Sentenza 19 gennaio 2017
Massime • 1
Il giudizio negativo sulla confiscabilità dei beni, espresso nel procedimento svolto ai sensi dell'art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356), non è idoneo a determinare preclusioni nell'ambito del giudizio di prevenzione, successivamente avviato, allorquando la valutazione in ordine all'assenza di sproporzione fra il patrimonio nella disponibilità del proposto e i proventi della sua attività economica sia dipeso, nella prima occasione, dalla considerazione di redditi sottratti alla imposizione fiscale, trattandosi di proventi dei quali non è invece possibile tenere conto, ai fini del giudizio di proporzionalità, nel procedimento per l'applicazione della confisca di prevenzione. (In motivazione, la S.C. ha osservato che la valutazione relativa alla confiscabilità dei beni ha un contenuto più ampio nel processo di prevenzione rispetto a quella che si svolge nel procedimento per la cd. confisca "allargata", assumendo diretta rilevanza l'origine e le modalità di formazione del patrimonio, che diventa confiscabile anche laddove sia accertato che sia frutto o costituisca il reimpiego di attività illecite, ivi inclusa l'evasione fiscale, senza necessità di distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2017, n. 9729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9729 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2017 |
Testo completo
09729-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 19/01/2017 Composta da: Sent. n. sez. 48/2017 -Presidente ANIELLO NAPPI REGISTRO GENERALE ENRICO VITTORIO STANISLAO N.23874/2016 SCARLINI Rel. Consigliere - ANTONIO SETTEMBRE ALFREDO GUARDIANO GIUSEPPE RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AS AT nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso il decreto del 21/03/2016 della CORTE APPELLO di TORINO sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG - Letta le conclusioni del Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Luigi Birritteri, che ha chiesto il rigetto del ricorso delle parti private e l'accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale Torino, Sezione Misure di Prevenzione, ha applicato a AS RE la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di PS per la durata di anni cinque con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, nonché la confisca di prevenzione dei seguenti beni: a) capitale sociale della AS TR SR (intestato per il 60% a AS RE e per il 40% a AS NZ), unitamente al patrimonio mobiliare e immobiliare della società; b) intero capitale sociale della Mongioa società semplice, intestato al 100% a ME TO, unitamente al patrimonio immobiliare della società; c) quote di società o di beni immobili, un'autovettura, buoni fruttiferi postali, rapporti di conto corrente e una polizza vita, intestati al proposto o a soggetti a lui riconducibili (la moglie ME TO, i figli AS NZ, AS IA e AS LE, il fratello AS NI, nonché D'OS AN). Tanto, per aver ritenuto AS RE portatore di pericolosità qualificata e possessore, diretto o per interposta persona, dei beni sopra specificati.
2. La Corte d'appello di Torino, investita dell'impugnazione del proposto e dei terzi interessati, ha, col decreto impugnato, dichiarato inammissibile in relazione al capitale sociale e al patrimonio aziendale della AS TR SR e della Mongioia S.S. l'appello proposto da AS RE e dai terzi interessati, siccome proposto da soggetti non legittimati;
in accoglimento dell'appello, ha revocato la confisca e disposto la restituzione agli aventi diritto dei beni indicati alla lettera c) del punto precedente, ritenendo che all'ablazione sia di ostacolo la sentenza del Tribunale di Torino del 22/11/2013, confermata da quella della Corte d'appello di Torino del 28/5/2015, le quali, nell'ambito del procedimento per associazione mafiosa celebrato a carico di AS RE, hanno ritenuto che il patrimonio riferibile a quest'ultimo fosse a parte la - somma di € 131.232 - giustificato dai redditi lecitamente prodotti, nel tempo, dall'imputato e rigettato, di conseguenza, la richiesta di confisca dei medesimi beni, avanzata ex art. 12/sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con mod. in legge 7 agosto 1992, n. 356. 2 114 3. Contro il decreto della Corte d'appello hanno proposto ricorso per Cassazione sia il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino che il proposto (AS RE) ed i terzi interessati AS NZ e ME TO.
3.1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino lamenta la violazione dell'art. 24 d.lgs. n. 159/2011, letto in relazione all'art. 649 cod. proc. pen., per avere i giudici di merito ritenuto erroneamente sussistente, nella specie, una preclusione processuale, impeditiva del riesame delle condizioni economiche del proposto, perché la confisca allargata di cui all'art. 12/sexies - d.l. 306/2002 - e quella di prevenzione poggiano su presupposti normativi in - parte diversi, in quanto l'art. 12/sexies fa esclusivo riferimento alla nozione di sproporzione (tra redditi e patrimonio), mentre l'art. 24 d.lgs. 159/2011 fa riferimento, oltre che alla sproporzione, a quella di "beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego". Da qui la diversa rilevanza che assume, nei due diversi procedimenti, la presenza di beni frutto di evasione fiscale: nel procedimento ex art. 12/sexies, trattasi di beni che vanno comunque computati tra le attività del condannato, al fine di valutare la proporzione tra i redditi e gli incrementi patrimoniali;
nel procedimento di prevenzione i beni da evasione non possono entrare nel computo delle attività del proposto, perché l'evasione fiscale dà luogo a reimpiego di denari ugualmente di provenienza illecita. Nella specie, la sentenza del Tribunale di Torino del 22/11/2013, confermata dalla Corte d'appello di Torino in data 28/5/2015, ha escluso che i redditi e le attività di AS fossero sproporzionate agli acquisti effettuati nel tempo proprio tenendo conto dei redditi sottratti al fisco;
redditi di cui non è possibile tenere conto, invece, nel presente procedimento di prevenzione.
3.2. Il proposto e i congiunti lamentano, insieme, la violazione di plurime norme di legge sostanziale e procedurale derivante dal fatto che sono stati ritenuti dalla Corte d'appello - privi di legittimazione all'impugnazione, sul presupposto che siano stati confiscati beni appartenenti a terzi (le società AS TR SR e Mongioia S.S.), laddove la confisca ha colpito, invece, beni di loro proprietà (le quote di partecipazione nelle società suddette) e beni comunque ricondotti nella disponibilità di AS RE (è questa, infatti, una delle condizioni per farsi luogo alla confisca); né AS ha contestato di avere la disponibilità dei beni suddetti.
3.2.1. Con altro motivo AS NZ e ME TO lamentano che non sia stata presa in considerazione l'impugnazione da essi proposta avverso la confisca disposta dal Tribunale - del capitale sociale e del patrimonio della AS TR SR e della Mongioia S.S., sebbene proprietari della quota e dei beni. viene3.2.2. Con un terzo motivo - proposto nell'interesse di AS RE censurata, ancora una volta, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, siccome proposto da un soggetto che, secondo la stessa impostazione dei giudici di merito, aveva la disponibilità effettiva dei beni confiscati, sebbene intestati a terzi, e non aveva negato l'interposizione. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi meritano tutti accoglimento.
1. E' fondato, innanzitutto, il ricorso del Pubblico Ministero. E' ormai pressoché unanimemente riconosciuta l'esistenza, nell'ordinamento processuale, del principio della preclusione processuale, che riverbera i suoi effetti in tutte le situazioni caratterizzate dalla coesistenza di più procedimenti conclusi o meno con sentenza passata in giudicato aventi il medesimo oggetto e a carico della stessa persona (per tutte, Cass., SU, n. 34655 del 28/6/2005). In base a tale principio, una questione già decisa non può formare - per esigenze di certezza del diritto e di funzionalità del sistema - oggetto di una nuova cognizione, salvo che vangano dedotti fatti nuovi modificativi della situazione già in precedenza delibata. Conseguentemente, è stato riconosciuto che anche nei rapporti tra confisca "allargata" di cui all'art. 12/sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, - convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n.356 - e confisca di prevenzione esplica i suoi effetti il principio in questione, allorché gli stessi beni, nella disponibilità della medesima persona, siano fatti segno di differenti richieste di ablazione: una ex art. 12/sexies ed una seconda richiesta di confisca antimafia (Cass., n. 18267 del 6/2/2014; sez. 1, n. 48173 del 23/10/2013; sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012). Presupposti dell'operatività della preclusione sono, come pure è stato sottolineato, l'identità delle parti e dei beni e l'omogeneità dei contenuti della cognizione. Stante la natura e la funzione del principio di preclusione, esaminato in rapporto alle due differenti forme di confisca sopra specificate, è soprattutto quest'ultimo presupposto che merita di essere chiarito (stante l'ovvia necessita che siano comuni ai due procedimenti l'identità dei beni e delle persone).
2. La confisca di prevenzione e la confisca cosiddetta "allargata", di cui all'art. 12 sexies, presentano presupposti applicativi solo in parte coincidenti, atteso che per entrambe è previsto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato e che presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attività economica dal medesimo esercitata;
tuttavia, solo per la confisca di prevenzione è prevista la 4 いい possibilità di sottrarre al proposto i beni che siano frutto di attività illecita ovvero ne costituiscano il reimpiego (Cass., SU, n. 33451 del 29/5/2014, Rv 260247). Ciò comporta che il giudizio intorno alla confiscabilità dei beni ha un contenuto più ampio nel processo di prevenzione rispetto a quello che devesi svolgere nel giudizio ex art. 12/sexies, in quanto nel giudizio del primo tipo assumono rilevanza diretta - a differenza che nel giudizio del secondo tipo - l'origine e le modalità di formazione del patrimonio, che diventa confiscabile anche laddove sia accertata la sua provenienza da attività illecita, ovvero che il suo incremento è stato determinato dal reimpiego di proventi acquisiti illegittimamente. Tale diversa costruzione delle fattispecie ha significative ricadute nella determinazione delle preclusioni che, per effetto della definizione di un primo giudizio (sia esso di confisca allargata o di confisca di prevenzione), si hanno in quello successivamente instaurato, in quanto solo una preesistente cognizione a tutto campo che abbia avuto riguardo, tra l'altro, alla provenienza dei beni - è - idonea a paralizzare, in applicazione del principio di ne bis in idem, il secondo processo;
al contrario, quando il primo giudizio abbia avuto ad oggetto altri presupposti della confisca, o si sia arrestato per motivi meramente processuali, non sussistono ostacoli allo svolgimento di un secondo giudizio, che abbia di mira l'ablazione di beni astrattamente confiscabili. Questo perché, operando la preclusione rebus sic stantibus, il provvedimento conclusivo del primo giudizio preclude una nuova pronuncia sul medesimo "petitum" non già in maniera assoluta e definitiva ma solo finché non si prospettino nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatti, siano essi sopravvenuti ovvero preesistenti ma non considerati ai fini della decisione anteriore.
3. Tanto premesso, deve escludersi che, nel caso portato all'attenzione di questa Corte, si siano verificate preclusioni idonee ad arrestare il corso del secondo giudizio. La sentenza del Tribunale di Torino del 22/11/2013, confermata dalla Corte d'appello il 28/5/2015, aveva escluso la confiscabilità dei beni di AS RE (pur condannato ex art. 416/bis cod. pen.) per l'assenza di sproporzione tra il patrimonio di cui quest'ultimo era titolare o aveva la - disponibilità e i redditi ed i proventi della sua attività economica, in questi compresi i redditi, cospicui, sottratti all'imposizione fiscale. Tanto, sul presupposto che la sproporzione, idonea a determinare la confisca dei beni del condannato, andasse verificata nel procedimento ex art. 12/sexies tenendo conto delle complessive entrate del giudicando, e, quindi, anche dei cd. "redditi riservati". Balza evidente, allora, che la cognizione dei giudici torinesi si è sviluppata nel procedimento che ha portato alla condanna di AS per il - reato di associazione mafiosa e alla restituzione dei beni a lui sequestrati - in un ambito concettuale differente da quello che attiene alla confisca di prevenzione e 5 sulla base di regole e principi sostanzialmente differenti, in quanto, secondo l'ormai pacifica giurisprudenza di questa Corte, in tema di confisca di prevenzione di cui all'art. 2 ter legge 31 maggio 1965, n. 575 (attualmente art. 24 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, atteso che le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'interessato tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso (Cass., SU, n. 33451 del 29/5/2014, Rv 260244). In motivazione, le Sezioni Unite hanno poi spiegato - rifacendosi a pregressa giurisprudenza, che le SU hanno dichiarato di condividere che l'evasione fiscale integra ex se attività - illecita (contra legem), anche qualora non integri reato, e che la sottrazione di attività, pur intrinsecamente lecite, agli obblighi fiscali, inevitabilmente porta con sé altre connesse illiceità, che parimenti locupletano il soggetto o sono strumentali all'illecito arricchimento (es: condotte di falso in ambito contributivo e sulla disciplina del lavoro, ecc.), posto che "sommergere" i profitti significa inevitabilmente eludere le connesse discipline di rango amministrativo o privatistico, che si riferiscono all'esercizio dell'impresa; inoltre, che in caso di evasione fiscale si attua inevitabilmente reimpiego delle utilità che ne siano frutto nel circuito economico dell'evasore, con una confusione di utilità lecite ed illecite che si implementa nella successione dei periodi d'imposta. Riconosciuto, quindi, che i provvedimenti ablatori previsti dalla due fattispecie agiscono in campi diversi ed hanno diverse latitudini operative, ne consegue che non sempre il giudizio negativo sulla confiscabilità dei beni, espresso nell'ambito di un procedimento, è idoneo a determinare preclusioni in quello avviato successivamente;
tanto, poi, è concretamente da escludere allorché il giudizio positivo sulla proporzione (tra patrimonio e attività) espressa nel primo giudizio dipenda dalla considerazione di proventi non - fiscalmente dichiarati e reinvestiti nelle attività economiche dell'interessato; proventi di cui non è possibile tener conto, invece, nel giudizio teso all'applicazione di misure di prevenzione ante o praeter delictum. In quest'ultimo caso il diverso ambito di cognizione riservato al giudicante e la difformità dei parametri giuridici a cui va ancorato il giudizio rendono ragione della "libertà" riconosciuta al giudice della prevenzione.
4. E' fondato anche il ricorso di AS RE, AS NZ e ME TO relativamente alla negata legittimazione all'appello. Dal provvedimento impugnato si evince che ai ricorrenti sono stati confiscati "il capitale sociale" e i beni delle società (AS TR SR e Mongioia S.S.) cui partecipavano. Il diniego, pronunciato dalla Corte d'appello, è stato spiegato col fatto che, nel 6 primo caso (quello della società a responsabilità limitata), la proprietà dei beni appartiene ad una società di capitali, dotata, in quanto tale, di autonomia patrimoniale e per questo unica legittimata a stare in giudizio a mezzo del suo rappresentante legale;
nel secondo caso (quello della società semplice), col fatto che "le società di persone, pur non avendo personalità giuridica, ma soltanto autonomia patrimoniale, costituiscono un autonomo soggetto di diritto, che può essere centro di interessi e di imputazione di situazioni sostanziali e processuali distinte da quelle riferibili ai singoli soci che, pertanto, non sono legittimati ad agire in proprio per gli interessi della società stessa". Tali proposizioni, seppur corrette in linea di principio, non tengono conto del fatto che, nella specie, è stato confiscato non solo il patrimonio delle società, ma anche il "capitale sociale", sia della AS TR che della Mongioia S.S.; vale a dire, beni inequivocabilmente appartenenti alle persone fisiche dei ricorrenti. Sebbene l'espressione utilizzata dalla Corte d'appello non sia perfetta, con la confisca del "capitale sociale" i giudici di merito hanno chiaramente inteso confiscare, quanto alla società a responsabilità limitata, "le quote" detenute da AS RE e AS NZ nella società suddetta e, quanto alla società semplice, "la partecipazione" di ME TO nella stessa: vale a dire, beni personali, che legittimavano i titolari all'impugnazione del provvedimento. Sotto altro profilo va rilevato che l'amministrazione della società semplice appartiene, ove non sia diversamente stabilito dal patto sociale, a tutti i soci disgiuntamente (art. 2257 cod. civ.). Nella specie, ME TO era socia unica della Mongioia S.S., per cui era certamente investita dell'amministrazione della società. A tanto va aggiunto che l'art. 10 del d.lgs. 159/2011 consente l'impugnazione a chi è "interessato" dal provvedimento ablatorio. Per interessato deve intendersi, analogamente a quanto già evidenziato in tema di sequestro preventivo, chiunque sia colpito nella propria sfera giuridica dal provvedimento ablatorio, che determini una compressione di situazioni giuridiche a lui riferibili;
e tale è sicuramente il titolare di una quota societaria, trattandosi di soggetto che, per avere una aspettativa sui beni sociali, in ragione della quota posseduta, risente della confisca del patrimonio della società cui partecipa. Nella specie, sia AS RE che AS NZ erano titolari (al 60 e al 40 per cento) di quota societaria, per cui entrambi hanno risentito, per la ragione sopra detta, della confisca del patrimonio della AS TR SR. Quanto a ME, la stessa partecipava, in misura totalitaria, al capitale della Mongioia S.S., per cui sono sviluppabili, in relazione a detto ricorrente, argomenti analoghi a quelli testé esposti per i due AS. 7 しい 5. E' fondato, infine, anche l'ultimo motivo di ricorso, concernete la posizione di AS RE. Nel procedimento di prevenzione, è inammissibile, infatti, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di confisca di beni formalmente intestati a terzi dal soggetto presunto interponente che assuma l'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva ed esclusiva dei beni in capo al terzo intestatario, in quanto la legittimazione all'impugnazione spetta solo a quest'ultimo, quale unico soggetto avente, in ipotesi, diritto alla restituzione del bene (Cass. pen. Sez. V, 27-09- 2013, n. 7433, rv. 259510). Nella specie, però, AS RE non ha negato di avere la disponibilità dei beni formalmente intestati a AS NZ e alla moglie ME, per cui era (ed è) il soggetto direttamente colpito dalla confisca di prevenzione;
da qui la sua legittimazione all'impugnazione.
6. In conclusione, i ricorsi vanno tutti accolti e il decreto annullato per le plurime ragioni esposte. La Corte d'appello, di Torino, cui gli atti vanno rimessi, procederà all'esame delle impugnazioni proposte dagli appellanti attenendosi, sia per quanto riguarda la dedotta preclusione processuale che la legittimazione degli appellanti, ai principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Torino per nuovo esame. Così deciso il 19/1/2017 Il Consigliere Estensore Il Presidente (NI Settemb (Nello Nappi) DEPOSITATA IN CANCELLERIA add 28 FEB 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Caujuinjuじ 4x 8