Sentenza 13 dicembre 2007
Massime • 1
Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza qualora l'imputato, tratto a giudizio per rispondere di ricettazione, essendo stato sorpreso nel mentre, a bordo di un'autovettura risultata compendio di furto commesso da ignoti alcuni giorni prima, stava tentando di metterla in moto, venga, all'esito del medesimo giudizio, ritenuto colpevole di tentato furto aggravato di detta autovettura, non dandosi luogo, in siffatta ipotesi, ad alcuna sostanziale immutazione del "fatto" in ordine al quale l'imputato era stato chiamato a difendersi.
Commentari • 3
- 1. Riciclaggio: legittima la confisca per intero del prezzo accertato anche per un solo concorrenteAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima In caso di concorso di persone nel medesimo reato, è legittima la confisca per equivalente, di cui all' art. 648-quater c.p. , disposta per l'intera entità del prezzo o profitto accertato nei confronti anche di un solo concorrente, indipendentemente dalla quota personalmente percepita, in quanto il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente e, quindi, solidarietà nella pena e nelle misure a carattere sanzionatorio, quale la confisca per equivalente (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi …
Leggi di più… - 2. Riciclaggio: legittima la confisca dell'intero complesso aziendaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima In tema di riciclaggio, è legittima la confisca ai sensi dell' art. 648-quater c.p. dell'intero complesso aziendale di una società, qualora sia riscontrabile una inestricabile commistione e contaminazione tra attività lecite ed illecite svolte dalla società che non può non ripercuotersi a danno dell'imputato titolare della stessa (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 24/04/2019, pronunziando sulle impugnazioni avverso la …
Leggi di più… - 3. Come deve essere inteso il fatto in materia di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenzaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 19 agosto 2021
(Annullamento con rinvio) Il fatto La Corte d'Appello di Torino, previa riqualificazione del fatto, originariamente contestato come riciclaggio, condannava l'imputato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 110, 615 ter e 56-640 bis c.p.. L'imputato, invece, era stato assolto in primo grado dal reato di cui all'art. 648 bis c.p. e, a seguito dell'impugnazione proposta dal Pubblico ministero, la Corte d'Appello aveva pronunciato sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 110, 615 ter e 56-640 bis c.p., indicati come reati presupposti nell'originaria contestazione relativa al delitto di riciclaggio. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/12/2007, n. 3161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3161 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROTELLA Mario - Presidente - del 13/12/2007
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 2945
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 005884/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IC NO, N. IL 28/04/1976;
avverso SENTENZA del 05/06/2006 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto.
Udito il difensore Avv. VALENTINI.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione ON AN avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 5 giugno 2006 con la quale è stata confermata la sentenza di primo grado, affermativa della sua penale responsabilità per il reato di tentato furto aggravato di una vettura Mercedes, commesso in Roma il 7 dicembre 2001. L'imputato era stato sorpreso da un agente di PG mentre si trovava a bordo dell'auto, tentando di metterla in moto, mentre altra persona che armeggiava intorno al motore, riusciva a darsi alla fuga. L'imputato si era avvalso della facoltà di non fornire la sua versione dei fatti mentre era emerso che l'auto era stata sottratta al legittimo proprietario sette giorni prima.
Il giudice di prime cure, dinanzi al quale l'imputato era stato citato per rispondere del reato di ricettazione dell'auto, aveva mutato la qualificazione giuridica del fatto in quella di concorso in tentato furto aggravato.
L'Imputato si era Lamentato in appello della violazione dell'art. 521 c.p., comma 2, oggetto del mutamento essendo stato non la qualificazione giuridica del fatto ma il fatto contestato, sicché era mancata la correlazione tra questo e quello ritenuto in sentenza. La Corte aveva disatteso tale prospettazione.
Deduce:
- la violazione dell'art. 516 c.p., n. 1, art. 521 c.p., n. 2 e art.522 c.p. essendo stato ritenuto il fatto di tentato furto dell'auto,
diverso da quello di ricettazione, oggetto di specifica contestazione ed in assenza altresì di una effettiva possibilità di esso ricorrente di difendersi, posto che l'avviso di conclusione delle indagini era stato notificato ad un difensore di ufficio;
- il vizio di motivazione per essere state mal interpretate le emergenze del processo e non considerati i rilievi sul merito contenuti nell'atto di appello.
Il ricorso è infondato. Il primo motivo deve essere rigettato. In tema di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, le Sezioni unite di questa Corte hanno osservato che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (SS.UU. rv 205619).
Il principio, risalente ad oltre un decennio fa, non risulta, nella sua portata complessiva, posto in discussione dalla giurisprudenza susseguente essendosi sottolineato, piuttosto, che l'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato: la nozione strutturale di "fatto" contenuta nelle disposizioni in questione, va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (rv 236099; conf. Rv 229756; rv 232423).
Ne consegue che quando nel capo di imputazione originario siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizione di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza, non sussiste violazione del principio di doverosa correlazione tra accusa e sentenza.
Nella specie tale condizione ricorre, essendo stato contestato all'imputato di avere conseguito, per fine di profitto, il possesso di una vettura mercedes appartenente a terzo.
In tal senso deve ritenersi non condivisibile l'orientamento giurisprudenziale, invero non recentissimo, che, nella ristretta materia del passaggio dalla qualificazione giuridica del fatto come furto a quella di ricettazione e viceversa, si è espresso nel senso che ammissibile e legittima è solo la riqualificazione del fatto originariamente contestato come furto in quello di ricettazione e non il contrario: e ciò, in quanto il criterio della "continenza" del fatto, applicabile soltanto nel primo caso, sarebbe l'unico in grado di assicurare il corretto e pieno esercizio dei diritti difensivi dell'imputato, anche in relazione alla qualificazione modificata (rv 219818; rv 152273; rv 179538).
Essendosi, dunque, la Corte di merito uniformata proprio ai principi sopra enunciati, la doglianza del ricorrente non può essere accolta, dovendosi, al riguardo anche precisare che i medesimi principi trovano applicazione a prescindere dalle strategie processuali dell'imputato e dalla opzione, dallo stesso eventualmente effettuata, di non fornire una propria versione dei fatti, atteso che la concreta possibilità di difendersi consiste non soltanto nella scelta di rispondere o meno alle domande delle parti ma nell'insieme delle opzioni difensive che si esplicano in tutte le fasi e gli stati del predibattimento e del giudizio.
Per quanto poi concerne il secondo motivo, se ne deve rilevare la inammissibilità per genericità.
Il ricorrente lamenta che la Corte avrebbe mal motivato in relazione alle emergenze processuali, comprese quelle rappresentate dalla difesa, ma una simile doglianza si sostanzia nella sollecitazione, non ammessa dinanzi al giudice di legittimità, ad una diversa valutazione delle prove raccolte, nella specie nemmeno dettagliate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2008