Sentenza 13 gennaio 2012
Massime • 1
La revoca "ex tunc", a norma dell'art. 7, comma secondo, l. 27 dicembre 1956, n. 1423, del provvedimento di confisca deliberato ai sensi dell'art. 2 ter, comma terzo, l. 31 maggio 1975, n. 575, resta un rimedio straordinario, incompatibile con il mero riesame degli stessi elementi fattuali che hanno portato a disporre la confisca, anche dopo l'introduzione dell'art. 28 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che prevede casi e modalità tassativi di revocazione della misura.
Commentari • 6
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In tema di confisca di prevenzione, il sopravvenuto giudicato penale di assoluzione non integra automaticamente la causa di revocazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, attesa l'autonomia del giudizio di prevenzione da quello penale, con la conseguenza che la misura può essere revocata solo ed esclusivamente se il processo penale abbia accertato, nel merito, l'assoluta estraneità del proposto ai fatti reato sulla base dei quali, essendo stato ritenuto pericoloso, era stata ordinata la confisca, ovvero che il terzo abbia acquistato a titolo lecito autonomo il bene. Cassazione penale sez. V, 22/11/2021, (ud. 22/11/2021, dep. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/01/2012, n. 4312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4312 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 13/01/2012
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 54
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 42588/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PE RE N. IL 28/03/1950;
2) RA US N. IL 24/08/1953;
3) NG CE N. IL 04/05/1965;
avverso il decreto n. 55/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del 21/07/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
lette le conclusioni del PG Dott. IZZO G. che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 21 luglio 2011, la Corte di appello di Lecce ha respinto l'appello proposto nell'interesse di PE RE, RA SE e NG ON avverso il provvedimento adottato dal Tribunale di Brindisi il 7 luglio 2010, con il quale era stata respinta l'istanza di revoca della misura di prevenzione patrimoniale della confisca di alcuni beni applicata con decreto di quel Tribunale del 15 novembre 1999. Propone ricorso per cassazione il difensore dei predetti il quale lamenta che i giudici a quibus si siano limitati a riproporre le stesse considerazioni già svolte in occasione della applicazione della misura di prevenzione, omettendo di prendere in esame le diverse deduzioni sviluppate dalla difesa e dalle quali emergeva l'assenza di qualsiasi collegamento tra i beni confiscati e la presunta attività illecita di tipo mafioso.
Il ricorso è palesemente inammissibile. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, dopo alcune oscillazioni, si è consolidata nell'affermare che il provvedimento di confisca deliberato ai sensi della L. n. 575 del 1965, art.
2-ter, comma 3, è suscettibile di revoca ex tunc, a norma della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7, comma 2, allorché sia affetto da invalidità genetica e debba conseguentemente essere rimosso per rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell'errore giudiziario, non ostando al relativo riconoscimento l'irreversibilità dell'ablazione determinatasi, che non esclude la possibilità della restituzione del bene confiscato all'avente diritto o forme comunque riparatorie della perdita patrimoniale da lui ingiustamente subita. Da ciò l'ulteriore evidente corollario che muovendosi tale istituto - di elaborazione prettamente giurisprudenziale - nello stesso ambito del rimedio straordinario della revisione del giudicato penale di condanna, non può costituire nuova prova una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già valutati, che si tradurrebbe in un apprezzamento critico di emergenze oggettive già conosciute e delibate nel procedimento (Cass., Sez. un., 19 dicembre 2006, n. 57, Auddino;
Cass., Sez. 1, 14 maggio 2008, n. 21369; Cass., Sez. 2, 14 maggio 2009, n. 25577; Cass., Sez. 1, 22 settembre 2010, n. 36224). A fondamento di tale statuizione sta il rilievo secondo il quale deve reputarsi come soluzione costituzionalmente imposta quella di configurare, attraverso la revoca in funzione di revisione, un rimedio straordinario teso a riparare un errore giudiziario. In vista di questo fine - hanno infatti sottolineato le Sezioni unite di questa Corte nella innanzi richiamata pronuncia - e pur tenendo conto delle diversità che caratterizzano le misure di prevenzione personali da quelle reali, sarebbe infatti "inconferente parlare di eterogeneità degli interessi tutelati, dato che anche la lesione del diritto di proprietà appare quale violazione di bene costituzionalmente protetto, al pari dell'ingiustificata limitazione di libertà. Con la conseguenza che nulla impedisce di ritenere accomunati il regime di revoca delle misure di prevenzione personali a quello reale della confisca, nell'identità dell'interesse a predisporre un mezzo per la riparazione dell'ingiustizia". E ciò facendo leva sull'altra premessa, parimenti coniata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la revoca di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 7, poteva svolgere una funzione "vicaria" rispetto alla non prevista possibilità di revisione, proprio nel campo delle misure di prevenzione personali. Dunque, un istituto chiaramente dettato (quale appunto quello delineato dalla L. del 1956, art. 7) per adeguare la misura di prevenzione personale ai mutamenti di "pericolosità" del prevenuto (alla possibilità di revoca è infatti affiancata quella di modifica della misura) è stato "plasmato" dalla giurisprudenza per annettervi la eccezionale portata di rimedio volto a determinare la rimozione ex tunc della misura, sulla falsariga di una "revisione" del relativo "giudicato". E da ciò si è tratto spunto per giustificarne l'ulteriore, sensibile "passaggio" della identica estensione interpretativa anche nel campo delle misure di prevenzione patrimoniali, sempre nella prospettiva di colmare un vuoto normativo derivante dalla inesistenza, nel settore qui preso in esame, di una impugnazione straordinaria corrispondente a quella della revisione del giudicato, posto che, altrimenti, sarebbe perdurata nel sistema una inaccettabile carenza di strumenti normativi che dessero attuazione al disposto costituzionale (art. 24, u.c.), il quale impone che la legge determini le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
L'alveo all'interno del quale è dunque consentita la eccezionale "revoca" della misura patrimoniale, va dunque concettualmente ragguagliato alla straordinarietà del rimedio ed ai fini che esso deve soddisfare, restando, dunque, ontologicamente incompatibile con tale istituto, qualsiasi possibilità di "riesame" dello stesso quadro fattuale già delibato in sede di applicazione della misura, posto che, ove così non fosse, pur restando immutati i "fatti" oggetto del giudizio di prevenzione, le relative statuizioni giurisdizionali sarebbero rivedibili sine die e ad nutum. D'altra parte, ciò è tanto vero che il nuovo codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159), ha espressamente previsto (art. 28) l'istituto della
"revocazione della confisca", stabilendo che tale rimedio avverso le decisioni definitive sulla confisca di prevenzione, può essere richiesto, nelle forme previste dall'art. 630 c.p.p., "a) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento;
b) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludono in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;
c) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato".
Posto, quindi, che i ricorrenti si sono limitati a riproporre una semplice lettura alternativa delle stesse emergenze già delibate in sede di prevenzione, ed a fronte delle quali, per di più, i giudici della prevenzione hanno fornito adeguata e del tutto esauriente replica, e poiché, dunque, risulta in ogni caso del tutto carente la prospettazione di un novum, decisivo agli effetti della ammissibilità della domanda di revoca, il ricorso ora proposto deve ritenersi manifestamente inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di ciascuno di essi, inoltre, al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1 000 00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2012