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13 ottobre 2011
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6 dicembre 2017
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Art. 28. Revocazione della confisca 1. ((La revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione puo' essere richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale, in quanto compatibili, alla corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 dello stesso codice:)) a) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento;
b) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;
c) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsita' nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato.
2. In ogni caso, la revocazione puo' essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura.
3. La richiesta di revocazione e' proposta, a pena di inammissibilita', entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al comma 1, salvo che l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile.
(( 4. Quando accoglie la richiesta di revocazione, la corte di appello provvede, ove del caso, ai sensi dell'articolo 46 ))
b) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;
c) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsita' nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato.
2. In ogni caso, la revocazione puo' essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura.
3. La richiesta di revocazione e' proposta, a pena di inammissibilita', entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al comma 1, salvo che l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile.
(( 4. Quando accoglie la richiesta di revocazione, la corte di appello provvede, ove del caso, ai sensi dell'articolo 46 ))
Commentari • 90
- 1. L’istituto della revoca delle misure preventive a carattere patrimoniale: la decisione delle Sezioni Unite (dalla Redazione)Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/ · 11.006044
[…] dovrebbe essere valutata dal giudice rispetto alla posizione del proposto, parte del procedimento di prevenzione, e non degli eredi; l'irretroattività dell'art. 28 del Codice antimafia, regolante la revocazione della confisca; l'applicabilità, in via analogica, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 09/04/2019, n. 15650Provvedimento: […] pertanto, essere respinti. L'art. 28 del codice antimafia alla citata lett.b) prevede espressamente che una delle condizioni per la revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione sussiste “quando i fatti accertati con sentenze penali definitive sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti per l'applicazione della confisca". […] solo in questo caso infatti può ritenersi sussistere il presupposto indicato dall'art. 28 codice antimafia altrimenti non sussistendo sostanziale inconciliabilità di giudicati. […]Leggi di più...
- condizioni·
- fattispecie·
- confisca di prevenzione·
- misure di prevenzione·
- sicurezza pubblica·
- revoca, modificazione o sospensione