Cass. pen., sez. I, sentenza 17/10/2013, n. 2945
CASS
Sentenza 17 ottobre 2013

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Massime1

Il rimedio della revocazione previsto dall'art. 28 D.Lgs. n. 159 del 2011 non si applica alle misure di prevenzione patrimoniali adottate prima del 13 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 159), dovendosi continuare ad applicare ad esse l'istituto della revoca di cui all'art. 7 legge n. 1423 del 1956.

Commentario1

  • 1Negato il diritto all'udienza pubblica: revisione europea? (Cass. 16226/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 maggio 2022

    La celebrazione in camera di consiglio invece che in pubblica udienza del procedimento di prevenzione costituisce pacifica violazione del diritto ad un giusto processo sub specie udienzapubblica (art. 6 CEDU): se non emergono violazioni dei parametri sostanziali correlati alla tutela del diritto di proprietà, la violazion ex se non è sufficiente a dar corso alla celebrazione di nuovo giudizio in applicazione dei dettami contenuti nella sentenza n. 131/2011 della Corte Costituzionale. Per consentire al Giudice della revisione di individuare i vizi processuali generati dalla violazione, il ricorrente deve specificamente rappresentare - onde rendere concreto l'interesse all'azione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 17/10/2013, n. 2945
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2945
Data del deposito : 17 ottobre 2013

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