Sentenza 17 ottobre 2013
Massime • 1
Il rimedio della revocazione previsto dall'art. 28 D.Lgs. n. 159 del 2011 non si applica alle misure di prevenzione patrimoniali adottate prima del 13 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 159), dovendosi continuare ad applicare ad esse l'istituto della revoca di cui all'art. 7 legge n. 1423 del 1956.
Commentario • 1
- 1. Negato il diritto all'udienza pubblica: revisione europea? (Cass. 16226/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 maggio 2022
La celebrazione in camera di consiglio invece che in pubblica udienza del procedimento di prevenzione costituisce pacifica violazione del diritto ad un giusto processo sub specie udienzapubblica (art. 6 CEDU): se non emergono violazioni dei parametri sostanziali correlati alla tutela del diritto di proprietà, la violazion ex se non è sufficiente a dar corso alla celebrazione di nuovo giudizio in applicazione dei dettami contenuti nella sentenza n. 131/2011 della Corte Costituzionale. Per consentire al Giudice della revisione di individuare i vizi processuali generati dalla violazione, il ricorrente deve specificamente rappresentare - onde rendere concreto l'interesse all'azione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/10/2013, n. 2945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2945 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 17/10/2013
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 3337
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere - N. 24613/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
CORTE DI APPELLO PALERMO - CONFLITTO;
nei confronti di:
TRIBUNALE TRAPANI;
con l'ordinanza n. 89/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del 15/02/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Aniello Roberto, che ha chiesto attribuirsi la competenza al Tribunale di Trapani. udito il difensore avv. Vignola, in sost. Avv. Pellegrino S., che ha chiesto attribuirsi la competenza alla Corte d'Appello di Palermo. RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'Appello di Palermo, investita a seguito di declaratoria di incompetenza funzionale operata dal Tribunale di Trapani in sede di esame di una proposta di revoca di misura di prevenzione personale e patrimoniale (relativa a decreto emesso il 20.11.1998 dal Tribunale di Trapani) depositata il 24.10.2012, ha sollevato conflitto negativo di competenza con ordinanza emessa in data 28.2.2013. Limitandosi nella presente sede l'analisi alla questione di competenza e tralasciando pertanto ogni riferimento ai contenuti dell'istanza proposta nell'interesse di IP VI (soggetto richiedente la revoca), vanno esposte, in sintesi, le argomentazioni espresse dagli organi giudiziari in conflitto:
- il Tribunale di Trapani nel valutare la prospettazione della parte osserva che la norma applicabile, pur se viene richiesta la revoca ex tunc anche della misura personale (unitamente a quella patrimoniale) va individuata nel "nuovo" strumento della revocazione, introdotto dal legislatore con il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 28. Ciò perché detta norma risulta essere l'unica dedicata espressamente al tema dell'accertamento ab origine della carenza dei presupposti per l'applicazione della misura, anche se espressamente finalizzata a risolvere il nodo rappresentato dalla revocazione della confisca. Trattandosi di norma che introduce ex novo l'istituto in questione, la sua interpretazione, sotto il profilo del diritto intertemporale, non può dirsi ricadente nell'ambito applicativo del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 117 (che limita la applicabilità delle nuove norme alle proposte formulate dopo l'entrata in vigore del decreto, ossia la data del 13 ottobre 2011) e pertanto soggiace al generale principio tempus regit actum, ove l'atto risulta identificabile nella presentazione dell'istanza (essendo per definizione il procedimento a monte già definito);
- la Corte d'Appello di Palermo, non contestava in diritto la interpretazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 117 operata dal Tribunale di Trapani ma focalizzava la sua decisione in rapporto ai contenuti specifici dell'istanza ove si contesta sia l'assenza ab initio del presupposto della pericolosità personale che, in via derivata, la ricorrenza dei presupposti della confisca;
da ciò la necessità di applicare in via diretta il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 11, ritenuto norma tuttora disciplinante l'ipotesi della revoca ex tunc della misura personale, con attribuzione della competenza funzionale al giudice che ha emanato il provvedimento, sia personale che patrimoniale. La statuizione patrimoniale sarebbe infatti conseguenza "accessoria" del giudizio di assenza ab origine della pericolosità, dunque della revoca ex tunc della misura personale. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va attribuita la competenza a decidere sulla istanza proposta nell'interesse di IP VI, nel conflitto negativo insorto, al Tribunale di Trapani. Tale opzione tuttavia deriva - non essendovi in ipotesi di conflitto alcun vincolo per questa Corte di "necessaria aderenza" ai motivi prospettati nelle due ordinanze - non già in forza dei contenuti motivazionali espressi dalla Corte d'Appello di Palermo, ma in virtù della esigenza di assicurare il superiore valore della uniformità interpretativa di situazioni analoghe da parte di questa Corte di legittimità e ciò in relazione alla sottostante tematica della disciplina transitoria di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 117. Il presupposto in diritto da cui muovono, sia pure approdando a conclusioni diverse, i due giudici in conflitto è rappresentato in primis dalla non applicabilità al caso in esame della disciplina di cui alla L. n. 1423 del 1956, art.
7. Tale è invece da ritenersi, in virtù di quanto previsto dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 117, la disciplina tuttora applicabile, come stabilito da questa Corte in diverse decisioni già depositate, tra cui Sez. 1, n. 42612 del 27.9.2013 (ove il tema risulta ampiamente sviluppato anche in relazione ai precedenti arresti giurisprudenziali). La disciplina transitoria introdotta con detta norma prevede che le nuove disposizioni in tema di misure di prevenzione personali e patrimoniali - tra cui l'art. 28 del medesimo corpus - non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del decreto, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione, con ultrattività - in tali casi - della previgente disciplina.
L'apprezzabile sforzo interpretativo compiuto, sul punto, dal Tribunale di Trapani - teso a distinguere l'ipotesi del procedimento tuttora in corso (con applicazione della disciplina previgente) rispetto a quello già definito alla data del 13 ottobre 2011 (con possibile applicazione delle nuove norme, trattandosi di istanze tese ad introdurre un "nuovo" procedimento, sia pure avente ad oggetto la verifica per fatti sopravvenuti della fondatezza di quanto già deciso) - si scontra con il dato testuale utilizzato dal Legislatore, che tale limitazione non ha ritenuto di operare. Pertanto, aderendo all'indirizzo giurisprudenziale già delineatosi nella presente sede di legittimità, è da ritenersi che l'applicazione della nuova disciplina non possa avvenire in tutti i casi in cui la "proposta applicativa" da cui è sorto il procedimento "in quanto tale" sia stata formulata prima del 13 ottobre 2011 e ciò anche nelle ipotesi in cui il procedimento sia nel frattempo definito e si discuta della revoca del provvedimento emesso.
Tale approdo rende, a ben vedere, non pertinente alla soluzione del conflitto l'ulteriore questione - pur di notevole interesse - che risulta affrontata, in modo contrapposto, dai giudici in conflitto e rappresentata dalla (almeno apparente) duplicità di rimedi straordinari contenuti nel nuovo Testo Unico Antimafia: l'art. 11 in rapporto alle richieste di rivalutazione delle misure personali (lì dove si ritenga tuttora esistente la possibilità in tal sede di contestazione ab origine del presupposto della pericolosità) e l'art. 28 espressamente dedicato alla "revocazione" della confisca (ove peraltro si fa menzione del possibile riconoscimento dell'assenza, ora per allora, dei presupposti di applicabilità della confisca, tra cui di certo rientra la derivazione dei beni dalla attività pericolosa realizzata dal soggetto).
Se, infatti, la norma tuttora applicabile - in virtù di quanto rievocato sopra - risulta essere, nel caso in esame, la L. n. 1423 del 1956, art. 7, nella portata applicativa più volte specificata dagli arresti di questa Corte, la questione non ha ragione di essere e dovrà essere affrontata solo quando verrà ad esistenza la concreta applicabilità delle nuove norme introdotte nel 2011. Ciò perché, pacificamente, nel vigore della previgente disciplina la procedura di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 7 era tesa a regolamentare - per stratificata elaborazione giurisprudenziale tesa a colmare il vuoto di tutela derivante dalla applicabilità del giudizio di revisione alle sole statuizioni di condanna - i casi di revoca ex tunc tanto della misura personale che delle statuizioni patrimoniali ad essa inerenti (Sez. Un. n. 57 del 19.12.2006). Da ciò deriva l'attribuzione della competenza funzionale, ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art.
7 - al Tribunale di Trapani, organo che ha emanato il decreto oggetto dell'istanza.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Trapani, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2014