Sentenza 6 giugno 2014
Massime • 1
L'attribuzione in sentenza al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla corte europea, qualora la nuova definizione del reato appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o, comunque, quando l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine alla stessa. (Nell'affermare il principio indicato, la Corte ha escluso la violazione del diritto al contraddittorio in una fattispecie in cui l'imputato era stato condannato in primo grado per il reato previsto dall'art. 497 bis cod. pen. e in appello per quello previsto dagli artt. 482- 477 cod. pen.).
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Per consultare la sentenza, clicca su Corte Costituzionale n. 192-2020 Sommario: 1. La questione di costituzionalità dell'art. 141 co. 4 bis disp. att. c.p.p. e la decisione della Consulta; 2. Potere di riqualificazione, diritto di difesa e accesso ai riti alternativi; 3. Alcune questioni operative: tempestività dell'istanza di oblazione; onere di riproposizione; forma del provvedimento giudiziale di rimessione in termini. La questione di costituzionalità dell'art. 141 co. 4 bis disp. att. c.p.p. e la decisione della Consulta. Con la sentenza in epigrafe, la Corte costituzionale si pronuncia sullo spinoso rapporto tra mutamento dell'imputazione e accesso ai riti alternativi, in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/06/2014, n. 48677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48677 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Presidente - del 06/06/2014
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - N. 1834
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 33242/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA IO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Milano l'1.10.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Alfredo Guardiano;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stabile Carmine, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il TA, il difensore di fiducia, avv. Tartaglia Angelo Fiore, del Foro di Roma, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, invocando anche l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza pronunciata in data 1.10.2012 la corte di appello di Milano, in riforma della sentenza con cui il tribunale di Milano, in data 29.8.2007, decidendo in sede di giudizio abbreviato, disposto all'esito di giudizio per direttissima, aveva condannato alla pena di mesi cinque giorni dieci di reclusione TA IO, imputato del delitto di cui all'art. 497 bis c.p., per essere stato colto in possesso di una falsa carta di identità, intestata a tal TI VA, apparentemente rilasciata dal sindaco di Napoli, previa diversa qualificazione giuridica del fatto ai sensi degli artt. 482 e 477 c.p., rideterminava la pena in senso più favorevole al reo, concedendo in suo favore i doppi benefici di legge.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore di fiducia, il TA, lamentando: 1) violazione di legge, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., artt. 1 e 6 C.E.D.U.; artt. 521 e 597 c.p.p., non avendo mai avuto l'imputato la possibilità di interloquire o di difendersi sulla diversa qualificazione giuridica del fatto, operata dalla corte territoriale;
2) vizio di motivazione della sentenza impugnata e violazione di legge in relazione agli artt. 477 e 482 c.p., in quanto la corte territoriale non ha definito in cosa esattamente sia consistito il falso materiale, se in una contraffazione del documento ovvero in una alterazione, senza specificare, pertanto, se il documento in questione fosse o meno idoneo a perseguire lo scopo, che, secondo l'assunto accusatorio, il TA avrebbe perseguito (l'erogazione di un finanziamento) e, quindi, se abbia concretizzato o meno un falso grossolano non punibile, profilo da prendere in considerazione, ai sensi dell'art. 49 c.p.; rileva, inoltre il ricorrente che, non essendovi certezza in ordine al momento in cui è stata eseguita la falsificazione del documento, il reato deve ritenersi consumato alla data (16.11.2004) in cui risulta emessa la carta di identità, con conseguente sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione;
3) violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in relazione agli artt. 63, 69, 132, 477 e 482 c.p., in quanto la corte territoriale, ai fini della determinazione della entità del trattamento sanzionatorio, da un lato è partita da una pena-base di mesi nove di reclusione, anziché da quella di mesi sei di reclusione, prevista dall'art. 477 c.p., che andava ridotta di un terzo per la concessione delle circostanze attenuanti generiche e di un ulteriore terzo per la scelta del giudizio abbreviato, dall'altro ha riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante della finalità, nonostante la concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.
3. Il ricorso non può essere accolto.
4. Infondato appare il primo motivo di ricorso.
Al riguardo si osserva come da tempo nella giurisprudenza di legittimità sia stato affermato il principio secondo cui, in tema di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e oggetto della statuizione di sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr. Cass., sez. un., 19/06/1996, n. 16, Di Francesco). Proprio in applicazione di tale autorevole "dictum" si è ritenuto che non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza, tanto nell'ipotesi di riqualificazione del furto in ricettazione, quanto in quella opposta di riqualificazione della ricettazione come furto. Si sottolinea, al riguardo, come l'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato:
la nozione strutturale di "fatto" contenuta nelle disposizioni in questione, va coniugata, infatti, con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (cfr. Cass., sez. 2, 16/09/2008, n. 38889, D.;
Cass., sez. 5, 13/12/2007, n. 3161, P., rv. 238345). Non ignora, peraltro, questo Collegio, l'affermarsi di un recente orientamento all'interno della giurisprudenza di legittimità, in base al quale, in tema di correlazione tra sentenza ed accusa contestata, la regola di sistema espressa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia), secondo cui, ai sensi dell'art. 6, par. 3, lett. a) e b) della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo sul "processo equo", la garanzia del contraddittorio deve essere assicurata all'imputato anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto operata dal giudice "ex officio", è conforme al principio statuito dall'art. 111 Cost., comma 2, che investe non soltanto la formazione della prova, ma anche ogni questione che attiene la valutazione giuridica del fatto commesso, con la conseguenza che si impone al giudice nazionale una interpretazione dell'art. 521 c.p.p., comma 1 adeguata al "decisum" del giudice europeo e ai principi costituzionali sopra richiamati (cfr. Cass. sez. 6, 12/11/2008, n. 45807, D., rv 241754). Secondo il Supremo Collegio, in particolare, la qualificazione giuridica del fatto da parte della Corte di Cassazione, diversa da quella attribuita nel giudizio di merito, presuppone sempre l'informazione all'imputato e al suo difensore di tale eventualità. Ciò in quanto le norme della Convenzione Europea, così come interpretate dalla Corte Europea, rivestono il rango di fonti interposte integratrici del precetto di cui all'art. 117 Cost., comma 1, che il giudice italiano deve applicare, a condizione che siano conformi alla Costituzione e siano compatibili con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti, per cui non vi è la necessità di un intervento additivo della Corte costituzionale per stabilire che l'imputato e il difensore devono e possono essere messi in grado di interloquire sulla eventualità di una diversa definizione giuridica del fatto là dove essa importi conseguenze in qualunque modo deteriori per l'imputato così da configurare un suo concreto interesse a contestarne la fondatezza.
Tanto era accaduto nel caso esaminato dalla Suprema Corte nella menzionata sentenza n. 45807 del 12.11.2008, in cui la diversa definizione giuridica del fatto aveva comportato la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato enunciato nell'imputazione, per cui la Corte stessa, attraverso un'interpretazione dell'art. 521 c.p.p., comma 1, conforme a quanto stabilito dalla Corte Europea e coerente con la previsione di cui all'art. 111 Cost., comma 2, facendo ricorso all'art. 625 bis c.p.p., revocava una sua precedente sentenza, che aveva dato una qualificazione diversa al fatto senza avere consentito alla difesa il contraddicono sulla diversa imputazione, disponendo una nuova trattazione del ricorso.
Nel solco tracciato dalla sentenza "Drassich" si sono inseriti alcuni recenti arresti in cui si ribadisce che una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 521 c.p.p. impone di ritenere che il potere di attribuire alla condotta addebitata all'imputato una nuova e diversa qualificazione giuridica non possa essere esercitato "a sorpresa" ma solo a condizione che vi sia stata una preventiva promozione, ad opera del giudice, del contraddittorio fra le parti sulla "quaestio iuris" relativa;
e ciò anche nel caso in cui la nuova e diversa qualificazione risulti più favorevole per il giudicabile, atteso che la difesa ben può diversamente atteggiarsi (quanto alle opzioni strategiche) e modularsi (sul piano tattico) in rapporto alla differente qualificazione giuridica della condotta, rispetto alla quale, oltre tutto, le emergenze processuali assumono, a loro volta, diversa e nuova rilevanza, dovendo la garanzia del contraddittorio in ordine alle questioni inerenti alla diversa qualificazione giuridica del fatto essere concretamente assicurata all'imputato sin dalla fase di merito in cui si verifica la modifica dell'imputazione (cfr. Cass., sez. 1, 29/04/2011, n. 18590, C;
Cass., sez. 6, 19/02/2010, n. 20500, F., rv. 247371). Orbene non ritiene questo Collegio che i principi affermati dalla giurisprudenza che si richiama alla sentenza "Drassich" si pongano in contrasto con l'orientamento in precedenza consolidatosi in sede di legittimità, che esclude la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza, da intendersi sempre come accadimento storico oggetto di qualificazione giuridica da parte della legge penale, che spetta al giudice individuare nei suoi esatti contorni. Fermo restando, dunque, l'incontestabile potere del giudice di attribuire in sentenza al fatto emergente dalle risultanze processuali una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, stante la limpida formulazione dell'art. 521 c.p.p., non potendo nessuna interpretazione costituzionalmente adeguata di tale disposizione normativa tradursi in una interpretazione abrogatrice della disposizione medesima, il rispetto della regola del contraddittorio, che deve essere assicurato all'imputato anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto operata dal giudice nell'esercizio del potere-dovere che gli è proprio, conformemente alla previsione dell'art. 111 Cost., comma 2, secondo la lettura integrata alla luce dell'art. 6, par. 3, lett. a) e b) della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla CEDU, fatta propria dalla più recente giurisprudenza, impone esclusivamente che tale diversa qualificazione giuridica non avvenga "a sorpresa", determinando conseguenze negative per l'imputato (e, quindi, fondando un suo concreto interesse ad ottenerne la rimozione), che, per la prima volta, e senza mai avere avuto la possibilità di interloquire sul punto, si trovi di fronte ad un fatto storico radicalmente trasformato in sentenza nei suoi elementi essenziali, al punto tale, cioè, da imporre una diversa e nuova definizione giuridica del fatto medesimo, rispetto a quanto contestato, in punto di fatto e di diritto, nell'imputazione, di cui rappresenta uno sviluppo inaspettato.
Condizione che non si verifica in due occasioni. Da un lato, quando l'imputato o il suo difensore abbia avuto nella fase di merito la possibilità comunque di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione, anche attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione avverso la sentenza di primo grado in cui viene operata la diversa qualificazione giuridica del fatto. Dall'altro quando la diversa qualificazione giuridica appare come uno dei possibili (si potrebbe dire "non sorprendenti") epiloghi decisori del giudizio (di merito o di legittimità), stante la riconducibilità del fatto storico, di cui è stata dimostrata la sussistenza all'esito del processo e rispetto al quale è stato consentito all'imputato o al suo difensore l'effettivo esercizio del diritto di difesa, ad una limitatissima gamma di previsioni normative alternative, per cui l'eventuale esclusione dell'una comporta, inevitabilmente, l'applicazione dell'altra, non corrispondendo, in tale ipotesi, alla diversa qualificazione giuridica, una sostanziale immutazione del fatto, che, integro nei suoi elementi essenziali, può essere diversamente qualificato secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile.
Orbene di tali circostanze, nel caso in esame, in cui la diversa qualificazione giuridica è stata operata dal giudice dell'appello, ricorre la seconda.
Non appare revocabile in dubbio, infatti, che la diversa qualificazione giuridica del delitto di cui all'art. 497 bis c.p., originariamente contestato, in quello di cui agli artt. 477 e 482 c.p., deve ritenersi, a fronte di un fatto che rimane assolutamente identico nei suoi elementi essenziali, un epilogo decisorio assolutamente prevedibile, proprio perché la condotta del TA, come accertata sulla base delle risultanze processuali ed in mancanza di spiegazioni alternative, non poteva che essere ricondotta, anche alla luce delle regole dell'esperienza, ad uno dei due paradigmi normativi alternativamente descritti dall'art. 497 bis c.p. ovvero dagli artt. 477 e 482 c.p..
L'art. 497 bis c.p., infatti, prevede tanto l'ipotesi di possesso, che quella di fabbricazione e formazione di un documento falso valido per l'espatrio, per cui, una volta venuta meno la possibilità di configurare tale fattispecie, per essere il documento privo della clausola di validità per l'espatrio, rappresenta uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile ricondurre la condotta del TA al paradigma normativo di cui agli artt. 477 e 482 c.p., che, per l'appunto, puniscono a titolo di falsità materiale chi abbia fabbricato ovvero concorso a fabbricare, cioè a contraffare, un documento identificativo, fornendo la propria fotografia da apporre sulla falsa carta di identità (cfr. Cass., sez. 6, 26/03/1987, R.), come ha fatto il ricorrente, al fine di ottenere un finanziamento sotto falso nome.
5. Del pari infondato si rivela il motivo di ricorso sub n. 2). Come chiarito dal prevalente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nei delitti contro la fede pubblica l'innocuità del falso non va ritenuta con riferimento all'uso che si intende fare del documento, ma solo se si esclude l'idoneità dell'atto falso ad ingannare comunque la fede pubblica (cfr. Cass., sez. 3, 19.7.2011, n. 34901, rv. 250825; Cass., sez. 5, 30/09/1997, n. 11681). Sussiste, pertanto, il falso innocuo solo quando esso si riveli in concreto inidoneo a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità dei documenti e cioè quando non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico, nel senso che l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o la compiuta alterazione (nel falso materiale) appaiano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e, pertanto, inidonee al conseguimento delle finalità che con l'atto falso si intendevano raggiungere;
in tal caso, infatti, la falsità non esplica effetti sulla funzione documentale che l'atto è chiamato a svolgere, che è quella di attestare i dati in esso indicati, con la conseguenza che l'innocuità non deve essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto (cfr. Cass., sez. 5, 17.10.2013, n. 2809, rv. 258946; Cass., sez. 5, 07/11/2007, n. 3564). Orbene tali caratteristiche non sono certamente riscontrabili nella falsificazione addebitata all'imputato, apparendo evidente l'idoneità dell'atto ad ingannare la fede pubblica, nell'attribuire al TA generalità e, dunque, una identità, diverse da quelle reali.
6. Infondato deve ritenersi anche il motivo di ricorso sub n. 3). La corte territoriale non ha ritenuto sussistente nessuna circostanza aggravante in tema di "finalità" (senza rilevare, peraltro, che sul punto il ricorso appare del tutto generico), ma si è limitata a considerare lo scopo al quale l'uso della falsa carta di identità era destinato - ottenere un finanziamento sotto falso nome - in sede di valutazione della gravità del fatto, finalizzata alla determinazione della entità della pena-base (pari a mesi nove di reclusione), prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 477 e 482 c.p., su cui operare le due diminuzioni di un terzo, conseguenti alla concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla scelta del rito alternativo, in modo da giungere, secondo un percorso immune da vizi, alla pena finale di quattro mesi di reclusione. La pena proposta in alternativa dal ricorrente (pari a mesi sei di reclusione), dalla quale, secondo la sua tesi, occorreva partire, per operare prima la diminuzione di un terzo prevista dall'art. 482 c.p., e, poi, quelle conseguenti alla concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla scelta del rito alternativo, costituisce il minimo edittale previsto dall'art. 477 c.p., da cui la corte territoriale si è legittimamente discostata, con motivazione adeguata, incentrata su uno dei parametri di cui all'art. 133 c.p., quello della gravità del reato.
7. Va, infine, rilevato che non risulta perento il termine di prescrizione del delitto di cui si discute, che, essendo pari nella sua massima estensione, a sette anni e sei mesi, sarebbe decorso solo il 20.2.2015, dovendo individuarsi, ai fini della relativa decorrenza, il dies a quo nel 20.8.2007, data di accertamento del reato, coincidente con il momento in cui il TA venne tratto in arresto dalle forze dell'ordine perché trovato in possesso della falsa carta di identità, e non in quello di apparente emissione del falso documento (16.11.2004).
Premesso, infatti, che il delitto di cui all'art. 477 c.p., realizzato mediante la sostituzione della fotografia del titolare di una carta d'entità, si consuma al momento della contraffazione o alterazione (cfr Cass., sez. 5, 20/01/1982), proprio l'accertata falsità del documento non consente di attribuire alcuna fede al suo contenuto e, pertanto, da esso non può ricavarsi che falsificazione è stata operata nella data di apparente rilascio del documento falso.
Pertanto, non avendo il ricorrente dimostrato, come suo onere (cfr. Cass., sez. 5, 5.3.2014, n. 27061, rv. 25918; Cass., sez. 3, 24.3.2009, n. 19082, rv. 243765), sulla base di altri elementi, che la data di inizio del decorso della prescrizione è diversa da quella risultante dagli atti, la censura sul punto non può essere accolta.
8. Sulla base delle svolte considerazioni, dunque, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2014