Sentenza 18 febbraio 2009
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo disposto ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1992 n. 356, la giustificazione che l'interessato ha l'onere di fornire in ordine alla provenienza dei beni suscettibili di confisca consiste nella prova della liceità della loro provenienza e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna.
Commentario • 1
- 1. Sulla rilevanza dei redditi non dichiarati al fisco ai fini delFrancesco Menditto · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1 - Il principio "innovativo" affermato dalla Corte. La complessa materia delle misure patrimoniali (penali e di prevenzione). La sentenza in commento sembra che "ribalti" il principio secondo cui non è consentito allegare la legittima provenienza dei beni sottoposti a sequestro (e confisca) ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 306/92, conv. in l. 356/92, attraverso redditi derivanti da evasione fiscale. L'importanza, anche pratica, del tema impone la ricognizione dei principi enucleati dalla giurisprudenza in materia di sequestro e confisca ex art. 12-sexies l. 356/92 e della loro applicazione da parte della Corte. Giova premettere che la materia delle misure cautelari reali è estremamente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/02/2009, n. 10756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10756 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/02/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 660
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 039649/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LE IO N. IL 04/04/1962;
2) OT RE N. IL 04/03/1970
3) OT AT N. IL 24/05/1946;
avverso ORDINANZA del 11/04/2008 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARBARISI MAURIZIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. BAGLIONE Tindari, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. FURFARO Sandro, Sostituto Processuale dell'Avv. BARIOLO Adriano che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza in data 11 aprile 2008, depositata il 12 aprile 2008, il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria confermava (con l'eccettuazione di un libretto a deposito risparmio) il sequestro preventivo eseguito nei confronti di EL AN, VO TE e VO IN dal GIP DDA di Reggio Calabria in relazione alla L. n. 346 del 1992, art. 12 sexies concernente, tra l'altro, un appartamento.
2. - Avverso il citato provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, EL AN, VO TE e VO IN, chiedendo l'annullamento del provvedimento gravato e lamentando l'omessa valutazione della documentazione prodotta e degli assunti difensivi con violazione del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies. Ci si doleva in particolare del fatto che l'immobile in parola fosse di esclusiva proprietà di VO IN che aveva acquistato il terreno nell'anno 1980 avendovi costruito l'immobile prima del matrimonio della figlia TE;
la presunzione di pertinenzialità tra l'attività illecita dell'indagato e i beni di cui ha la disponibilità non può essere fatta risalire ad epoche remote. Di poi l'appartamento era in uso al ricorrente e non era nella sua disponibilità uti dominus.
OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso non è fondato e merita il rigetto.
3.1. - Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno chiarito che le condizioni necessarie e sufficienti per disporre il sequestro preventivo di beni confiscabili a norma del D.L. 8 giugno 1992, n.306, art. 12 sexies, commi 1 e 2, convertito con modificazioni nella
L. 7 agosto 1992, n. 356, consistono, quanto al fumus commissi delicti, nell'astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato e in relazione alle concrete circostanze indicate dal P.M., di una delle ipotesi criminose previste dalle norme citate, senza che rilevino ne' la sussistenza degli indizi di colpevolezza, nè la loro gravità e, quanto al periculum in mora, coincidendo quest'ultimo con la confiscabilità del bene, nella presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi (Sez. Un. 17 dicembre 2003-19 gennaio 2004, n. 920, Montella, riv. 226492). Premesso che il ricorso per cassazione, nel caso di specie, è consentito solo per violazione di legge (art. 325 c.p.p., comma 1), sicché a questo giudice di legittimità compete soltanto verificare se l'ordinanza impugnata abbia rispettato i principi giuridici che regolano la materia, così come precisati dalla citata sentenza delle Sezioni Unite. 3.2. - Ciò posto,occorre osservare che il ricorrente non contesta fumus commissi delicti, ma incentra le sue censure affermando non sussistere pertinenzialità tra l'appartamento di proprietà di VO IN (suocera di EL AN e madre di VO TE) e le attività illecite del EL (accusato del reato di cui all'art. 416 bis c.p.) essendo l'appartamento di proprietà di VO IN e non nella disponibilità uti dominus del EL e della moglie.
3.2.1. - Tali censure non possono essere accolte. L'ordinanza gravata da conto del fatto che le risultanze processuali abbiano posto in chiara evidenza come l'appartamento sito al terzo piano del cosiddetto Palazzo EL-VO, sito in Benestare contrada Ricciolio n. 32 S. Luca - Bovalino sia abitato abitualmente dal EL e dalla moglie tanto che anche l'utenza allacciata nell'abitazione è a nome di VO TE. Inoltre il giudice di merito valorizza in modo logico e congruo la circostanza che, sebbene tutto il fabbricato risulti di proprietà di VO IN, soggetto che abita altrove e che gli accertamenti di PG attestano non abitare nell'appartamento in questione, sotto il predetto prefabbricato è stato scoperto il bunker della cosca EL-VO, prova evidente di un diverso e più personale utilizzo, non solo dell'appartamento al terzo piano, ma di tutto il fabbricato. 3.2.2. - Il Tribunale inoltre osserva che nulla peraltro era risultato delle asserite donazioni effettuate da VO IN e dal marito di questa, VO PP, ai figli e concernenti i piani del fabbricato fatto da loro costruire in economia ovvero, secondo una diversa versione, del danaro dato dai genitori ai figli per la continuazione dell'edificazione, assunti che venivano avversati vuoi dalla constatazione circa l'esiguità dei redditi dei genitori, vuoi dal fatto che VO PP decedette ben prima che l'abitazione fosse costruita, vuoi infine per la sproporzione dei beni gestiti da EL-VO in relazione alla propria redditualità.
L'ordinanza impugnata è pertanto rispettosa del principio di diritto secondo il quale la "giustificazione" che l'interessato ha l'onere di fornire ai sensi dell'art. 12 sexies cit. circa la provenienza dei beni da sottoporre a confisca consiste "nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna" (Sez. Un. n. 920 del 2004 cit., riv. 226491) prova che non può dirsi in alcun modo assolta.
4. - Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno, in mancanza di elementi indicativi dell'assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 febbraio 2009. Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2009