Cass. pen., sez. III, sentenza 04/05/2004, n. 29203
CASS
Sentenza 4 maggio 2004

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In materia di reati edilizi l'utilizzo quale abitazione da parte dell'autore dell'illecito di un corpo di fabbrica abusivamente realizzato, che non comporti in concreto, per le dimensioni dell'immobile, le sue caratteristiche e per la destinazione ad abitazione familiare, un apprezzabile aggravamento del carico urbanistico, non giustifica la conservazione della misura cautelare reale per la mancanza del certificato di abitabilità, sulla base della sola violazione alla disposizione di cui all'art. 221 del Testo unico delle Leggi Sanitarie, in quanto il sequestro preventivo è funzionale al processo di merito e non può essere utilizzato per anticipare le sanzioni amministrative accessorie della demolizione o della acquisizione alla pubblica amministrazione della porzione di manufatto.

Commentario1

  • 1Cassazione penale sez. III, 02/12/2022, (ud. 02/12/2022, dep. 23/01/2023), n.2627
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 15 agosto 2023

    RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 19 luglio 2022, e depositata il 16 agosto 2022, il Tribunale di Lecce, pronunciando in materia di misure cautelari reali, ha respinto l'appello presentato da M.L. avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Lecce aveva rigettato l'istanza dal medesimo presentata per la revoca del sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce nei confronti di M.F., ed avente ad oggetto il tratto di litorale prospiciente lo stabilimento balneare "Lido Orsetta" sito in località (Omissis) del Comune di Melendugno, gestito dalla società "L'Orsetta di M.L. s.a.s." di cui lo stesso era divenuto socio …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 04/05/2004, n. 29203
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29203
Data del deposito : 4 maggio 2004

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