Sentenza 4 maggio 2004
Massime • 1
In materia di reati edilizi l'utilizzo quale abitazione da parte dell'autore dell'illecito di un corpo di fabbrica abusivamente realizzato, che non comporti in concreto, per le dimensioni dell'immobile, le sue caratteristiche e per la destinazione ad abitazione familiare, un apprezzabile aggravamento del carico urbanistico, non giustifica la conservazione della misura cautelare reale per la mancanza del certificato di abitabilità, sulla base della sola violazione alla disposizione di cui all'art. 221 del Testo unico delle Leggi Sanitarie, in quanto il sequestro preventivo è funzionale al processo di merito e non può essere utilizzato per anticipare le sanzioni amministrative accessorie della demolizione o della acquisizione alla pubblica amministrazione della porzione di manufatto.
Commentario • 1
- 1. Cassazione penale sez. III, 02/12/2022, (ud. 02/12/2022, dep. 23/01/2023), n.2627Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 15 agosto 2023
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 19 luglio 2022, e depositata il 16 agosto 2022, il Tribunale di Lecce, pronunciando in materia di misure cautelari reali, ha respinto l'appello presentato da M.L. avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Lecce aveva rigettato l'istanza dal medesimo presentata per la revoca del sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce nei confronti di M.F., ed avente ad oggetto il tratto di litorale prospiciente lo stabilimento balneare "Lido Orsetta" sito in località (Omissis) del Comune di Melendugno, gestito dalla società "L'Orsetta di M.L. s.a.s." di cui lo stesso era divenuto socio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/05/2004, n. 29203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29203 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 04/05/2004
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - N. 580
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 08028/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA NA n. Portoferraio (LI) 15/07/1968;
ME MA n. Trino (VC) 02/03/1968;
avverso l'Ordinanza del Tribunale di Livorno del 22/12/2003;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Postiglione;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Iacoviello, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;
FATTO E DIRITTO
Con provvedimento del G.I.P., Tribunale di Livorno veniva disposto, in data 20/11/2003, il sequestro preventivo di una porzione di immobile costituente il completamento della casa di residenza di SA NA e IN MA.
Costoro proponevano istanza di riesame, respinta con Ordinanza del 22/12/2003 dal Tribunale di Livorno, il quale, pur dando atto che l'opera abusiva era già completata e non comportava per dimensioni e caratteristiche un apprezzabile aggravamento del carico urbanistico, giustificava la conservazione della misura cautelare in relazione alla violazione di cui all'art. 221 T.U. leggi Sanitarie, sanzionato ora solo in via amministrativa.
Gli interessati hanno proposto ricorso per Cassazione deducendo che sarebbe improprio il riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 12878/03, poiché nel caso in esame era stata esclusala la lesione in concreto del bene giuridico protetto sotto il profilo urbanistico.
Il ricorso è fondato.
Il sequestro preventivo di un immobile abusivo ormai completato può essere disposto per impedire che le conseguenze del reato siano aggravate e protratte.
Non ogni conseguenza, di cui è menzione nell'art. 321 c.p.p., può essere considerata, ma solo quelle attinenti agli elementi strutturali dell'illecito tipico o che con queste siano strettamente collegate costituendone uno sviluppo ulteriore, secondo un criterio di proporzione che eviti pregiudizi non necessari ai diritti dei privati. Mentre il perfezionamento della costruzione di un immobile effettuato grazie ad un abuso edilizio, costituisce conseguenza diretta del reato, idonea ad incidere sull'assetto del territorio e della sua forma in senso urbanistico - paesaggistico, l'utilizzo di esso da parte degli stessi autori a fini di civile abitazione, sia pure in violazione dell'art. 221 T.U. leggi sanitarie sanzionato solo in via amministrativa, non giustifica la ulteriore conservazione della misura cautelare del sequestro preventivo, ove per le dimensioni e le caratteristiche del fabbricato sia escluso in concreto un apprezzabile aggravamento del carico urbanistico. Il mero uso a scopo abitativo del corpo di fabbrica illegittimamente costruito, in mancanza del certificato di abitabilità, per esigenze familiari degli interessati, non può da solo consentire la conservazione di una misura cautelare avente natura eccezionale e strumentale al processo di merito e che non può sostituire in via anticipata le sanzioni amministrative obbligatorie di demolizione o acquisizione in parte della P.A..
Nel caso in esame l'ordinanza impugnata, con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, esclude che l'utilizzazione del manufatto possa procurare un apprezzabile aggravamento del carico urbanistico in considerazione delle dimensioni, caratteristiche e destinazione abitativa familiare, ma poi, contraddittoriamente, conserva la misura con un mero richiamo astratto all'art. 221 T.U. leggi sanitarie ed alla sentenza S. U. di questa Corte 20/3/2003, n. 12878. Perciò va annullata con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il Decreto di sequestro del G.I.P. del tribunale di Livorno del 20/11/2003 e dispone restituirsi quanto in sequestro agli aventi diritto. Manda la Cancelleria per gli adempimenti ex art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 4 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2004