Sentenza 17 giugno 2015
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo di beni confiscabili a norma dell'art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356, dalla accertata sproporzione tra guadagni (desumibili dal reddito dichiarato ai fini delle imposte) e patrimonio scatta una presunzione (iuris tantum) di illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata dall'interessato sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene sequestrato in quanto acquistato con proventi proporzionati alla propria capacità reddituale lecita e, quindi, anche attingendo al patrimonio legittimamente accumulato. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto immune da censure la motivazione con cui il giudice del merito aveva ritenuto insoddisfacenti le allegazioni del ricorrente a sostegno della liceità dell'acquisto dei beni sequestrati).
Commentari • 2
- 1. Art. 240-bis - Confisca in casi particolari (1)https://www.filodiritto.com/
- 2. Abuso psicologico del potere: perché non è corruzione ma induzione indebita (Cass. Pen. n. 50065/2015)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 30 agosto 2023
Indice: Introduzione I fatti La questione giuridica La decisione della Corte Il principio di diritto La massima La sentenza integrale 1. Introduzione La sentenza in commento affronta una delle questioni più delicate nel sistema dei delitti contro la Pubblica Amministrazione: quando la dazione di denaro configuri un accordo corruttivo e quando, invece, un'induzione indebita ex art. 319-quater c.p.. Si tratta di un discrimine tutt'altro che teorico: dalla qualificazione del fatto dipende la punibilità del privato (che nell'induzione indebita è a sua volta punito) e il diverso trattamento sanzionatorio riservato ai pubblici ufficiali. La Cassazione, con la decisione n. 50065/2015, ribadisce …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/06/2015, n. 29554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29554 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 17/06/2015
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 1268
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere - N. 6798/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. EL HE nato il [...];
2. ZA IN, nata il [...];
3. EL IL nata il [...];
4. EL LE nato il [...];
avverso l'ordinanza del 18/12/2014 del Tribunale del Riesame di Livorno;
Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sante Spinaci che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore avv.to Talini Marco che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
1. Con ordinanza del 18/12/2014, il Tribunale del Riesame di Livorno confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale della medesima città nella parte in cui aveva disposto il sequestro su una serie di immobili riconducibili, per diritto di proprietà o sul rilievo di una fattuale disponibilità a EL GE - indagato per usura aggravata - pur a fronte della loro formale intestazione ai congiunti DI IN (moglie), ED AL e ED LA (figli).
2. Avverso la suddetta ordinanza, EL GE, ZA IN, EL AL e EL LA, hanno proposto un unico ricorso redatto a mezzo del comune difensore, deducendo i seguenti motivi:
2.1. violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c): i ricorrenti EL AL e EL LA hanno eccepito la nullità dell'ordinanza, in quanto, erroneamente, non era stato loro concesso di partecipare all'udienza sul presupposto che essi avevano rinunciato alla richiesta di riesame avverso un sequestro probatorio che era stato revocato. In realtà, il tribunale non si era avveduto che essi avevano continuato a coltivare l'interesse a partecipare all'udienza non avendo affatto rinunciato al ricorso avverso il sequestro preventivo: "Allorché ED LA ed ED AL sono comparsi in udienza, il Pubblico Ministero, evidentemente equivocando sulla portata della loro rinuncia, ha obiettato che essi non potevano parteciparvi in quanto rinunzianti alle rispettive richieste di riesame. Il difensore nulla osservava sul punto ed il tribunale, incorrendo nello stesso equivoco, non consentiva ai due ricorrenti di partecipare all'udienza camerale".
2.2. violazione del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies sotto il profilo della sproporzione: il ricorrente ED GE, ha premesso che il tribunale, nell'ordinanza impugnata, aveva positivamente riconosciuto, così come era stato dimostrato nell'istanza di riesame, che egli era "effettivamente titolare di un ragguardevole patrimonio mobiliare ed immobiliare" legittimamente accumulato nel corso degli anni: ciononostante, il tribunale aveva affermato che, ai fini della valutazione della sproporzione, rispetto ai beni ulteriori e diversi sequestrati, il suddetto patrimonio sarebbe irrilevante. Il ricorrente contesta la conclusione alla quale è pervenuto il tribunale sostenendo che la norma intende colpire l'accumulazione che non trovi giustificazione nel reddito e nelle disponibilità economiche legittime del soggetto, sicché sarebbe irragionevole ed incostituzionale "laddove pretendesse di ignorare, come pure vorrebbe il tribunale, il fatto che la persona proposta, prima degli acquisti sottoposti a verifica, possieda, come nel caso di ED e DI, danari disinvestiti ed in contanti, legittimamente acquisiti ed assolutamente sufficienti, anzi sovrabbondanti, rispetto alle acquisizioni analizzate. Quindi la sproporzione non può essere circoscritta al mero reddito dichiarato ai fini delle imposte, ma deve essere verificata anche alla luce dell'attività economica del soggetto, che è concetto, a nostro parere, sufficientemente ampio da ricomprendere le disponibilità economiche che siano entrate nel patrimonio in modo legittimo. Nel nostro caso, come si è visto, ED GE e la moglie, negli anni precedenti a quelli oggetto di disamina da parte della Guardia di Finanza, avevano legittimamente accumulato un patrimonio consistente, anche in danaro contante (che derivava dall'incasso dei titoli di stato che a più riprese erano stati loro restituiti dall'A.G.), assolutamente capace di consentir loro di investire in affari immobiliari somme ben maggiori di quelle che via via entravano come fonti di reddito pro tempore (...)";
2.3. Violazione del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, sotto il profilo della necessità di verificare la congruità per annualità e non per singola acquisizione: il ricorrente sostiene che il tribunale non avrebbe rispettato il principio di diritto indicato dalle SS.UU. n. 920/2003, Montella, secondo il quale la congruità dev'essere verificata specificamente per ogni singolo acquisto. In ogni caso, ove fosse corretto il criterio della valutazione su base annuale, l'ordinanza dovrebbe comunque essere annullata sia perché avrebbe applicato, relativamente all'anno 2008, il criterio più analitico del rapporto tra disponibilità e singolo acquisto, sia perché, erroneamente, era stato escluso che potessero essere imputate fra le entrate dell'anno successivo le plusvalenze dell'anno preso in considerazione. "Se nell'anno 2006, tanto per fare un esempio, le fonti (rectius: entrate) sono risultate pari ad Euro 368.389,16, mentre gli impieghi (rectius: uscite) sono risultati pari ad Euro 283.704,49, ciò significa che si è risparmiato la somma di Euro 84.684,67. Tale somma, pertanto, si è resa disponibile per essere impiegata l'anno successivo, e, quindi, secondo il noto criterio parametrale, deve essere addizionata alle fonti calcolate per l'anno 2007, pari ad Euro 290.904,12; quindi, per il 2007, si dovevano indicare fonti per Euro 290.904,12 più Euro 84.684,67, per un totale di Euro 375.588,79. In questo modo, restando all'esempio, si doveva affermare che vi era congruità anche per il successivo anno 2007, posto che gli impieghi, per tale periodo, sono stati quantificati in Euro 365.656,68. Anche in questo caso, cioè per l'anno 2007, si sarebbe dovuto rilevare un avanzo di circa Euro 10.000,00 che andava aggiunto alle fonti dell'anno successivo" (motivo sub 4).
2.4. Violazione D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, sotto il profilo della corretta individuazione dei beni da sottoporre a confisca: il ricorrente ha premesso che, secondo il Tribunale, laddove vi sia sproporzione, tutti i beni acquisiti nell'anno di riferimento, anche quelli per i quali vi sarebbe piena congruità, debbano essere sequestrati. Il ricorrente, ha obiettato che "la norma non prevede la confisca di tutti i beni acquistati dal prevenuto se vi sia sproporzione tra il loro valore ed il reddito ovvero l'attività economica del titolare. Prevede, invece, appropriatamente, la confisca soltanto di quei beni che siano in valore sproporzionato al reddito o all'attività economica. Pertanto, se il proposto risulta incongruo di 100 si potranno sequestrare beni per il valore di 100, ma non di 1.000, posto che i beni acquistati per il residuo valore di 900 trovano giustificazione e coerenza con l'attività economica ovvero col reddito della persona. La rado del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, del resto, ove si voglia conservare a tale norma una qualche parvenza di legittimità costituzionale, è quella di determinare un'inversione dell'onere della prova, producendo una presunzione di illecita acquisizione di tutti quei beni che non trovino riscontro nel reddito o nell'attività economica, a prescindere dal dato temporale del loro acquisto e dal loro collegamento con il reato contestato": il che troverebbe conferma nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità.
3. Il Pubblico Ministero ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha contestato e confutato gli argomenti addotti dai ricorrenti. DIRITTO
1. Innanzitutto, al fine di meglio delimitare l'oggetto del presente ricorso, v osservato che:
a) non vi è alcuna contestazione sul fumus delicti, da parte dell'unico indagato ED GE;
b) non vi è alcuna contestazione sulla circostanza che i beni sequestrati siano nella giuridica disponibilità dell'indagato ED GE, e cioè anche i beni formalmente intestati ai propri congiunti nonché ricorrenti. Sul punto, infatti, non una sola parola è stata spesa dai terzi sequestrati (DI, ED AL e ED LA) avverso la motivazione con la quale il Tribunale ha stabilito che i beni sequestrati sono, in realtà, nell'esclusiva disponibilità dell'indagato (pag. 7 ordinanza impugnata);
c) la suddetta conclusione, consente, quindi, di ritenere carenti di legittimazione ed interesse, quantomeno i terzi sequestrati ED AL e ED LA, proprio perché, dovendosi considerare i beni sequestrati nella disponibilità dell'indagato, solo costui ha interesse a far valere le proprie ragioni in ordine ai presupposti sulla sequestrabilità dei beni;
d) infine, la doglianza dedotta dai soli ED AL e ED LA, in ordine alla violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c) (supra p. 2.1.), va ritenuta manifestamente infondata per le ragioni di seguito indicate.
Dal verbale dell'udienza tenutasi il 18/12/2014, non risulta da nessuna parte che il tribunale, come hanno sostenuto i ricorrenti, non aveva loro concesso di partecipare all'udienza. Al contrario, ad un certo punto, si trova scritto che "il difensore fa presente che questa mattina, nel corso della discussione sono comparsi ED AL e ED IT. Il difensore intende far presente che il Pubblico Ministero ha osservato che il riesame non interessava più le loro posizioni per le vicende che stava illustrando (avvenuto dissequestro) ed essi sono usciti": quindi, per come risulta dal suddetta verbalizzazione, uscirono dall'aula d'udienza per loro libera scelta, non perché invitati a farlo dal tribunale. A tutto concedere, poi, non risulta neppure che il difensore abbia sollevato e tempestivamente dedotto la pretesa nullità (di natura intermedia), ex art. 182 c.p.p., comma 2. 2. Le doglianze di cui ai 2.2. - 2.3. illustrate in parte narrativa, e dedotte dal solo ricorrente ED GE, ruotano, tutte, intorno al seguente argomento: il tribunale, al fine di stabilire se gli acquisti dei beni immobili sequestrati fossero proporzionati al reddito da lui percepito, erroneamente, non aveva tenuto conto del "poderoso patrimonio" che egli aveva documentato di possedere legittimamente e dal quale egli aveva attinto le risorse per acquistare gli immobili sequestrati. In altri termini, "si era azzerata la situazione economico patrimoniale di ED e DI al 2005 (perché i precedenti provvedimenti avevano valutato la congruità sino a tutto l'anno 2004) considerando che egli e la moglie partivano esclusivamente da quel che risultava versato sui loro conti correnti".
Il tribunale (pag. 10 ordinanza impugnata), ha interpretato il concetto di "sproporzione" nei seguenti testuali termini: "(...) È infatti evidente che il termine di raffronto della congruità delle acquisizioni, nel sistema delineato dall'art. 12 sexies, non è la dimensione del patrimonio dell'indagato, ossia, in parole semplici, la sua complessiva ricchezza, bensì la sua capacità di produrre reddito;
il legislatore, facendo riferimento ai redditi dichiarati ed alle attività economiche, privilegia chiaramente l'aspetto dinamico, redditivo della ricchezza rispetto alla consistenza statica del patrimonio, ponendo, nei termini chiariti, la presunzione (iuris tantum) di illecita accumulazione quando gli acquisti risultino sproporzionati al cospetto delle entrate lecitamente maturate nel medesimo periodo. La ratio è chiara ed altrettanto chiaramente si comprende che una diversa lettura renderebbe, di fatto, inapplicabile la norma nei confronti di chi sia titolare di un patrimonio ingente, rispetto al quale mai o quasi mai l'acquisizione e l'accumulo di altri beni potrebbe dirsi incongrua o sproporzionata;
viceversa, la visione normativa muove dal presupposto che anche il ricco - in questo caso, anche ED GE - debba, in caso di condanna per uno dei gravi reati cui si riconosce l'attitudine a determinare notevoli ritorni patrimoniali, giustificare la provenienza del denaro o delle risorse impiegate per acquistare nuovi beni, quando risultino significativamente eccedenti la sua attuale capacità di reddito".
3. In via preliminare, va chiarito, in punto di diritto, il concetto di "sproporzione" atteso che i ricorrenti su di esso hanno, in pratica, incentrato, tutto il ricorso.
La L. n. 356 del 1991, art. 12 sexies dispone che, in caso di condanna per alcuni determinati reati (fra cui quelli di usura per il quale risulta indagato il ED): "è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica".
La norma, quindi, ruota sui seguenti concetti:
a) l'oggetto della confisca: sono confiscabili denaro, beni o altre utilità di cui il condannato risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo;
b) presupposti della confisca sono: 1) la mancata giustificazione della lecita provenienza dei suddetti beni;
2) i beni devono essere di valore sproporzionato rispetto al reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o all'attività economica. La complessa problematica derivante dalla confisca in questione (c.d. allargata), ha trovato un suo punto di approdo nella sentenza delle SS.UU. n 920/2004 riv 226490, Montella, che ha fissato i seguenti principi ai quali la successiva giurisprudenza di questa Corte si è sempre adeguata:
1. l'accusa deve provare (alternativamente: Cass. 29926/2011), la sproporzione o tra il valore dei beni ed i redditi dichiarati o tra il valore dei beni e l'attività economica svolta dall'indagato - imputato - condannato - salva, ovviamente, la possibilità per costui, di allegare e/o provare fatti in contrario sulla lecita provenienza dei redditi;
2. la sproporzione dev'essere provata, dalla pubblica accusa, non in relazione all'intero patrimonio ma al momento dell'acquisto di ciascun bene di cui è disposta la confisca;
3. non occorre la prova della pertinenzialità fra i beni confiscati ed i reati addebitati all'indagato-imputato-condannato (Cass. 5452/2010): di conseguenza, essendo la condanna e la presenza della somma dei beni di valore sproporzionato realtà attuali, la confiscabilità dei singoli beni, derivante da una situazione di pericolosità presente, non è certo esclusa per il fatto che i beni siano stati acquisiti in data anteriore o successiva al reato per cui si è proceduto o che il loro valore superi il provento del delitto per cui è intervenuta condanna. Peraltro questo principio è stato temperato dalla successiva giurisprudenza che ha ritenuto che "In tema di sequestro preventivo ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, convertito in L. n. 356 del 1992, la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano "ictu oculi" estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione": Cass. 35707/2013 Rv. 256882; Cass. 41100/2014 Rv. 260529;
4. si tratta di una misura di sicurezza atipica con funzione anche dissuasiva, parallela all'affine misura di prevenzione antimafia introdotta dalla L. 32 maggio 1965, n. 575. In ordine al concetto di sproporzione, le SS.UU., hanno testualmente scritto: "Il legislatore impiega il termine sproporzione e ciò rimanda non a qualsiasi difformità tra guadagni e capitalizzazione, ma ad un incongruo squilibrio tra questi, da valutarsi secondo le comuni regole di esperienza. La sproporzione così intesa viene testualmente riferita, non al patrimonio come complesso unitario, ma alla somma dei singoli beni, con la conseguenza che i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, non vanno fissati nel reddito dichiarato o nelle attività al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel reddito e nelle attività nei momenti dei singoli acquisti, rispetto al valore dei beni volta a volta acquisiti. La giustificazione credibile attiene alla positiva liceità della provenienza e non si risolve nella prova negativa della non provenienza dal reato per cui si è stati condannati. E così, per esempio, per gli acquisti che hanno un titolo negoziale occorre un'esauriente spiegazione in termini economici (e non semplicemente giuridico-formali) di una derivazione del bene da attività consentite dall'ordinamento, che sarà valutata secondo il principio del libero convincimento.
8. La conclusione raggiunta è conforme ad una fondamentale scelta di politica criminale del legislatore, operata con l'individuare delitti particolarmente allarmanti, idonei a creare una accumulazione economica, a sua volta possibile strumento di ulteriori delitti, e quindi col trarne una presunzione, iuris tantum, di origine illecita del patrimonio "sproporzionato" a disposizione del condannato per tali delitti (...) il giudice non è autorizzato ad espropriare un patrimonio quando comunque sia di ingente valore, ma deve invece accertarne la sproporzione rispetto ai redditi ed alle attività economiche del condannato e ciò, come s'è visto, attraverso una ricostruzione storica della situazione esistente al momento dei singoli acquisti". Come si è detto questa interpretazione, in specie per quanto riguarda il concetto di sproporzione fra reddito e valore dei beni acquistati, non è stata mai messa in discussione: ex plurimis: Cass. 721/2006 Rv. 235607; Cass. 10756/2009 Rv. 242896; Cass. 5452/2010 Rv.
246083; Cass. 47567/2013 Rv. 258030 Si è, infatti, ritenuto che il raffronto tra il valore dei beni e i redditi dichiarati o derivanti da attività economica, dev'essere operato al netto dell'imposta (e delle eventuali spese per le esigenze di vita: Cass. 3851/1998 Rv. 212908; Cass. 5452/2010 cit, in motivazione) costituendo la differenza, le somme nella disponibilità dell'indagato/imputato.
Sempre con riguardo alla composizione del reddito di cui si deve tener conto, da ultimo la giurisprudenza si è attestata nel ritenere che "In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, la presunzione di illegittima provenienza di risorse patrimoniali accumulate da un soggetto condannato per il reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies deve escludersi in presenza di fonti lecite e proporzionate di produzione, sia che esse siano costituite dal reddito dichiarato ai fini fiscali sia che provengano dall'attività economica svolta, benché non evidenziate, in tutto o in parte, nella dichiarazione dei redditi, con la conseguenza che è onere dell'interessato dimostrare che i beni sequestrati sono stati acquistati con il provento di attività economiche non denunciate al fisco": Cass. 49498/2014 Rv. 261046; SS.UU. 33451/2014 Rv. 260247 secondo la quale "nell'art. 12 sexies, infatti, a differenza di quanto è previsto nella L. n. 505 del 1965, citato art. 2 ter, la presunzione di illecita provenienza dei beni del condannato viene ancorata letteralmente ed esplicitamente al combinato disposto della sproporzione rispetto all'attività economica svolta e dell'assenza di giustificazione, ma non anche, in alternativa, alla esistenza di sufficienti indizi della loro provenienza da qualsiasi attività illecita. In altri termini, se è vero che per entrambe le misure ablatorie è previsto che i beni da confiscare si trovino nella disponibilità diretta o indiretta del soggetto e che siano di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata, è altresì vero che il requisito alternativo della provenienza illecita del bene (qualificabile come frutto o reimpiego di proventi illeciti) è specificamente previsto solo per la confisca di prevenzione".
La sproporzione, quindi, come emerge dal dato testuale normativo e dalla stessa univoca giurisprudenza di legittimità, va calcolata avendo come punto di riferimento per il primo parametro, "il reddito" netto (o l'attività economica) ossia la sua capacità reddituale.
3.1. A questo punto, è opportuno una breve digressione in ordine ai concetti di "reddito" e "patrimonio".
Il reddito può essere definito come la ricchezza netta (derivante da lavoro e/o da capitale), creata da un determinato soggetto in un determinato periodo di tempo che, nell'art. 12 sexies cit., coincide con il periodo di imposta annuale: la legge, quindi, ha accolto una nozione dinamica del reddito perché legata al concetto di "flusso" ossia ad una grandezza variabile in un determinato periodo di tempo dipendente da diversi fattori economici.
Del tutto diverso, è, invece, il concetto di "patrimonio" netto: con tale lemma, in ambito economico, s'intende la ricchezza costituita dal valore complessivo dei beni, mobili o immobili, che un soggetto possiede in un determinato momento, al netto, appunto, delle passività che su di esso gravano: il suddetto concetto, in quanto è legato ad un preciso istante temporale, implica, quindi, una nozione statica (non a caso il patrimonio è denominato anche come uno stock di beni) che si contrappone a quella dinamica del reddito che presuppone, invece, la creazione di ricchezza (c.d. "flusso") nell'arco di un determinato periodo di tempo.
Quindi, il patrimonio, può essere formato oltre che da beni non strettamente derivanti dall'attività del soggetto (ad es. beni provenienti da un'eredità; da una vincita) anche e soprattutto dalle plusvalenze derivanti dal reddito e che risultano a fine del periodo considerato e che, ove non consumate, si capitalizzano entrando a far parte del patrimonio.
È ovvio, quindi, che qualsiasi soggetto, acquista beni o con le plusvalenze del reddito annuale (consumandolo, quindi, in tutto o in parte), o con quelle degli anni precedenti che, in quanto capitalizzate, sono entrate a far parte del proprio patrimonio. Ora, quando l'art. 12 sexies cit., indica il "reddito dichiarato ai fini delle imposte" come il parametro al quale occorre fare riferimento per accertare se il bene acquistato dall'indagato/imputato/condannato, sia congruo, non intende riferirsi al reddito percepito nell'anno in cui quel singolo bene è stato acquistato, ma intende riferirsi, alla capacità reddituale, ossia alla capacità di quel soggetto di percepire un reddito tale che gli consenta di acquistare quel determinato bene.
Se così non fosse, dovrebbe giungersi alla paradossale ed illegittima conclusione secondo la quale ogni qualvolta un soggetto acquista un bene il cui valore eccede la capacità reddituale dell'anno in corso (ad es. un immobile), l'acquisto dovrebbe essere automaticamente ritenuto incongruo senza possibilità di prova contraria. Invece, non si dubita che l'indagato possa allegare e dimostrare di avere acquistato quel bene non solo con il reddito dell'anno di acquisto ma anche con le plusvalenze derivate dai redditi degli anni precedenti o, comunque, con proventi legittimamente posseduti (ad es. una vincita di gioco;
un'eredità ricevuta).
In altri termini, l'indagato può allegare o dimostrare la legittimità dell'acquisto facendo leva sulla sua capacità di effettuare acquisti attingendo al patrimonio legittimamente accumulato: fra la capacità reddituale (ossia la capacità di produrre, mediamente, una determinata ricchezza per ogni anno d'imposta) ed il patrimonio vi è, infatti, una relazione biunivoca in quanto il patrimonio (salvo beni acquisiti legittimamente con risorse non provenienti dal reddito: ad es. eredità; vincite) costituisce, normalmente, la fotografia statica della ricchezza che un soggetto è riuscito ad accumulare, legittimamente, nel corso degli anni grazie alla sua attività e, quindi, grazie alla sua capacità di produrre reddito.
3.2. Questa precisazione, consente di introdurre un argomento fondamentale ai fini della corretta comprensione della problematica in esame: la distribuzione dell'onere probatorio.
Come si è già detto, le SS.UU. Montella, proprio nell'ottica di una interpretazione costituzionalmente orientata, hanno scritto, a chiare lettere, che "il giudice non è autorizzato ad espropriare un patrimonio quando comunque sia di ingente valore, ma deve invece accertarne la sproporzione rispetto ai redditi ed alle attività economiche del condannato e ciò, come s'è visto, attraverso una ricostruzione storica della situazione esistente al momento dei singoli acquisti": dunque, la circostanza che l'indagine patrimoniale debba essere effettuata per singolo bene, costituisce un'agevolazione per la difesa che, in tal modo, può allegare e documentare la legittima provenienza del denaro servito per acquistare quel determinato bene, cosa che sarebbe impossibile ove si pretendesse dall'indagato di dimostrare la legittima acquisizione dell'intero suo patrimonio.
Quando pertanto le SS.UU., sostengono che "(...) il termine sproporzione rimanda non a qualsiasi difformità tra guadagni e capitalizzazione, ma ad un incongruo squilibrio tra questi, da valutarsi secondo le comuni regole di esperienza" afferma, in sostanza, che la sproporzione è un concetto che implica un incongruo squilibrio tra guadagni (desumibili dal reddito dichiarato ai fini delle imposte) e patrimonio (ossia la "capitalizzazione"), proprio perché il capitale (rectius: il patrimonio) dev'essere congruo rispetto all'attività lecitamente esercitata dal soggetto e cioè alla sua capacità reddituale: solo quando il patrimonio è gravemente squilibrato ("sproporzionato") rispetto alla capacità reddituale, e, quindi, l'acquisto del bene sottoposto a sequestro non trova giustificazione, il bene può essere sequestrato. Non è, pertanto, corretto, al fine di stabilire il criterio della sproporzione, porre a raffronto il valore del bene acquistato in un determinato periodo con il solo reddito prodotto dall'indagato in quello stesso anno di imposta, impedendogli quindi, di dimostrare di avere attinto il denaro dal proprio patrimonio legittimamente accumulato: l'art. 12 sexies cit. non richiede affatto che l'acquisto sia proporzionato al reddito percepito nell'anno di acquisto: molto più semplicemente e più in generale, parla di "reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito" e, quindi, anche i redditi degli anni precedenti che, ove non consumati, si sono capitalizzati contribuendo a formare il patrimonio.
In altri termini, ciò che la legge intende colpire è l'illecita accumulazione patrimoniale (in terminis Cass. 11049/2001 Rv. 226052) ossia l'acquisto di beni al di fuori della propria lecita capacità reddituale nel momento dell'acquisto, capacità che va commisurata alla legittima capacità di spesa (risparmi; disinvestimenti;
debiti legittimamente contratti) che il soggetto ha in quel determinato momento.
Ciò è quanto si desume, peraltro, dalla stessa sentenza delle SSUU Montella: nella fattispecie, si trattava di un'evidente sproporzione del complesso dei beni di cui l'indagato disponeva e del loro valore (L.
3.946.403.915 per gli anni 1995 - 2000) con i redditi dichiarati e le attività economiche svolte (attività di manovale e, in modo non continuativo, di procacciatore di affari per le quali risulta un guadagno di L. 176.833.000 negli anni 1995-2000) nei momenti degli acquisti. A fronte di tale dato, l'indagato aveva sostenuto che, nel dicembre 1994 (quindi, ben prima dell'acquisto dei beni sequestrati), disponeva di un monte di titoli per circa L. 5 miliardi. Al che le SSUU replicarono che l'indagato "non solo non ha dato indicazione, secondo quanto si è finora osservato, di circostanze idonee a fornire una giustificazione credibile della sproporzione tra i suoi beni e i suoi guadagni leciti, ma anzi, attraverso l'ammissione e la mancata giustificazione di disponibilità per L. 5 miliardi, ha aggravato lo squilibrio rilevato all'atto del sequestro": il che è come dire che l'indagato ben avrebbe potuto dimostrare la legittima provenienza del denaro anche al di fuori dello stretto ambito temporale del reddito dichiarato nell'anno di acquisto degli immobili, allegazione e prova, però, fallita, proprio perché anche quella cospicua somma (facente parte del suo patrimonio da tempo antecedente all'acquisto dei beni sequestrati) non trovava alcuna giustificazione nella sua capacità reddituale.
Ed ancora, il suddetto principio trova un puntuale riscontro nelle singole fattispecie che si leggono nelle varie sentenze che si sono occupate della problematica del concetto di "sproporzione"; e così, ma solo a titolo esemplificativo e non certo esaustivo: Cass. 47567/2013 Rv. 258030; Cass. 5452/2010 la quale annullò l'ordinanza impugnata perché il Tribunale del riesame "non aveva neppure preso in considerazione, anche solo per confutarle, le allegazioni prodotte dalla difesa tendenti a dimostrare la provenienza lecita di alcuni beni e l'epoca degli acquisti", ossia allegazioni che non avevano nulla a che vedere con la prova derivante dal reddito prodotto nell'anno di acquisto dei singoli beni;
Cass. 11049/2001 cit. che, espressamente, scrive che, al fine di provare la legittima provenienza dei beni confiscati occorre dar conto della "provenienza dei mezzi impiegati per l'acquisizione dei beni medesimi sproporzionati rispetto alle proprie possibilità economiche, occorrendo fornire un'esauriente spiegazione che dimostri la loro derivazione da legittime disponibilità finanziarie": quindi, possibilità economica e disponibilità finanziaria che sono concetti non legati al singolo reddito percepito nell'anno d'acquisto del bene confiscato;
Cass. 25728/2008 riv. 240471 che, nel precisare che, "per testuale previsione del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, è soggetto a confisca o sequestro quando "non può giustificare la provenienza" delle disponibilità economiche non confacenti alle sue condizioni" respinse il ricorso perché non era stato assolto "l'onere di produrre la documentazione bancaria (nella sua piena disponibilità) a sostegno della tesi difensiva dell'autofinanziamento mediante pagamenti differiti ai fornitori":
quindi, un fatto che nulla ha a che vedere con il reddito percepito nell'anno di acquisto del bene confiscato.
In conclusione, e riassumendo sulla distribuzione dell'onere probatorio:
a) incombe all'accusa la prova della sproporzione del bene rispetto alla capacità reddituale (lecita) del soggetto nel momento in cui quel determinato bene entrò nel patrimonio dell'indagato;
b) una volta provata la mancanza di proporzione, in ragione del titolo del reato, scatta una presunzione (iuris tantum) di illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata, dall'interessato sulla base di specifiche e verificate allegazioni dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene sequestrato in quanto acquistato con proventi proporzionati alla capacità reddituale lecita e, quindi, anche attingendo al patrimonio legittimamente accumulato.
Alla stregua di quanto si è illustrato, si può pertanto, enunciare il seguente principio di diritto: "il concetto di "sproporzione di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies in quanto implica un incongruo squilibrio tra guadagni (desumibili dal reddito dichiarato ai fini delle imposte) e patrimonio, consente all'interessato di allegare e/o provare, sulla base di specifiche e verificate allegazioni, la legittima provenienza del bene sequestrato in quanto acquistato con proventi proporzionati alla propria capacità reddituale lecita e, quindi, anche attingendo al patrimonio legittimamente accumulato"
4. Chiarito, in punto di diritto, il concetto di "sproporzione" e la modalità di distribuzione dell'onere probatorio, non resta che verificare se il tribunale si sia attenuto ai suddetti principi. Sul punto, va osservato che il tribunale, in punto di fatto, ha preso in considerazione le argomentazioni del ED (che, appunto, sosteneva ed allegava che egli aveva acquistato i beni sequestrati con leciti proventi: cfr pag. 11-12), ma l'ha disattesa adducendo la seguente testuale motivazione (pag. 13 ordinanza impugnata): "(...) Le risposte di ED e degli altri ricorrenti sono, al momento, insoddisfacenti. Essi principalmente allegano - si è detto - la disponibilità di ingenti somme in denaro contante ed offrono la prova del precedente loro investimento in titoli di Stato. Di anomale e assolutamente rilevanti movimentazioni di contante, inoltre, rende edotti la stessa informativa della G.d.F. di Livorno del 10.10.2014, recepita peraltro anche dal decreto di sequestro preventivo, dove si dice di versamenti di denaro tra il 2005 ed il 2013 per oltre Euro 806 mila e di coevi prelevamenti per oltre 825 mila Euro. È tutta imputabile al ED la scelta di sottrarre una parte consistente delle proprie possidenze alla tracciabilità, conservando (forse in casa, in casseforti o chissà dove) quantitativi assolutamente anomali di contanti e sempre ai contanti ricorrendo per transazioni ordinane e straordinarie (allega, il ED, persi no di un pagamento di 80.000,00 Euro in cartamoneta alla Barclay's Bank, nell'ambito di una transazione immobiliare;
l'indagine patrimoniale ha accertato, in occasione degli acquisti di immobili di cui si discute, il frequente ricorso a pagamenti in contanti o mediante assegni circolari emessi dietro versamento di contanti allo sportello bancario), in spregio alle normative antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231 del 2007 (si pensi alla soglia di utilizzo del denaro contante, che sino al 29.4.2008 era stabilita in 12.500,00 Euro e progressivamente è stata ridotta, sino ai 1.000,00 Euro del 6.12.2011), e ciò nel contesto di una gestione patrimoniale costantemente orientata all'elusione o evasione fiscale (sono gli stessi ricorrenti, paludandosi di una malintesa etica del lavoro e del risparmio, a riferire di vendite immobiliari a prezzo più alto di quello dichiarato;
di condoni tombali;
di esportazione di valuta a San Marino); questa scelta, che si direbbe d'altri tempi se non fosse d'attualissimo riscontro, reca con sè la conseguenza di un caos assoluto nella analisi della consistenza, delle origini, delle dinamiche del patrimonio dell'indagato. Questo è oggi il punto: è pressoché impossibile, perché così ha voluto ED GE attraverso comportamenti reiterati negli anni, ricostruire con esattezza l'entità e gli impieghi delle notevoli liquidità di cui ha disposto e, probabilmente, tuttora dispone;
e certo non lo si è fatto nello spazio ristretto del giudizio di riesame, dove ci si è limitati ad allegare la risalente disponibilità di capitali liquidi derivanti dalla realizzazione di titoli di Stato che (ED) aveva disinvestito non appena gli erano stati restituiti dall'AG., essenzialmente onde evitare che, versandoli nuovamente su conti e depositi bancari, avesse a subire ulteriori azioni ablative da parte della Procura (sic), senza (poter) dimostrare che a quei preesistenti capitali, e non ad altre fonti di guadagno illecito, si è fatto ricorso quando si è trattato di finalizzare investimenti per importi eccedenti le ordinarie capacità di spesa. Il che, evidentemente, non basta a dare la giustificazione della provenienza dei mezzi economici utilizzati".
Il tribunale, poi, a pag. 14 par. sub c) prosegue, osservando sempre nel merito che "non dirime il giudizio in senso favorevole ai ricorrenti il riferimento "ad altri fonti non prese in considerazione nel decreto impugnato"", spiegandone, ampiamente le ragioni. Quindi, il Tribunale, alla fin fine, al di là di quello che abbia sostenuto, in punto di stretto diritto, in ordine all'interpretazione dell'art. 12 sexies cit., è giunto alla conclusione che il ED, nonostante le sue ingenti ricchezze, non era riuscito a dimostrare che i beni acquistati lo fossero stati con leciti proventi derivanti dalla sua (lecita) capacità reddituale così come ricostruita dalla pubblica accusa: dal che derivava anche la "sproporzione" rispetto al proprio reddito.
La suddetta motivazione non si presta ad alcuna censura, tanto più ove si consideri che la motivazione, con il ricorso per cassazione, può essere censurata solo sotto il profilo della motivazione omessa o apparente.
Non solo, ma l'aspetto davvero singolare, è che il ricorrente non ha ritenuto di spendere una sola parola avverso la suddetta motivazione essendosi limitato a ritrascrivere i motivi di censura avverso il decreto di sequestro del g.i.p., dedotti davanti al tribunale (pag. 3 ss del ricorso), non avvedendosi che il tribunale, in realtà, aveva risposto e, che, quindi, in questa sede, le doglianze avrebbero dovuto essere proposte avverso quella motivazione e non riproducendo la censura dedotta davanti al tribunale.
Tanto basta per ritenere inammissibile il ricorso in quanto, in presenza della c.d. doppia motivazione (ossia una motivazione composta da due o più argomenti di fatto e/o giuridici ognuno dei quali, essendo autonomo dagli altri, giustifica e sorregge da solo la decisione), il ricorrente, in aderenza al principio della specificità (art. 581 c.p.p.), deve censurare la motivazione in tutti quei profili di fatto e di diritto che presentano una loro autonomia e non limitarsi a censurare solo alcuni dei motivi addotti dal giudice. Infatti, quand'anche si ritenesse la fondatezza della doglianza proposta solo relativamente ai profili della motivazione censurata, resta il fatto che l'accoglimento della censura non sarebbe idonea a travolgere i diversi profili addotti nella motivazione dal giudice a sostegno della propria decisione, i quali, corretti o sbagliati che siano, non essendo stati sottoposti ad alcuna censura, devono ritenersi passati in giudicato. Per completezza, va osservato che i motivi sub 2-3-4 (riassunti ai 2.2. - 2.3. illustrati in parte narrativa) attengono tutti, per un verso o per un altro, alla problematica di diritto di cui si è ampiamente dato conto al precedente 3.
5. Resta, infine, da esaminare l'ultima censura (supra 2.4. in parte narrativa, corrispondente al motivo sub 5 del ricorso) con la quale il ricorrente, dopo avere sostenuto che "se il proposto risulta incongruo di 100 si potranno sequestrare beni per il valore di 100, ma non di 1.000, posto che i beni acquistati per il residuo valore di 900 trovano giustificazione e coerenza con l'attività economica ovvero col reddito della persona", ha concluso che "quindi, se nell'anno 2005 si assume che vi sia stata un'incongruità di Euro 139.250,00 si sarebbero potuti sequestrare ben aventi analogo valore, ma non beni ulteriori, perché per questi ultimi si deve ritenere sussistente piena giustificazione".
La censura, è del tutto generica e comunque infondata in diritto. Come si è detto supra a proposito della distribuzione dell'onere probatorio, all'accusa spetta dimostrare la sproporzione fra redditi e singoli acquisti.
Una volta che l'accusa abbia fornito la suddetta prova, è l'interessato che ha l'onere di allegare e provare che il bene o i beni che sono stati sequestrati egli li ha acquistati con proventi leciti della sua lecita attività e che, quindi, sono appunto proporzionati alla sua lecita capacità di guadagno: il che significa che dev'essere provato che, a determinate entrate (nella specie immobili), in quel periodo, sono corrisposte uscite corrispondenti al valore dei beni entrati: in altri termini, l'allegazione deve consentire di "tracciare" il movimento in entrata ed in uscita. E, quindi, per rimanere al caso di specie, il ricorrente avrebbe dovuto allegare e dimostrare che i beni acquistati nel 2005 erano stati acquistati con i leciti proventi della propria lecita attività, sicché ad una determinata entrata (immobili) era corrisposta una determinata e documentata uscita (prezzo degli immobili): ma così non è, stando alla motivazione, davvero tranciante, con la quale il tribunale ha scritto che, almeno allo stato degli atti, è impossibile ricostruire il flusso delle entrate e delle uscite, rendendo, pertanto, insuperata la prova della sproporzione fornita dalla pubblica accusa.
6. In conclusione, l'impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2015