Sentenza 19 novembre 2008
Massime • 1
In tema di diritto d'autore, relativamente ai reati aventi ad oggetto supporti illecitamente duplicati o riprodotti, la mancanza del contrassegno Siae, pur non comunicato dallo Stato Italiano alla Commissione Europea in adempimento della normativa comunitaria relativa alle "regole tecniche", continua a mantenere valenza indiziaria dell'illecita duplicazione o riproduzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/11/2008, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 19/11/2008
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 2369
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 020284/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EB DO, nato il [...];
avverso la sentenza del 10 aprile 2008 della Corte di Appello di Napoli;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Silvio Amoresano;
sentito il P.G. Dr. IZZO Gioacchino che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
1) Con sentenza del 10.4.2008 la Corte di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Avellino in composizione monocratica, con la quale EB DO era stato condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi 5 di reclusione ed Euro 200,00 di multa per il reato di cui al L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. c) e d), così riqualificato il fatto di cui al capo a), e per il reato di cui al capo b), ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 648 c.p., comma 2, unificati sotto il vincolo della continuazione;
pena sospesa.
La Corte rilevava che i verbalizzanti avevano ascoltato alcuni dei ed sequestrati e non azionarono i dvd ed i compact, ma tanto non poteva indurre ad escludere la illecita riproduzione dagli originali, in quanto la merce era esposta per la vendita e nessuna convenienza poteva avere l'imputato a cedere supporti non duplicati. In ordine al reato di ricettazione l'imputato non aveva mai allegato o provato di essere l'autore della duplicazione,per cui doveva ritenersi che avesse acquistato i supporti da terzi. 2) Propone ricorso per cassazione l'imputato, denunciando con il primo motivo la violazione di legge in relazione alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, non avendo la Corte tenuto conto della sentenza della Corte di Giustizia europea.
Essendo stata accertata la sola mancanza del contrassegno SIAE la impugnata sentenza va annullata.
Con il secondo motivo denuncia la violazione ovvero l'erronea applicazione della L. n. 633 del 1941, art. 171. Non risulta da alcun elemento che le opere, potenzialmente riprodotte sui supporti in contestazione fossero inserite nel registro pubblico generale previsto dalla L. n. 633 del 1941, art. 103. Dalla lettura di detta norma e dell'art. 105 medesima legge risulta in modo inequivocabile che l'apposizione del contrassegno SIAE e prevista solo ed esclusivamente per le opere iscritte nel pubblico registro. Con il terzo motivo denuncia la violazione ovvero la erronea applicazione di legge in relazione all'art. 648 c.p.. Non è stato provato invero che il materiale sequestrato sia stato acquistato da terzi, autori della illecita riproduzione. Non può escludersi pertanto che la riproduzione sia avvenuta da parte dell'imputato medesimo (il che integrerebbe le diverse ipotesi di reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 bis e art. 171 ter, lett. a) Con il quarto motivo denuncia il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 648 c.p. Con il gravame era stato invocata l'applicazione della L. n. 248 del 2000, art. 16, con assoluzione quindi dal reato di cui all'art. 648 c.p. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Era stata richiesta comunque l'assoluzione da detto reato in quanto i supporti dovevano essere qualificati come prodotto e non come provento del reato. Su dette doglianze la motivazione era completamente assente.
Con il quinto motivo deduce la violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo b) perché l'acquisto o la ricezione di supporti illecitamente prodotti costituisce illecito amministrativo.
Con il sesto motivo denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 648 c.p., dovendosi escludere che i supporti detenuti fossero provento di delitto.
Chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. 3) Va rilevato che la sentenza della Corte di Giustizia europea (emessa in data 8.11.2007 nel procedimento C-20/05, Schwibbert) ha incluso la normativa che prevede l'obbligo di apposizione del contrassegno SIAE sui supporti, contenenti opere sottoposte al diritto d'autore, tra le "regole tecniche", in ordine alle quali è previsto l'obbligo di comunicazione alla Commissione europea per consentirle di verificarne la compatibilità con il principio comunitario di libera circolazione delle merci. La Corte ha stabilito che tali regole tecniche non possono produrre effetti nei confronti dei privati e vanno disapplicate dal giudice interno qualora non siano state notificate alla Commissione delle Comunità Europee. Questa Corte ha, con varie pronunce, rilevato che "tra le fattispecie penali in cui il contrassegno è previsto come elemento negativo rientra quella di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. d) (nel testo modificato dalla L. 18 agosto 2000, n. 248), che appunto punisce chiunque detiene per la vendita supporti musicali, o audiovisivi, cinematografici etc. privi del contrassegno SIAE. Tra tali fattispecie non rientra invece quella di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. c) (nel testo modificato dalla L. 18 agosto 2000, n. 248), appunto perché non prevede come elemento essenziale tipico la mancanza del contrassegno in parola, ma punisce soltanto chiunque detiene a fini commerciali supporti illecitamente duplicati o riprodotti, pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione. In quest'ultimo caso, insomma, la mancanza del contrassegno può essere semmai valutata come mero indizio della illecita duplicazione o riproduzione, ma non assurge al ruolo costitutivo della condotta" (cfr. Cass. pen. sez. 3 sent. n. 334 del 12.2.2008, ric. Valentino). Il EB è stato condannato per il reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. c), cos' riqualificato il fatto ascrittogli sub a - (cfr. sentenza del Tribunale di Avellino, confermata in appello).
Nella motivazione della sentenza di primo grado si assume esplicitamente che "i fatti così sinteticamente ricostruiti bene si prestano ad essere inquadrati nelle fattispecie contestate, dovendo solo precisarsi - quanto al capo a) - che la vendita di supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori integri compiutamente gli estremi della L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. c)".
La pronuncia di condanna, quindi, non ha ritenuto a carico del ricorrente, come fonte di responsabilità, l'autonoma condotta della mancanza del timbro SIAE, ma ha fatto derivare da tale mancanza una circostanza indiziante in ordine all'avvenuta illecita riproduzione. L'assenza del timbro SIAE, pur continuando a mantenere valenza indiziaria in ordine alla illecita riproduzione, non è, però, elemento univoco in grado di sorreggere da solo, in assenza di altre emergenze, l'affermazione di responsabilità per detto reato. La Corte di Appello non ha aggiunto alcunché sul punto, essendosi limitata a far riferimento all'avvenuto ascolto da parte dei verbalizzanti di alcuni dei ed sequestrati (senza neppure precisare il risultato di tale "operazione").
Tale lacuna motivazionale impone l'annullamento con rinvio, affinché venga accertato se i supporti siano stati abusivamente duplicati. Altrettanto carente è la motivazione della sentenza impugnata in ordine al reato di ricettazione, facendosi apoditticamente derivare dall'assunto (ma non accertata) duplicazione la prova del reato, non avendo il EB "dimostrato di esserne l'autore".
Nè vi è alcuna motivazione in ordine alle specifiche doglianze contenute nei motivi di appello (punti 4, 5 e 6 dell'atto di impugnazione).
L'accoglimento dei sopraindicati motivi di ricorso assorbe ogni altra doglianza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2009