Cass. pen., sez. II, sentenza 13/01/2012, n. 4312
CASS
Sentenza 13 gennaio 2012

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La revoca "ex tunc", a norma dell'art. 7, comma secondo, l. 27 dicembre 1956, n. 1423, del provvedimento di confisca deliberato ai sensi dell'art. 2 ter, comma terzo, l. 31 maggio 1975, n. 575, resta un rimedio straordinario, incompatibile con il mero riesame degli stessi elementi fattuali che hanno portato a disporre la confisca, anche dopo l'introduzione dell'art. 28 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che prevede casi e modalità tassativi di revocazione della misura.

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    In tema di confisca di prevenzione, il sopravvenuto giudicato penale di assoluzione non integra automaticamente la causa di revocazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, attesa l'autonomia del giudizio di prevenzione da quello penale, con la conseguenza che la misura può essere revocata solo ed esclusivamente se il processo penale abbia accertato, nel merito, l'assoluta estraneità del proposto ai fatti reato sulla base dei quali, essendo stato ritenuto pericoloso, era stata ordinata la confisca, ovvero che il terzo abbia acquistato a titolo lecito autonomo il bene. Cassazione penale sez. V, 22/11/2021, (ud. 22/11/2021, dep. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 13/01/2012, n. 4312
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4312
Data del deposito : 13 gennaio 2012

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