Sentenza 6 novembre 2008
Massime • 1
Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti -rispettivamente descritti e ritenuti- non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, non in rapporto di continenza, bensì di eterogeneità. (Fattispecie in cui è stata ritenuta l'eterogeneità tra il contestato reato di sottrazione di cosa pignorata da parte del proprietario e quello di inosservanza degli obblighi del custode di cosa sottoposta a pignoramento).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2008, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2008 |
Testo completo
0 0 0 8 1 /09 Sentenza n.7427 Registro generale n. 15438 del 2007
Udienza pubblica del 6 novembre 2008 (n. 6 del ruolo)
REPU BBLICA I TALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale
Composta dai Signori:
Dott. Giovanni de Roberto Presidente
1. Dott. Francesco Serpico Consigliere
2. Dott. Arturo Cortese Consigliere
3. Dott. Giorgio Colla Consigliere
4. Dott. Giovanni Conti Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da 1) CC UL, n. a Fagnano Castello il 20.2.1946
PALERMO RI, n. a Fagnano Castello il 6.1.19492) avversO la sentenza in data 16 gennaio 2007 della Corte di appello di Catanzaro
Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale dott. Francesco M. Iacoviello, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Fatto
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza in data 14 marzo 2005 del Tribunale di
Cosenza, sezione distaccata di S. Marco Argentano, appellata da
UL CC e da RI PALERMO, condannati, con le attenuanti generiche, rispettivamente, alla pena di euro 200 di multa e a quella di giorni venti di reclusione ed euro 154 di multa, entrambe
да
reato di cui all'art. 388 comma quinto c.p., così riqualificata l'originaria imputazione, per avere ritardato la consegna dell'autovettura FIAT Panda tg. AV 909 TS sottoposta a pignoramento, affidata alla sua custodia, e, la MO, del reato di cui all'art. 388 comma terzo c.p., per avere sottratto la medesima autovettura, della quale era proprietaria (in S. Marco
Argentano, nel corso dell'anno 2002).
con separatiRicorrono per cassazione entrambi gli imputati, atti, sottoscritti personalmente nonché dal difensore avv. Giulio
Tarsitano.
Nel ricorso dello ZE si denuncia:
1. Violazione dell'art. 521 comma 2 c.p.p., per mancanza di correlazione tra imputazione e sentenza, posto che era stato addebitato all'imputato di avere sottratto, quale proprietario, il bene sottoposto a pignoramento, ed egli si era difeso contestando proprio la qualità di proprietario, mentre poi era stato condannato per avere, nella qualità di custode, ritardato la consegna del bene. Il fatto accertato era dunque diverso sia per la qualità soggettiva (custode e non proprietario) sia per la condotta
(ritardo nella consegna e non sottrazione del bene), e il Tribunale avrebbe dovuto conseguentemente far trasmettere gli atti al pubblico ministero.
2. Omessa considerazione dei motivi di gravame, essendosi la
Corte di appello limitata a riportarsi alla sentenza di primo grado, dichiarandola di condividerla integralmente.
3. In subordine, vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale, dato che l'assunto difensivo, secondo cui l'imputato aveva ritardato la consegna delle chiavi dell'autovettura semplicemente perché non era in grado di reperirle, per di più non essendo a conoscenza dell'accesso in quel giorno degli incaricati della vendita, è stato liquidato dal
Tribunale sulla base della mera affermazione che si trattava di una scusa; né la Corte di appello ha aggiunto al riguardo ulteriori considerazioni.
Nel ricorso della MO si deduce, con un unico motivo, la violazione dell'art. 388 c.p. e il vizio di motivazione in punto di elemento soggettivo del reato.
La Corte di appello, nel prendere in esame il motivo di gravame con il quale si sosteneva che all'imputata, al momento del pignoramento, non era stato dato l'avviso dell'ingiunzione ex art. 492 c.p.C., in violazione dell'art. 518 c.p.c., si è limitata a rilevare che nel verbale di pignoramento l'ufficiale giudiziario
Er aveva dato atto che era stato lasciato detto avviso per il debitore non presente, omettendo di motivare circa la prova dell'effettiva consegna di detto avviso al custode.
L'avviso, infatti, avrebbe dovuto essere allegato al verbale di pignoramento, a riprova della notifica a persona legittimata in mancanza del debitore, ma di ciò non vi è traccia.
Inoltre, la Corte di appello non ha preso in considerazione l'ulteriore rilievo secondo cui il pignoramento dell'autovettura, bene mobile registrato, non era stato immediatamente trascritto, come invece richiesto dall'art. 2693 c.c.; e anche tale omissione aveva riverberi sull'elemento soggettivo del reato, non potendosi escludere che la MO non abbia con coscienza e volontà violato
1'ingiunzione derivante dal pignoramento.
Diritto
Il ricorso dello ZE appare fondato. Nella imputazione formulata nel decreto di citazione a giudizio si contestava a entrambi gli imputati il "reato p. e p. dall'art. 388 c.p., perché sottraevano la Fiat Panda targata AV 909
TS bene pignorato di proprietà", commesso in "San Marco Argentano nel corso del 2002".
All'esito del giudizio di primo grado il Tribunale dichiarava lo ZE colpevole "del reato di cui all'art. 388 quinto comma c.p. così riqualificata l'originaria imputazione" e la MO colpevole
"del reato di cui all'art. 388 terzo comma c.p.".
Mentre, dunque, la condanna pronunciata nei confronti della una ipotesi criminosa perfettamente MO attiene a corrispondente a enunciata in imputazione, quella nei quella stante il riferimento al quinto comma confronti dello ZE, ha comportato una immutazione della dell'art. 388 c.p., imputazione, sia sotto il profilo della qualità soggettiva, dato che la fattispecie di cui al quinto comma si riferisce al custode non proprietario, sia sotto quello dell'elemento oggettivo, dato che detta fattispecie prende in considerazione la condotta del custode che indebitamente rifiuta, omette ° ritarda un atto dell'ufficio e non quella del custode che sottrae о concorre a sottrarre un bene pignorato.
Ora, premesso che le fattispecie descritte nei vari commi dell'art. 388 c.p. individuano distinte ipotesi criminose (v. per tutte Cass., sez. VI, 13 luglio 2001, Ciliberti), va ribadito che è integrata la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza (artt. 521 e 522 c.p.p.) quando nei fatti, rispettivamente descritti in imputazione e ritenuti in sentenza, non è possibile individuare un nucleo comune, ponendosi essi non in rapporto di continenza ma, come nella specie, di eterogeneità (così ad es. Cass., sez. V, 8 luglio 1999, Berti).
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Non risulta d'altro canto che nel corso del giudizio lo ZE sia stato in concreto messo in condizione di difendersi sul nuovo addebito, circostanza che, secondo un consolidato orientamento
(v. ad es. Cass., sez. VI, 2 ottobre 1996,giurisprudenziale
Benedetto), vale a far ritenere rispettata l'esigenza della correlazione tra imputazione e sentenza.
Consegue che, а norma dell'art. 521 comma 2 c.p.p., la sentenza impugnata e quella di primo grado vanno annullate nei confronti dello ZE, e gli atti rimessi al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Cosenza per l'ulteriore corso.
Il ricorso della MO, al limite dell'ammissibilità, non può invece trovare accoglimento.
A norma dell'art. 518 c.p.c., se il debitore non è presente,
l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'art. 139 comma secondo consegna loro un avviso " c.p.c. e dell'ingiunzione stessa per il debitore". Nel caso di specie, come si ricava dalla sentenza impugnata, nel verbale di pignoramento l'ufficiale giudiziario ha appunto dato atto espressamente che per il debitore non presente veniva lasciato avviso al marito della esecutata, nominato custode.
La ricorrente rileva che l'avviso avrebbe dovuto essere materialmente rinvenuto in allegato al verbale di pignoramento, ma, in primo luogo, di tale formalità non è fatta menzione nella norma evocata; e comunque la tesi contrasta palesemente con la ratio di essa, la quale implica che l'avviso sia dall'ufficiale giudiziario lasciato materialmente a una persona della casa, perché da questa sia consegnato al debitore. Per di più, risulta che alla udienza dell'8 novembre 2004 il
Tribunale, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., aveva accolto la richiesta della difesa dell'imputata di citazione dell'ufficiale giudiziario al fine di assumerne la testimonianza circa il rispetto delle formalità del rilascio dell'avviso ex art. 518 c.p.c.; e che alla udienza di rinvio la stessa difesa rinunciava all'audizione del teste.
Quanto alla asserita mancata trascrizione del verbale di pignoramento, si tratta di aspetto del tutto irrilevante ai fini del punto relativo alla responsabilità penale dell'imputata, dato che la formalità prevista dall'art. 2693 C.C. è finalizzata esclusivamente alle esigenza di pubblicità nei confronti dei terzi
(artt. 2913-2916 c.c.).
Al rigetto del ricorso della Palermo consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché la sentenza in data 14 marzo 2005 del Tribunale di Cosenza nei confronti di
ZE UL e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Cosenza.
Rigetta il ricorso di MO RI che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso addì 6 novembre 2008.
Il Consigliere estensore I Presidente
Дик dence DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi - 7 GEN 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
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