Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2013, n. 1697
CASS
Sentenza 25 settembre 2013

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Il discrimine tra il reato di danneggiamento seguito da incendio (art. 424 cod. pen.) e quello di incendio (art. 423 cod. pen.) è costituito dall'elemento psicologico del reato. Nell'ipotesi prevista dall'art. 423 cod. pen. esso consiste nel dolo generico, cioè nella volontà di cagionare un incendio, inteso come combustione di non lievi proporzioni, che tende ad espandersi e non può facilmente essere contenuta e spenta, mentre, invece, il reato di cui all'art. 424 cod. pen. è caratterizzato dal dolo specifico, consistente nel voluto impiego del fuoco al solo scopo di danneggiare, senza la previsione che ne deriverà un incendio con le caratteristiche prima indicate o il pericolo di siffatto evento. Pertanto, nel caso di incendio commesso al fine di danneggiare, quando a detta ulteriore e specifica attività si associa la coscienza e la volontà di cagionare un fatto di entità tale da assumere le dimensioni previste dall'art. 423 cod. pen., è applicabile quest'ultima norma e non l'art. 424 cod. pen., nel quale l'incendio è contemplato come evento che esula dall'intenzione dell'agente.

L'attribuzione in sentenza al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla corte europea, qualora la nuova definizione del reato appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o, comunque, l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine alla stessa. (Nell'affermare il principio indicato, la Corte ha escluso la violazione del diritto al contraddittorio in una fattispecie in cui l'imputato era stato condannato in primo grado e in appello per il reato di incendio e, all'esito del giudizio di rinvio, per quello di danneggiamento seguito da incendio).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2013, n. 1697
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1697
Data del deposito : 25 settembre 2013

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