Sentenza 9 ottobre 2012
Massime • 1
In tema di correlazione tra accusa e sentenza, nell'ipotesi in cui la riqualificazione giuridica del fatto sia stata espressamente richiesta dal Pubblico Ministero, l'omessa informazione all'imputato da parte del giudice della eventualità che il fatto contestatogli possa essere diversamente definito non comporta violazione dei principi espressi in materia dalla CEDU. (v. proc. Drassich contro Italia). (Fattispecie in cui la riqualificazione giuridica del fatto era stata richiesta dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello nel suo atto di impugnazione).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/10/2012, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 09/10/2012
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 2327
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 50089/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR DO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 20/05/2011 della Corte di appello di Trento;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Oldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SALZANO Francesco, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 20 maggio 2011 la Corte d'Appello di Trento, in ciò parzialmente riformando - su appello del Procuratore Generale - la decisione assunta dal locale Tribunale, invece confermata in altra parte, ha dichiarato DO AR colpevole del delitto di falsità in titolo di credito, così riqualificando il fatto originariamente contestato come truffa.
1.1. Ha ritenuto la Corte che il AR avesse compilato un assegno su conto corrente intestato alla società IA Carpenteria s.r.l., provento di furto, con la falsa firma di AB IA, facendone poi uso con la consegna a AS NI in pagamento di un proprio debito;
a tanto si è indotto quel collegio sulla base delle deposizioni testimoniali del NI M., del IA e del sovrintendente FO LO, malgrado qualche incertezza del primo, nonché sulla base della accertata falsità della firma, infatti disconosciuta dal IA.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a tre motivi.
2.1. Col primo motivo il ricorrente denuncia, quale causa di nullità della sentenza, l'inosservanza del principio di correlazione fra contestazione e condanna;
sostiene, ad illustrazione della censura, la diversità del fatto posto a base della condanna, rispetto a quello descritto nel capo d'imputazione.
2.2. Col secondo motivo deduce violazione dei criteri di valutazione della prova e vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto;
insiste sulla contraddittorietà fra le dichiarazioni del teste NI M. e le restanti risultanze, fra cui il tenore testuale dell'assegno.
2.3. Col terzo motivo eccepisce l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela, in relazione al disposto dell'art. 493 bis cod. pen.; osserva, in proposito, che la mancanza di querela da parte della società IA Carpenteria s.r.l. è già stata rilevata dal giudice di primo grado nello statuire il proscioglimento dall'imputazione di furto;
che il querelante NI M. non può essere considerato persona offesa dal reato, non avendo ricevuto alcun danno dalla falsità dell'assegno (tant'è che la configurabilità della truffa è stata esclusa); che legittimata a presentare querela era invece la persona indicata nell'assegno quale prenditrice, cioè GE CC, la quale non aveva a ciò provveduto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è privo di fondamento.
1.1. L'art. 521 cod. proc. pen. autorizza il giudice ad attribuire al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione (comma 1), prescrivendo invece la trasmissione degli atti al pubblico ministero (comma 2) nel solo caso in cui il fatto accertato risulti diverso da quello contestato.
1.2. Nel caso di specie la Corte d'Appello ha constatato che il capo d'imputazione già conteneva, nella sua formulazione, l'indicazione di tutti gli elementi fattuali costitutivi del reato di falsità in titolo di credito, sebbene il reato ivi contestato fosse la truffa. A confutazione della - peraltro generica - obiezione mossa dal AR nel suo ricorso vale la pena di rimarcare che, nel capo b), era descritta la compilazione dell'assegno con la falsa sottoscrizione "AB IA", nonché l'utilizzo di esso mediante consegna a AS NI, a saldo di un credito da questi vantato nei confronti del AR: così risultando altresì evidenziato il fine di trarre vantaggio dalla falsificazione. Corretta è, pertanto, la conclusione raggiunta dal giudice di merito nel rilevare la sussumibilità del fatto, così come contestato (dunque senza alcuna immutazione), nell'area di operatività dell'art. 485 cod. pen.. 1.3. Neppure potrebbe rilevarsi - d'ufficio - un'eventuale violazione del contraddittorio in relazione al principio enunciato da Sez. 6, n. 45807 del 12/11/2008, Drassich, Rv. 241754, secondo cui un'interpretazione dell'art. 521 cod. proc. pen. adeguata al decisum della Corte Europea per i Diritti dell'Uomo esige che l'imputato sia previamente informato dell'eventualità che il fatto contestatogli sia diversamente definito: informazione che va data con un provvedimento del giudice soltanto qualora manchi una specifica richiesta del pubblico ministero. Nel caso di specie la procedura è stata correttamente seguita, in quanto la riqualificazione del fatto è stata espressamente richiesta dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello nel suo atto d'impugnazione.
2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto esula dal novero di quelli consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen.. Infatti le censure con esso elevate, dietro l'apparente denuncia di vizi della motivazione, si traducono nella sollecitazione di un riesame del merito - non consentito in sede di legittimità - attraverso la rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti.
2.1. La Corte territoriale ha dato pienamente conto delle ragioni che l'hanno indotta ad ascrivere al AR la falsificazione dell'assegno; a tal fine ha rilevato, con notazione difficilmente contestabile - e, infatti, non contestata - perché fondata sull'obiettività documentale, che il titolo cui l'imputazione si riferisce non reca la sottoscrizione dell'imputato, ma quella di AB IA, risultata contraffatta;
a ciò si sono aggiunte le deposizioni testimoniali del NI M. e del sovrintendente FO, donde quel giudice ha tratto la certezza che l'assegno falsificato fosse stato negoziato dal AR. Le incertezze del NI M. nel rievocare la consegna del titolo, comunque certa, sono state spiegate in base a un affievolimento dei ricordi del teste;
e ciò risponde indubitabilmente ai canoni della logica, non essendo dato altrimenti vedere in che modo il AR avrebbe potuto apporre la propria firma autentica a un assegno che risulta, invece, recare una falsa sottoscrizione altrui.
2.2. Il tentativo del ricorrente di accreditare la tesi della consegna di un assegno autentico, che dovrebbe essere evidentemente diverso da quello oggetto dell'imputazione, si risolve nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta motivatamente propria dal giudice di merito: il che non può trovare spazio nel giudizio di cassazione.
3. Il terzo motivo non è fondato.
3.1. È bensì vero che, per disposto dell'art. 493 bis cod. pen., il delitto di falsità in titoli di credito è punito a querela della persona offesa. Ma l'istanza di punizione risulta validamente presentata da AS NI, a ciò legittimato per la qualità di persona offesa dal reato, riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità al prenditore di un assegno falsificato (Sez. 2, n. 26493 del 04/05/2007, Tagliamento, Rv. 237487; Sez. 5, n. 12711 del 24/02/2003, Tomaselli, Rv. 224263). Nel caso di specie è dimostrato - per quanto dianzi annotato - che l'assegno in questione sia stato ricevuto dal NI a pagamento di un proprio credito, sebbene cartolarmente la persona beneficiaria apparisse designata nella di lui convivente, GE CC: per cui l'impossibilità di porre all'incasso il titolo legittimamente ricevuto si è tradotta in un danno giuridico per lo stesso NI, ancorché sia mancato un suo atto di disposizione patrimoniale (che sarebbe stato, invece, necessario ad integrare l'ipotesi di truffa).
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2013