Articolo 200 del Codice penale
Articolo 189Articolo 201
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1 luglio 1931
Art. 200.

(Applicabilita' delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone)

Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione.

Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza e' diversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione.

Le misure di sicurezza si applicano anche agli stranieri, che si trovano nel territorio dello Stato.

Tuttavia l'applicazione di misure di sicurezza allo straniero non impedisce l'espulsione di lui dal territorio dello Stato, a norma delle leggi di pubblica sicurezza.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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