione dell'art. 521 cod. proc. pen., la cui disposizione è da leggere alla luce dell'art. 111, secondo comma Cost. e dell'art. 6 della CEDU per come interpretata dalla Corte EDU con la sentenza emessa l'11 dicembre 2007 nel caso DR
contro
Italia, fatta propria, in motivazione, da Cass. S.U., n. 31617 del 26 giugno 2015, Lucci, Rv. 264438, la diversa qualificazione giuridica data dalla Ө sentenza al fatto contestato nell'imputazione è consentita qualora tale evenienza sia nota all'imputato, o da lui comunque prevedibile, e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono;
la prevedibilità di una diversa qualificazione giuridica del fatto non può prescindere dagli elementi costitutivi delle singole fattispecie oggetto delle due qualificazioni giuridiche, poiché da essi dipende, in concreto, l'esercizio del diritto di difesa»; nel caso di specie il non volere fare parte dell'associazione mafiosa costituisce uno dei presupposti per affermare che l'imputato è concorrente esterno alla commissione del delitto da parte degli associati;
nel giudizio di primo e secondo grado esso ricorrente si è difeso dall'accusa di avere svolto atti dimostrativi della sussistenza del rapporto associativo, per come contestato, «senza sviluppare indagini subordinate sulle concrete condotte che avrebbero agevolato la consorteria mafiosa»; la sentenza 5 impugnata ha fatto dunque erronea applicazione al caso di specie dell'art. 521 cod. proc. pen., in ragione della diversità degli elementi costitutivi del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa «da quello per cui è stato condannato».
3.3 Il terzo motivo è dal ricorrente dedicato alla deduzione di manifesta illogicità della motivazione e di, conseguente, erronea applicazione degli artt. 110, 416-bis, cod. pen., in quanto: le dazioni di danaro da esso ricorrente effettuate in favore dell'associazione, costituenti uno degli elementi da cui la sentenza impugnata ha desunto il concorso esterno nel reato associativo, avevano formato oggetto di considerazione specifica dalla sentenza di legittimità che aveva annullato, per vizio di motivazione, l'ordinanza emessa dal Tribunale di AN in grado di appello cautelare adito per la riforma dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca di misura cautelare alla luce dei contenuti dell'interrogatorio reso da esso ricorrente;
con la citata sentenza di legittimità si era evidenziata l'esigenza di una adeguata motivazione relativa agli indizi di colpevolezza di esso ricorrente rispetto al meccanismo delle estorsioni descritto dal collaborante IG, avendo esso ricorrente affermato di avere consegnato danaro agli appartenenti al clan mafioso diretto da ST per essere "messo a posto", come gli altri imprenditori vittime delle richieste estorsive;
in sede di rinvio, il Tribunale del riesame aveva evidenziato un "oggettivo deperimento" لس della gravità indiziaria, anche perché nelle captate conversazioni fra i componenti del clan la sua persona viene indicata come colui da cui l'organizzazione pretende danaro;
la sentenza impugnata, anziché approfondire le questioni relative ai rapporti fra contenuto delle dichiarazioni dell'imputato, le dazioni di denaro ed il meccanismo delle estorsioni, valorizza un dato ininfluente costituito की dall'essere IG inattendibile, mentre costui non è mai stato escusso in dibattimento, né le sue dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari sono state comunque acquisite al processo;
del resto, il collaboratore TO La SA, escusso all'udienza del 17/12013 (o 31/3/2013 come riporta la sentenza) ebbe a spiegare che la "messa a posto" doveva essere pagata da tutti (compresi gli affiliati) e che allo scopo veniva imposto agli imprenditori di avere rapporti con imprese "vicine" all'associazione mafiosa, come quella di RA ST;
le condotte costituenti prova del concorso esterno si sostanziarono, secondo la sentenza impugnata, nel fornire alloggio ai mafiosi durante la loro latitanza, nel mettere a disposizione degli appartenenti alla cosca luoghi ove tenere riunioni riservate cui parteciparono esponenti apicali dell'organizzazione, a fungere da prestanome per l'associazione; tale pluralità di condotte, fra loro diverse, rende i contorni del concorso quanto mai incerti;
invero, dolo di concorso implica il consapevole contributo alla realizzazione del medesimo proposito criminoso dei correi e, perché ciò si verifichi, è necessario che l'adesione riguardi l'intera condotta legale della fattispecie>>; in particolare, non sono gli scopi programmati dall'associazione a caratterizzare il reato associativo, bensì il metodo impiegato per il loro conseguimento, con la conseguenza che il concorso *non potrà che comportare un'adesione anche al metodo, di fatto inglobandosi nella partecipazione»; con la conseguenza della opportunità di rimettere la questione alle Sezioni Unite «al fine di stabilire se sia possibile addurre un dolo di concorso limitatamente ad un frazione della fattispecie a cui si concorrerebbe>; in ogni caso, le condotte accertate con la sentenza impugnata rientrano nella previsione dell'art. 418 cod. pen.; in concreto, non vi è prova che la frequentazione di PI LA da parte di esso ricorrente fosse abituale, reiterata e connotata da cointeressenze illecite, mentre vi è prova che i rapporti con IU NN, RA AN e RG AN si sostanziarono in un unico incontro;
le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia RT Di ZI non sono connotate dal necessario grado di chiarezza, costanza e precisione, né hanno avuto riscontri esterni, come del resto affermato dal Tribunale di TT con la sentenza di assoluzione sopra citata;
i contenuti delle dichiarazioni rese nel dibattimento dallo stesso Di ZI sono caratterizzate dalle stesse imprecisioni rimarcate dalla citata sentenza di assoluzione, ma la sentenza impugnata le ritiene semplici imprecisioni: costituisce violazione dei canoni di valutazione degli indizi recati dall'art. 192 cod. proc. pen. ritenere semplice imprecisione l'affermazione di Di ZI, che ha dichiarato di avere trascorso quasi un anno di latitanza, che descrive il suo ospite come persona un po' più bassa di lui (il collaboratore è alto 1,73 ml., mentre esso ricorrente è alto 1,97 ml.); gli elementi da cui desumere che esso ricorrente forniva luoghi sicuri ove potere tenere riunioni riservate cui presenziarono esponenti dell'associazione mafiosa, costituiscono mera rivalutazione di quelle esaminati dal Tribunale di TT e fondanti la pronuncia di assoluzione;
il ruolo di prestanome di esso ricorrente è stato dedotto dal contenuto della captata conversazione del 22 gennaio 2008 (sintetizzata a pag. 8 della sentenza), travisando però parte del relativo а з contenuto (nel ricorso trascritto) da cui è dato desumere che il soggetto che "se li è tornati a prendere" non è l'associazione mafiosa, ma il Tribunale che aveva sequestrato i beni e che l'affermazione secondo cui esso ricorrente "è stato preso come prestanome" significa che tale è stato ritenuto dal Tribunale;
l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui esso ricorrente consegui vantaggi patrimonialmente valutabili (acquisizioni di importanti appalti) quale contropartita del proprio concorso nel reato associativo è conseguenza di travisamento del contenuto delle prove acquisite, come specificamente descritto nelle pagg. 31-35 del ricorso;
la sentenza è poi caratterizzata dalle contraddizioni e travisamenti dei contenuti delle conversazioni (intercettate) e 7 dichiarazioni acquisite al processo, specificamente sottolineati nelle successive pagg. 35-39 del ricorso.
3.4 Il ricorrente deduce, con quarto motivo, l'erronea applicazione al caso concreto della circostanza aggravante costituita dall'essere l'associazione mafiosa armata, dal momento che la stessa, di natura oggettiva, non può che riferirsi all'associato che, aderendo al programma delittuoso proprio dell'associazione. può essere a conoscenza che questa abbia la disponibilità di armi;
non anche al concorrente nel reato che a tale programma non ha aderito.
3.5 Inoltre, il ricorrente contesta la conformità a diritto della sentenza nella parte in cui ha affermato la sussistenza della circostanza aggravante prevista dal sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen. (quinto motivo), non essendo mai stata chiarita la sussistenza di reinvestimenti di danaro nell'attività criminosa dell'associazione da parte di esso ricorrente.
3.6 Con il sesto motivo, in subordine proposto, la sentenza è criticata per non avere ritenuto le concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, dal momento che esso ricorrente aveva sempre attivamente collaborato alle indagini, permettendo anche di comprendere la conflittualità insorta fra ZO IE ed EL PA (in dibattimento confermata dal testimone Arcidiacono), da cui è derivato procedimento contro il primo per l'omicidio del secondo 3.7 Nell'ultimo motivo si denuncia violazione di legge e contraddittorietà della motivazione quanto alla confisca ex art. 12-sexies della legge n. 356 del 1992, già disposta dal Tribunale, quale misura di prevenzione, con decreto irrevocabile, in quanto: nel confermare la decisione di confisca emessa dal giudice di primo grado in applicazione della citata norma di legge speciale, il giudice di appello ha pronunziato un sostanziale non liquet quanto alla confisca penale;
inoltre, la decisione di disporre misura di prevenzione nel processo penale è contraria alla disciplina vigente in materia;
premesso che la disciplina di prevenzione applicabile è quella anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011 in quanto la proposta per l'adozione di tale misura patrimoniale venne formulata nel 2008 (art. 117 del d.lgs. n. 159), nel caso concreto non poteva dunque trovare applicazione l'art. 28 dello stesso decreto in tema di revoca della confisca di prevenzione;
in ogni caso, il giudice di appello nulla ha affermato in tema di confisca penale dei beni ai sensi dell'art. 240 e dell'art. 416-bis, settimo comma, cod. pen.; inoltre, in nessuno degli anni presi in considerazione emerge l'affermata sproporzione fra fonti e impieghi per i motivi specificamente indicati e la perizia collegiale esaminata nel giudizio di appello sulla misura di prevenzione reale conteneva errori che se emendati determinavano l'esclusione della, pur minima, sproporzione rilevata dai periti;
inoltre, non era stato considerato che la 8 capacità reddituale di ciascun anno include la capitalizzazione delle plusvalenze dei reddito degli anni precedenti ove queste non siano state impiegate, mentre la motivazione sul punto contenuta nella sentenza impugnata è meramente apparente;
infine è illegittima la confisca di tutti i beni, dovendo invece la stessa riguardare solo quei beni il cui valore è pari alla misura del reddito di illecita provenienza, «nel senso che dovrebbero essere colpiti quei beni nei limiti dello scompenso fra consistenza del patrimonio nell'attuale disponibilità del soggetto e la sua attività economica, solo in quanto beni di valore sproporzionato»; inoltre, avendo il giudice di appello affermato che esso ricorrente non era associato all'organizzazione mafiosa, ma solo concorrente esterno nel reato associativo, la presunzione assoluta di illecita accumulazione era venuta meno. 4 Il ricorrente ha depositato memoria (sottoscritta dai difensori di fiducia, avvocati Vincenzo Trantino e AN Antille) contenente due motivi nuovi.
4.1 Con il primo motivo, connesso al primo motivo del ricorso, il ricorrente, dopo avere illustrato lo stato, contrastante, della giurisprudenza di legittimità relativa all'applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen. nel giudizio di cassazione, deduce che: per i motivi evidenziati da parte della giurisprudenza di legittimità la norma è applicabile in tale sede anche alla luce del precetto recato dall'art. 620, lett. h), dello stesso codice in tema di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata risultante in contraddizione con un'altra anteriore concernente la stessa persona ed il medesimo oggetto, anche se pronunciata da altro giudice penale;
nel caso concreto, dalla lettura del capo di imputazione del presente processo e di quello del processo definito dal Tribunale di TT con la sentenza di assoluzione del 30 giugno 2012, risulta che l'unica differenza fra le contestazioni è costituita dall'articolazione territoriale della stessa associazione mafiosa cui esso ricorrente è accusato di far parte, restando per il resto identici le condotte, gli eventi il nesso causale fra di essi.
4.2 Nel secondo motivo, relativo al secondo ed al terzo motivo del ricorso, il ricorrente evidenzia che: le fattispecie rispettivamente consistenti nella partecipazione ad associazione di mafia e nel concorso esterno nel reato associativo sono fra loro affatto diverse ed autonome;
la qualificazione dei fatti oggetto della contestazione operata dalla sentenza impugnata si pone dunque al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 521, comma 1, cod. proc. pen.; inoltre, sulla base delle medesime prove esso ricorrente è stato in buona sostanza assolto dall'accusa di essere parte dell'associazione ed è stato invece condannato per essere stato concorrente in tale reato, da altri commesso;
ciò avrebbe dovuto comportare la rinnovazione dell'istruttoria orale in grado di appello secondo il ragionamento svolto, di recente, da Cass. S.U. n. 14800 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Troise;
in definitiva, se il sovvertimento in appello di una pronuncia assolutoria richiede, a tutela della presunzione di innocenza, la rinnovazione della prova dichiarativa, anche la diversa qualificazione del fatto da parte del giudice di appello è legittima in quanto sia preceduta da rinnovazione della stessa prova dichiarativa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo e il primo motivo nuovo affrontano la medesima questione, relativa alla dedotta violazione del principio del ne bis in idem. Il ricorrente afferma principi corretti quando osserva che per effetto del divieto del bis in idem nessuno può essere sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, anche se diversamente qualificato per il titolo, per il grado o per le circostanze. Trattasi di principio che permea l'intero ordinamento giuridico e che trova completamento nell'art. 669 del codice di rito, disciplinante il caso in cui, in violazione del divieto, più sentenze di condanna sono state pronunciate contro la stessa persona. Ciò posto, ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (cfr. Cass. S.U., n. 34655 del 28 giugno 2005, Donati, Rv. 231799). Ed invero, costituisce fatto diverso anche quello che, pur violando la stessa norma ed integrando gli estremi del medesimo reato, è però una estrinsecazione dell'attività del soggetto, diversa e distinta nello spazio e nel tempo da quella posta in essere in precedenza ed accertata con sentenza definitiva. L'identità del fatto, pertanto, è configurabile solo quando questo si realizza nelle medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone. Nè la questione potrebbe essere diversamente considerata sotto il profilo di indagine dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a), cod. proc. pen., doverosamente esplorabile quando emerga una situazione processuale capace di determinare future richieste di revisione (cfr. Cass. Sez. 5, n. 81 del 24 ottobre 2005, dep. 2006, Atrany, Rv. 232637) perché il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui alla disposizione di legge processuale testé citata non deve essere inteso in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti su cui si fondano le diverse sentenze (in questo senso, cfr., e multis, Cass. Sez. 5, n. 40819 del 22 settembre 2005, Gollin, Rv. 232803). 10 È di tutta evidenza dal confronto tra le due imputazioni (quella oggetto del processo di TT e quella caratterizzante il processo definito dal Tribunale di AN), solo in parte sovrapponibili attesa la maggiore ampiezza di quella di AN (che tra i fini perseguiti dall'associazione indica anche quello di incidere sulle competizioni elettorali), che la precedente sentenza di assoluzione dell'imputato, in relazione alla sua appartenenza ad associazioni per delinquere strutturatesi diversamente, in un diverso territorio (Gruppo di Mistretta) e con soggetti non imputati in questo processo, non può comportare improcedibilità per il reato associativo contestato in altro procedimento. La sentenza correttamente quindi ritiene significativo il diverso ambito territoriale in cui operava la famiglia di AN "PA-NO" ed era inserito SC, naturalmente inquadrabile nel dinamismo che caratterizza particolari soggetti economici, portati di volta in volta ad entrare in relazione, a volte lecite (come accertato dal Tribunale di TT) altre illecite, con soggetti pur appartenenti ad associazioni diverse in dipendenza delle finalità di volta in volta individuate. Le deduzioni del ricorrente non offrono nessuna argomentazione, diversa da affermazioni di principio, per confutare quanto motivatamente esposto nella sentenza impugnata. Non pertinente in proposito è la sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2016. Con tale sentenza il giudice di legittimità ha precisato di avere «già avuto modo di prendere atto che «l'identità del "fatto" sussiste secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. un. 28 giugno 2005, n. 34655) - quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona» (sentenza n. 129 del 2008)». La conseguenza è che in questi termini, «e soltanto in questi, in quanto segnati da una pronuncia delle sezioni unite, che l'art. 649 cod. proc. pen. vive nell'ordinamento nazionale con il significato che va posto alla base dell'odierno incidente di legittimità costituzionale. E si tratta di un'affermazione netta e univoca a favore dell'idem factum, sebbene il fatto sia poi scomposto nella triade di condotta, nesso di causalità, ed evento naturalistico». Del resto, la declaratoria di illegittimità costituzionale ha riguardato l'art. 649 cod. proc. pen. solo «nella parte in cui secondo il diritto vivente esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale», laddove nel caso in esame nessun legame avvince i fatti giudicati nelle due diverse sentenze. 11 I motivi sono quindi infondati.
2. Il secondo motivo del ricorso ed il secondo motivo nuovo possono essere esaminati congiuntamente, riguardando entrambi la dedotta nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 6 CEDU e 521 cod. proc. pen., in ragione della affermata diversità tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza e per l'assenza di interlocuzione delle parti in ordine alla diversa qualificazione giuridica del fatto, come concorso esterno in associazione mafiosa anziché come partecipazione allo stesso ente a base collettiva. Anche questi motivi sono infondati.
2.1. Va al riguardo ricordato che, da tempo, nella giurisprudenza di legittimità è stato affermato il principio secondo cui, in tema di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale sia stata riassunta l'ipotesi astratta prevista dalla legge, così da determinare un'incertezza sull'oggetto dell'accusa, da cui scaturisca un reale pregiudizio per i diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione di tale principio non va esaurita nel mero confronto, puramente letterale, fra contestazione e oggetto della statuizione di sentenza, perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è insussistente quando N l'imputato, attraverso l'iter del processo, si sia venuto a trovare nella condizione concreta di potersi difendere sull'oggetto dell'imputazione così come ritenuta in sentenza (cfr. Cass. S.U., n. 16 del 19 giugno 1996, Di AN, Rv. 205619; in senso conforme cfr., e multis: Cass. Sez. 1, n. 6170 del 11 marzo 1997, Sgranfetto, Rv. 207934; Cass. Sez. 5, n. 7581 del 5 maggio 1999, Graci, Rv. 213776; Cass. Sez. 6, n. 34051 del 20 febbraio 2003, Ciobanu, Rv. 226796; Cass. Sez. 4, n. 16900 del 4 febbraio 2004, Caffaz, Rv. 228042; Cass. Sez. 4, n. 41663 del 25 ottobre 2005, Cannizzo, Rv. 232423).
2.2. Tale orientamento è stato sviluppato chiarendo che è configurabile la violazione del principio della correlazione tra l'imputazione contestata e la pronuncia solo quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità, nel senso che sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione e variazione dei contenuti essenziali dell'addebito (cfr.: Cass. Sez. 3, n. 9973 del 22 settembre 1997, Angelini, Rv. 209245; Cass. Sez. 6, n. 36003 del 14 giugno 2004, Di Bartolo, Rv. 229756, che ha escluso la violazione della correlazione fra imputazione e sentenza nel caso di un imputato accusato del delitto di abuso d'ufficio, commesso per procurare a sé un ingiusto vantaggio patrimoniale, e condannato per peculato), e precisando che può sussistere violazione del 12 principio di corrispondenza tra accusa e sentenza solo quando tra il fatto descritto e quello accertato non si rinviene un nucleo comune identificato dalla condotta, e si manifesta, pertanto, un rapporto di incompatibilità ed eterogeneità, che si risolve in un vero e proprio stravolgimento dei termini dell'accusa, a fronte dei quali l'imputato è impossibilitato a difendersi (in questo senso, cfr.: Cass. Sez. 4, n. 27355 del 27 gennaio 2005, Capanna, Rv. 231727; Cass. Sez. 6, n. 81 del 6 novembre 2008, dep. 2009, Zecca, Rv. 242368; Cass. Sez. 6, n. 6346 del 9 novembre 2012, dep. 2013, Domizi, Rv. 254888). E' stato, poi, ulteriormente precisato come, ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen., debba tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sull'intero materiale probatorio posto a fondamento della decisione (cfr.: Cass. Sez. 6, n. 5890 del 22 gennaio 2013, Lucera, Rv. 254419; Cass. Sez. 2, n. 46786 del 24 ottobre 2014, Borile, Rv. 261052, nella quale è stato chiarito che non è configurabile la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. qualora la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, in relazione al quale l'imputato e il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione, anche attraverso I'rdinario rimedio dell'mpugnazione). L'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza, pertanto, non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato: la nozione strutturale di "fatto" va, infatti, coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata e decisione giurisdizionale risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (in questo senso, cfr.: Cass. Sez. 2, n. 38889 del 16 settembre 2008, D., Rv. 241446; Cass. Sez. 5, n. 3161 del 13 dicembre 2007, dep. 2008, P., Rv. 238345). Ne consegue che la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. non sussiste quando nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto successivamente ritenuto in sentenza, da intendersi come accadimento storico oggetto di qualificazione giuridica da parte della legge penale, che spetta al giudice individuare nei suoi esatti contorni (cfr. Cass. Sez. 5, n. 7984 del 24 13 settembre 2012, Jovanovic, Rv. 254648), tenendo anche conto dei possibili sviluppi, interpretativi e sul piano della qualificazione giuridica, della ipotesi d'accusa originaria, che siamo in questa insiti ab origine.
2.3. Tali consolidati criteri ermeneutici sono stati ritenuti compatibili con la regola di sistema espressa dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo (sentenza 11 dicembre 2007, DR c. Italia), secondo cui, ai sensi dell'art. 6, par. 3, lett. a) e b) della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo sul "processo equo", la garanzia del contraddittorio deve essere assicurata all'imputato anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto operata dal giudice ex officio (cfr., ał riguardo: Cass. Sez. 6, n. 45807 del 12 novembre 2008, DR, Rv. 241754; conforme, Cass. Sez. 5, n. 231 del 9 ottobre 2012, Ferrari, Rv. 254521), purché la diversa qualificazione giuridica avvenga "a sorpresa", determinando conseguenze negative per l'imputato (e, quindi, fondando un suo concreto interesse ad ottenerne la rimozione) che, per la prima volta, e senza mai avere avuto la possibilità di interloquire sul punto, si trovi di fronte ad un fatto storico radicalmente trasformato in sentenza nei suoi elementi essenziali, al punto tale, cioè, da imporre una diversa e nuova definizione giuridica del fatto medesimo, rispetto a quanto contestato, in punto di fatto e di diritto, nell'imputazione, di cui rappresenta uno sviluppo inaspettato (cfr.: Cass. S.U., n. 31617 del 26 giugno 2015, Lucci, Rv. 264438; Cass. Sez. 5, n. 7984 del 24 settembre 2012, Jovanovic, cit.; Cass. Sez. 5, n. 1697 del 25 settembre 2013, dep. 2014, Cavallari, Rv. 258941; Cass. Sez. 5, n. 48677 del 6 giugno 2014, Napolitano, Rv. 261356).
2.4. Nella vicenda in esame la contestazione mossa al ricorrente è contenuta nell'unico capo di imputazione che lo riguarda, indicante lo stesso quale associato ad associazione mafiosa. In particolare all'imputato venne contestato di avere fatto parte del clan specificamente indicato nel capo, costituito allo scopo di programmare delitti di diversa natura avvalendosi della forza intimidatrice promanante dal vincolo associativo e della conseguente condizione di omertà ed assoggettamento che ne derivava sul territorio. A fronte di tale contestazione, la Corte di appello ha escluso che i comportamenti posti in essere dall'imputato, come accertati in base alle fonti di prova acquisite al processo, fossero dimostrativi della, contestata, affectio societatis, affermando invece essere gli stessi significativi del suo concorrere, dall'esterno, nel reato associativo, nel significato a tale figura giuridica riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità.
2.5. Alla luce di tale ricostruzione della vicenda, e della sua riqualificazione da parte della Corte territoriale, devono essere escluse sia la denunciata mancanza di correlazione tra accusa contestata e sentenza, sia l'imprevedibilità 14 della diversa qualificazione della condotta, quale operata dai giudici dell'impugnazione. La contestazione, infatti, riguarda sempre condotte volte ad agevolare CO RA. Il nucleo sostanziale della vicenda è, dunque, rimasto immutato, in quanto la stessa non è stata ricostruita nella sentenza impugnata in modo significativamente difforme rispetto alla originaria contestazione, in guisa da determinare un pregiudizio per l'esercizio delle facoltà difensive spettanti all' imputato, in quanto la responsabilità è stata affermata per le condotte poste in essere all'imputato, oltretutto, contestate prima dell'esercizio dell'azione penale (con ordinanza cautelare. Il concorso esterno in associazione mafiosa non è un titolo di reato diverso da quello di cui all'art. 416-bis cod. pen. e sul punto appare sufficiente fare riferimento ai molteplici arresti giurisprudenziali di questa Corte, che ha più volte ribadito che il concorso eventuale nel delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. è una forma di partecipazione all'associazione criminosa, che realizza gli estremi della fattispecie delineata dal legislatore. Invero, costituisce espressione di un consolidato indirizzo interpretativo il principio per il quale non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, sancito dall'art. 521 cod. proc. pen., nella decisione con la quale l'imputato, rinviato a giudizio per partecipazione ad associazione mafiosa, sia condannato per concorso esterno alla stessa associazione, purché il fatto materiale sia stato sufficientemente enunciato nell'atto di imputazione e con la sentenza l'imputato sia stato ritenuto responsabile di tale fatto materiale, posto che la partecipazione ad associazione mafiosa e il concorso esterno non rappresentano due diverse ipotesi criminose, ma distinte modalità della partecipazione criminosa (in questo senso, cfr.: Cass. Sez. 6, n. 49820 del 5 dicembre 2013, Billizzi, Rv. 258138; Cass. Sez. 5, n. 21077 del 25 marzo 2004, Sciacca, Rv. 229194; Cass. Sez. 2, n. 12838 del 16 dicembre 2002, dep. 2003, Bellofiore, Rv. 224879; Cass. Sez. 6, n. 10457 del 11 luglio 2000, Aleci, Rv. ہو 220534).
2.6 Infine, nel caso di specie non sussisteva obbligo di rinnovazione del dibattimento in appello, dal momento che l'obbligo di procedere alla rinnovazione delle prove dichiarative non ricorre quando nel giudizio di appello sia, come nel caso di specie, solo data al fatto una diversa qualificazione giuridica in assenza di ribaltamento di precedente sentenza assolutoria e non siano state diversamente apprezzate le prove dichiarative alla base della pronuncia di condanna emessa a definizione del processo di primo grado (in questo senso, cfr. Cass. Sez. 2, n. 28957 del 3 aprile 2017, D'Urso, Rv. 270109). 15 3. Il terzo motivo, integrato anche dal secondo motivo nuovo, si muove al limite dell'inammissibilità. Ancorchè evocante la violazione di legge, in realtà la doglianza si incentra sostanzialmente sulla valutazione della prova e mira a escludere la rilevanza dei dati probatori valorizzati dalla corte territoriale.
3.1. In primo approccio, del tutto priva di riflessi in questa sede è la disquisizione che supporta la dedotta, in tesi, violazione di legge. La stessa difesa è ben conscia dei limiti che incontrano gli esiti del giudizio cautelare e come questi non possano influire su quelli del giudizio di merito. Del resto, più volte la giurisprudenza ha riconosciuto come nel rapporto tra giudizio cautelare e decisione nel merito, le evidenti ragioni di certezza e razionalità del sistema e la *funzione servente» che il procedimento cautelare ha riguardo a quello di merito, rendono evidente come il primo non possa porsi come sede decisoria alternativa e potenzialmente in conflitto con il secondo (cfr. Cass. Sez. 3, n. 45913 del 15 ottobre 2015, Shopov, Rv. 265544): di tal che, se la condanna intervenuta costituisce indiscussa preclusione processuale ad una differente delibazione degli stessi fatti (sia pure in conseguenza di una difforme valutazione in punto di diritto circa l'utilizzabilità o meno delle prove) nel procedimento incidentale de libertate (così Cass., Sez. 2, n. 3173 del 19 dicembre 2008, dep. 2009, Di Martino, Rv. 242474), ancor di più le precedenti valutazioni compiute in sede cautelare si pongono come ininfluenti sulla decisione di merito, la cui autonomia di giudizio rimane pienamente integra.
3.2. Il dato che rileva, quindi, è se la sentenza abbia correttamente valutato la prova acquisita e se abbia reso una motivazione esauriente, logica e priva di contraddizioni. Questo essendo il punctum pruriens, si giustifica nell'economia del processo la valutazione di inaffidabilità resa alle dichiarazioni di IG, valorizzate in sede cautelare, affermandosene in contrario, il contrasto con "gli elementi fondamentali che sostengono l'impianto accusatorio". Giudizio questo che consegue ad una valutazione completa di tutte le prove, acquisite in dibattimento nel contraddittorio pieno delle parti, e non più a quella di un materiale indiziario quale è quello delle indagini preliminari.
3.3. In merito alla valutazione della prova, vale ricordare che anche la difesa tecnica dell'imputato non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve procedere ad un esame globale degli stessi, secondo la metodologia posta dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, e verificare la loro confluenza verso un risultato univoco, *perché una sola è la conseguenza compatibile con la congerie degli elementi acquisiti una volta sommati, ognuna delle ipotesi alternative in astratto 16 prefigurabili a spiegazione del dato singolo risultando da scartare e inconciliabile in relazione agli altri», da ciò derivando la certezza logica dell'esistenza del fatto da provare che consente di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (e multis, Cass. Sez. 1, n. 20461 del 12 aprile 2016, Graziadei, Rv. 266941). Nella valutazione del materiale probatorio quindi i fatti non possono essere scomposti in singoli elementi frammentati, avulsi dal contesto in cui si inseriscono, ma di essi se ne deve operare una lettura in congiunzione, così che ci si accorge che se la possibilità di una spiegazione alternativa è agevolmente praticabile per ciascuno di essi, singolarmente considerato, non lo è per il quadro indiziario complessivo che nasce dalla loro concatenazione logica.
3.4. Sotto questo aspetto, nella specie appare evidente come SC, con la propria condotta (consistita nella frequentazione di noti mafiosi e nell'aver messo a disposizione la propria masseria per incontri riservati atti a delineare le strategie della consorteria), nei termini dettagliati nella sentenza (pagg. 5-6; 9- 10), abbia chiaramente dimostrato la sua disponibilità assoluta nei confronti del clan, disponibilità riscontrata dalle intercettazioni telefoniche e dal "pizzino" ZE10, la cui rilevanza è stata, con motivazione logica, evidenziata dalla Corte di appello (pag. 14 sentenza): condotta che certamente ha apportato un rilevante contributo ai fini della conservazione e del rafforzamento della consortería, nella consapevolezza di ottenere vantaggi. Ecco che, allora, anche le dichiarazioni di La SA circa la posizione di SC ("portato" alla famiglia mafiosa di AN da Tusa Lucio;
"persona fidata" e "amica dell'associazione") sono idonee a concorrere alla formazione della sequela indiziaria, ponendosi come elementi di conferma dei dati aliunde acquisiti.
3.5. Non vulnera questo quadro la discrasia evidenziata dalla difesa in relazione all'errore di Di ZI sull'altezza dell'imputato (da questi indicata in circa 1,73 metri, laddove SC è risultato essere alto più di 1,90 metri). Sul punto, tuttavia la sentenza evidenzia che Di ZI aveva aggiunto che "per accedere alla stanza dove egli si trovava, si abbassava", precisando che dalla planimetria risultava che la porta di accesso alla stanza aveva un'altezza di 2,03 metri. La valutazione soggettiva del collaborante, influenzata dalle capacità mnemoniche e dal tempo trascorso, deve cedere il passo a quella oggettiva, ricavata da un "atteggiamento tipico delle persone particolarmente alte", use istintivamente ad abbassarsi quando il capo si trova al livello dell'ostacolo costituito dallo stipite superiore della porta. 17 4. Con riferimento all'aggravante della disponibilità di armi da parte dell'associazione si è in presenza di motivazione del tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici, tenendo presente che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di associazione di stampo mafioso, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della disponibilità delle armi non è richiesta l'esatta individuazione delle armi stesse, ma è sufficiente l'accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, desumibile, ad esempio, dai fatti di sangue commessi dal gruppo criminate o dal contenuto delle intercettazioni (da ultimo, cfr. Cass. Sez. 6, n. 55748 del 14 settembre 2017, Macrì, Rv. 271743). La medesima giurisprudenza ha affermato, inoltre, che la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, 4 comma, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che, pur non avendone effettiva consapevolezza, ignori per colpa il possesso di armi da parte degli associati, per l'accertamento del quale ben può assumere rilievo il fatto notorio della detenzione di strumenti di offesa in capo ad un determinato sodalizio mafioso, a condizione che detta detenzione sia desumibile da indicatori concreti quali fatti di sangue ascrivibili al sodalizio o risultanze di titoli - giudiziari, intercettazioni, dichiarazioni od altre fonti di cui il giudice, come - avvenuto nella fattispecie, deve specificamente dare conto nella motivazione del provvedimento (cfr., e multis, Cass. Sez. 1, n. 7392 del 12 settembre 2017, dep. 2018, Di Majo, Rv. 272403). Ad analoga conclusione, in relazione alla notoria militarizzazione di CO RA, deve pervenirsi anche nei confronti del concorrente esterno.
5. Anche il quinto motivo è manifestamente infondato. Il dato del reinvestimento dei profitti illeciti da parte di CO RA attinge al notorio e riguarda, come osserva la Corte, la sinergia dell'imputato/imprenditore con l'associazione mafiosa.
6. Deve essere disattesa anche la doglianza relativa all'omesso riconoscimento della prevalenza, sulle accertate aggravanti, delle concesse circostanze attenuanti generiche, in quanto il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee rientra nell'apprezzamento discrezionale del giudice e non è censurabile in sede di legittimità se sostenuto da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva dal reato ed alla personalità del reo. 18 Si ricorda, in proposito, che è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio (nonché l'ampiezza del medesimo in termini di equivalenza, prevalenza o minusvalenza). Ciò vale anche per il giudice di appello, il quale non è tenuto ad un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini del giudizio di adeguatezza, implicitamente disattendendo quelli non considerati, come nel caso in esame, in cui la corte territoriale ha giustificato il giudizio di equivalenza con un dato formale "in ragione dello stato di con l'incensuratezza dell'imputato”, e "al fine di adeguare la pena alla concreta gravità del fatto”.
7. La sentenza impugnata afferma espressamente che la confisca dei beni del ricorrente ordinata con la sentenza di primo grado è effettuata in applicazione dell'art. 12-sexies, comma 1, del d.l. n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 356 del 1992. Ciò risultava del resto con chiarezza dal contenuto della sentenza resa dal Tribunale di AN il 9 maggio 2014: pag. 1314-1317, ove, alla luce del contenuto della perizia acquisita nel procedimento di prevenzione definito con la confisca dei medesimi beni (depositata nel processo di primo grado), si formula giudizio di sproporzione fra relativo valore e redditi dell'imputato e dei componenti il proprio nucleo familiare;
essendo un giudizio di questo tipo compatibile solo con la confisca di diritto speciale prevista dalla citata disposione di legge. Per quanto qui specificamente interessa, la disciplina contenuta nel citato art. 12-sexies prevede che nel caso di condanna per il delitto previsto dall'art. 416-bis cod. pen. «è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica». Le sopravvenute modificazioni recate dall'art. 31 della legge n. 161 del 2017 alia disciplina di tale confisca di diritto speciale (detta anche "confisca allargata"), mantengono ferma, sempre per quanto qui interessa, la condanna, anche mediante sentenza di applicazione di pena pattuita, per la commissione del delitto previsto dall'art. 416-bis cod. pen., quale presupposto necessario (ancorché non sufficiente) per disporre la confisca di cui si discute e la 19 presunzione, relativa, di seguito indicata, non vinta dalla giustificazione della provenienza dei beni offerta dal condannato. La condanna (anche mediante sentenza di applicazione di pena pattuita) per la commissione di tale delitto (al pari di quelli nominativamente elencati dalla norma) costituisce solo il presupposto necessario, ma non sufficiente, per disporre la confisca speciale obbligatoria in discorso, dal momento che la presunzione iuris tantum dell'origine illecita dei beni del condannato (si presume *che il condannato abbia commesso non solo il delitto che ha dato luogo alla condanna, ma anche altri reati, non accertati giudizialmente, dai quali deriverebbero i beni di cui egli dispone»: così, in motivazione, Corte cost. sent. n. 33 del 2018) sorge non per effetto della mera condanna, ma anche dall'accertamento - con onere della relativa prova a carico del pubblico ministero - della sproporzione tra tali beni e il reddito dichiarato o le attività economiche del condannato stesso, senza che si debba ricercare alcun nesso di derivazione tra i beni confiscabili ed il reato per cui è stata pronunciata condanna, e neppure tra i medesimi beni e una più generica attività criminosa del condannato: sproporzione che non consiste in una qualsiasi discrepanza tra guadagni e possidenze, ma in uno squilibrio incongruo e significativo, da verificare con riferimento al momento dell'acquisizione dei singoli beni (giurisprudenza di legittimità costante;
cfr, comunque, per tutte, a partire da Cass. S.U., n. 920 del 17 dicembre 2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226490: Cass. Sez. 6, n. 45700 del 20 novembre 2012, Di Marzio, Rv. 253816; Cass. Sez. 1, n. 25728 del 5 giugno 2008, Cicala, Rv. 2404671). Del pari costante nella giurisprudenza di legittimità è l'indirizzo secondo cui la presunzione in discorso resta circoscritta, comunque sia, in un ambito di cosiddetta ragionevolezza temporale»: ciò significa che il momento di acquisizione del bene non deve risultare talmente lontano dall'epoca di commissione del "reato spia" da rendere ictu oculi irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da una attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella per cui è intervenuta condanna (in questo senso, cfr.: Cass. Sez. 1, n. 11049 del 5 febbraio 2001, Di Bella, Rv. 226051; Cass. Sez. 1, n. 2634 del 11 dicembre 2012, dep. 2013, Capano, Rv. 254250; Cass. Sez. 4, n. 35707 del 7 maggio 2013, D'Ettorre, Rv. 256882 Cass. Sez. 1, n. 41100 del 16 aprile 2014, Persichella, Rv. 260529). La stessa delimitazione temporale che Cass. S.U., 26 giugno 2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262602, ha, mutatis mutandis, affermato operante in riferimento alla misura, affine a quella in esame, della confisca di prevenzione antimafia, già prevista dall'art.
2-ter della legge n. 575 del 1965 e oggi disciplinata dall'art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e 20 delle misure di prevenzione), anch'essa imperniata sull'elemento della sproporzione tra redditi e disponibilità del soggetto, trovante un limite temporale nella stessa pericolosità sociale del soggetto, presupposto necessario per la sua applicazione. Corte cost., sent. n. 33 del 2018, ha poi avuto cura di precisare che: la tesi della ragionevolezza temporale» risponde «all'esigenza di evitare una abnorme dilatazione della sfera di operatività dell'istituto della confisca "allargata", il quale legittimerebbe altrimenti - anche a fronte della condanna per un singolo reato compreso nella lista un monitoraggio patrimoniale esteso - all'intera vita del condannato»; tale risultato rischierebbe di rendere particolarmente problematico l'assolvimento dell'onere dell'interessato di giustificare la provenienza dei beni (ancorché inteso come di semplice allegazione), il quale tanto più si complica quanto più è retrodatato l'acquisto del bene da confiscare≫; in tale prospettiva, *la fascia di «ragionevolezza temporale», entro la quale la presunzione è destinata ad operare, andrebbe determinata tenendo conto anche delle diverse caratteristiche della singola vicenda concreta e, dunque, del grado di pericolosità sociale che il fatto rivela agli effetti della misura ablatoria». -La "giustificazione" di provenienza allegazione idonea ad elidere la presunzione di illecita derivazione fondata sulla precedente condanna per uno dei delitti cosiddetti "spia", sintomatici cioè di illecito arricchimento, e sulla sproporzione tra risorse lecitamente disponibili e valore dei beni al tempo dei rispettivi acquisti deve, per essere credibile, consistere nella prova della positiva liceità della provenienza dei beni e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta la condanna (cfr. per tutte: Cass. S.U., n. 920 del 17 dicembre 2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226491; Cass. Sez. 1, n. 10756 del 18 febbraio 2009, Pelle, Rv. 242896; Cass. Sez. 2, n. 29554 del 17 giugno 2015, Fedele, Rv. 264147; Cass. Sez. 1, n. 33330 del 7 ottobre 2016, dep. 2017, Nure, Rv. 271105). La confisca c.d. "allargata" ha natura di misura di sicurezza patrimoniale "atipica" (premesso che la confisca in discorso è tipica in quanto prevista dalla legge che, però, non la qualifica espressamente come misura di sicurezza, l'aggettivo è dalla giurisprudenza di legittimità utilizzato per distinguere i presupposti di applicazione del provvedimento previsto dalla disposizione di legge speciale da quelli propri della, tradizionale, confisca delineata dall'art. 240 cod. pen.) in quanto prescinde da collegamento pertinenziale con il reato per la cui commissione è stata inflitta condanna dei beni che ne costituiscono l'oggetto e dall'epoca del relativo acquisto, anteriore ovvero successivo alla commissione del reato medesimo (cfr., sul punto: Cass. S.U., n. 920 del 17 dicembre 2003, 21 dep. 2004, Montella, cit.; Cass. Sez. 1, n. 10756 del 18 febbraio 2009, Pelle, cit.; Cass. Sez. 6, n. 22020 del 22 novembre 2011, dep. 2012, Notarangelo, Rv. 252849; Cass. Sez. 5, n. 19358 del 21 febbraio 2013, Rao, Rv. 255381); tenuto conto, in particolare, della sua applicabilità sulla base dei presupposti della condanna per le tipologie di reato più gravi ed allarmanti e della sproporzione dei beni rispetto al reddito dichiarato o ai proventi dell'attività economica svolta, dell'intento di contrastare forme di accumulazione di ricchezza illecita per impedire un loro futuro utilizzo nella commissione di ulteriori comportamenti criminosi, l'istituto esplica una funzione preventiva e mantiene le caratteristiche proprie di una misura di sicurezza patrimoniale di diritto speciale. La confisca di prevenzione, del pari assimilata alle misure di sicurezza patrimoniali (con conseguente applicabilità della disciplina di cui all'art. 200 cod. pen.: cfr., per tutte, Cass. S.U., 26 giugno 2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262602) e la confisca c.d. "allargata", di cui si discute in questa sede, presentano presupposti applicativi solo in parte coincidenti, atteso che per entrambe è previsto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato e che presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attività economica dal medesimo esercitata;
tuttavia solo per la confisca di prevenzione è prevista la possibilità di sottrarre al proposto i beni che siano frutto di attività illecita ovvero ne costituiscano il reimpiego (così, Cass. S.U., n. 33451 del 29 maggio 2014, Repaci, Rv. 260247 che ha precisato che la finalità di impedire l'utilizzo per realizzare ulteriori vantaggi (non necessariamente reati) - coerente con i profili economici della sostanza della prevenzione ben si distingue dalla finalità - propria di una misura di sicurezza atipica che comunque, attraverso l'ablazione, mira principalmente ad impedire la commissione di nuovi reati»). Ciò comporta che il giudizio relativo alla assoggettabilità di beni, o complesso di beni (quali l'azienda o le altre universalità di beni mobili), a confisca ha un contenuto più ampio nel processo di prevenzione rispetto a quello relativo ai presupposti di applicazione del citato art. 12-sexies quale conseguenza di condanna per uno dei reati compresi nell'elencazione contenuta in tale articolo di legge speciale: solo nel giudizio del primo tipo assumono rilevanza diretta - a differenza che nel giudizio del secondo tipo - l'origine e le modalità di formazione del patrimonio, che diventa confiscabile anche laddove sia accertata la sua provenienza da attività illecita, ovvero che il suo incremento è stato determinato dal reimpiego di proventi acquisiti illegittimamente. La possibilità che lo stesso bene sia assoggettato tanto a confisca di prevenzione che, per quanto qui interessa, a confisca "allargata" è del resto espressamente prevista dall'art. 30 del d.P.R. n. 159 del 2011, disciplinante, 22 sotto il profilo esclusivamente esecutivo, i rapporti fra sequestro e confisca di prevenzione e sequestro e confisca disposti in seno a procedimenti penali (di cognizione ovvero di esecuzione): la pluralità di confische, aventi diversi presupposti per legge determinati, sugli stessi beni costituisce dunque fatto fisiologico al sistema. E' proprio facendo applicazione della disposizione da ultimo citata che, nel dispositivo della sentenza di condanna emessa a definizione del giudizio di primo grado, dopo l'indicazione dei beni oggetto della disposta confisca "allargata”, vi è la espressa dichiarazione che la confisca è già stata eseguita in sede di prevenzione». La rimarcata diversità di fattispecie *ha significative ricadute nella determinazione delle preclusioni che, per effetto della definizione di un primo giudizio (sia esso di confisca allargata o di confisca di prevenzione), si hanno in quello successivamente instaurato, in quanto solo una preesistente cognizione a tutto campo che abbia avuto riguardo, tra l'altro, alla provenienza dei beni è idonea a paralizzare, in applicazione del principio di ne bis in idem, il secondo processo;
al contrario, quando il primo giudizio abbia avuto ad oggetto altri presupposti della confisca, o si sia arrestato per motivi meramente processuali, non sussistono ostacoli allo svolgimento di un secondo giudizio, che abbia di mira l'ablazione di beni astrattamente confiscabili. Questo perché, operando la preclusione rebus sic stantibus, il provvedimento conclusivo del primo giudizio preclude una nuova pronuncia sul medesimo "petitum" non già in maniera assoluta e definitiva ma solo finché non si prospettino nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, siano essi sopravvenuti ovvero preesistenti ma non considerati ai fini della decisione anteriore>> (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, n. 9729 del 19 gennaio 2017, De Masi, Rv. 269173). Tale regola di interpretazione è stata dalla giurisprudenza di legittimità enunciata quando la confisca, sia essa di prevenzione che "allargata", sia disposta dopo che a definizione di un precedente procedimento (di cognizione;
di N esecuzione, nel caso previsto dall'art. 676 cod. proc. pen.; di prevenzione) tale misura sia stata giudizialmente negata con provvedimento definitivo (cfr., da ultimo, oltre a Cass. Sez. 5, n. 9729 del 19 gennaio 2017, De Masi, cit., Cass. Sez. 1, n. 53625 del 27 ottobre 2017, RA, Rv. 272168). Essa però vale anche per il caso inverso: quando cioè il bene di cui sia dal pubblico ministero chiesta la confisca (di prevenzione ovvero "allargata") costituisca oggetto di confisca ("allargata" o di prevenzione) pronunciata con provvedimento definitivo (sentenza; ordinanza;
decreto). Nel caso di specie, è incontroverso che: con decreto emesso il 14 ottobre 2009 a definizione di procedimento di prevenzione (personale e patrimoniale) nei 23 confronti dell'odierno ricorrente il Tribunale di AN ordinò la confisca dei medesimi beni oggetto di confisca "allargata" disposta con la sentenza di condanna confermata da quella impugnata;
che tale decisione venne confermata dalla Corte di appello di AN con ordinanza emessa il 29 novembre 2012; il ricorso dall'odierno ricorrente proposto per la cassazione di tale provvedimento venne da questa Corte rigettato con sentenza n. 35371 del 20 giugno 2013; la confisca di prevenzione divenne pertanto definitiva prima dell'emissione della sentenza di condanna dispositiva, a sua volta, della confisca "allargata" dei medesimi beni. La misura di prevenzione patrimoniale venne dunque emessa facendo applicazione della norma recata in materia dall'art.
2-ter della legge n. 575 del 1965. Rispetto alla confisca con tale provvedimento disposta non trovano applicazione le disposizioni in materia contenute nel d.lgs. n. 159 del 2011, alla luce del chiaro contenuto della norma transitoria recata dall'art. 117 dello stesso decreto, secondo cui le disposizioni contenute nel suo libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data della sua entrata in vigore, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione;
dovendo invece applicarsi le norme previgenti. Il riferimento contenuto nella sentenza impugnata alla disciplina della revocazione dei provvedimenti di confisca prevista dall'art. 28 del citato decreto n. 159 è erroneo in diritto alla luce del contenuto precettivo della disposizione transitoria testé menzionata (sul punto specifico il settimo motivo di ricorso coglie nel segno). La giurisprudenza di legittimità è invero costante nell'affermare il principio secondo cui: a) il rimedio della revocazione della decisione definitiva della confisca di prevenzione previsto dall'art. 28 del d.lgs. n. 159 non si applica a pronunce di confisca adottate prima del 31 ottobre 2011, giorno di entrata in vigore di tale decreto;
b) il rimedio esperibile per la rimozione di tali decisioni definitive è quello della revoca, avente natura straordinaria, con effetto ex tunc, del provvedimento di confisca, da proporre allo stesso giudice che il provvedimento ablatorio ha emesso, in applicazione dell'art. 7, secondo comma, della legge n. 1423 del 1956, allorché il provvedimento sia affetto da invalidità genetica e debba, conseguentemente, essere rimosso per rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell'errore giudiziario, non ostando al relativo riconoscimento l'irreversibilità dell'ablazione determinatasi, che non esclude la possibilità della restituzione del bene confiscato all'avente diritto o forme comunque riparatorie della perdita patrimoniale da lui ingiustificatamente subita, secondo l'arresto sul punto costituito da Cass. S.U., n. 24 57 del 19 dicembre 2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234955 (in questo senso, cfr.: Cass. Sez. 1, n. 33782 del 8 aprile 2013, Arena, Rv. 257116; Cass. Sez. 1, n. 2945 del 17 ottobre 2013, dep. 2014, Pipitone, Rv. 258599). Dalla revocabilità, con effetto ex tunc, dei provvedimenti di confisca di prevenzione emessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, istituto di elaborazione giurisprudenziale che muove nello stesso ambito del rimedio straordinario della revisione del giudicato penale di condanna, sono stati tratti i seguenti corollari: non può costituire prova nuova una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già valutati, che si tradurrebbe in un apprezzamento critico di emergenze oggettive già conosciute e delibate nel procedimento di prevenzione (in questo senso, fra le altre: Cass. S.U. n. 57 del 19 dicembre 2006, dep. 2007, Auddino, cit.; Cass. Sez. 6, n. 3943 del 15 gennaio 2016, Bonanno, Rv. 267016; Cass. Sez. 1, n. 36224 del 22 settembre 2010, Famà, Rv. 248296); la "prova nuova", rilevante ai fini della revoca ex tunc della misura di prevenzione in quanto suscettibile di mutare radicalmente i termini della valutazione a suo tempo operata, è solo quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione e non anche quella deducibile, ma per qualsiasi motivo non dedotta (in questo senso, cfr.: Cass. Sez. 5, n. 3031 del 30 novembre 2017, dep. 2018, Lagaren, Rv. 272104; Cass. Sez. 6, n. 44609 del 6 ottobre 2015, Alvaro, Rv. 265081). Invero, è stato efficacemente rimarcato che «l'alveo all'interno del quale è dunque consentita la eccezionale "revoca" della misura patrimoniale, va dunque concettualmente ragguagliato alla straordinarietà del rimedio ed ai fini che esso deve soddisfare, restando, dunque, ontologicamente incompatibile con tale istituto, qualsiasi possibilità di "riesame" dello stesso quadro fattuale già delibato in sede di applicazione della misura, posto che, ove così non fosse, pur restando immutati i "fatti" oggetto del giudizio di prevenzione, le relative statuizioni giurisdizionali sarebbero rivedibili sine die e ad nutum≫ (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, n. 4312 del 13 gennaio 2012, Penna, Rv. 261811). Alla luce dell'operata ricostruzione del quadro normativo di riferimento, possono trarsi le seguenti conclusioni. Nel caso, ricorrente nella specie, in cui è emessa condanna per concorso nel delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. (fattispecie eventuale di concorso nel reato associativo, non anche reato rispetto a questo autonomo), la confisca "allargata" di beni nei confronti del condannato è obbligatoriamente emessa dal giudice che la condanna pronuncia quando l'imputato non può giustificare la provenienza e di tali beni, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria 25 attività economica (essendo la confisca obbligatoria per il caso di condanna, nel caso in cui il giudice che la condanna emette non si pronunci sul punto, la misura di sicurezza patrimoniale in questione può essere disposta dal giudice dell'esecuzione secondo la procedura prevista dall'art. 667, comma 4, cod. proc., espressamente richiamato dal successivo art. 676 che si riferisce a tutti i casi di confisca obbligatoria previsti dal codice penale e da singole disposizioni contenute in leggi speciali;
in questo senso, a partire da Cass. S.U., n. 29022 del 30 maggio 2001, Derouach, Rv. 219221, intervenuta in sede di risoluzione di contrasto interpretativo nella giurisprudenza delle sezioni semplici, cfr., fra le molte: Cass. Sez. 1, n. 22752 del 9 marzo 2007, Billeci, Rv. 236876; Cass. Sez. 6, n. 27343 del 20 maggio 2008, Ciancimino, Rv. 240585; Cass. Sez. 1, n. 49824 del 18 marzo 2016, Raggi, Rv. 268491). In presenza di precedente provvedimento definitivo di confisca di prevenzione avente per oggetto, in applicazione dell'art.
2-ter, terzo comma, della legge n. 575 del 1965, i medesimi beni oggetto della confisca "allargata" sussiste (in ragione della stabilità dell'accertamento compiuto per la definizione del procedimento di prevenzione) per il giudice della cognizione relativa a tale misura di sicurezza preclusione all'accertamento autonomo dei presupposti, comuni ai due tipi di confisca, costituiti dalla disponibilità diretta o indiretta dell'interessato di beni che presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da questi dichiarato ovvero all'attività economica dal medesimo esercitata;
e ciò, ad evitare che tali presupposti, la cui esistenza forma oggetto di accertamento giudiziale definitivo in funzione della misura di prevenzione, possano venire di volta rimessi in discussione per il caso di condanna per uno dei delitti compresi nell'elenco previsto dall'art. 12-sexies della legge n. 356 del 1992. Nel caso di specie, oltretutto, risulta dalla sentenza impugnata che il ricorrente chiese al Tribunale che ebbe a disporre la confisca di prevenzione la revoca parziale di tale decisione sulla base dei contenuti di consulenza tecnica di parte acquisita al processo di cognizione e che tale richiesta venne da tale giudice rigettata con ordinanza emessa il 11 novembre 2016 (pag. 20 sentenza). In presenza della menzionata preclusione processuale, derivante dalla definitività del decreto di confisca di prevenzione, esterna al processo di merito, nessun ulteriore accertamento, funzionale alla emissione della confisca "allargata", doveva essere compiuto dal giudice del merito che accerta la responsabilità del ricorrente per uno dei delitti compresi fra quelli elencati dall'art. 12-sexies, comma 1, del d.l. n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 356 del 1992. 26 Il capo di sentenza confermativo della disposta confisca è, in definitiva, da confermare, sulla base della, diversa, motivazione testé esposta (art. 619, comma 1, cod. proc. pen.).
8. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 7 maggio 2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Marco Vannucci Adriano Iasillo ill DEPOSITATA IN CANCELLERIA 29 MAG 2019 IL CANCELLIERE 27