Sentenza 19 dicembre 2008
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, una volta intervenuta la sentenza di condanna, la valutazione delle esigenze cautelari, anche in sede di riesame, deve mantenersi nell'ambito della ricostruzione operata dalla pronuncia di merito, non solo per quel che attiene all'affermazione di colpevolezza e alla qualificazione giuridica ma, anche, per tutte le circostanze di fatto, che non possono essere apprezzate in modo diverso.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 4774 del 14https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 14/02/2022, (ud. 12/01/2022, dep. 14/02/2022), n.4774 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CRISTIANO Magda – Presidente – Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere – Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere – Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere – Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso n. 24927/2015 R.G. proposto da: Italfondiario s.p.a., nella qualità di procuratrice di Sestino Securitisation s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Luigi Lilio n. 95, presso lo studio dell'Avvocato Carsillo Teodoro, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/2008, n. 3173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3173 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MONASTERO Francesco - Presidente - del 19/12/2008
Dott. CAPOZZI RA - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 2166
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA ON - rel. Consigliere - N. 30768/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI MA NI, n. il 1.9.80;
e Di IN IN, n. il 20.8.61;
avverso l'ordinanza del 14.8.08 del Tribunale di Napoli, sezione riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dr. ON Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dr. Stabile Carmine, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
OSSERVA
1 - Con ordinanza del 14.8.08 il Tribunale di Napoli, sezione riesame, confermava l'ordinanza con cui la Corte d'Appello aveva respinto la richiesta di revoca della misura cautelare in carcere in atto a carico di Di IN ON e Di IN VI, che avevano riportato condanna in primo grado, confermata anche in appello, in relazione al ferimento con arma da fuoco ai danni di D'IA RA.
Contro detta ordinanza ricorrono per Cassazione i De IN - per il tramite del proprio difensore - lamentando che, nel confermare la condanna loro inflitta in prime cure, la Corte d'Appello aveva respinto l'eccezione di inutilizzabilità della deposizione della parte offesa perché assunta in violazione dell'art. 63 c.p.p., comma 2 e art. 64 c.p., commi 3 e 3 bis;
poiché nelle rispettive ordinanze sia la Corte d'Appello che il Tribunale del riesame avevano affermato che la questione relativa all'utilizzabilità di detta deposizione, già concordemente statuita dai giudici del merito, poteva essere oggetto soltanto di ricorso per Cassazione, gli odierni ricorrenti si rivolgono a questa Corte coltivando la predetta doglianza, già respinta dai Giudici di primo e secondo grado.
Nelle more, vale a dire il 12.12.2008, è pervenuta presso la cancelleria di questa Corte dichiarazione di rinuncia all'impugnazione manifestata dal difensore dei Di IN.
2 - Preliminarmente è appena il caso di rilevare che è inefficace la rinuncia al ricorso per Cassazione non sottoscritta dall'indagato, ma dal solo difensore non munito di procura speciale, a nulla rilevando che egli abbia proposto l'impugnazione (cfr. Cass. Sez. 6, n. 42181 del 27.11.2006, dep. 21.12.2006; conf. n. 3584 del 2000 rv. 217500, n. 6636 del 2000 rv. 215330, n. 6948 del 2000 rv. 216368;
Cass. S.U. n. 6 del 31.5.91, dep. 2.10.91: la giurisprudenza può ormai considerarsi consolidata in tal senso, risultando isolato il contrario precedente costituito da Cass. Sez. 6 n. 2115 dell'8.6.92, dep. 20.10.92).
Ciò detto, il ricorso è per altro verso inammissibile. Infatti i ricorrenti, travisando del tutto il senso della summenzionata affermazione delle ordinanze rese in materia cautelare dalla Corte d'Appello e dal Tribunale del riesame, confondono tra loro i due piani - quello cautelare e quello della cognizione - e, invece di coltivare le proprie doglianze mediante ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello che ha confermato la condanna emessa in prime cure, impugnano direttamente l'ordinanza cautelare, così finendo col chiedere che il giudice della cautela, sostituendosi a quello del merito, dichiari inutilizzabile una prova su cui, invece, vi è già stata una (peraltro doppia conforme) statuizione di utilizzabilità all'esito dei primi due gradi di giudizio.
È noto infatti che, una volta intervenuta una decisione di merito (anche se non ancora definitiva), resta ormai precluso al giudice della cautela fornire una difforme ricostruzione della vicenda operata in sede di giudizio (per effetto di una diversa valutazione in fatto e/o in diritto) e ciò per evidenti ragioni di certezza e razionalità del sistema (cfr. Cass. Sez. 1, n. 29107 del 14.7.2006, dep. 10.8.2006; Cass. Sez. 1, n. 28378 del 15.6.2006, dep. 8.8.2006;
Cass. Sez. 1 n. 6825 del 4.12.97, dep. 28.1.98), nonché per l'ovvia funzione servente che il procedimento cautelare ha riguardo a quello di merito, rispetto al quale non può certo porsi come sede decisoria alternativa e potenzialmente in conflitto.
Tale ratio impone che, dopo una pronuncia di merito, pure la valutazione delle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p. debba mantenersi nell'ambito della ricostruzione di merito operata in sede di giudizio, avuto riguardo non solo all'affermazione di colpevolezza e alla qualificazione giuridica, ma anche a tutte le circostanze di fatto, che il giudice della cautela non può apprezzare in modo diverso.
In altre parole, l'avvenuta condanna costituisce preclusione processuale a che gli stessi fatti vengano diversamente delibati (sia pure in conseguenza di una difforme valutazione in punto di diritto circa l'utilizzabilità o meno delle prove) nel procedimento incidentale de libertate (cfr. Cass. Sez. 5, n. 1709 del 9.4.97, dep. 23.5.97; Cass. S.U. n. 38 del 25.10.95, dep. 27.11.95).
3 - Ex art. 616 c.p.p. la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti in solido alle spese processuali e di ciascuno di essi al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa che emergono dal ricorso, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2009