CASS
Sentenza 25 marzo 2004
Sentenza 25 marzo 2004
Massime • 1
Non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.), nella decisione con la quale l'imputato, rinviato a giudizio per partecipazione ad associazione mafiosa, sia condannato per concorso esterno alla stessa associazione, purché il fatto materiale sia stato sufficientemente enunciato nell'atto di imputazione e con la sentenza l'imputato sia stato ritenuto responsabile di tale fatto materiale, posto che la partecipazione ad associazione mafiosa e il concorso esterno non rappresentano due diverse ipotesi criminose, ma distinte modalità della partecipazione criminosa.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/03/2004, n. 21077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21077 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2004 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ITALGIUREWEB
sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento