Cass. pen., SS.UU., sentenza 19/12/2006, n. 57
CASS
Sentenza 19 dicembre 2006

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Il provvedimento di confisca deliberato ai sensi dell'art. 2-ter, comma terzo, L. 31 maggio 1975 n. 575 (disposizioni contro la mafia) è suscettibile di revoca "ex tunc" a norma dell'art. 7, comma secondo, L. 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), allorché sia affetto da invalidità genetica e debba, conseguentemente, essere rimosso per rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell'errore giudiziario, non ostando al relativo riconoscimento l'irreversibilità dell'ablazione determinatasi, che non esclude la possibilità della restituzione del bene confiscato all'avente diritto o forme comunque riparatorie della perdita patrimoniale da lui ingiustificatamente subita.

La legittimazione a proporre istanza di revoca del provvedimento di confisca disposto ai sensi dell'art. 2-ter, comma terzo, Legge 31 maggio 1975 n. 575 (disposizioni contro la mafia) spetta solo a chi abbia partecipato al procedimento di prevenzione o sia stato messo in grado di parteciparvi, mentre chi non sia stato chiamato a prendervi parte e comunque non vi abbia preso parte può far valere l'inefficacia nei suoi confronti della confisca mediante incidente di esecuzione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 19/12/2006, n. 57
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 57
Data del deposito : 19 dicembre 2006

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