Articolo 28 del Codice dell'ordinamento militare
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Art. 28. Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate 1. Il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate e' organo di consulenza del Capo di stato maggiore della difesa. E' presieduto dal Capo di stato maggiore della difesa, e ne fanno parte, altresi', il Segretario generale della difesa, ((il Direttore nazionale degli armamenti,)) i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante del Comando operativo di vertice interforze e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 2. Le determinazioni adottate dal Capo di stato maggiore della difesa, che ne assume la piena responsabilita', costituiscono disposizioni per i Capi di stato maggiore di Forza armata, per il Comandante del Comando operativo di vertice interforze, per il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell'Arma, ((per il Direttore nazionale degli armamenti)) e per il Segretario generale della difesa. 3. Le disposizioni regolanti il funzionamento dell'organo sono contenute nel regolamento.
Entrata in vigore il 23 giugno 2023
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