Sentenza 24 ottobre 2005
Massime • 1
Qualora un imputato produca una sentenza passata in giudicato con la quale un concorrente nel medesimo reato sia stato assolto, il giudice è tenuto, onde evitare che si determini una situazione tale da giustificare una futura richiesta di revisione, a verificare la possibile incidenza della decisione irrevocabile, e degli elementi di fatto da essa risultanti, sulla posizione dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/10/2005, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 24/10/2005
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 2115
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 25797/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA LI, nato il [...];
avverso la sentenza emessa il 23/03/2005 dalla Corte di appello di Perugia. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 20/03/2003 il G.I.P. presso il Tribunale di Perugia a seguito di giudizio abbreviato dichiarava RA LI responsabile, in concorso con KA ST, di lesioni volontarie aggravate ai danni di MI OS e di porto illegale di un coltello fuori della propria abitazione, fatti del 02/05/1998: con la continuazione, le attenuanti generiche equivalenti e la riduzione del rito lo condannava a pena ritenuta di giustizia.
Con pronuncia 23/03/2005 la Corte di Appello dichiarava non doversi procedere per la contravvenzione perché estinta per prescrizione e, confermando nel resto la decisione di primo grado, riduceva l'inflitta sanzione.
Avverso tale ultima sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato in base ai motivi infradescritti.
1 - Violazione di legge per contrasto di giudicati in quanto l'AT era stato condannato per lesioni in concorso con El KA US il quale era stato assolto a seguito di giudizio ordinario dal Tribunale.
2 - Mancanza di motivazione per omessa considerazione della situazione dedotta nel precedente motivo.
3 - 4 - Manifesta illogicità della sentenza in ordine alla valutazione delle emergenze processuali - Violazione di legge per omessa assoluzione dell'imputato.
5 - Violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio. Il primo motivo - assorbente e decisivo - è fondato nei seguenti termini.
Come denunciato in ricorso l'imputato nel dibattimento di appello ebbe a produrre la sentenza, passata in giudicato il 29/11/2004, con la quale il Tribunale a seguito di giudizio ordinario aveva assolto il coimputato El KA PH dal reato de quo per non avere commesso il fatto.
All'uopo va affermato che, fermo restando l'autonomia di ciascun rapporto processuale, il giudice, qualora un imputato invochi e produca una sentenza passata in giudicato con la quale un concorrente nel medesimo reato a lui addebitato sia stato assolto, è tenuto, onde evitare che si produca una situazione tale da giustificare una futura richiesta di revisione, a verificare la possibile incidenza della decisione irrevocabile e precipuamente degli elementi di fatto in essa risultanti sulla posizione del soggetto nei cui confronti egli deve pronunciarsi.
Orbene, nella fattispecie in esame la Corte territoriale non si è attenuta all'enunciato principio non avendo in alcun modo preso in considerazione la sentenza prodotta dall'appellante: s'impone pertanto l'annullamento della decisione impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze, la quale dovrà procedere a nuovo esame in ordine alla responsabilità dell'RA; valutando il citato dato e dando conto della relativa verifica.
P.Q.M.
La Corte, annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2006