Sentenza 9 marzo 2007
Massime • 1
La confisca dei beni patrimoniali, dei quali il condannato per determinati reati non sia in grado di giustificare la provenienza (art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 e succ. modd.), può essere disposta anche dal giudice dell'esecuzione che provvede "de plano", a norma degli articoli 676 e 667, comma quarto, cod. proc. pen., ovvero all'esito di procedura in contraddittorio a norma dell'art. 666 dello stesso codice, salvo che sulla questione non abbia già provveduto il giudice della cognizione, con conseguente preclusione processuale.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2007, n. 22752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22752 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 09/03/2007
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 1084
Dott. CULOT Dario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 039157/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL TO N. IL 21/03/1950;
avverso ORDINANZA del 09/06/2006 GIP TRIBUNALE di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. MONETTI Vito, che ha richiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con decreto del 25 marzo 2004 il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo, ordinava la confisca - L. 7 agosto 1992, n. 356, ex art. 12 sexies - di una serie di beni mobili ed immobili (ivi compiutamente individuati) nella disponibilità di EL MA, al quale - con sentenza del 20 luglio 2000 del gip di quel tribunale, divenuta irrevocabile il 2 ottobre 2000 - era stata applicata la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione per il reato di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p. commesso fino alla data della sentenza, in considerazione del rilievo che il valore dei predetti beni (in parte appartenenti al IL ed in parte "intestati" ai suoi familiari) era sproporzionato rispetto al reddito o all'attività economica svolta dal predetto e dai suoi familiari.
2. Avverso il predetto decreto di confisca veniva proposta opposizione da IL MA ex art. 667 c.p.p., comma 4, che l'adito giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 9 giugno 2006;ha rigettato salvo per alcuni beni ivi dettagliatamente indicati, già oggetto di provvedimenti restitutori nel corso del procedimento.
Il giudice dell'esecuzione, all'esito dell'attività istruttoria svolta nel contraddittorio delle parti, riteneva infatti confermato il dato dell'assoluta sproporzione tra le fonti di reddito note e lecite del IL e dei suoi familiari ed il valore dei beni "intestati" all'uno ed agli altri e quello (consequenziale) della mancanza di una giustificazione credibile circa la provenienza dei predetti beni, posti alla base del provvedimento ablatorio.
3. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il EL deducendo violazione della L. 7 agosto 1992, n. 356, art.12 sexies e degli artt. 546, 676 c.p.p. e art. 667 c.p.p., comma 4.
Nel ricorso si sostiene, con diffuse argomentazioni, l'illegittimità sia del decreto di confisca che dell'ordinanza che ha rigettato l'opposizione.
In particolare da parte del ricorrente si fa rilevare:
- che nel corso del procedimento a carico del IL, imputato di concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso, non era stata sollevata alcuna questione sulla legittimità dell'acquisizione dei beni confiscati, in capo ai rispettivi titolari;
- che solo dopo due anni dalla definizione del predetto giudizio mediante patteggiamento, il PM, sulla base di indagini di polizia condotte in altri procedimenti e di una lettura della L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 sexies non condivisa dalla difesa, aveva chiesto il sequestro dei beni ivi meglio indicati "ai fini della successiva confisca";
- che la confisca era stata quindi disposta illegittimamente dal gip in funzione di giudice dell'esecuzione, in considerazione dell'assenza di una richiesta in tal senso del PM;
- che nel caso in esame doveva ritenersi violato, altresì, anche il principio secondo cui l'esistenza dei due presupposti indefettibili per disporre la confisca (quello positivo della sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica e il valore economico dei beni da confiscare e quello negativo dell'assenza di una giustificazione credibile circa la provenienza dei beni) affermata in base ad "elementi ... presenti in processo" e sui quali si sia instaurato il contraddittorio fra le parti, dal momento che "tutti gli accertamenti di polizia in ordine alla situazione patrimoniale del IL e dei componenti del suo nucleo familiare" erano stati esperiti "in tempo successivo alla definizione del giudizio concernente l'addebito ex art. 416 bis c.p.;
- che il giudice dell'esecuzione non era competente a disporre la confisca L. 7 agosto 1992, n. 356, ex art. 12 sexies, conformemente all'orientamento giurisprudenziale (Cass. sez. 6^, sentenza n. 2016 del 3 dicembre 1997, ric. Montenegro, riv. 209061) secondo cui l'accertamento delle "specifiche" condizioni legittimanti un siffatto provvedimento, può essere compiuto soltanto in sede di giudizio di merito e la confisca può essere disposta soltanto con la sentenza che tale giudizio definisce, sollevando l'opposto orientamento giurisprudenziale che riconosce invece al giudice dell'esecuzione una siffatta competenza (Cass. sez. 5^, sentenza n. 3818 del 26 novembre 1997, ric. Cavallari) non pochi dubbi di legittimità costituzionale con riferimento ai principi di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.), del diritto di difesa (art. 24 Cost.) ed al diritto a non essere distolto dal giudice naturale (art. 25 Cost.);
- che in ogni caso il provvedimento di confisca risultava illegittimo in quanto adottato de plano, invece che all'esito di un procedimento ex art. 666 c.p.p., e ciò sebbene la totalità delle acquisizioni afferenti le valutazioni sul patrimonio del ricorrente, fossero avvenute in un tempo successivo alla valutazione alla definizione del giudizio di cognizione;
- che l'ordinanza impugnata aveva errato nel ritenere accertata la sussistenza delle condizioni legittimanti la confisca, che andavano accertate con riferimento a ciascun bene e non già all'intero patrimonio;
- che in particolare la motivazione dell'ordinanza impugnata doveva ritenersi incongrua, non avendo il gip compiuto alcun riferimento alle allegazioni della difesa, relative all'esistenza di valide fonti finanziarie in capo alle persone ed alle società pregiudicate dalla confisca ed avendo il giudicante recepito acriticamente le argomentazioni conclusive del perito d'ufficio, senza vagliare le osservazioni anche di ordine tecnico-finanziario presentate dalla difesa.
3. Il ricorso è infondato.
In primo luogo va rilevato - a prescindere dalla novità della questione - che il decreto di confisca opposto non è stato "emesso in carenza di una richiesta del PM", come dedotto da parte ricorrente, risultando al contrario il provvedimento ablatorio adottato dal giudice dell'esecuzione su richiesta del PM formulata il 13 febbraio 2003, fermo restando in ogni caso, che come osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 29022 del 30 maggio 2001, ric. Derouach) "non costituisce principio assoluto (arg. ex art. 676 c.p.p., comma 3) che il giudice dell'esecuzione non possa mai procedere di ufficio".
Quanto poi agli ulteriori profili di illegittimità del decreto di confisca ravvisabili, secondo la difesa del ricorrente, nella circostanza che esso è stato adottato dal giudice dell'esecuzione e non già dal giudice di cognizione che ha definito il procedimento a carico del IL, e con provvedimento "de plano", a norma dell'art.676 c.p.p. e art. 667 c.p.p., comma 4, è sufficiente osservare che le argomentazione addotte a sostegno di tale tesi, come riconosciuto anche in ricorso, hanno formato oggetto di approfondita disamina da parte delle Sezione Unite di questa Corte nella già ricordata sentenza n. 29022/2001, che sono pervenute alla conclusione che "la confisca dei beni patrimoniali dei quali il condannato per determinati reati non sia in grado di giustificare la provenienza, prevista dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, convertito in L. 8 agosto 1992, n. 356, come modificato dal D.L. 20 giugno 1994, n. 399, convertito in L. 8 agosto 1994, n. 501, può essere disposta anche dal giudice dell'esecuzione che provvede "de plano", a norma dell'art. 676 c.p.p. e art. 667 c.p.p., comma 4, ovvero all'esito di procedura in contraddittorio a norma dell'art. 666 c.p.p., salvo che sulla questione non abbia già provveduto il giudice della cognizione, con conseguente preclusione processuale". Nè può assumere rilevanza decisiva nel caso in esame il rilievo che il gip del tribunale di Palermo ha ordinato la confisca con provvedimento "de plano" sebbene gli accertamenti di polizia posti a base della richiesta del PM sarebbero stati esperiti successivamente all'applicazione della pena nei confronti del IL, posto che è l'art. 676 c.p.p. a prevedere espressamente che in tema di confisca "il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'art. 667 c.p.p., comma 4" e cioè "senza formalità e con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato". E del resto, come evidenziato nella citata decisione delle Sezioni Unite, una volta esperita la procedura "de plano", l'interessato con l'opposizione avverso il provvedimento emesso può attivare il procedimento di esecuzione ai sensi dell'art. 666 c.p.p. che prevede la piena attuazione del contraddittorio (comma 4) e la possibilità di completa acquisizione probatoria (comma 5 e art. 185 disp. att. c.p.p.) in ordine alla quale, in effetti, si esalta l'esercizio del diritto di difesa.
Nè, per altro, può riconoscersi fondamento alle deduzioni difensive secondo cui il riconoscimento anche al giudice dell'esecuzione di una competenza a decidere sulla richiesta di confisca "speciale" di cui al D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies realizzerebbe una lesione dei diritti della difesa, in quanto al soggetto passivo della confisca viene riconosciuto un "rimedio debole" quale l'incidente di esecuzione, "nel quale risulta invertito l'onere della prova" e si preclude la possibilità di appellare la decisione della confisca. Ed invero tali deduzioni difensive non considerano adeguatamente: a) che la lamentata inversione dell'onere della prova non si ricollega tutto al tipo di impugnazione (l'opposizione) riconosciuto avverso il provvedimento di confisca, ma ad una ben precisa scelta legislativa, già positivamente scrutinata dal giudice delle leggi (Corte cost. (ord.), 29 gennaio 1996, n. 18) che ha inteso"innestare nel sistema", come già rilevato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 29022/2001, "una misura di sicurezza atipica che, sulla base di predeterminati presupposti, aggredisce entità patrimoniali evocando una presunzione relativa d'ingiustificata locupletazione, rispetto alla quale la tutela del bene-patrimonio si affievolisce nel bilanciamento di valori che privilegiano esigenze di soddisfacimento di istanze diffuse, tese all'espropriazione di beni sottratti in maniera illecita alla collettività, cui vanno restituiti, salvo giustificazione, una volta eliminata con la condanna l'apparenza della disponibilità legittima (Cass. Sez. 1^ 10/3/93 Carnana)"; b) che il diritto di difesa non va inteso in senso assoluto ma va modulato secondo l'oggetto (altro è in relazione all'accertamento della colpevolezza, altro è in rapporto all'applicazione di una misura di sicurezza patrimoniale); c) che il fenomeno del contraddittorio differito, poi, è presente nel sistema (v. in materia di applicazione di misure cautelari, di procedimento per decreto), senza che il doppio grado di merito sia un postulato generale.
Parimenti infondate devono ritenersi, infine, le deduzioni difensive secondo cui l'ordinanza impugnata sarebbe illegittima in quanto il giudice dell'esecuzione avrebbe ravvisato l'operatività nel caso in esame della presunzione di illecita accumulazione, valorizzando degli elementi di prova ritenuti insufficienti (in primo luogo la perizia espletata nel corso del procedimento esecutivo) senza tener conto di una serie di dati forniti dalla difesa tecnica a confutazione delle conclusioni della perizia e ritenuti ampiamente sufficienti a vincere l'indicata presunzione. Rileva infatti il collegio che il giudice dell'esecuzione è pervenuto alla decisione di respingere l'opposizione al decreto di confisca, in base ad un ben articolato percorso argomentativo, che lungi dal valorizzare esclusivamente le risultanze delle indagini svolte dal Nucleo Regionale Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, che pure fornivano elementi significativi in merito alla sproporzione esistente tra il reddito dichiarato ai fini delle imposte dal IL e dai suoi familiari, ed il valore dei beni oggetto della richiesta di confisca (rappresentati prevalentemente dal patrimonio di alcune società nelle quali risultavano "immessi" capitali per poco meno di 10 milioni di Euro) ha disposto una apposita perizia contabile, valutando attentamente le argomentazioni difensive volte a sostenere, essenzialmente, che le risorse finanziarie facenti capo al gruppo familiare IL (e che si assumono pari a complessivi Euro 696.662,00) sarebbero da ricollegarsi allo svolgimento di attività d'impresa del tutto lecita nel campo degli appalti pubblici (id est ad un sistema di auto- finanziamento, alimentato dai pagamenti effettuati dalle stazioni appaltanti).
Ed invero, premesso che contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente la decisione impugnata ha proceduto ad un "accertamento della provenienza" di ciascun bene oggetto della richiesta di confisca, tant'è che alcuni di essi hanno formato oggetto di restituzione e che le argomentazioni del giudice dell'esecuzione si basano sul rilievo, che non ha formato oggetto di alcuna contestazione da parte del ricorrente, "della non attendibilità delle scritture contabili delle società" che facevano capo al gruppo familiare IL, e sulla considerazione, basata sulle risultanze della perizia, che nei limiti dell'attendibilità delle predette scritture, i soci risultavano aver immesso nella società complessivi Euro 44.254,00 pari allo 0,45% delle fonti utilizzate (Euro 9.7434.218,00) e che l'inattendibilità dei dati contabili non consentiva di verificare, attraverso dai effettivi, la veridicità della tesi dell'autofinanziamento, anche in considerazione delle riscontrate anomalie del fondo cassa, indicative di movimentazioni di denaro non altrimenti giustificabili, è agevole rilevare che le prospettazioni in ordine a pretese carenze argomentative dell'ordinanza impugnata e volte a sostenere, la legittima provenienza dei beni confiscati, si risolvono, in definitiva, in una sostanziale "rilettura" degli elementi di fatto, condotta oltretutto in base a dati ritenuti motivatamente poco attendibili dal giudice di merito, che risulta preclusa in sede di legittimità. Dalle considerazioni che precedono conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2007