Sentenza 16 dicembre 2010
Massime • 1
Il riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto nel reato di cessioni illegale di sostanze stupefacenti non osta, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 240 cod. pen., alla confisca del denaro costituente prodotto, profitto o provento del reato di cessione di sostanze stupefacenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/12/2010, n. 11962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11962 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 16/12/2010
Dott. GRILLO Renato - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 1905
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 18761/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR UC, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa l'11.12.2009 dal Tribunale di Cosenza;
udita nella udienza camerale del 16 dicembre 2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRILLO Renato;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MONTAGNA Alfredo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza ex art. 444 c.p.p. dell'11 dicembre 2009 il Tribunale monocratico di Cosenza ha applicato nei confronti di AR UC, imputata del delitto di spaccio di sostanze stupefacenti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 la pena di mesi dieci di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa (condizionalmente sospesa) previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, contestualmente disponendo anche la confisca del denaro in sequestro.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata deducendo violazione di legge sia in punto di mancata motivazione delle ragioni per le quali la pena concordata è stata ritenuta congrua, sia in punto di erronea applicazione della legge penale e violazione di legge, per aver disposto la confisca del denaro in sequestro nonostante il riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto, in spregio al disposto di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies che esclude la confisca obbligatoria nel caso di concessione della detta attenuante, omettendo di motivare in punto di ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 240 c.p.. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso ritenendo insussistenti i vizi dedotti.
Il ricorso è infondato.
Con un primo motivo la difesa ha dedotto illogicità manifesta e vizio di motivazione avendo il giudice omesso di indicare sia i presupposti di fatto che le ragioni a sostegno della sua decisione. Si osserva, al riguardo, che in tema di patteggiamento, non vi è alcun obbligo per il giudice di motivare in dettaglio il percorso argomentativo della sua decisione in quanto la sentenza recepisce un accordo intervenuto tra le parti ed implica che la sua motivazione sia esente da vizi laddove esista una succinta descrizione del fatto, ricavabile anche dal capo di imputazione, una indicazione in ordine alla esatta qualificazione giuridica del fatto con richiamo, anche in modo succinto all'art. 129 c.p.p. ed una verifica - anch'essa succinta - in ordine alla congruità della pena ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (in questo senso Cass. Sez. 4, 13.7.2006 n. 34494. Quanto al profilo attinente all'assenza dei presupposti di cui all'art. 129 c.p.p., non solo il giudice ha escluso che nel caso concreto potesse ravvisarsi una delle ipotesi di proscioglimento contemplate dall'art. 129 c.p.p., ma ha richiamato elementi specifici quali il verbale di arresto, quello di perquisizione e sequestro e i verbali contenenti le dichiarazioni dei tossicodipendenti cessionari delle dosi ricevute dalla imputata, con ciò fissando criteri certi per escludere una possibilità di proscioglimento immediato. Quanto al profilo riguardante la congruità della pena, premesso che compito del giudice è quello di valutarne l'adeguatezza con riferimento al c.d. "risultato finale" il quale è l'unico ad assumere una valenza sua propria a dimostrazione dell'incontro definitivo della volontà delle due parti, senza dunque alcun dovere di esplicitazione dei criteri seguiti per il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee di opposto segno (V. Cass. Sez. 3, 29.9.2009 n. 42910; Cass. Sez. 3, 28.5.2009 n. 28641) è certo che nel caso in esame il giudice ha fatto buon governo dei principi in tema di valutazione della pena, evocando non solo le ragioni per le quali ha ritenuto di concedere le circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza rispetto alla recidiva, ma anche, e soprattutto, le ragioni per le quali ha ritenuto adeguata la pena concordata con espresso riferimento all'entità del fatto e dalle esigenze di emenda dell'imputata.
Parimenti infondato è il secondo motivo del ricorso con il quale viene lamentata violazione di legge in relazione alla disposta confisca del denaro nonostante il riconoscimento dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, in spregio quindi al disposto di cui all'art. 240 c.p., avendo invece il giudice applicato il disposto di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies. Se è vero che nella ipotesi di riconoscimento della circostanza attenuante speciale della lieve entità del fatto D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5 non è consentita la confisca c.d.
"obbligatoria" del denaro inteso quale prodotto o profitto del reato ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies (in termini Cass. Sez. 4, 11.12.2007 n. 4199), è altrettanto vero che ove il denaro costituisca prodotto o profitto o provento del reato di cessione di sostanze stupefacenti D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 per il quale sia stata concessa la richiamata circostanza attenuante, la confisca è comunque consentita se ricorrano le condizioni per farsi luogo ad essa ai sensi della disposizione generale del codice penale. Da parte della difesa non è mai stata contestata la circostanza che il denaro confiscato fosse il profitto della vendita di stupefacente, sicché tale dato legittimava il giudice a disporre la confisca esentandolo da un obbligo esplicito di motivazione sul punto, avendo di fatto il giudice compiuto una valutazione implicita sui presupposti della confiscabilità del bene, inteso quale provento o profitto del reato e dunque correttamente utilizzando il parametro normativo di cui all'art. 240 c.p.. Segue al rigetto del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011