Sentenza 18 marzo 2016
Massime • 1
Non sussiste preclusione processuale all'applicazione da parte del giudice dell'esecuzione della confisca cosiddetta "allargata", di cui all'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356, successivamente all'adozione nella fase della cognizione della confisca ex art. 644, ultimo comma, cod. pen., considerato che, per espressa previsione dell'art. 6 della legge 7 marzo 1996, n. 108, le due confische sono tra loro concorrenti e non alternative.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/03/2016, n. 49824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49824 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2016 |
Testo completo
49 8 2 4 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - Sent. n. sez.1092/2016 Aldo Cavallo Antonella Patrizia Mazzei -Relatore - CC 18/03/2016 Filippo Casa R.G.N. 17913/2015 Palma Talerico Gaetano Di Giuro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da GG SI, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 14/03/2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Sante Spinaci, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. GG SI è stato giudicato per delitto di usura con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona del 28 aprile 2014, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., concordando la pena di anni quattro di reclusione ed euro seimila di multa. Con la medesima sentenza, divenuta irrevocabile, è stata disposta la confisca delle somme di denaro, dei beni e delle utilità nella disponibilità dell'imputato, anche per interposta persona, "per un importo pari al valore complessivo degli interessi usurari", con espresso richiamo dei decreti di سامیاں sequestro preventivo emessi dallo stesso Giudice in date 14 aprile, 18 aprile e 14 maggio dell'anno 2011. Pronunciando in sede di esecuzione, a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., sulle opposte richieste del condannato e del pubblico ministero, riunite in un solo procedimento, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona ha respinto la domanda di GG, tesa ad ottenere la restituzione delle somme in sequestro eccedenti gli importi corrispondenti agli interesse usurari illecitamente lucrati;
mentre ha accolto la richiesta del pubblico ministero di confisca delle somme in sequestro, ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 08/06/1992, n. 306, convertito dalla legge 07/08/1992, n. 356, stabilendone l'importo in euro 306.967,47. Ha osservato il giudice dell'esecuzione che non sussisteva alcuna preclusione processuale per avere il giudice della cognizione limitato il sequestro, in sentenza, ai soli valori (somme di denaro, beni ed utilità) corrispondenti agli importi degli interessi usurari applicati dal condannato;
e, nel merito, ha ravvisato la ricorrenza dei presupposti della confisca allargata o atipica, di cui all'art. 12- sexies d.l. n. 306 del 1992, cit., costituiti dalla sproporzione tra i beni (conti correnti, titoli e denaro contante) nella disponibilità di GG ed i redditi dichiarati a livello personale e familiare, rilevando che non erano tracciabili, come da indagine svolta dal Gico (Gruppo di investigazione sulla criminalità organizzata) e da esiti della consulenza di commercialista di fiducia dello stesso ricorrente, dott. Marco Marinelli, le fonti di essi né l'interessato ne aveva dato adeguata giustificazione. Il Giudice adito, pertanto, con iniziale decisione del 25 novembre 2014, a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., e successivamente, con ordinanza del 14 marzo 2015 in sede di opposizione, ha respinto la richiesta di GG e accolto invece l'istanza del pubblico ministero, disponendo sulla complessiva somma in sequestro di oltre trecentomila euro la restituzione a GG del solo importo di euro 12.942,73, per esserne tracciabile la lecita provenienza, ordinando invece la confisca del residuo pari ad euro 294.024,74, a norma dell'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, cit.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione GG tramite i due difensori, i quali deducono sostanzialmente due motivi.
2.1. Con il primo motivo denunciano violazione di legge e vizio della motivazione per avere il giudice dell'esecuzione omesso di rilevare la preclusione processuale all'adozione di confisca diversa e più estesa rispetto a quella già disposta dal giudice della cognizione con sentenza divenuta irrevocabile. 2 2.2. Con il secondo motivo lamentano violazione di legge e vizio della motivazione per avere il giudice dell'esecuzione ordinato la confisca allargata sul mero rilievo della non tracciabilità degli importi di denaro nella disponibilità di GG, senza svolgere accurata istruttoria, pur sollecitata dall'istante con specifiche allegazioni e deduzioni probatorie, in punto di asserita assenza di sproporzione tra beni posseduti e valore della fiorente attività economica svolta da GG come gommista (da apprezzare in termini concorrenti e non alternativi ai redditi dichiarati, come da giurisprudenza di legittimità), con attenzione alle reali risorse dell'interessato, indipendentemente da eventuali condotte di evasione fiscale, non rilevanti in senso contrario, come da autorevole giurisprudenza di legittimità.
3. Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo insussistente la preclusione processuale (confisca disposta in sentenza a norma dell'art. 644, ultimo comma, cod. pen., compatibile con la confisca di cui all'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, applicata dal giudice dell'esecuzione); e rilevando la sussistenza delle condizioni di adozione della confisca allargata sulla base delle indagini della guardia di finanza e della documentazione prodotta dallo stesso interessato (relazione del consulente di parte), non ignorata dal giudice dell'esecuzione, ma al contrario assunta a conforto della decisione presa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita accoglimento.
1.1. Infondata è l'eccezione di preclusione processuale. L'articolo 6 della legge 7 marzo 1996, n. 108, intitolata "Disposizioni in materia di usura", fa espressamente salve le disposizioni contenute nell'articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, introdotto dall'articolo 2 del decreto legge 20 giugno 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 501, intitolata "Disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati". La stessa legge n. 108 del 1996, art. 1, in materia di usura, ha interamente sostituito l'art. 644 cod. pen. Il nuovo testo di tale norma, ultimo comma, prevede, in caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per uno dei delitti previsti dallo stesso art. 644, l'obbligatoria confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o 3 compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni. Ne consegue, per letterale dettato normativo emergente dal combinato disposto dell'art. 644, ultimo comma, cod. pen., nel testo come sopra sostituito, e dell'articolo 6 della legge n. 108 del 1996, la prevista concorrenza e non la alternatività delle due confische, di cui tipica a norma dell'art. 240 cod. pen. e per equivalente quella imposta dall'art. 644, ultimo comma, cod. pen., ed atipica o allargata quella parimenti obbligatoria prevista dall'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, cit., espressamente richiamata dal predetto art. 6 della legge n. 108 del 1996 in materia di usura. Non sussiste, quindi, la preclusione eccepita dal ricorrente. In particolare, la confisca di cui all'art. 12-sexies, che non sia stata disposta dal giudice della cognizione, può essere ordinata dal giudice dell'esecuzione che provvede "de plano", a norma degli artt. 676 e 667, comma quarto, cod. proc. pen., ovvero all'esito di procedimento in contraddittorio a norma dell'art. 666 cod. proc. pen., in sede di opposizione, come avvenuto nel caso in esame (Sez. 6, n. 27343 del 20/05/2008, Ciancimino, Rv. 240585; Sez. 1, n. 22752 del 09/03/2007, Billeci, Rv. 236876; Sez. U, n. 29022 del 30/05/2001, Derouach, Rv. 219221).
1.2. Parimenti infondata è la denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza, nel provvedimento impugnato, delle condizioni legittimanti la confisca ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992. Va premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di sequestro e confisca ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, la presunzione di illegittima provenienza delle risorse patrimoniali oggetto di ablazione, deve escludersi in presenza di fonti lecite e proporzionate di produzione, sia che esse siano costituite dal reddito dichiarato ai fini fiscali, sia che provengano dall'attività economica svolta benché non evidenziata, in tutto o in parte, nella dichiarazione dei redditi, e il giudice ha l'obbligo di prendere in considerazione tutta la documentazione prodotta in merito dalla difesa, fornendo adeguata motivazione in ordine alle giustificazioni fornite dagli interessati circa la lecita provenienza dei beni (Sez. 1, n. 9678 del 05/11/2013, dep. 2014, Creati, Rv. 259468; Sez. 1, n. 13425 del 21/02/2013, Coniglione, Rv. 255082; Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011, dep. 2012, Bianco, Rv. 252855). Nel caso in esame, contrariamente all'assunto del ricorrente, il giudice dell'esecuzione non si è sottratto a tale verifica ed obbligo motivazionale, perché, dopo aver richiamato non solo le considerazioni svolte nell'ordinanza oggetto di opposizione, ma anche le memorie e la documentazione prodotta dalla difesa del 4 سامات ricorrente e, in particolare, la relazione del consulente tecnico di sua fiducia, dottor Marco Marinelli, ha confermato, all'esito di accurata verifica, il giudizio di sproporzione del valore dei beni colpiti dal provvedimento ablativo rispetto sia ai redditi dichiarati dal condannato, sia all'attività economica da lui esercitata. Entrambi i predetti parametri sono stati presi in considerazione nell'esame delle ingenti disponibilità finanziarie del ricorrente, le quali sono risultate ingiustificate alla fonte, anche se rapportate alle entrate derivanti dall'attività lavorativa esercitata;
né il ricorrente, onerato dalla prova della lecita derivazione delle risorse che assume non dichiarate ai fini fiscali, ha data congrua e non generica dimostrazione, affidata alle sole dichiarazioni del proprio fratello, GG AR, della provenienza dell'ingente liquidità di cui disponeva dall'attività svolta, in Fabriano, nella società "Eurogomme" avviata nel 1988 e nella "Ideal Gomme s.r.l." fino al 1998. Di tali società non sono stati prodotti i bilanci e la verifica fiscale cui fu sottoposta la "Ideal Gomme" nel 2003, richiamata a pag. 14 del ricorso, si riferisce a periodo in cui la società non era gestita, per sua stessa ammissione, dal ricorrente (c.f.r. Sez. 2, n. 49498 del 11/11/2014, Pucillo, Rv. 261046, sull'onere dell'interessato di dimostrare che i beni sequestrati sono stati acquistati con il provento di attività economiche non denunciate al fisco). La valutazione di inattendibilità delle giustificazioni offerte circa la provenienza delle somme si è avvalsa, dunque, correttamente del prevalente criterio della tracciabilità degli investimenti e delle disponibilità finanziarie rapportati ai tempi della loro maturazione. Tale criterio, utilizzato dallo stesso consulente della difesa, ha consentito di escludere, in assenza di concreti elementi contrari, la giustificata provenienza sia del deposito di titoli presso la Banca delle Marche per l'importo di euro 168.409,13; sia del saldo attivo sul conto corrente n. 1000/82 della Banca dell'Adriatico di euro 22.481,74, al lordo dell'importo di euro 12.942,73 di ritenuta lecita provenienza;
sia del deposito amministrato presso la stessa Banca dell'Adriatico nella misura di euro 49.191,98, con esclusione dal novero delle somme giustificate -ricondotte invece dal consulente di parte, Marinelli, a quelle facenti parte della cosiddetta tracciabilità indiretta- degli importi corrispondenti alle somme conseguite per effetto di risarcimenti o liquidazioni di polizze assicurative, in quanto non accreditate su conti intestati o riconducibili al ricorrente o, se di sua pertinenza, già a lui restituite dal Tribunale del riesame. La disamina condotta dal giudice, nel contraddittorio delle parti e nel doveroso esame dei documenti e deduzioni difensive, si è pertanto conclusa con la riconosciuta ricorrenza dei presupposti per disporre la confisca cosiddetta allargata ad esclusione della predetta somma di euro 12.942,73. 5 of Tale decisione appare congrua con il dato normativo e con i principi ermeneutici, come sopra fissati dalla Corte in materia di confisca atipica, ex art. 12-sexies, con riguardo ai requisiti di sproporzione e di assenza di credibili giustificazioni circa la legittima provenienza delle somme, e risulta sostenuta da argomentazioni puntuali, coerenti e corrette.
2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18/03/2016. Il consigliere estensore Il presidente Aldo Cavallo Jeho Conde Antonella Patrizia Mazzei Jutunucher. Mezze DEPOSITATA IN CANCELLERIA 23 NOV 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 6