Sentenza 30 novembre 2017
Massime • 1
La "prova nuova", rilevante ai fini della revoca "ex tunc" della misura di prevenzione in quanto suscettibile di mutare radicalmente i termini della valutazione a suo tempo operata, è solo quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione e non anche quella deducibile, ma per qualsiasi motivo non dedotta. (Nella specie, la Corte ha escluso che costituisca "prova nuova" la dedotta disponibilità di una cospicua somma di denaro proveniente da un parente danaroso del proposto, trattandosi di fatto già noto e deducibile nel corso della procedura).
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 26 febbraio 2026
RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso in data 27 ottobre 2014, il Tribunale di Catania applicava nei confronti di Giuseppe S., indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa, poi deceduto l'11 ottobre 2021, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di due anni, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, unitamente alla confisca dei beni specificamente descritti nel suddetto provvedimento ablatorio, che veniva confermato con decreto reso dalla Corte di appello di Catania in data 10 maggio 2019 e diveniva definitivo a seguito della sentenza del 5 ottobre 2020, pronunciata dalla Quinta Sezione penale della Corte di cassazione. 2. …
Leggi di più… - 2. Confisca di prevenzione: prova nuova rilevante ai fini della revocazioneDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 novembre 2022
In cosa consiste la prova nuova rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in tema di confisca di prevenzione Indice Il fatto La questione prospettata nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione La soluzione adottata dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto La Corte di Appello di Caltanissetta rigettava una istanza di revocazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca dei beni disposta nei confronti del proposto con decreto emesso dalla Corte di Appello di Palermo, divenuto irrevocabile. In particolare, nel rigettare l'istanza di revocazione, la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/11/2017, n. 3031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3031 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2017 |
Testo completo
03031 -18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 30/11/2017 Presidente Sent. n. sez. PAOLO ANTONIO BRUNO 1501/2017 UMBERTO LUIGI SCOTTI Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE ROSA PEZZULLO - N.12492/2017 BARBARA CALASELICE GIUSEPPE RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA GI nato il [...] a [...] avverso il decreto del 08/02/2017 della CORTE APPELLO di TORINO sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
lette/sentite le conclusioni del PG RITENUTO IN FATTO 1.Con decreto in data 8.2.2017 la Corte d'Appello di Torino, Sezione Misure di Prevenzione, rigettava l'impugnazione proposta da EN IA avverso il decreto in data 4.6.2015 con il quale il locale Tribunale respingeva l'istanza di revoca del decreto definitivo di confisca di prevenzione emesso in data 5.3.2011 dell'immobile sito in Montalenghe alla Via Roma 24/B.
2. Avverso il predetto decreto ha proposto distinti ricorsi la EN, lamentando a mezzo del suo difensore di fiducia:
2.1. con il primo ricorso: -la violazione di legge in relazione al rigetto della richiesta di procedere all'audizione nel contraddittorio tra le parti de testi RA e MA, nonché dei testi AN e PA;
invero, la Corte territoriale come già il Tribunale, nel giudizio di primo grado ha riconosciuto il carattere di novità della prove portate a sostegno della richiesta di revoca cella confisca formulata dalla ricorrente terza interessata e, dunque, Tammissibilità dell'istanza di revoca della confisca formulata dalla ricorrente;
la prova nuova offerta all'attenzione dei Giudici nella presente procedura è costituita da documenti (in parte già allegati all'istanza ed in parte oggetto di istanza di acquisizione), ma anche dall'indicazione di testimonianze di cui è stata chiesta l'assunzione nel contraddittorio tra le parti;
in particolare, è stata chiesta l'escussione dei soggetti che potevano confermare la provenienza dal nonno -RA SC delle somme necessarie all'acquisto dell'immobile ed in particolare del venditore del terreno e dell'artigiano che eseguì i lavori, soggetti che avrebbero potuto deporre in merito alla presenza, accanto a EN IA, appunto del nonno, nelle fasi dell'acquisto e della consegna del denaro necessario per i lavori;
la Corte territoriale ha ritenuto che l'elemento di novità addotto delle testimonianze richieste fosse privo di verosimiglianza e plausibilità, laddove i nuovi e ementi, prima di essere valutati inverosimili ed implausibili, avrebbero dovuto essere acquisiti in contraddittorio tra le parti e, solo dopo essere stati acquisiti, valutati;
pertanto, la motivazione con la quale la Corte ha respinto l'istanza di audizione di tali soggetti è assolutamente carente e non conforme ai principi del giusto processo;
-il vizio di motivazione del decreto impugnato in relazione alla valutazione delle s.i.t. di AN OR in data 16.12.2010 e PA RI in data 10.12.2010 ; invero, l'analisi del contenuto delle s.i.t. in questione acquisite alla presente procedura risulta carente e manifestamente illogica, posto che, quanto alle dichiarazioni del AN in merito al versamento in contanti della maggior parte della somma per i lavori dell'immobile oggetto di confisca, nulla esclude che i contanti pur provenienti dal nonno, fossero materialmente versati al costruttore dalla ricorrente, nonché in parte anche dal padre di quest'ultima; per quanto concerne poi le s.i.t. di PA RI illogica appare la deduzione secondo la 1 quale, quando costui si è riferito ad un "signore anziano", abbia inteso far riferimento al padre della ricorrente EN EN;
in ogni caso, l'unico modo per colmare le lacune delle dichiarazioni rese in sede di s.i.t. era quello di accogliere la richiesta difensiva di escussione nel contraddittorio tra le parti di PA RI;
2.2. con il secondo ricorso: -la violazione di legge, con riferimento all'art. 630 c.p.p. e all'art. 7 L. 1423/56, atteso che le allegazioni difensive offerte con l'istanza di revocazione della confisca al Tribunale prima ed alla Corte d'Appello poi, sono rivestite sicuramente dal carattere di "novità" richiesto ai fini dell'ammissibilità dell'istanza stessa e soddisfano i requisiti di rilevanza e straordinarietà richiesti dall'art. 630 c.p.p.; del resto è stato lo stesso Tribunale a riconoscere il carattere di novità alle prove documentali, che attestano la consistenza patrimoniale del nonno della ricorrente;
in altre parole, data per certa la ammissibilità dell'istanza di revocazione della confisca, la Corte d'Appello avrebbe dovuto rigidamente attenersi, quale Giudice dell'impugnazione, al devolutum e dunque alla valutazione del merito delle richieste istruttorie avanzate nell'interesse della ricorrente;
-la violazione di legge, con riferimento all'art. 666/5 c.p.p., atteso che, dovendo applicarsi a la presente procedura la norma suddetta, appare evidente che il Tribunale prima e la Corte poi avrebbero dovuto, richiedere tutta la documentazione necessaria agli istituti di credito e. soprattutto, procedere in contraddittorio alla assunzione delle prove a prescindere dalla loro riassunzione.
3. Il Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Gaeta, con requisitoria in data 16.11.2017 ha concluso per la declaratoria di Petro inammissibilità dei ricorsi.
4.In data 24.11.2017 la ricorrente ha depositato memoria di replica, con la quale ha censurato quanto evidenziato dal P.G. nella requisitoria scritta, circa inapplicabilità de plano al procedimento di prevenzione delle norme sull'ordinario giudizio di revisione. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorso sono inammissibili, siccome manifestamente infondati.
1. Va premesso che nella fattispecie in esame si verte in un'ipotesi di richiesta di revoca del provvedimento di confisca definitivo, per il quale, come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato e nel provvedimento di questa Corte del 15.7.2016, in relazione alla disciplina transitoria di cui all'art. 117 D.Lgvo n. 159/2011, trovano applicazione le disposizioni ed i presupposti di cui al previgente art. 7 L. 1423/56 (e non già l'art. 28 del D.Lgvo n. 159 del 2011), riguardando l'impugnazione una confisca di prevenzione disposta anteriormente al 13 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del d. lgs. N. 159/2011). Invero, il provvedimento di confisca è suscettibile di revoca "ex tunc" 2 a norma dell'art. 7, comma secondo, L. 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), allorché sia affetto da invalidità genetica e debba, conseguentemente, essere rimosso per rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell'errore giudiziario, non ostando al relativo riconoscimento l'irreversibilità dell'ablazione determinatasi, che non esclude la possibilità della restituzione del bene confiscato all'avente diritto o forme comunque riparatorie della perdita patrimoniale da lui ingiustificatamente subita (Sez. U, n. 57 del 19/12/2006).
2. Tanto premesso, il dato da cui occorre necessariamente prendere le mosse per una corretta impostazione della vicenda, è che la revoca per difetto genetico dei presupposti di adozione di misure di prevenzione, che abbiano acquisito la forza di cosa giudicata costituisce misura straordinaria, che postula l'emergere di una prova nuova e sconosciuta nel corso del procedimento di prevenzione, suscettibile di mutare radicalmente i termini della valutazione a suo tempo operata. La revoca della confisca definitiva di prevenzione, sebbene si muova nello stesso ambito della revisione del giudicato penale di condanna (Sez. 5, n. 3943 del 15/01/2016), implica, comunque, che la prova nuova che consente appunto la revoca, sul piano fattuale si presenti, nel quadro di un ponderato scrutinio degli elementi a suo tempo acquisiti, come un fattore che determini una decisiva incrinatura del corredo fattuale stesso sulla cui base era intervenuta la decisione, non essendo, quindi, sufficiente evocare un qualsiasi elemento favorevole che finirebbe per trasformare un istituto che ha il carattere di rimedio straordinario in una non consentita forma di impugnazione tardiva (Sez. 2, n. 41507 del 24/09/2013, Auddino e altro, Rv. 257334) e su quello processuale, in quanto suscettibile di mutare radicalmente i termini della valutazione a suo tempo operata si intenda solo quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione e non anche quella deducibile, ma per qualsiasi motivo non dedotta, nell'ambito di esso (Sez. 2, n. 11818 del 07/12/2012, Ercolano e altro, Rv. 255530; Sez. 6, n. 44609 del 06/10/2015).
3. Sulla base dei suddetti principi, non si ritiene che il tema di novità posto a fondamento della revoca circa la disponibilità da parte della ricorrente di una cospicua somma di denaro proveniente dal nonno danaroso (RA SC)- implichi una "prova nuova" costituenda (quanto alle prove testimoniali da assumere nel contraddittorio, ovvero alle acquisizioni bancarie), ovvero costituita (quanto alle s.i.t.), nel senso sopra precisato, essendo essa deducibile nel corso della procedura di prevenzione, ma non dedotta dalla ricorrente. L'indicazione della Corte territoriale circa la ricorrenza di un elemento di novità nell'esistenza del "nonno danaroso" della EN che avrebbe acquistato l'immobile a l'epoca dei fatti, più correttamente deve intendersi come indicazione dell'esistenza di una nuova mera prospettazione difensiva, non potendo assurgere essa al rango di "prova P nuova" nel senso sopra indicato, come poi nella sostanza ritenuto nello stesso provvedimento impugnato. Infatti, laddove è stato messo in risalto che le istanze istruttorie sono inammissibili- essendo inspiegabile come la EN abbia taciuto un elemento di tale rilevanza in tutto il corso della procedura, sostenendo, invece, la legittimità della somme impiegate, siccome provento di attività lavorativa- deve intendersi che la prova richiesta è stata ritenuta non "nuova ". Alla stregua di tali precisazioni, pertanto, la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto ci non escutere i testi RA, MA, AN e PA- si presenta immune da censure, anche in relazione, comunque, all'aspetto dell'assenza del carattere di decisività, ove volesse per un momento intendersi la prova testimoniale richiesta come prova nuova. Invero, allorché tali nuove prove consistano in dichiarazioni testimoniali, esse debbono avere la forza di ribaltare il costrutto accusatorio, situazione questa a l'evidenza ritenuta non ricorrente nella fattispecie. Per le ragioni esposte, pertanto, il primo motivo di entrambi i ricorsi proposti è manifestamente infondato.
4. Manifestamente infondato si presenta, poi, il secondo motivo del primo ricorso, essendo immune da censure la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto noa decisiva la prova relativa alle s.i.t. di AN OR e PA RI, non ricavandosi da esse quanto dedotto dalla ricorrente, ossia che proprio il nonno le avesse donato la provvista per l'immobile in questione. Le deduzioni della ricorrente, tendenti a confutare in proposito l'interpretazione della Corte territoriale in merito all'inidoneità delle suddette dichiarazioni a ribaltare il giudicato, integrano censure sulla motivazione del provvedimento impugnato, che, in linea con quanto evidenziato dal P.G. nella requisitoria scritta, si presentano peraltro inammissibili in questa sede di legittimità. Invero, relativamente alla revoca della confisca di prevenzione devono ritenersi ricorrenti i limiti propri della ricorribilità di tutti i provvedimenti in materia di prevenzione, ricorribilità che, quando ha ad oggetto la motivazione del provvedimento, risulta ammissibile solo quando vizio motivazionale sia di tale patologia da trasmodare nell'apparenza o nella mancanza fisica della motivazione stessa. Tale situazione non ricorre nella fattispecie in esame, avendo il provvedimento impugnato, con esauriente argomentazione, dato conto della sostanziale irrilevanza della prova in questione. Peraltro, in tema di revisione, come nella revoca, il diritto alla prova deve essere interpretato nei limiti delle ragioni proprie del processo revisionale, per cui, ove le "nuove prove" risultano inidonee ad inficiare Taccertamento del fatto, il giudice della revisione è legittimato a non ammetterle ed a dichiarare inammissibile o rigettare la richiesta (Sez. 3, n. 20467 del 04/04/2007).
5. Manifestamente infondato si presenta l'altro motivo del secondo ricorso, con il quale TA censura il fatto che dovendosi applicare alla presente procedura l'art. 666 c.p.p., il Tribunale prima e la Corte poi, avrebbero dovuto, richiedere ai sensi del 5° comma tutta la documentazione necessaria agli istituti di credito. Sul punto, la Corte 4 т territoriale ha messo in evidenza in sostanza la genericità della deduzione, non avendo la EN indicato quali documenti acquisire, risalenti peraltro al 2000-2005, e la banca presso la quale acquisire i documenti stessi con conseguente inidoneità quindi di siffatta documentazione ad inficiare l'accertamento del fatto.
3. Entrambi i ricorsi, pertanto, vanno dichiarati inammissibili e ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese dei procedimento e della somma di € 2000,00 a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30.11.2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Paolo Antonio Bruno Rosa Pezzullo B Depositato in Cancelleria Roma, Il 2.3 GEN 2018 A 5