Sentenza 20 giugno 2013
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 611 cod. proc. pen., sollevata con riferimento al secondo comma dell'art. 111 Cost. e per la parte in cui il menzionato articolo del codice di rito non prevede per il procedimento di prevenzione l'adozione nel grado di legittimità del rito camerale partecipato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/06/2013, n. 35371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35371 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 20/06/2013
Dott. SABEONE G. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI RI - Consigliere - N. 1060
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 2811/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI RI PP N. IL 20/02/1965;
EL IA N. IL 28/10/1967;
CI EL N. IL 29/01/1976;
CI PP N. IL 20/03/1938;
CI NA IA N. IL 10/01/1967;
CI SA N. IL 29/01/1976;
avverso il decreto n. 117/2009 CORTE APPELLO di CATANIA, del 29/11/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SABEONE GERARDO;
lette le conclusioni del PG Dott. IZZO Gioacchino, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Catania, con decreto del 29 novembre 2012, ha rigettato l'appello e confermato l'ordinanza del 14 ottobre 2009 con la quale il Tribunale di Catania aveva applicato, nei confronti di NA MA SE, la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale per anni tre con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza e versamento di una cauzione di Euro 50.000,00 nonché quella reale della confisca di quote societarie e di beni immobili;
con il medesimo provvedimento era stata disposta la confisca dei beni in sequestro non solo nei confronti del suddetto NA MA SE ma altresì nei confronti di DE EL ZI (moglie), NA EL (sorella), NA SE (padre), NA AN RI (sorella) e NA AL (fratello).
2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione:
a) NA MA SE, a mezzo dell'avvocato Trantino, lamentando quale unico motivo l'erronea applicazione della legge, con particolare riferimento ad una motivazione meramente apparente circa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione personale e cioè la pretesa frequentazione con soggetti mafiosi risalente nel tempo e non indice di una attuale pericolosità sociale;
b) NA MA SE e DE EL ZI, a mezzo dell'avvocato Trantino, lamentando:
1) la nullità di una decisione riferita ad atti ricostruiti e mai controllati dalla difesa per mancato deposito degli stessi: infatti, nelle more dello scioglimento della riserva, assunta all'udienza camerale del 29 novembre 2012, il Giudice relatore aveva subito un furto nella propria abitazione anche degli atti del presente procedimento ed il fascicolo era stato ricostruito senza dare avviso alcuno alla difesa se non successivamente al deposito del decreto impugnato (rispettivamente il 12 dicembre 2012 e il 5 novembre 2012);
2) una violazione di legge, per avere il decreto impugnato disposto la confisca dei beni, con motivazione del tutto apparente e senza la presenza dei requisiti imposti della L. n. 575 del 1965, artt. 2 ter e segg..
c) NA MA SE, a mezzo dell'avvocato Pecorella, lamentando:
1) una violazione di legge in relazione alla L. n. 1423 del 1956, art. 4, e cioè l'incompetenza territoriale del Giudice a quo;
2) una violazione di legge, L. n. 575 del 1965, ex art. 2 ter, in merito all'accertamento dell'attualità della pericolosità sociale del ricorrente, alla ritenuta sproporzione tra il patrimonio del ricorrente e il suo reddito e la sua attività economica nonché sulla estensione della confisca a tutti i beni indicati nell'impugnato provvedimento.
d) DE EL ZI, NA EL, NA SE, NA AN RI e NA AL a mezzo dell'avvocato Perla e quali terzi interessati lamentando:
1) una violazione di legge, con particolare riferimento alla ricostruzione del fascicolo d'ufficio in violazione del diritto alla difesa e delle norme di cui agli artt. 112 e 113 c.p.p.;
2) una violazione di legge nascente dalla omessa motivazione per incertezza sull'avvenuta ricostruzione del fascicolo di causa;
3) una violazione di legge circa la sussistenza in capo a NA MA SE delle condizioni legittimanti l'applicazione della misura personale della prevenzione speciale;
4) una violazione di legge in merito alla disposta confisca dei beni in sequestro.
e) NA AL a mezzo dell'avvocato Peluso e quale terzo interessato lamentando:
1) una erronea applicazione della legge penale sotto il profilo della carenza assoluta della motivazione in merito alla confisca dei beni di proprietà del ricorrente, terzo estraneo alla misura di prevenzione;
2) una violazione della legge penale nascente dalla omessa valutazione circa i criteri adottati per la valutazione del patrimonio del ricorrente principale e dei terzi interessati. f) NA SE a mezzo dell'avvocato Peluso e quale terzo interessato lamentando:
1) una violazione di legge sotto il profilo della carenza assoluta della motivazione in merito alla confisca dei beni di proprietà del ricorrente, terzo estraneo alla misura di prevenzione.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
4. Risulta pervenuta, a firma dell'avvocato Trantino e nell'interesse di NA MA SE e DE EL ZI, una memoria di replica, denominata "note difensive", con la quale si contestano le conclusioni scritte del Procuratore Generale.
Risultano pervenuti, a firma congiunta degli avvocati Peluso e Gaito e nell'interesse di NA AL, motivi aggiunti e note di replica con i quali si contestano le conclusioni della requisitoria scritta del Procuratore Generale.
5. Risulta pervenuta istanza a firma dell'avvocato Trantino con la quale si chiede che l'udienza avanti questa Corte sia trattata, diversamente dal previsto (art. 611 c.p.p.) in maniera partecipata, per la singolarità della vicenda data, in via preliminare, dal furto della documentazione verificatosi presso l'abitazione del Giudice relatore e dalla conseguente ricostruzione fascicolare senza contraddittorio.
6. Risulta, infine, pervenuta in data 11 giugno 2013 memoria contenente motivi nuovi redatti dall'avvocato Pecorella nell'interesse di NA MA SE che sostanzialmente costituisce una replica alla requisitoria scritta dal Procuratore Generale e nel ribadire la necessità della partecipazione alla udienza anche dei terzi interessati chiede si sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 611 c.p.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Quanto all'istanza di trattazione del presente procedimento in udienza camerale partecipata deve osservarsi, in diritto, che il procedimento camerale previsto dall'art. 611 c.p.p., limitatamente ai procedimenti che già si siano svolti senza il dibattimento (e con l'eccezione del procedimento speciale del rito abbreviato) non è in contrasto con i principi del contraddittorio e della parità delle parti caratterizzanti il "giusto processo" a norma dell'art. 111 Cost., comma 2, poiché assicura il contraddittorio cartolare tra le parti poste su un piano di parità attraverso la possibilità di presentare memorie e memorie di replica (come ricavabile da Cass. Sez. Un. 18 ottobre 2012 n. 41694 e Sez. 1^ 10 ottobre 2012 n. 42160). La Corte EDU, nel ribadire la rilevanza della pubblicità dell'udienza dei procedimenti che possono incidere sui diritti fondamentali del cittadino, ha previsto cause legittime di deroga in ragione della natura della questione trattata connotata da alto tecnicismo (Corte EDU, Sez. 2^, 18.5.2010 Udorovic c. Italia), requisito certamente ricorrente in caso di udienza destinata alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione, personali e reali.
Il Giudice delle Leggi, con la decisione 12 gennaio 2010 n. 93, ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, (Disposizioni contro la mafia), nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione si svolga, davanti al Tribunale e alla Corte d'Appello, nelle forme dell'udienza pubblica.
Nella medesima decisione si sottolineava come il dubbio di costituzionalità sottoposto all'esame della Corte dovesse ritenersi circoscritto alla mancata previsione della possibilità di trattazione in udienza pubblica dei procedimenti di prevenzione nei gradi di merito (prima istanza ed appello).
A questi soltanto risultava, infatti, riferito il principio affermato dalla Corte Europea dei Diritti Umani nelle decisioni poste a fondamento delle censure;
ne', d'altro canto, si era rinvenuto nell'ordinanza di rimessione alcuna argomentazione a sostegno di una loro eventuale estensione al giudizio di cassazione. Alla luce di quanto fin qui esposto non appare fondata la questione di legittimità sollevata con riferimento alla mancanza di pubblicità (rectius della sola mancata partecipazione delle parti) della trattazione dei ricorsi in tema di misure di prevenzione, sia esse personali che reali.
A ciò può aggiungersi, con riferimento alla pretesa peculiarità del presente procedimento e tale da determinare in ipotesi una diversa trattazione dell'udienza camerale, (furto della documentazione presso l'abitazione del Giudice relatore dell'impugnato provvedimento) che gli atti ricostituiti ai sensi dell'art. 113 c.p.p., (come ricavabile dal provvedimento 5 novembre 2012 del Giudice a quo in atti), la cui efficacia opera "ex tunc", tengono luogo a tutti gli effetti degli atti originali dispersi e la loro presenza nel fascicolo, traendo legittimazione dal titolo in base al quale l'originale avrebbe dovuto essere presente, non presuppone alcuna forma di contraddittorio preventivo (v. Cass. Sez. 6^ 17 gennaio 2007 n. 4121 in tema di appello di misure cautelari personali e pertanto applicabile anche con riferimento all'appello oggetto del presente ricorso).
2. Sempre in via preliminare, con particolare riferimento alla relativa eccezione presente nel primo motivo del ricorso a firma dell'avvocato Pecorella, è da richiamare la costante giurisprudenza, originata dalla sentenza delle Sezioni Unite Simonelli (v. Cass. Sez. Un. 3 luglio 1996 n. 18) secondo cui la competenza per territorio a decidere in materia di applicazione di misure di prevenzione spetta al Tribunale del capoluogo della provincia nella quale il proposto ha la sua dimora la quale, anche se non coincidente con la residenza anagrafica, va individuata nel luogo in cui il proposto ha tenuto comportamenti sintomatici idonei a lasciar desumere la sua pericolosità, a nulla rilevando eventuali modificazioni intervenute successivamente alla proposta di applicazione della misura. In altri termini, la competenza per territorio, in tema di misure di prevenzione, deve essere individuata con riferimento allo spazio geografico-ambientale in cui il soggetto manifesta i suoi comportamenti socialmente pericolosi, anche se tale luogo è diverso da quello di dimora abituale.
E nell'ipotesi di una pluralità di condotte pericolose poste in essere in luoghi diversi, la competenza ad applicare le misure di prevenzione spetta al giudice del luogo in cui si sono verificate quelle di maggiore spessore e rilevanza, (v. Cass. Sez. 5^ 31 marzo 2010 n. 19067 e Sez. 1^ 24 gennaio 2012 n. 21009). Ora, come esattamente rilevato nell'impugnato provvedimento, il luogo in cui si sarebbe espresso tutto lo spessore della pericolosità del proposto, in riferimento alla sua posizione di soggetto raggiunto da indizi in tema di appartenenza ad associazione mafiosa, è indubbiamente quello della Provincia di Catania.
3. Il ricorso di NA MA SE con riferimento all'applicazione della misura personale di prevenzione è infondato. Giova premettere come il sindacato di legittimità sui provvedimenti in materia di prevenzione, in coerenza con la natura e la funzione del relativo procedimento, sia limitato alla sola violazione di legge (L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11) e non si estenda al controllo dell'iter giustificativo della decisione, a meno che questo sia del tutto mancante, nel qual caso ci sarebbe comunque violazione di legge.
La riserva del ricorso in materia di prevenzione alla "violazione di legge" non consente di dedurre il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), perché il motivo preveduto da tale norma si riferisce all'art. 192 c.p.p., che disciplina la valutazione di prova del fatto costitutivo di reato. Come tale si tratta di motivo inconciliabile con il fine del procedimento che, giurisdizionalizzato per affinità alla materia penale, ha ad oggetto quella amministrativa di prevenire un pericolo per se stesso, cioè presunto per "elementi di fatto". Il controllo di motivazione del provvedimento, perciò qualificato decreto, consiste solo nella verifica di rispondenza degli elementi esaminati ai parametri legali che, imposti da ciascuna norma per l'applicazione della singola misura, sono vincolanti a differenza dei liberi criteri valutativi, autorizzati dall'art. 192 per la prova del fatto costitutivo di reato.
Pertanto o il decreto offre elementi e ne trae inferenza secondo parametri prestabiliti o la sua motivazione è solo apparente. Nel primo caso non è censurabile, perché il motivo sfocia inevitabilmente in una alternativa di merito.
Di qui la riserva del ricorso (v. Cass. Sez. 5^ 8 aprile 2010 n. 19598). Nella specie, il ricorrente, pur denunciando formalmente e soltanto con riferimento alla misura di prevenzione personale la violazione e l'erronea applicazione di legge, in sostanza confuta, nell'illustrazione delle doglianze, la motivazione del provvedimento impugnato, nella chiara prospettiva di accreditare una diversa interpretazione delle circostanze di fatto emerse e di togliere così valenza agli elementi posti a base del giudizio di pericolosità sociale formulato e delle misure di prevenzione adottate. Il decreto impugnato è sorretto, viceversa, da un apparato argomentativo corretto e correlato alle risultanze in atti, le quali sono state apprezzate e valutate nel pieno rispetto di principi normativi esattamente interpretati e applicati, sicché non è a parlarsi di motivazione mancante o apparente.
In diritto, appare opportuno, altresì, rammentare che il Giudice delle leggi, sin dal 22 dicembre 1980, con la sentenza n. 177, dichiarò la illegittimità, per violazione dell'art. 25 Cost., comma 3, della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1, n. 3, nella parte in cui elencava tra i soggetti passibili delle misure di prevenzione previste dalla legge medesima, coloro che, per le manifestazioni cui avevano eventualmente dato luogo, davano fondato motivo di ritenere che erano proclivi a delinquere.
Tanto per sottolineare che, in forza del regime risultante dall'intervento della Corte Costituzionale, nel giudizio di prevenzione va categoricamente esclusa la prognosi negativa in ordine alla proclività a commettere azioni delittuose, dovendosi invece ancorare il relativo giudizio all'accertamento dell'attualità di una apprezzabile pericolosità (v. da ultimo Cass. Sez. 1^ 17 gennaio 2011 n. 5838). Nella specie, il ricorrente è stato correttamente ritenuto socialmente pericoloso sulla base, da un lato, dagli esiti delle indagini espletate in vari procedimenti di criminalità organizzata che lo hanno visto coinvolto (oltre quelli risalenti nel tempo citati dalle difese anche di recente il cd. procedimento Iblis in fase di trattazione presso il Tribunale di Catania, v. pagina 9 dell'impugnato provvedimento), nonché, d'altra parte, sui rapporti tenuti con IC VI (imprenditore vicino ad esponente di spicco della mafia, v. pagina 10 della motivazione), sul contenuto di un cd. pizzino e sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia La Causa (v. pagine 10 e 11 della motivazione).
A tal proposito, in diritto, l'indirizzo giurisprudenziale cui questo Collegio intende dare continuità, è quello secondo il quale tra il procedimento di prevenzione e il processo penale sussistono profonde differenze funzionali e strutturali, essendo il secondo ricollegato ad un determinato fatto reato ed il primo riferito a una valutazione di pericolosità, espressa mediante condotte che non necessariamente costituiscono reato;
sicché, la reciproca autonomia dei due processi spiega gli interventi del legislatore per regolare i punti di possibile interferenza, abbandonando originarie sovrapposizioni e, di seguito, regole atipiche di pregiudizialità per pervenire, da ultimo, alla configurazione di ambiti di totale autonomia. Da tale autonomia deriva che, nel procedimento di prevenzione, la prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall'art. 192 c.p.p., mentre le chiamate in correità o in reità, le quali devono essere sorrette da riscontri esterni individualizzanti per giustificare la condanna, non devono essere necessariamente munite di tale carattere ai fini dell'accertamento della pericolosità (v. Cass. Sez. 1^, 29 aprile 2011 n. 20160). In proposito, va ulteriormente richiamato e ribadito il costante insegnamento di questa Corte secondo cui una pronuncia assolutoria e irrevocabile non comporta l'automatica esclusione della pericolosità sociale, quando la valutazione di tale requisito sia effettuata dal Giudice della prevenzione in base ad elementi distinti, ancorché desumibili dai medesimi fatti storici venuti in rilievo nella sentenza (v. Cass. Sez. 5^ 8 maggio 2000 n. 2542 e Sez. 5^ 17 gennaio 2006 n. 9505). A maggior ragione, come nella specie, di nessun rilievo è la vicenda incidentale cautelare che ha visto l'odierno ricorrente ottenere l'annullamento con rinvio dell'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca della misura della custodia in carcere in quanto indagato per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., (v. Cass. Sez. 6^ 11 aprile 2012 n. 15276). In particolare, occorre considerare che il concetto di "appartenenza" richiesto ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione è più sfumato e meno tecnico di quello di "partecipazione" occorrente al fini della commissione del reato.
Quest'ultima richiede una presenza attiva nel sodalizio criminoso, laddove la nozione più generica di "appartenenza" è comprensiva di ogni comportamento che, pur non integrando gli estremi del reato di associazione di tipo mafioso, sia funzionale agli interessi dei poteri criminali e costituisca una sorta di terreno favorevole permeato di cultura mafiosa (v. Cass. Sez. 2^, 21 febbraio 2012 n. 19943). Questa differenza si ripercuote sul piano probatorio, graduando di minore intensità e specificità il quadro sufficiente per giustificare l'applicazione di una misura di prevenzione personale. Nella specie i Giudici di merito si sono attenuti ai principi di diritto testè illustrati, formulando un attento giudizio sulla pericolosità sociale del prevenuto che prescinde dall'esito del giudizio cautelare promosso nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., e che, sebbene fondato almeno in parte sui medesimi elementi di fatto vagliati nella sentenza poi annullata da questa Corte, perviene ad una conclusione autonoma ed indipendente.
4. Quanto alla misura patrimoniale nei confronti del ricorrente principale NA MA SE e dei terzi interessati NA SE e NA AL, soli dotati di un procuratore speciale che abbia redatto i relativi ricorsi, giova premettere come la giurisprudenza di questa Corte Suprema abbia da tempo condivisibilmente chiarito che, in tema di appartenenza a sodalizi mafiosi, le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre all'indiziato tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o no di tipo mafioso;
con la conseguenza che è del tutto irrilevante che nel provvedimento ablativo manchi la motivazione in ordine al nesso causale fra presunta condotta mafiosa e illecito profitto, essendo sufficiente la dimostrazione dell'illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia (v. da ultimo, Cass. Sez. 2^ 27 marzo 2012 n. 27037). Nel medesimo senso, si è più specificamente osservato che, sempre in tema di misure di prevenzione patrimoniali, poiché le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'indiziato di appartenenza a sodalizi di tipo mafioso tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso, non assume rilievo, nel provvedimento ablativo, l'assenza di motivazione in ordine al nesso causale fra presunta condotta mafiosa ed illecito profitto, essendo sufficiente la dimostrazione della illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia. È certamente corretta, al riguardo, la motivazione del Giudice a quo che ha fatto applicazione del testo novellato della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter. Ed invero, ai sensi dell'anzidetta normativa, per la parte che qui interessa, con l'applicazione della misura di prevenzione il Tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, verso la quale è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.
La chiara formulazione letterale della norma non consente dubbi in ordine all'assoggettabilità a confisca sia dei beni il cui valore risulti sproporzionato alla capacità reddituale del proposto sia dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.
Il perspicuo tenore letterale non consente una lettura combinata nel senso, cioè, che il parametro della sproporzione debba coesistere con la rilevata provenienza illecita degli stessi beni. L'uso della congiunzione nonché, con riferimento a due distinte categorie di beni suscettivi di ablazione (beni il cui valore sia sproporzionato e beni rispetto ai quali sia positivamente accertato essere frutto di attività illecita ovvero reimpiego), non lascia adito a dubbi di sorta in proposito.
Il legislatore non ha prescritto per la confisca da prevenzione alcun nesso di pertinenzialità con una determinata tipologia di illecito, ma ha consentito una generalizzata apprensione di beni solo che sia accertato il presupposto della pericolosità sociale del proposto, siccome appartenente ad organizzazione delinquenziale, sulla base di un dato presuntivo che quei beni, in valore sproporzionato, non siano stati legittimamente acquisiti.
E per quanto riguarda il dato temporale, è ius receptum, alla stregua di consolidata interpretazione di questo Giudice di legittimità, che siano soggetti a confisca anche i beni acquisiti dal proposto, direttamente od indirettamente, in epoca antecedente a quella cui si riferisce l'accertamento della pericolosità, purché risulti una delle condizioni anzidette, ossia la sproporzione rispetto al reddito ovvero la prova della loro illecita provenienza da qualsivoglia tipologia di reato (v. da ultimo la citata, Cass. Sez. 5^ 21 aprile 2011 n. 27288). E vero, dunque, che per dettato normativo la pericolosità sociale del proposto finisce con l'estendersi al suo patrimonio;
ciò in quanto l'accertata appartenenza a consorteria organizzata riflette uno stile di vita la cui origine non si è ritenuto che possa farsi coincidere con la data del riscontro giudiziario, essendo, evidentemente, maturato per precise scelte esistenziali, anche in epoca antecedente, sia pure non determinata.
Si tratta, certamente, di misura draconiana, la cui severità si giustifica, però, in ragione delle precipue finalità della legislazione antimafia, e specialmente dell'obiettivo strategico di colpire, anche con evidenti finalità deterrenti, l'intero patrimonio, ove di ritenuta provenienza illecita, degli appartenenti a consorterie criminali, posto che l'accumulo di ricchezza costituisce, comunemente, la ragione primaria, se non esclusiva, di quell'appartenenza.
Il limite di operatività della detta misura, che la rende compatibile con i principi costituzionali, segnatamente con il rispetto del valore della proprietà privata, presidiato dall'art. 42 Cost., e con la normativa comunitaria, è costituito dalla riconosciuta facoltà per il proposto di fornire la prova della legittima provenienza dei suoi beni.
Il sistema resta così affidato alla dinamica di una presunzione, temperata, nondimeno, dalla facoltà della controprova, che attribuisce al meccanismo presuntivo la connotazione della relatività, rendendolo così del tutto legittimo nel quadro di una interpretazione costituzionalmente orientata.
Nella specie i Giudici del merito, tramite l'effettuazione finale di una perizia collegiale tecnico-contabile successiva ad una originaria perizia d'ufficio, ad una consulenza di parte e ai chiarimenti del perito d'ufficio sulle richieste delle parti (anche del P.G.), hanno espresso il loro motivato convincimento circa la sproporzione tra la capacità reddituale e consistenza patrimoniale del proposto. Nell'impugnato provvedimento sono stati dettagliatamente indicati tutti i cespiti immobiliari, gli investimenti finanziari o societari, i finanziamenti ottenuti e i redditi disponibili in capo a tutti i soggetti interessati al presente procedimento (v. da pagina 18 a pagina 23 della motivazione) per cui di nessun pregio si appalesano le consistenti e molteplici critiche approntate dai ricorrenti che, da un lato, hanno già avuto fisiologico sfogo nella fase di merito mediante le osservazioni della consulenza di parte. La decisione di merito non è, poi, tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, si da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata.
5. Con riferimento, invece, agli stretti familiari intestatari di beni, questa Corte ha più volte affermato che nei confronti dei soggetti, rientranti nel novero di quelli considerati dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 bis, comma 3, separatamente da tutti gli altri terzi operi una fondata presunzione di essere solo formalmente nell'effettiva disponibilità dei beni in testa al proposto, salvo rigorosa e fondata prova contraria posta a carico dei predetti soggetti legati da vincoli di parentela o di convivenza con detto proposto, essendo intuibilmente più accentuato, in caso di titolarità dei beni in capo a costoro, il pericolo di una intestazione meramente fittizia "a copertura" di quella concreta e reale in testa al detto proposto raggiunto dalla misura di prevenzione personale.
Nel caso in cui, come nella fattispecie, i beni dei quali si intenda dimostrare la disponibilità in capo al proposto, siano nella formale titolarità del coniuge e dei parenti stretti (padre e fratelli) del medesimo proposto, la disponibilità di tali beni deve intendersi presunta in capo all'indiziato di appartenenza all'associazione mafiosa, in quanto tali soggetti sono considerati separatamente dagli altri terzi (L. n. 575 del 1965, art. 2 bis, comma 3), nei cui confronti, invece devono risultare elementi di prova circa la disponibilità concreta dei beni da parte dell'indiziato. Infatti, il concetto di disponibilità non può ritenersi limitato alla mera relazione naturalistica o di fatto con il bene, ma deve essere esteso, al pari della nozione civilistica del possesso, a tutte quelle situazioni nelle quali il bene medesimo ricada nella sfera degli interessi economici del soggetto, anche se costui eserciti il proprio potere su esso per il tramite di altri che pure ne godano direttamente.
Nella specie, inoltre, i ricorrenti hanno posto all'attenzione dei Giudicanti del merito la circostanza di fatto dell'esistenza di una vera e propria impresa familiare di fatto, del tutto comune e radicata nella realtà socio-economica dell'Isola. Tale realtà, a fronte della dettagliata esposizione contenuta nell'impugnato provvedimento circa la provenienza dei singoli cespiti e la corrispondenza o meno alla capacità reddituale dei singoli soggetti interessati, non assume carattere dirimente, come logicamente espresso dalla Corte territoriale.
Questa Corte, come d'altronde il Giudice del merito, intende infine dare in subiecta materia per l'evidente affinità, continuità alla giurisprudenza enucleata in tema di sequestro e confisca antimafia ai sensi del D.L. n. 306 del 1992 convertito nella L. n. 356 del 1992 secondo la quale, al fine di disporre la confisca conseguente a condanna per uno dei reati indicati nella citata normativa, allorché sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica e il valore economico dei beni da confiscare e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi, è necessario, da un lato, che, ai fini della "sproporzione", i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, e, dall'altro, che la "giustificazione" credibile consista nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna (v. a partire da Cass. Sez. Un. 17 dicembre 2003 n. 920 fino di recente a Sez. 5^ 26 maggio 2011 n. 26041). A tali principi si sono ispirati i Giudici dell'appello e la loro motivazione, da un lato, è sufficientemente logica e d'altra parte non presenta violazioni di legge tutelabili avanti questa Corte di legittimità.
6. I ricorsi redatti nell'interesse di DE EL ZI, NA EL e NA AN RI devono essere dichiarati inammissibili, in quanto non sottoscritti da procuratore speciale. Nell'incarto processuale, infatti, non si rinviene alcuna procura speciale che, d'altro canto non viene nemmeno allegata ai relativi ricorsi.
Quanto al ricorso sottoscritto nell'interesse dei terzi interessati da un difensore non munito di procura speciale va, al riguardo, confermato il pacifico indirizzo di questa Corte secondo il quale, per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come è il caso delle indicate ricorrenti, valga analogicamente la regola, espressamente menzionata dall'art. 100 c.p.p., per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, secondo cui essi "stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale", al pari di quanto previsto nel processo civile dall'art. 83 c.p.p.; mentre solo l'indagato o imputato, che è assoggettato all'azione penale, sta in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di difensore che, oltre ad assisterlo, lo rappresenta ex lege e che è titolare di un diritto di impugnazione in favore dell'assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, imposta soltanto per i casi di atti riservati espressamente dalla legge all'iniziativa personale dell'imputato; valendo la stessa regola per il soggetto assoggettato a misure di prevenzione, estendendosi ad esso la posizione dell'imputato (v. L. n. 1423 del 1956, art. 4, u.c.). Invece, il terzo interessato, quali le suddette ricorrenti, al pari dei soggetti considerati espressamente dall'art. 100 c.p.p., è portatore di interessi civilistici, sicché anche esso, in conformità a quanto previsto per il processo civile (art. 83 c.p.c.), non può stare personalmente in giudizio, ma ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura speciale alle liti al difensore (v. da ultimo, Cass. Sez. 1^ 20 gennaio 2011 n. 13798, Sez. 3^ 20 ottobre 2011 n. 8942 e Sez. 6^ 23 ottobre 2012 n. 7510).
7. In definitiva, i ricorsi DE EL ZI, NA EL e NA AN RI devono essere dichiarati inammissibili con la condanna delle indicate ricorrenti al pagamento di una somma di denaro in favore dello Stato.
I ricorsi NA MA SE, NA AL e NA SE devono essere rigettati.
Tutti i ricorrenti dovranno infine essere condannati singolarmente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibili i ricorsi di DE EL ZI, NA EL e NA AN RI e condanna ciascuna di esse al pagamento della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Rigetta i ricorsi di NA MA SE, NA SE e NA AL e condanna tutti i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2013