Articolo 676 del Codice penale
Articolo 590 bisArticolo 583 quater
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1 luglio 1931
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15 gennaio 2000
Art. 676.

(Rovina di edifici o di altre costruzioni)

Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila))

Se dal fatto e' derivato pericolo alle persone, la pena e' dell'arresto fino a sei mesi ovvero dell'ammenda non inferiore a lire tremila.
Entrata in vigore il 15 gennaio 2000
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