Sentenza 20 novembre 2012
Massime • 1
Ai fini del sequestro preventivo di beni confiscabili a norma dell'art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356, la prova circa la sproporzione, rispetto alla capacità reddituale lecita del soggetto, del valore economico dei beni da confiscare grava sull'accusa e, una volta fornita tale prova, sussiste una presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, superabile solo attraverso specifiche e verificate allegazioni dell'interessato.
Commentario • 1
- 1. Abuso psicologico del potere: perché non è corruzione ma induzione indebita (Cass. Pen. n. 50065/2015)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 30 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2012, n. 45700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45700 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 20/11/2012
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - N. 1571
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 31849/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI ZI CR N. IL 25/09/1953;
avverso l'ordinanza n. 24/2012 TRIB. LIBERTÀ di CHIETI, del 10/04/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Vito D'Ambrosio che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza del 10.4.2012 il Tribunale di Chieti rigettava l'appello di DI ZI NZ, indagato per art. 317 c.p. ed altro, avverso l'ordinanza in data 5.3.12 emessa di G.I.P. di Vasto con la quale era stata rigettata l'istanza in favore del medesimo indagato volta alla revoca del sequestro preventivo di titoli intestati al predetto e beni immobili intestati al figlio DI ZI MA. Riteneva il Tribunale che - quanto ai beni immobili - l'indagato non aveva titolo alla richiesta di revoca del sequestro e- quanto ai titoli - lo stesso non aveva dimostrato la provenienza del denaro impiegato per l'acquisizione, permanendo la sproporzione rispetto al reddito percepito.
2. Propone ricorso per cassazione lo stesso indagato ed il difensore dolendosi:
quanto alla richiamata conferma da parte del Tribunale del sequestro di altro immobile, evidenziando l'annullamento con rinvio della decisione da parte di questa Corte;
inosservanza o erronea applicazione dell'art. 322 bis c.p.p. anche in relazione all'art. 591, comma 1, lett. a) e art. 568 c.p.p., comma 3 e 4, con riguardo al denegato titolo alla restituzione dei beni intestati al figlio, trattandosi, in realtà, di beni riferiti alla disponibilità dello stesso indagato;
violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 321 c.p.p., comma 2 e L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, con riguardo ai presupposti del disposto sequestro non essendosi operato alcun raffronto tra il valore di ogni singolo acquisto ed il reddito dell'indagato al momento dell'acquisto medesimo ne' essendo congrua la giustificazione in ordine all'omessa prova della provenienza del denaro impiegato per gli acquisti, introducendosi una probatio diabolica circa la legittimità dell'intero patrimonio.
3. Fondato è il primo motivo in quanto l'intestazione a terzi non osta alla legittimazione da parte dell'indagato non titolare all'istanza di revoca del sequestro ed alla successiva impugnazione di provvedimento difforme, laddove l'istante dimostri interesse concreto ed attuale (Sez. 3, Sentenza n. 10977 del 27/01/2010 Rv. 246344 Imputato: Ambrosetti.; Sez. 2, Sentenza n. 32977 del 14/06/2011 Rv. 251091 Imputato: Chtriaco). Sul punto, il Tribunale erroneamente ha escluso la legittimazione del ricorrente, specie se si ha riguardo al presupposto applicativo del sequestro dei beni intestati al figlio proprio in quanto ricondotti al padre indagato.
4. Inammissibile è il secondo motivo volto a riesaminare in fatto le valutazioni compiute dal Tribunale in tema di sproporzione degli acquisti in titoli con la capacità reddituale lecita dell'indagato. Invero, ai fini del sequestro preventivo di beni confiscabili a norma del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, art. 12-sexies, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356 la prova circa la sproporzione, rispetto alla capacità reddituale lecita del soggetto, del valore economico dei beni da confiscare grava sull'accusa; ma una volta fornita tale prova sussiste una presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale che può essere superata solo da specifiche e verificate allegazioni dell'interessato (Sez. 1, Sentenza n. 25728 del 05/06/2008 Rv. 240471 Imputato: Cicala). Cosicché risulta logico e privo di vizi giuridici il ragionamento svolto dal provvedimento secondo il quale non basta documentare - attraverso gli estratti conto - la disponibilità di somme su c/c laddove non se ne dimostri la lecita provenienza per superare la presunzione di illecita accumulazione che assiste il sequestro disposto L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies, posta l'acclarata insufficienza all'uopo dei redditi denunciati rispetto al momento di acquisto dei titoli.
5. L'ordinanza, pertanto, va annullata in relazione al solo primo motivo con rinvio al Tribunale per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al sequestro degli immobili intestati a DI ZI MA e rinvia per nuova deliberazione sul punto al Tribunale di Chieti. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2012