Sentenza 24 settembre 2012
Massime • 2
In tema di correlazione tra accusa e sentenza, il rispetto della regola del contraddittorio - che deve essere assicurato all'imputato, anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto, conformemente all'art. 111, comma secondo, Cost., integrato dall'art. 6 Convenzione europea, come interpretato dalla Corte EDU - impone esclusivamente che detta diversa qualificazione giuridica non avvenga 'a sorpresà e cioè nei confronti dell'imputato che, per la prima volta e, quindi, senza mai avere la possibilità di interloquire sul punto, si trovi di fronte ad un fatto storico radicalmente trasformato in sentenza nei suoi elementi essenziali rispetto all'originaria imputazione, di cui rappresenti uno sviluppo inaspettato. Ne consegue che non sussiste la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. qualora la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile e l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione, anche attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione (nella specie proposta avverso la sentenza di primo grado contenente la diversa qualificazione giuridica del fatto).
Non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui il giudice di appello, confermando la decisione di primo grado, riqualifichi l'originaria imputazione di ricettazione in quella di furto in abitazione, aggravato ex art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., in quanto ai fini della sussistenza di detta violazione non è sufficiente qualsiasi modificazione dell'accusa originaria ma è necessaria una modifica che pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato. Ne consegue che la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. non sussiste quando nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto successivamente ritenuto in sentenza, da intendersi come accadimento storico oggetto di qualificazione giuridica da parte della legge penale, che spetta al giudice individuare nei suoi esatti contorni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/09/2012, n. 7984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7984 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 24/09/2012
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 2145
Dott. GUARDIANO A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 26623/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN MI, nata a [...] il [...];
e da OV GO, nata a Smederevo, in [...] e Montenegro, il 23.11.1984;
avverso la sentenza pronunciata il 21.3.2011 dalla corte di appello di LA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Alfredo Guardiano;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Spinaci Sante, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso presentato nell'interesse di AN MI e per il rigetto del ricorso presentato nell'interesse di OV GO. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pronunciata il 21.3.2011 la corte di appello di LA confermava la sentenza con cui il tribunale di LA-Legnano in composizione monocratica, in data 14.4.2009, aveva condannato OV GO e AN MI, imputate del reato di cui agli artt. 110 e 648 c.p., alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 309,00 di multa ciascuna, previa diversa qualificazione giuridica del delitto originariamente contestato in quello di cui all'art. 624 bis c.p., art. 625 c.p., n. 2, per essersi impossessate di un computer portatile sottratto nell'abitazione di Abou El Khir Eid, dopo averne forzata la porta di ingresso.
Hanno proposto ricorso la OV, personalmente, e la AN, a mezzo del suo difensore, articolando diversi motivi di ricorso.
In particolare, la OV eccepisce: 1) la nullità del giudizio di primo grado, derivante dalla irrituale notificazione all'imputata del decreto di citazione a giudizio innanzi al giudice di primo grado, che è stata eseguita presso il difensore di ufficio, senza essere preceduta dal necessario accesso al domicilio eletto dalla ricorrente presso il campo nomadi di Magenta, in violazione, dunque, dell'art. 161 c.p.p., comma 4; 2) la violazione dell'art. 521 c.p.p., in termini di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, in quanto nella originaria imputazione per ricettazione si affermava che le imputate non avevano concorso nel delitto presupposto di furto, non essendo, peraltro, condivisibile, al riguardo, l'assunto dei giudici di secondo grado per cui nessun danno in concreto sarebbe derivato alla ricorrente dalla intervenuta derubricazione dell'originaria imputazione in un reato meno grave, in quanto il furto in appartamento aggravato viene punito più severamente del delitto di ricettazione;
3) l'omessa motivazione in ordine alla mancata concessione dei benefici di legge, motivata dalla corte territoriale alla luce della gravità del fatto e dei precedenti dattiloscopia dell'imputata, in realtà inesistenti, come si evince dagli atti del procedimento.
La AN, invece, lamenta la mancanza di una reale motivazione, trattandosi di motivazione apparente, nella quale, inoltre, non è stato preso in considerazione quanto rappresentato dalla ricorrente nei motivi di gravame posti a fondamento dell'appello proposto contro la sentenza di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell'interesse di AN MI va dichiarato inammissibile, mentre quello dell'imputata OV GO è infondato e, pertanto, non può essere accolto. Ed invero, quanto al primo ricorso, ne appare evidente l'assoluta genericità, essendosi la ricorrente limitata ad eccepire che la sentenza dei giudici di secondo grado risulta sorretta da una motivazione apparente, affermando anche, del tutto apoditticamente, che la corte territoriale non ha preso in considerazione quanto rappresentato nei motivi di gravame posti a fondamento dell'appello proposto contro la sentenza di primo grado.
Ciò integra, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, una evidente violazione dell'art. 581 c.p.p., lett. c), che nel dettare in generale, quindi anche per il ricorso in Cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), determina l'inammissibilità dell'impugnazione stessa
(cfr. Cass., sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Arruzzoli e altri, rv. 242129; Cass., sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rappo e altro, rv. 219087).
Maggiore approfondimento meritano le questioni di diritto prospettate nei motivi di ricorso su cui si fonda l'impugnazione della OV.
Il primo motivo va dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato.
In tema di notificazione all'imputato, infatti, l'eventuale erronea utilizzazione della modalità prevista dall'art. 161 c.p.p., comma 4, con conseguente consegna dell'atto al difensore, non integra una nullità assoluta, come sostenuto dalla ricorrente, ma una nullità a regime intermedio, riconducibile all'art. 178 c.p.p., lett. c), e deducibile entro i termini indicati dall'art. 180 c.p.p. (cfr. Cass., sez. 6, 11.11.2009, n. 49767, C;
Cass., sez. 2, 7.3.2005, n. 8757, rv. 231041; Cass., sez. un., 27.10.2004, n. 119, Palumbo), circostanza, quest'ultima, che non si è verificata nel caso in esame, in quanto, come si evince dalla lettura del relativo verbale, atto consultabile in questa sede di legittimità, essendo stato denunciato un "error in procedendo", la contumacia delle due imputate è stata dichiarata all'udienza del 14.4.2009 dal giudice di primo grado, senza alcuna opposizione dei difensori d'ufficio presenti. A ciò si aggiunga che nemmeno innanzi la corte territoriale l'avv. Antonino Gugliotta, difensore della ricorrente in appello, deduceva tale eccezione.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso, si osserva come, anche in questo caso, da tempo nella giurisprudenza di legittimità è stato affermato il principio secondo cui, in tema di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e oggetto della statuizione di sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr. Cass., sez, un., 19/06/1996, n. 16, Di Francesco). Proprio in applicazione di tale autorevole "dictum" si è ritenuto che non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza, tanto nell'ipotesi di riqualificazione del furto in ricettazione, quanto in quella opposta di riqualificazione della ricettazione come furto. Si sottolinea, al riguardo, come l'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato: la nozione strutturale di "fatto" contenuta nelle disposizioni in questione, va coniugata, infatti, con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (cfr. Cass., sez. 2, 16/09/2008, n. 38889, D.; Cass., sez. 5, 13/12/2007, n. 3161, P., rv. 238345). Non ignora, peraltro, questo collegio, l'affermarsi di un recente orientamento all'interno della giurisprudenza di legittimità, in base al quale, in tema di correlazione tra sentenza ed accusa contestata, la regola di sistema espressa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia), secondo cui, ai sensi dell'art. 6, par. 3, lett. a) e b) della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo sul "processo equo", la garanzia del contraddittorio deve essere assicurata all'imputato anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto operata dal giudice "ex officio", è conforme al principio statuito dall'art.111 Cost., comma 2, che investe non soltanto la formazione della prova, ma anche ogni questione che attiene la valutazione giuridica del fatto commesso, con la conseguenza che si impone al giudice nazionale una interpretazione dell'art. 521 c.p.p., comma 1 adeguata al "decisum" del giudice europeo e ai principi costituzionali sopra richiamati (cfr. Cass. sez. 6, 12/11/2008, n. 45807, D., rv 241754). Secondo il Supremo Collegio, in particolare, la qualificazione giuridica del fatto da parte della Corte di Cassazione, diversa da quella attribuita nel giudizio di merito, presuppone sempre l'informazione all'imputato e al suo difensore di tale eventualità. Ciò in quanto le norme della Convenzione Europea, così come interpretate dalla Corte Europea, rivestono il rango di fonti interposte integratrici del precetto di cui all'art. 117 Cost., comma 1, che il giudice italiano deve applicare, a condizione che siano conformi alla Costituzione e siano compatibili con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti, per cui non vi è la necessità di un intervento additivo della Corte costituzionale per stabilire che l'imputato e il difensore devono e possono essere messi in grado di interloquire sulla eventualità di una diversa definizione giuridica del fatto là dove essa importi conseguenze in qualunque modo deteriori per l'imputato così da configurare un suo concreto interesse a contestarne la fondatezza.
Tanto era accaduto nel caso esaminato dalla Suprema Corte nella menzionata sentenza n. 45807 del 12.11.2008, in cui la diversa definizione giuridica del fatto aveva comportato la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato enunciato nell'imputazione, per cui la Corte stessa, attraverso un'interpretazione dell'art. 521 c.p.p., comma 1, conforme a quanto stabilito dalla Corte Europea e coerente con la previsione di cui all'art. 111 Cost., comma 2, facendo ricorso all'art. 625 bis c.p.p., revocava una sua precedente sentenza, che aveva dato una qualificazione diversa al fatto senza avere consentito alla difesa il contraddicono sulla diversa imputazione, disponendo una nuova trattazione del ricorso.
Nel solco tracciato dalla sentenza "Drassich" si sono inseriti alcuni recenti arresti in cui si ribadisce che una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 521 c.p.p. impone di ritenere che il potere di attribuire alla condotta addebitata all'imputato una nuova e diversa qualificazione giuridica non possa essere esercitato "a sorpresa" ma solo a condizione che vi sia stata una preventiva promozione, ad opera del giudice, del contraddittorio fra le parti sulla "questio iuris" relativa;
e ciò anche nel caso in cui la nuova e diversa qualificazione risulti più favorevole per il giudicabile, atteso che la difesa ben può diversamente atteggiarsi (quanto alle opzioni strategiche) e modularsi (sul piano tattico) in rapporto alla differente qualificazione giuridica della condotta, rispetto alla quale, oltre tutto, le emergenze processuali assumono, a loro volta, diversa e nuova rilevanza, dovendo la garanzia del contraddittorio in ordine alle questioni inerenti alla diversa qualificazione giuridica del fatto essere concretamente assicurata all'imputato sin dalla fase di merito in cui si verifica la modifica dell'imputazione (cfr. Cass., sez. 1, 29/04/2011, n. 18590, C;
Cass., sez. 6, 19/02/2010, n. 20500, F., rv. 247371). Orbene non ritiene questo collegio che i principi affermati dalla giurisprudenza che si richiama alla sentenza "Drassich" si pongano in contrasto con l'orientamento in precedenza consolidatosi in sede di legittimità, che esclude la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza, da intendersi sempre come accadimento storico oggetto di qualificazione giuridica da parte della legge penale, che spetta al giudice individuare nei suoi esatti contorni.
Fermo restando, dunque, l'incontestabile potere del giudice di attribuire in sentenza al fatto emergente dalle risultanze processuali una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, stante la limpida formulazione dell'art. 521 c.p.p., non potendo nessuna interpretazione costituzionalmente adeguata di tale disposizione normativa tradursi in una interpretazione abrogatrice della disposizione medesima, il rispetto della regola del contraddittorio, che deve essere assicurato all'imputato anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto operata dal giudice nell'esercizio del potere-dovere che gli è proprio, conformemente alla previsione dell'art. 111 Cost., comma 2, secondo la lettura integrata alla luce dell'art. 6, par. 3, lett. a) e b) della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla CEDU, fatta propria dalla più recente giurisprudenza, impone esclusivamente che tale diversa qualificazione giuridica non avvenga "a sorpresa", determinando conseguenze negative per l'imputato (e, quindi, fondando un suo concreto interesse ad ottenerne la rimozione), che, per la prima volta, e senza mai avere avuto la possibilità di interloquire sul punto, si trovi di fronte ad un fatto storico radicalmente trasformato in sentenza nei suoi elementi essenziali, al punto tale, cioè, da imporre una diversa e nuova definizione giuridica del fatto medesimo, rispetto a quanto contestato, in punto di fatto e di diritto, nell'imputazione, di cui rappresenta uno sviluppo inaspettato.
Condizione che non si verifica in due occasioni.
Da un lato, quando l'imputato o il suo difensore abbia avuto nella fase di merito la possibilità comunque di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione, anche attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione avverso la sentenza di primo grado in cui viene operata la diversa qualificazione giuridica del fatto. Dall'altro quando la diversa qualificazione giuridica appare come uno dei possibili (si potrebbe dire "non sorprendenti") epiloghi decisori del giudizio (di merito o di legittimità), stante la riconducibilità del fatto storico, di cui è stata dimostrata la sussistenza all'esito del processo e rispetto al quale è stato consentito all'imputato o al suo difensore l'effettivo esercizio del diritto di difesa, ad una limitatissima gamma di previsioni normative alternative, per cui l'eventuale esclusione dell'una comporta, inevitabilmente, l'applicazione dell'altra, non corrispondendo, in tale ipotesi, alla diversa qualificazione giuridica, una sostanziale immutazione del fatto, che, integro nei suoi elementi essenziali, può essere diversamente qualificato secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile.
Orbene tali circostanze ricorrono entrambe nel caso in esame. Ed invero la ricorrente ha avuto la possibilità di interloquire nella fase di merito in ordine alla diversa qualificazione giuridica del fatto originariamente contestato operata in sentenza dal giudice di primo grado, avendo proposto gravame su questo specifico punto innanzi la corte di appello di LA (ritenendo, peraltro, il relativo giudizio correttamente instauratosi in seguito a regolare notifica del decreto di citazione presso il difensore di fiducia, preceduto dall'accertamento dell'impossibilità di procedere a notifica presso il domicilio dell'imputata: cfr. p. 4 del ricorso), che non condivideva, tuttavia, le doglianze difensive, ritenendo che in relazione al fatto diversamente qualificato l'imputata abbia avuto in concreto la possibilità di difendersi. La corte territoriale, infatti, correttamente evidenziava come, in mancanza di ogni spiegazione alternativa in ordine alle modalità con cui la ricorrente e la coimputata erano venute in possesso del computer trovato nella loro disponibilità, (unitamente a strumenti da scasso) e di cui era stato denunciato il furto a circa un'ora di distanza, la diversa qualificazione giuridica data al fatto non consente di ravvisare una violazione dei diritti di difesa, in considerazione anche della "mancanza di precisazioni al riguardo nell'atto di appello" (cfr. p. 4 dell'impugnata sentenza).
Allo stesso modo appare evidente come la diversa qualificazione giuridica del delitto di cui all'art. 648 c.p., originariamente contestato, in quello di cui all'art. 624 bis c.p., art. 625 c.p., n.2, per essersi le imputate impossessate di un computer portatile sottratto nell'abitazione di Abou El Khir Eid, dopo averne forzata la porta di ingresso, deve ritenersi, a fronte di un fatto che rimane assolutamente identico nei suoi elementi essenziali, un epilogo decisorio assolutamente prevedibile, proprio perché la condotta delle imputate, come accertata sulla base delle risultanze processuali ed in mancanza di spiegazioni alternative, non poteva che essere ricondotta, anche alla luce delle regole dell'esperienza, ad uno dei due paradigmi normativi alternativamente descritti dall'art.648 c.p. ovvero dall'art. 624 bis c.p., art. 625 c.p., n. 2.
Va rilevata, infine, l'inammissibilità del terzo motivo di doglianza, avendo omesso la ricorrente, in violazione del principio della c.d. autosufficienza del ricorso, di allegare o di indicare l'elenco delle "fotosegnalazioni" dalle quali, a suo dire, si evincerebbe la mancanza di precedenti dattiloscopici a suo carico, avendo, peraltro, la corte territoriale rigettato la richiesta di riconoscere in favore della IC ulteriori benefici di legge rispetto alle circostanze attenuanti generiche già concesse con giudizio di equivalenza alla contestata aggravante, non solo sulla base delle diverse generalità con cui quest'ultima in passato era stata identificata, ma, correttamente, anche in ragione della gravità del fatto e della mancanza di una lecita fonte di reddito, per cui, sotto questo ulteriore profilo, il suddetto motivo di ricorso si presenta anche manifestamente infondato. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto nell'interesse della OV GO va, dunque, rigettato, mentre quello presentato nell'interesse della AN MI va dichiarato inammissibile, con condanna, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di entrambe le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sola AN al pagamento della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di OV GO, che condanna insieme alla AN al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente AN al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2013