Sentenza 16 settembre 2008
Massime • 1
Nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza e ciò tanto nell'ipotesi di riqualificazione del furto in ricettazione, quanto in quella opposta di riqualificazione della ricettazione come furto.
Commentario • 1
- 1. Come deve essere inteso il fatto in materia di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenzaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 19 agosto 2021
(Annullamento con rinvio) Il fatto La Corte d'Appello di Torino, previa riqualificazione del fatto, originariamente contestato come riciclaggio, condannava l'imputato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 110, 615 ter e 56-640 bis c.p.. L'imputato, invece, era stato assolto in primo grado dal reato di cui all'art. 648 bis c.p. e, a seguito dell'impugnazione proposta dal Pubblico ministero, la Corte d'Appello aveva pronunciato sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 110, 615 ter e 56-640 bis c.p., indicati come reati presupposti nell'originaria contestazione relativa al delitto di riciclaggio. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/09/2008, n. 38889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38889 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 16/09/2008
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 983
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 010668/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AU NT, N. IL 22/03/1957;
avverso SENTENZA del 23/09/2003 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMBROSIO ANNAMARIA;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
1.1. Con sentenza in data 23/9/2003 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza in data 3/1/1996 del Pretore di Roma, con la quale AU AN era stato condannato alla pena di anni due e mesi tre di reclusione e L. 2.000.000, di multa, in quanto riconosciuto responsabile del reato di ricettazione dell'autovettura Lancia Thema indicata in rubrica, così riqualificato il fatto contestato al capo A) come furto aggravato.
1.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione AU AN, per mezzo del difensore, formulando tre motivi. - Violazione degli artt. 521, 522 c.p.p., e conseguente nullità della sentenza ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.. Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, segnatamente lamentandosi che la Corte di appello sia pervenuta ad un frettoloso giudizio di omologia tra la fattispecie di furto e ricettazione, isolando l'unico elemento comune (il fatto dell'impossessamento) e minimizzando, invece, la superiore differenza rappresentata dal fatto dell'essere intervenuto l'impossessamento in maniera diretta o indiretta.
Mancanza e illogicità della motivazione - Con il secondo profilo si deduce che la conferma della sentenza di primo grado riposa su pseudo - argomenti, quali: a) quello di avere omesso l'imputato, rimanendo contumace nel corso del giudizio di primo grado, di fornire la prova della propria responsabilità per il reato di furto contestatogli dal P.M., rendendo una confessione dettagliata, che indicasse tempi e modi della sottrazione del bene;
b) quello di avere goduto di un trattamento complessivamente più favorevole, da cui l'irrilevanza e l'infondatezza del motivo di appello con cui si contestava la violazione del degli artt. 521 e 522 c.p.p.. - Violazione dell'art. 62 bis c.p., omessa motivazione sul punto - Con il terzo motivo si deduce l'illegittima e errata negazione delle attenuanti generiche;
al riguardo si lamenta che la Corte di appello si è limitata a porre in evidenza un dato negativo (i precedenti per furto dell'imputato), senza considerare gli elementi positivamente deponenti per la concessione del beneficio, quali l'incensuratezza dell'imputato nel quinquennio antecedente al fatto e nel periodo successivo.
2.1. In via di principio si rammenta, in conformità a un consolidato orientamento di questa S.C., che le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza (artt. 516 e 522 c.p.p.), avendo lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato, vanno interpretate con riferimento alle finalità alle quali sono dirette, cosicché non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato. In tale prospettiva per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, si da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto della contestazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel mero pedissequo confronto puramente letterale fra imputazione e decisione perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, si sia trovato nella condizione concreta di difendersi in ordine al fatto ritenuto in sentenza (cfr. Cass. Sez. Un., 22.10.1996, Di Francesco). In particolare è stato affermato da questa stessa sezione (Cass. sez. 2^ 15 marzo 2000, Imbimbo;
cfr. anche sez. 5^ 11/6/2003, n. 33077) che, qualora venga dedotta la violazione del principio di necessaria correlazione fra accusa contestata e sentenza, al fine di verificare se vi sia stata una trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito, non soltanto va apprezzato in concreto se nella contestazione, considerata nella sua interezza, non si rinvengano gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, ma anche se una tale trasformazione, sostituzione o variazione abbia realmente inciso sul diritto di difesa dell'imputato, e cioè se egli si sia trovato o meno nella condizione concreta di potersi difendere.
È il caso di osservare che, sulla base delle considerazioni appena svolte, risulta ormai superato quell'orientamento giurisprudenziale, che, in tema di qualificazione giuridica del fatto come furto a quella di ricettazione e viceversa, si era espresso nel senso che è ammissibile e legittima solo la riqualificazione del fatto originariamente contestato come furto in quello di ricettazione e non il contrario, facendo leva sul criterio della "continenza del fatto" (rv 219818; rv 152273; rv 179538). Invero, secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente, condiviso dal Collegio, il criterio da applicare è quello "teleologico" del mancato pregiudizio per la difesa dell'imputato, quale limitazione di derivazione giurisprudenziale del generale principio di cui all'art. 521 c.p.p., funzionale alla garanzia del contraddittorio, con la precisazione che il criterio è operante a prescindere dalle strategie processuali dell'imputato e dalla opzione, dallo stesso eventualmente effettuata, di non fornire una propria versione dei fatti, atteso che la concreta possibilità di difendersi consiste non soltanto nella scelta di rispondere o meno alle domande delle parti, ma nell'insieme delle opzioni difensive che si esplicano in tutte le fasi e gli stati del giudizio (cfr. Cass. pen., Sez. 5^, 13/12/2007, n. 3161). Ne consegue che quando nel capo di imputazione originario siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizione di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza, non sussiste violazione del principio di doverosa correlazione tra accusa e sentenza;
risultando legittima in tale prospettiva non solo l'ipotesi (che qui ricorre) di riqualificazione del furto in ricettazione, ma anche quella opposta di riqualificazione della ricettazione come furto (Cass. n. 3161/2007 cit.). Orbene dei principi sopra indicati la Corte di appello ha fatto corretta applicazione rilevando che all'imputato era contestato il fatto di avere conseguito il possesso dell'autovettura Lancia Thema, per fini di profitto e osservando, altresì, che in sede di spontanee dichiarazioni il medesimo AU non aveva riferito di avere rubato l'auto, ma aveva, piuttosto, dichiarato di avere pensato di sostituire la propria autovettura - dello stesso tipo, ma in pessime condizioni generali - "con una rubata" (pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata): tanto basta a ritenere che l'imputato sia stato in grado di porre in essere tutte le opportune strategie difensive rispetto agli elementi essenziali contestati, rivelandosi elemento secondario la circostanza dell'acquisizione diretta o indiretta di tale possesso.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo surrettiziamente carenza e/o manifesta illogicità della motivazione, propone censure su accertamenti ed apprezzamenti di fatto, ai quali i Giudici del merito sono pervenuti sulla base di un attento e compiuto esame degli elementi probatori a disposizione, fondando la motivazione su una ricostruzione della vicenda che è esente da errori logici e giuridici e, come tale, non sindacabile in questa sede. Invero - contrariamente a quanto asserito in ricorso - la Corte territoriale ha spiegato correttamente le ragioni che giustificano l'affermazione di responsabilità di ricettazione sulla scorta del complesso di risultanze procedimentali (la deposizione del teste SI, agente della Polstrada, che rinvenne l'imputato nella disponibilità dell'auto rubata;
quella del teste CO, ispettore della Polizia che effettuò gli accertamenti in ordine alla provenienza furtiva del veicolo;
e ancora le dichiarazioni del teste SA che riferì in ordine all'alterazione del numero del telaio e alla sostituzione della targa), evidenziando non solo la certezza degli elementi fattuali, ma anche la chiara consapevolezza in ordine alla provenienza furtiva dell'autovettura, sulla scorta delle spontanee dichiarazioni dell'imputato di cui si è appena detto (sub 2.1.).
In tale contesto il riferimento contenuto nella sentenza impugnata alla "convenienza" per l'imputato della diversa qualificazione del fatto non dimostra affatto la pretesa illogicità della motivazione, risolvendosi in un argomento secondario, svolto al solo fine di contrastare l'allegazione difensiva, secondo cui il Pretore aveva modificato l'originaria contestazione al mero scopo di evitare la dichiarazione di prescrizione.
Non resta che aggiungere, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte, che ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa - o non attendibile - indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Cass. pen., Sez. 2^, 21/03/2003, n. 15757 Cass. pen., Sez. 2^, 27/02/2003, n. 16949; Cass. pen., Sez. 2^, 20/01/2003, n. 1176; Cass. pen., Sez. 2^, 10/12/2002, n. 4227; Cass. pen., Sez. 2^, 27/02/1997, n. 2436). In tal caso la ricorrenza dell'elemento indicativo del dolo non viene affermata per effetto della stigmatizzazione negativa della legittima scelta dell'imputato di tacere, ma sulla base del fatto oggettivo che lo stesso non ha ritenuto di dare alcuna spiegazione in ordine alle circostanze e alle modalità nelle quali e con le quali ebbe a ricevere la cosa provento di delitto.
In definitiva le osservazioni del ricorrente non scalfiscono l'impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della stessa, rivelandosi, nella sostanza, intese a provocare un inammissibile intervento in sovrapposizione di questa Corte rispetto ai contenuti della decisione adottata dal Giudice del merito.
2.3. Anche la concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Cass. sez. 1^, 4/11/2004, mass. 230591). In particolare, se scopo della concessione delle attenuanti generiche è anche quello di meglio adeguare la pena all'entità del fatto, il Collegio non ravvisa alcuna illogicità nell'aver escluso la relativa concessione e avere, invece, ritenuto adeguata la determinazione della pena, effettuata in prime cure, avuto riguardo alla capacità a delinquere del soggetto, desunta dalla gravità del fatto reato e dai plurimi precedenti penali. Trattasi di valutazione di stretto merito, che - in quanto debitamente e non irrazionalmente giustificata sulla base di parametri di commisurazione della pena legalmente predeterminati (art. 133 c.p.) - sfugge al sindacato di questa Corte. In definitiva le censure proposte incorrono nella sanzione di inammissibilità o perché non riconducibili alla tipologia di cui all'art. 606 c.p.p., o perché, comunque, manifestamente infondate. A mente dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità - determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00, alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2008