Sentenza 6 ottobre 2015
Massime • 1
La "prova nuova", rilevante ai fini della revoca "ex tunc" della misura di prevenzione in quanto suscettibile di mutare radicalmente i termini della valutazione a suo tempo operata, è solo quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione e non anche quella deducibile, ma per qualsiasi motivo non dedotta, nell'ambito di esso. (Nella specie, la S.C. ha escluso che costituisca "prova nuova" l'assoluzione dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., intervenuta anteriormente al decreto della Corte di Appello di conferma della misura di prevenzione).
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 26 febbraio 2026
RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso in data 27 ottobre 2014, il Tribunale di Catania applicava nei confronti di Giuseppe S., indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa, poi deceduto l'11 ottobre 2021, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di due anni, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, unitamente alla confisca dei beni specificamente descritti nel suddetto provvedimento ablatorio, che veniva confermato con decreto reso dalla Corte di appello di Catania in data 10 maggio 2019 e diveniva definitivo a seguito della sentenza del 5 ottobre 2020, pronunciata dalla Quinta Sezione penale della Corte di cassazione. 2. …
Leggi di più… - 2. Confisca di prevenzione: prova nuova rilevante ai fini della revocazioneDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 novembre 2022
In cosa consiste la prova nuova rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in tema di confisca di prevenzione Indice Il fatto La questione prospettata nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione La soluzione adottata dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto La Corte di Appello di Caltanissetta rigettava una istanza di revocazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca dei beni disposta nei confronti del proposto con decreto emesso dalla Corte di Appello di Palermo, divenuto irrevocabile. In particolare, nel rigettare l'istanza di revocazione, la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/10/2015, n. 44609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44609 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2015 |
Testo completo
446 0 9 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Sesta Penale composta dai signori magistrati: N. sent. sez. 1673 Antonio Agrò Presidente CE Rotundo CC 06/10/2015 Consigliere Consigliere relatore Orlando Villoni N. R.G.04139/2015 Gaetano De Amicis Consigliere Consigliere Alessandra Bassi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL CE, n. Cosoleto (Rc) 30.7.1964 avverso il decreto n. 21/14 della Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Misure di Prevenzione del 05/12/2014 esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. Orlando Villoni;
lette le note scritte del pubblico ministero in persona del sostituto P.G., dr. A. Gialanella, che ha concluso per il rigetto;
letta la memoria di replica alle argomentazioni del P.G. depositata in Cancelleria in data 01/10/2015 RITENUTO IN FATTO 1 d.
1. Con il decreto impugnato, la Sezione Misure di Prevenzione della Corte d'Appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso quello del locale Tribunale in data 22/01/2014, con cui era stata respinta l'istanza di VA CE di revoca della misura della sorveglianza speciale di P.S. applicatagli il 21 luglio 2000. L'istante aveva chiesto la revoca ex tunc del decreto di sottoposizione alla misura di preven- zione, allegando di essere stato assolto dal delitto di partecipazione ad associazione mafiosa intentato a suo carico. La Corte territoriale ha, invece, osservato che la pronuncia assolutoria era intervenuta già in data 29 dicembre 2001 e quindi in epoca antecedente al decreto del 18 dicembre 2002 con cui la stessa Corte d'Appello aveva confermato la misura irrogata in primo grado le cui statuizioni sarebbero divenute poi irrevocabili in data 4 aprile 2005. Da tali premesse, la Corte reggina ha statuito che l'intervenuta assoluzione dell'istante non costituisce elemento di novità suscettibile di consentire la rivalutazione ex tunc della sua posizione, trattandosi di elemento già noto nel corso del procedimento di prevenzione a suo carico e sicuramente portato all'attenzione dei giudici dell'impugnazione (di merito e di legit- timità) dell'originario provvedimento impositivo della misura del 21 luglio 2000, costituendo innegabilmente le emergenze del procedimento penale de quo il principale elemento posto a fondamento della relativa applicazione.
2. Avverso il decreto ha proposto ricorso l'istante, deducendo violazione di legge con riferi- mento all'art. 2 Protocollo n. 4 della CEDU ed agli artt. 597 e 605 cod. proc. pen. . Premesso che l'applicazione della misura era stata determinata esclusivamente dal coinvol- gimento nel procedimento penale (cd. Operazione Prima) culminato con l'adozione di una misura personale cautelare a suo carico, per accuse da cui sarebbe stato successivamente prosciolto, il ricorrente deduce l'incompatibilità della misura di prevenzione personale fondata sugli stessi elementi probatori ritenuti insufficienti nel processo penale per il reato di associa- zione mafiosa, richiamando la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 6 aprile 2000 Labita c. Italia che ha sancito la violazione del citato all'art. 2 Protocollo n. 4 della CEDU. Il ricorrente deduce, inoltre, violazione del principio del divieto di reformatio in pejus, avendo la Corte territoriale dichiarato inammissibile l'appello avverso la pronunzia del Tribunale in primo grado, pur essendo obbligata, in forza del principio devolutivo di cui all'art. 597 cod. proc. pen., al rispetto del binomio decisorio 'conferma - riforma' di cui all'art. 605 cod. proc. pen. Deduce, infine, mancanza assoluta di motivazione per omessa valutazione dei motivi di di- ritto proposti all'attenzione della Corte territoriale, la cui decisione appare, pertanto, sotto tale decisivo profilo censurabile.
3. Nelle note scritte, l'ufficio del Procuratore Generale in sede, concordando con la valuta- zione della Corte reggina circa l'assenza di novità dell'allegazione del ricorrente, evidenzia il 2 difetto di specificità dell'impugnazione, mai confrontatasi con le ragioni concrete che avevano indotto il Tribunale reggino ad applicare la misura di prevenzione. Sul piano processuale, segnala che la 'prova nuova' rilevante ai fini della revoca ex tunc della misura di prevenzione è solo quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione e non anche quella deducibile, ma per avventura non dedotta, nell'ambito di esso;
ricorda, infine, l'autonomia del procedimento di prevenzione e la circostanza che la pericolo- sità sociale del proposto non viene automaticamente meno per effetto dell'assoluzione, ancorché divenuta irrevocabile, dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. Il dato di partenza da cui necessariamente prendere le mosse è che la revoca delle mi- sure di prevenzione disposte con provvedimenti che abbiano acquisito la forza di cosa giudicata costituisce misura straordinaria, che postula l'emergere di una prova nuova e sconosciuta nel corso del procedimento di prevenzione, suscettibile di mutare radicalmente i termini della valutazione a suo tempo operata (argom. ex art. 28 d. lgs. n. 159 del 2011 in tema di revocazione della confisca). Sul piano fattuale, la prova nuova non può, pertanto, consistere in un qualsiasi elemento favorevole, il quale finirebbe per trasformare un istituto che ha carattere di rimedio straordi- nario in una non consentita forma di impugnazione tardiva (Sez. 2, n. 41507 del 24/09/2013, Auddino e altro, Rv. 257334); su quello processuale, costituisce 'prova nuova' solo quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione e non anche quella deducibile, ma per qualsiasi motivo non dedotta, nell'ambito di esso (Sez. 2, n. 11818 del 07/12/2012, Ercolano e altro, Rv. 255530). La scansione delle fasi procedimento di prevenzione riportata nella decisione impugnata ed il loro intersecarsi con le vicende del giudizio penale dimostrano, tuttavia, che l'intervenuta assoluzione del ricorrente dal reato di partecipazione ad associazione mafiosa, ancorché non definitiva, costituiva dato ben noto già alla Corte d'Appello di Reggio Calabria in sede di con- ferma del decreto impositivo della misura;
sotto questo profilo rappresenta, anzi, un elemento negativo che incide sulla specificità del ricorso il non avere allegato le decisioni di merito e di legittimità che hanno definito il procedimento di prevenzione.
3. Quanto ai rapporti tra i contenuti e gli esiti del procedimento penale e quelli del procedi- mento di prevenzione, non può che ribadirsi il principio della loro reciproca e totale autono- mia, talché la pronuncia assolutoria e irrevocabile intervenuta nel primo non comporta l'auto- 3 d. matica esclusione della pericolosità, quando la valutazione di tale requisito sia effettuata dal giudice della prevenzione in base ad elementi distinti, ancorché desumibili dai medesimi fatti storici venuti in rilievo nella sentenza (Sez. 5, sent. n. 9505 del 17/01/2006, Pangallo ed altro, Rv. 233892 in fattispecie di assoluzione dal reato di associazione a delinquere, ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990). Il giudice chiamato ad applicare la misura di prevenzione può avvalersi, del resto, di un com- plesso quadro di elementi indiziari, anche attinti dallo stesso processo penale conclusosi con l'assoluzione (Sez. 6, sent. n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261591 in fattispecie di applicazione di misura di prevenzione personale a soggetto assolto dall'accusa di partecipa- zione ad associazione di tipo mafioso ma condannato per diverso titolo di reato), dal momento che la pericolosità sociale consiste in una condizione personale del soggetto desumibile da più fatti, costituenti o meno illecito (Sez. 6 sent. n. 32715 del 16/07/2014, Muià ed al, Rv. 261444). E proprio a tale riguardo, vale nuovamente evidenziare il difetto di specificità del ricorso nell'omessa allegazione dell'originario decreto d'imposizione della misura ai fini di una più completa valutazione degli elementi di giudizio che l'avevano determinata. Restano assorbiti dalla pronunzia i restanti motivi d'impugnazione.
2. Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro- cessuali e della somma di € 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende. Roma, 06/10/2015 Il consigliere estensore Il Presidente Antonio Agrò Orlando Villoni Pality DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 4 NOV 2015 EMA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito 4