Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2017, n. 9729
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Sentenza 19 gennaio 2017

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Il giudizio negativo sulla confiscabilità dei beni, espresso nel procedimento svolto ai sensi dell'art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356), non è idoneo a determinare preclusioni nell'ambito del giudizio di prevenzione, successivamente avviato, allorquando la valutazione in ordine all'assenza di sproporzione fra il patrimonio nella disponibilità del proposto e i proventi della sua attività economica sia dipeso, nella prima occasione, dalla considerazione di redditi sottratti alla imposizione fiscale, trattandosi di proventi dei quali non è invece possibile tenere conto, ai fini del giudizio di proporzionalità, nel procedimento per l'applicazione della confisca di prevenzione. (In motivazione, la S.C. ha osservato che la valutazione relativa alla confiscabilità dei beni ha un contenuto più ampio nel processo di prevenzione rispetto a quella che si svolge nel procedimento per la cd. confisca "allargata", assumendo diretta rilevanza l'origine e le modalità di formazione del patrimonio, che diventa confiscabile anche laddove sia accertato che sia frutto o costituisca il reimpiego di attività illecite, ivi inclusa l'evasione fiscale, senza necessità di distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2017, n. 9729
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9729
    Data del deposito : 19 gennaio 2017

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