Sentenza 7 ottobre 2016
Massime • 1
In tema confisca disciplinata nell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, la presunzione di illegittima acquisizione dei beni da parte dell'imputato condannato per delitti rivelatori di illecito arricchimento ha un ambito temporale più esteso laddove alla commissione del reato corrisponda un periodo di nullafacenza e di irregolare permanenza del predetto sul territorio, in palese contrasto con l'entità delle risorse accumulate dallo stesso in detto periodo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata che aveva rigettato l'opposizione al provvedimento di confisca di somme di denaro giudicate di illegittima provenienza in ragione della condizione del condannato di costante disoccupazione, correlata alla illegale permanenza nel territorio dello Stato, nei cinque anni intercorsi tra la commissione del reato e il sequestro del denaro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/2016, n. 33330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33330 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2016 |
Testo completo
33330 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 3024/2016 Massimo Vecchio - Relatore- CC 07/10/2016 Antonella Patrizia Mazzei R.G.N. 36670/2015 Rosa Anna Saraceno Palma Talerico Gaetano' Di Giuro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RE FE, nato in [...] il [...], avverso l'ordinanza del 10/07/2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, رسل visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Antonella Patrizia Mazzei;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 10 luglio 2015, ha preliminarmente dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio di opposizione, ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., il giudice che abbia adottato il provvedimento di confisca, in relazione agli artt. 111 e 117 Cost. con riferimento agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (abbreviata in Cedu); ha, quindi, respinto l'opposizione proposta da RE FE avverso il provvedimento di confisca della somma di euro 10.120, di cui 9.250 in banconote valide e 870 in banconote contraffatte, emesso il 31 marzo 2015, ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356. A RE era stata applicata, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di tre anni e due mesi di reclusione ed euro 14.000 di multa per avere illecitamente detenuto, il 26 giugno 2010, un chilo di eroina (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), giusta sentenza del 15 febbraio 2011, irrevocabile dall'8 febbraio 2012; egli aveva espiato la suddetta pena fino al 12 gennaio 2013; due anni dopo, il 18 marzo 2015, era stato eseguito il sequestro della somma sopra indicata, rinvenuta nella stanza dell'appartamento in Padova, via Lagrange, della quale RE aveva l'uso esclusivo disponendo delle chiavi dell'intera abitazione, condotta in locazione dal cittadino moldavo, IC CO. Secondo il giudice dell'esecuzione, sussistevano i presupposti della confisca cosiddetta allargata, di cui all'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, cit., trattandosi di somma sproporzionata al reddito o alla attività economica del condannato, rimasto irregolarmente in Italia dopo la sua scarcerazione senza svolgere alcuna lu attività lavorativa;
di tale somma RE non aveva giustificato la provenienza, tale non potendo ritenersi l'allegato accantonamento di denaro per sostenere le spese del suo imminente matrimonio, ciò supponendo, dal momento della scarcerazione a quello del sequestro, un risparmio di circa euro 400 mensili non giustificato da alcun guadagno, oggettivamente rilevabile, senza trascurare che la somma non era custodita nell'abitazione della fidanzata di RE, in via Montà di Padova, dove lo stesso aveva dichiarato di abitare, bensì nel suddetto appartamento in via Lagrange, dove gli investigatori erano arrivati all'esito di approfonditi accertamenti, poiché RE aveva taciuto la disponibilità della stanza perquisita, nella quale, insieme alla somma di denaro sequestrata, erano stati rinvenuti suoi indumenti ed effetti personali, tra cui il passaporto albanese. La sequenza non dilatata dei tempi della condanna nel 2011 per fatto commesso nel 2010, della scarcerazione per espiazione di pena nel 2013, e del rinvenimento del denaro sequestrato nel 2015; la ragionevolezza dell'esclusa imputazione della somma di euro 9.520 a risparmi sul lavoro in nero che l'interessato avrebbe svolto dopo la scarcerazione, del quale non esisteva traccia alcuna;
la sproporzione del denaro rinvenuto rispetto alle disponibilità economiche dell'interessato nel tempo successivo alla sua scarcerazione fino all'operato sequestro;
la presumibile provenienza illecita di esso, mancando 2 specifiche e riscontrabili allegazioni di derivazione da redditi leciti o dall'esercizio di una attività economica;
tutti i predetti elementi hanno convinto il giudice dell'esecuzione della legittimità del provvedimento di confisca del denaro sequestrato, di cui è stata ritenuta plausibile la provenienza proprio dall'attività di traffico di sostanze stupefacenti per cui RE era stato condannato, con il conseguente rigetto della proposta opposizione.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione RE tramite il difensore, avvocato Giovanni Gentilini del foro di Padova, il quale, con unico motivo, deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione. Senza riproporre la questione di illegittimità costituzionale prospettata al giudice dell'esecuzione, il ricorrente osserva che la confisca cosiddetta estesa di cui all'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, collocandosi ad un livello intermedio tra quella tipicamente pertinenziale di cui all'art. 240 cod. pen. e quelle più marcatamente repressive o preventive di cui agli artt. 322-ter cod. pen. e 16 d.lgs. n. 159 del 2011, va applicata con prudenza dal giudice secondo i canoni, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (citata sentenza n. 41100 del 2014 di questa prima sezione), di parziale attenuazione del vincolo di pertinenza e di ragionevole temporalità della presunzione di derivazione illecita;
nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione sarebbe incorso nella palese violazione dei ла parametri normativi che rilevano e, comunque, nella illogicità motivazionale per aver assunto come dato temporale di partenza quello del termine di espiazione della pena, il 12 gennaio 2013, anziché quello di commissione del reato, il 26 giugno 2010, superando il limite di ragionevolezza temporale nella presunzione di illecita provenienza del denaro, e per avere apoditticamente considerato la somma di euro diecimila, di per sé non elevata, sproporzionata alle potenzialità economiche del condannato, addirittura riconducendola a compenso postumo per l'attività delittuosa nel campo del traffico di eroina commessa dall'interessato nel giugno 2010 ossia circa cinque anni prima del rinvenimento e sequestro del denaro nel marzo 2015, con aperta inosservanza anche del requisito di attenuata pertinenzialità. vincolataNon sussisterebbe alcun elemento per ritenere la somma collegabile alla pericolosità manifestata dal condannato, sia con riguardo al reato oggetto della precedente condanna, sia con riguardo ad altre del tutto indimostrate attività illecite. Al contrario, dopo la scarcerazione, RE non aveva dato adito ad alcun rimarco, pur restando irregolarmente presente nel territorio italiano, e il 25 giugno 2015 aveva effettivamente contratto matrimonio con la fidanzata 3 rumena, in Padova, come da certificato prodotto, ad ulteriore conforto della destinazione della somma sequestrata proprio alle spese matrimoniali, come dichiarato.
3. Il Procuratore generale, all'esito di breve disamina storica e normativa del caso, ha concluso per il rigetto del ricorso, non ravvisando i vizi giuridici e motivazionali denunciati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Secondo la corretta lettura della norma applicata nel caso in esame, la condanna per uno dei reati indicati nell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato allorché, da un lato, sia provata la sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico dei beni posseduti, e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi. In particolare, è irrilevante il requisito della pertinenzialità dei beni rispetto al reato per cui si è proceduto, sicché la confisca non è esclusa dal fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta ме, condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato, poiché, ai fini della sproporzione, i termini di raffronto dello squilibrio vanno fissati nel reddito dichiarato o nei proventi dell'attività economica esercitata, da un lato, e nel valore economico dei beni acquisiti, dall'altro, e tanto nella cornice temporale dei singoli acquisti e non con riferimento al tempo di adozione della misura di sicurezza (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226490; Sez. 6, n. 721 del 26/09/2006, dep. 2007, Nettuno, Rv. 235607; Sez. 1, n. 11269 del 18/02/2009, Pelle, Rv. 243493; Sez. 5, n. 19358 del 21/02/2013, Rao, Rv. 255381). Riguardo alla "giustificazione" di provenienza, idonea ad elidere la presunzione di illecita derivazione fondata sulla precedente condanna per uno dei delitti cosiddetti "spia", sintomatici cioè di illecito arricchimento, e sulla sproporzione tra risorse lecitamente disponibili e valore dei beni al tempo dei rispettivi acquisti, essa per essere credibile deve consistere nella prova della positiva liceità della provenienza dei beni e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta la condanna (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, cit., Rv. 226491; Sez. 1, n. 10756 del 18/02/2009, Pelle, Rv. 242896). 4 La presunzione di illegittima provenienza delle risorse patrimoniali, accumulate da un soggetto condannato per uno o più reati indicati nell'art. 12- sexies d.l. n. 306 del 1992, conv. dalla I. n. 356 del 1992, cit., deve escludersi solo in presenza di fonti lecite e proporzionate di produzione, sia che esse siano costituite dal reddito dichiarato ai fini fiscali, sia che provengano dall'attività economica svolta, ancorché non evidenziate, in tutto o in parte, nella dichiarazione dei redditi, restando a carico dell'interessato l'onere di dimostrare che i beni sequestrati sono stati acquistati con il provento di attività economiche lecite, benché non denunciate al fisco (Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011, dep. 2012, Bianco, Rv. 252855; Sez. 1, n. 9678 del 05/11/2013, dep. 2014, Creati, Rv. 259468; Sez. 2, n. 49498 del 11/11/2014, Pucillo, Rv. 261046). Peculiare rilievo, nell'economia del presente giudizio, assume l'arresto giurisprudenziale, secondo il quale la presunzione di illegittima acquisizione dei beni da parte dell'interessato deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano "ictu oculi" estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla commissione del fatto criminoso (Sez. 1, n. 11049 del 05/02/2001, Di Bella, Rv. 226051; Sez. 1, n. 2634 del 11/12/2012, dep. 2013, Capano, Rv. 254250; Sez. 4, n. 35707 del 07/05/2013, D'Ettorre, Rv. 256882; Sez. 1, n. 41100 del 16/04/2014, Persichella, Rv. 260529). ли Tale principio deve ritenersi specularmente applicabile al caso di beni acquistati in tempo eccessivamente differito rispetto alla precedente commissione del delitto per cui l'interessato è stato condannato. Tanto premesso con la breve ricapitolazione degli arresti giurisprudenziali in materia di confisca allargata, ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992, ritiene la Corte che il giudice dell'esecuzione abbia fatto buon governo, nel caso in esame, dei principi suddetti e che siano, pertanto, infondate le censure difensive di violazione di legge e vizio della motivazione. Non sono, invero, controversi gli elementi essenziali della misura di sicurezza applicata ossia la precedente condanna del ricorrente per illecita detenzione di un chilogrammo di eroina nel giugno 2010 e la sproporzione tra l'assenza di redditi dichiarati e di alcuna attività economica nel tempo successivo all'espiazione della pena, terminata nel gennaio 2013, fino al tempo del rinvenimento e sequestro, il 18 marzo 2015, della consistente somma di oltre novemila euro. Il divario temporale, evidenziato dal ricorrente, tra il tempo del commesso reato (26 giugno 2010) e quello del sequestro del denaro (18 marzo 2015), in misura sproporzionata alle disponibilità dell'interessato e in assenza di prova della sua legittima provenienza, è stato considerato dal Giudice dell'esecuzione non ostativo alla confisca sulla base di una serie di considerazioni di merito, non manifestamente illogiche né contraddittorie, e, come tali, non rivedibili in questa sede, le quali allignano nella condizione di costante disoccupazione dell'interessato correlata alla sua permanenza in Italia in condizioni di illegalità per non avere neppure richiesto il permesso di soggiorno, elementi, i predetti, confliggenti colla consistente entità della somma sequestrata e col possesso anche di banconote contraffatte in dimora diversa da quella dichiarata, nella rilevata assenza di alcun indice di lecita acquisizione del medesimo denaro, tale non essendo il solo programmato matrimonio, come ragionevolmente ritenuto dal giudice dell'esecuzione, benché effettivamente celebrato nelle more del presente procedimento. In particolare, non è esatto il rilievo del ricorrente secondo cui il Giudice dell'esecuzione avrebbe alterato la retta scansione temporale della vicenda e preso in considerazione solo il tempo trascorso tra il termine di espiazione della pena (gennaio 2013) e quello del sequestro della somma di denaro (marzo 2015), poiché il provvedimento impugnato non omette di considerare la risalenza del commesso reato al giugno del 2010, e, tuttavia, con argomentazioni non manifestamente illogiche né contraddittorie, ritiene che la presunzione di illecita acquisizione del denaro rinvenuto resista al tempo trascorso dal precedente reato fino a quello del sequestro, sulla base della complessiva valutazione di plurimi indici sfavorevoli al condannato, già sopra richiamati. Appare, dunque, corretto affermare il seguente principio: alla maggiore pregnanza degli elementi sintomatici di provenienza illecita dei beni rinvenuti nella disponibilità di persona condannata per delitti rivelatori di illecito arricchimento, ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992, corrisponde un più esteso parametro temporale di presunzione sfavorevole alla liceità delle acquisizioni patrimoniali successive al reato, laddove ad esso sia seguito un tempo prolungato di nullafacenza e di irregolare permanenza sul territorio, in palese contrasto con l'entità delle risorse accumulate dal condannato nello stesso periodo.
2. Ne discende la conformità a logica e diritto del giudizio espresso dal giudice dell'esecuzione nei termini anzidetti, e, quindi, l'infondatezza delle censure motivazionali e in diritto proposte, ciò che impone il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 6 سلام کرتے
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 07/10/2016. Il consigliere estensore Il presidente Antonella Patrizia Mazzei Massimo Vecchio Vecchio Cefatos DEPOSITATA IN CANCELLERIA 10 LUG 2017 IL CANCELLIERE Stefania FATELLA 7