Versione
1 luglio 1931
1 luglio 1931
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Versione
15 dicembre 1981
15 dicembre 1981
Art. 669.
(Esercizio abusivo di mestieri girovaghi).
Chiunque esercita un mestiere girovago senza la licenza dell'Autorita' o senza osservare le altre prescrizioni stabilite dalla legge, e' punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquanta a mille.
Alla stessa pena soggiace il genitore o il tutore che impiega in mestieri girovaghi un minore degli anni diciotto, senza che questi abbia ottenuto la licenza o abbia osservate le altre prescrizioni di legge.
La pena e' dell'arresto da uno a quattro mesi o dell'ammenda da lire cento a duemila e puo' essere ordinata la liberta' vigilata:
1° se il fatto e' commesso contro il divieto della legge o dell'Autorita';
2° se la persona che esercita abusivamente il mestiere girovago ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non colposo.
((90)) -------------- AGGIORNAMENTO (90)
La L. 24 novembre 1981, n. 689 ha disposto (con l'art. 33, comma 1, lettera a)) che "Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le contravvenzioni previste: a) dagli articoli 669 , 672 , 687 , 693 e 694 del codice penale ".
Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 2) che la somma dovuta come sanzione amministrativa e' da lire ventimila a lire cinquecentomila per la violazione prevista dal presente articolo.
(Esercizio abusivo di mestieri girovaghi).
Chiunque esercita un mestiere girovago senza la licenza dell'Autorita' o senza osservare le altre prescrizioni stabilite dalla legge, e' punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquanta a mille.
Alla stessa pena soggiace il genitore o il tutore che impiega in mestieri girovaghi un minore degli anni diciotto, senza che questi abbia ottenuto la licenza o abbia osservate le altre prescrizioni di legge.
La pena e' dell'arresto da uno a quattro mesi o dell'ammenda da lire cento a duemila e puo' essere ordinata la liberta' vigilata:
1° se il fatto e' commesso contro il divieto della legge o dell'Autorita';
2° se la persona che esercita abusivamente il mestiere girovago ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non colposo.
((90)) -------------- AGGIORNAMENTO (90)
La L. 24 novembre 1981, n. 689 ha disposto (con l'art. 33, comma 1, lettera a)) che "Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le contravvenzioni previste: a) dagli articoli 669 , 672 , 687 , 693 e 694 del codice penale ".
Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 2) che la somma dovuta come sanzione amministrativa e' da lire ventimila a lire cinquecentomila per la violazione prevista dal presente articolo.
Commentari • 13
- 1. Cassazione penale n. 10112/1974https://www.brocardi.it/ · 191.45908
(massima n. 1) L'art. 669 c.p. non richiede che la vendita ambulante debba svolgersi in area pubblica, in quanto, ai sensi della citata disposizione, come pure della L. 11 giugno 1971, n. 426, e relativo regolamento emanato con D.M. 14 gennaio 1972, per vendita ambulante si deve intendere quella esercitata qui e là, indifferentemente a domicilio dei compratori o in luoghi pubblici, o aperti al pubblico, con esclusione di quella che si svolge su area pubblica con impianti fissati permanentemente al suolo, perché in questo caso essa riveste le caratteristiche di commercio a licenza fissa. Va pertanto ritenuta vendita ambulante quella esercitata girovagando per i pubblici esercizi.
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Giurisprudenza • 169
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 30/05/2024, n. 21597Provvedimento: […] ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. in relazione a tre diverse sentenze di condanna e ha rigettato l'istanza proposta ex art. 669 cod. proc. pen. con la quale SH AR ha chiesto che venisse riconosciuto che il fatto oggetto della sentenza di condanna pronunciata dal Giudice delle Indagini Preliminari di Chieti l'8/10/2015 (la detenzione di sostanze stupefacenti commessa in RI TE il 9/1/2015) è il medesimo rispetto a quello di cui al capo C3) della sentenza della Corte di Appello di Perugia del 15/2/2021 (offerta in vendita della stessa sostanza stupefacente, […] sia applicabile la disciplina prevista dall'art. 669 cod. pen. […]Leggi di più...
- vincolo della continuazione·
- art. 669 cod. proc. pen.·
- offerta in vendita di stupefacenti·
- giudizio di esecuzione·
- identità del fatto·
- detenzione illecita di stupefacenti·
- ne bis in idem·
- condotte distinte·
- art. 73 D.P.R. 309/1990