Sentenza 14 giugno 2004
Massime • 1
In tema di correlazione tra l'imputazione e la sentenza, si ha mutamento del fatto quando la fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge subisca una radicale trasformazione nei suoi tratti essenziali, tanto da realizzare un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisce un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto letterale fra contestazione e sentenza, perchè, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione non sussiste se l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. (In applicazione di tali principi, la Corte ha escluso la violazione della correlazione fra imputazione e sentenza nel caso di un imputato accusato del delitto di abuso d'ufficio, commesso per procurare a sé un ingiusto vantaggio patrimoniale, e condannato per peculato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/06/2004, n. 36003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36003 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 14/06/2004
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - N. 991
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 21067/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO Di RT, nato in [...] il [...];
contro la sentenza 28 marzo 2002 della Corte d'appello di Roma;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Domenico Carcano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dr. Viglietta Gianfranco, Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per i rigetto del ricorso;
RITENUTO
che NO Di RT ha proposto ricorso, lamentando l'inosservanza della legge penale processuale, contro la sentenza 28 marzo 2002 con la quale la Corte d'appello di Roma confermava la decisione di primo grado e, così, lo dichiarava responsabile del delitto di cui all'art. 314 c.p., perché nella qualità di curatore fallimentare faceva uso illimitato di auto consegnatagli dal fallito;
che, ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale ha, nel confermare e fare propria la decisione di primo grado, omesso illegittimamente di dichiarare la nullità della sentenza del tribunale per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 521, comma 2^, e 522 c.p.p.;
che, deduce il ricorrente, il Tribunale, nonostante la contestazione originaria fosse quella di abuso in atti d'ufficio, avrebbe illegittimamente modificato tale imputazione, affermando la responsabilità Di RT per il delitto di peculato, anziché trasmettere gli atti al pubblico ministero in applicazione degli articoli 522 e 521 c.p.p., trattandosi di fatto del tutto diverso;
che, sempre secondo il ricorrente, la fattispecie concreta, ab origine contestata, fosse da inquadrare in via esclusiva nel delitto di cui all'art. 323 c.p. per il riferimento esplicito all'abusivo utilizzo di un bene di proprietà altrui, mentre il Tribunale ha ritenuto che la condotta costituisse "comportamento uti dominus sul bene " e che si fosse, pertanto, verificata una inversione del titolo del possesso, in tal modo affermando la sussistenza di una condotta di appropriazione del bene del quale era venuto in possesso per ragioni d'ufficio e, così, di un comportamento completamente diverso da quello ipotizzato nel capo di imputazione;
che tale è la sintesi ex art. 173, comma 1^, disp.att. c.p.p. delle questioni poste con il ricorso.
CONSIDERATO
Che il ricorrente ripropone in questa sede la medesima censura posta con i motivi d'appello ed alla quale la Corte territoriale ha reso una corretta risposta, precisando che la mancata correlazione tra fatto contestato e sentenza si ha soltanto quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione e variazioni dei contenuti essenziali dell'addebito ab origine ipotizzato, così da avere posto l'imputato innanzi ad fatto nuovo ed in condizione di non potere esercitare una effettiva difesa;
che la Corte territoriale ha ritenuto di escludere tale diversità, tenuto conto che tutti gli elementi materiali costitutivi dell'ipotesi ritenuta in sentenza - quali la qualità di pubblico ufficiale, possesso o comunque disponibilità del bene, appropriazione dello stesso - fossero stati presenti esplicitamente nella originaria contestazione in fatto;
che, come noto, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad una incertezza sull'oggetto di della imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti difesa e, dunque, l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza, perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi dall'oggetto dell'imputazione (Sez. Un., 19 giugno 1996, Di Francesco);
che i giudici di merito hanno in concreto accertato l'insussistenza di violazioni del diritto difesa, tenendo conto del fatto ab origine contestato e della difesa esercitata in ordine a tutti gli elementi della condotta, poi, diversamente e correttamente qualificata come peculato;
che non sussiste violazione del principio invocato dal ricorrente nel caso in cui l'imputato di delitto di abuso d'ufficio commesso per procurare a sè un ingiusto vantaggio patrimoniale, venga poi riconosciuto responsabile di peculato, trattandosi di fattispecie in fatto contestata ab origine in tutti i suoi elementi materiali in base ai quali si è operata la corretta qualificazione giuridica ritenuta in sentenza;
che il ricorso, pertanto, va rigettato e l'imputato va condannato ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2004