Sentenza 15 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, una volta intervenuta la sentenza di condanna anche non definitiva, la valutazione degli elementi rilevanti ai fini del giudizio incidentale, anche in sede di riesame o di appello, deve mantenersi nell'ambito della ricostruzione operata dalla pronuncia di merito, non solo per quel che attiene all'affermazione di colpevolezza e alla qualificazione giuridica, ma anche per tutte le circostanze del fatto, non potendo essere queste apprezzate in modo diverso dal giudice della cautela. (Fattispecie nella quale la Corte, adito avverso la conferma di provvedimento di rigetto di istanza di retrodatazione ex art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., ha affermato la vincolatività per il giudice dell'appello cautelare dell'accertamento, operato dal giudice del merito, della data di commissione del fatto legato da connessione qualificata ex art. 12, lett. b), cod. proc. pen., per escluderne l'anteriorità rispetto a quello posto a base del primo titolo custodiale).
Commentario • 1
- 1. quando fa cadere l'interesse al riesame?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 27 maggio 2024
1. La questione: sopravvenienza condanna fa cadere interesse al riesame Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di una persona accusata in relazione ai reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen. e 110-629, comma secondo, e 416 bis.1cod. pen.. Ciò posto, dal canto suo, il Tribunale di Lecce, Sezione per il riesame, rigettava il riesame e per l'effetto confermava siffatta misura. A sua volta, la Corte di Cassazione, Sezione prima, annullava con rinvio l'ordinanza del Tribunale di Lecce in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale di Lecce, Sezione per il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/10/2015, n. 45913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45913 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2015 |
Testo completo
45 9 1 3/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 84 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. CLAUDIA SQUASSONI SENTENZA N. 1839/2015 Dott. LUCA RAMACCI - Rel. Consigliere - - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ELISABETTA ROSI N. 36550/2015 - Consigliere - Dott. GIOVANNI LIBERATI Dott. ANTONELLA DI STASI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PO LA OV N. IL 02/03/1979 avverso l'ordinanza n. 865/2015 TRIB. LIBERTA' di MILANO, del 24/07/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
rigetto del riconse lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Romano день свет १७ Udit i difensor Avv.; L RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 24/7/2015 ha respinto l'appello, proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza con la quale la Corte di appello di quella città, in data 2/7/2015, aveva rigettato l'istanza di scarcerazione, per decorrenza dei termini, di IR OV PO, in stato di detenzione per plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. 309190 e per violazione dell'art. 74 del medesimo d.P.R. Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, facendo presente di essere stato tratto in arresto il 21/12/2010 e di essere stato poi sottoposto alla misura custodiale di massimo rigore applicatagli dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como. Aggiunge che, in data 25/6/2013, quando era libero da due giorni, per fine pena, in relazione ai fatti del 2010, gli veniva applicata una seconda misura cautelare per fatti connessi a quelli della prima ordinanza, per i quali procedeva l'autorità giudiziaria di Milano. La sentenza di primo grado, appellata, ha riconosciuto la continuazione tra i fatti oggetto delle due ordinanze cautelari. Rileva, inoltre, di aver formulato l'istanza di applicazione dell'art. 297, comma 3 cod. proc. pen. in considerazione del fatto che tutti i reati contestatigli sarebbero stati commessi in data anteriore al primo arresto del 2010. Ciò premesso, osserva che la richiesta formulata era stata respinta dalla Corte territoriale sul presupposto che la contestazione relativa al reato associativo indicava che lo stesso era stato commesso fino al maggio 2011, cosicché la condotta si sarebbe protratta anche dopo l'emissione della prima ordinanza. Lamenta dunque che il Tribunale, nel respingere l'appello, avrebbe omesso ogni considerazione in ordine alla dedotta mancanza di elementi dimostrativi di una sua partecipazione al sodalizio criminale in data successiva all'arresto e non avrebbe preso atto delle carenze motivazionali della sentenza di condanna appellata, cui avrebbe attribuito un valore che solo una sentenza definitiva avrebbe potuto avere. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. 1 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Dall'esame del ricorso e del provvedimento impugnato, unici atti ai quali fo questa Corte ha accesso, emerge una sostanziale coincidenza nella ricostruzione della vicenda cautelare che riguarda l'odierno ricorrente. Il Tribunale ha però confermato il diniego, già opposto dalla Corte territoriale, all'istanza di retrodatazione ai sensi dell'art. 297, comma 3 cod. proc. pen. (formulata in ragione della connessione qualificata tra i fatti oggetto di contestazione, ai sensi dell'art. 12, lett. b) cod. proc. pen.), sul presupposto che la sentenza di condanna, in primo grado, a 10 anni di reclusione, oltre a sanzione pecuniaria e pene accessorie, riguardava anche il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309\90, commesso a decorrere dal febbraio 2010 fino al maggio 2011, con la conseguenza che i fatti sottesi al secondo titolo di custodia cautelare non potevano ritenersi anteriori rispetto a quelli concernenti il primo titolo. La difesa contesta la fondatezza di tale assunto, osservando come lo stato di detenzione avrebbe, di fatto, rescisso ogni collegamento con i correi ed impedito qualsivoglia ulteriore attività criminosa e che l'intervenuta condanna in primo grado, per fatti commessi fino al maggio 2011, si porrebbe in contraddizione evidente rispetto al contenuto della motivazione della sentenza di merito, la quale non conterrebbe alcun riferimento specifico a condotte associative poste in essere dopo l'arresto. Di tale significativa circostanza, sempre secondo la difesa, il Tribunale avrebbe dovuto tener conto, mentre si sarebbe supinamente adagiato sulle conclusioni del giudice del merito, senza dunque procedere alla necessaria valutazione degli atti nella sua disponibilità ed attribuendo erroneamente alla sentenza di condanna un efficacia propria della sentenza definitivamente passata in giudicato. Tale assunto, ad avviso del Collegio, è privo di fondamento.
2. Il Tribunale, infatti, ha preso atto di un dato fattuale, accertato in sede di giudizio di merito, facendo rilevare anche come, nella sentenza, fosse del tutto assente, tanto nel dispositivo che nella motivazione, ogni limitazione temporale della condotta dell'imputato che consentisse di ritenere cessato il suo apporto con la data dell'arresto, avvenuto il 21/12/2010, osservando anche che tale evenienza era oggetto di censura nell'atto di appello proposto dalla difesa ہے 2 avverso la sentenza di condanna. Sulla scorta di tale occorrenza l'ordinanza impugnata ha, dunque, ritenuto, del tutto correttamente, che l'intervenuta sentenza di condanna fosse preclusiva di ogni possibilità di autonoma valutazione nel merito dei fatti in contestazione nell'ambito dell'appello cautelare.
3. A sostegno della fondatezza delle conclusioni cui è pervenuto il giudice dell'appello possono richiamarsi le considerazioni già svolte da questa Corte in tema di valutazione delle esigenze cautelari in presenza di sopravvenuto giudizio di merito, affermandosi che, una volta intervenuta la sentenza di condanna, la valutazione delle esigenze cautelari, anche in sede di riesame, deve mantenersi nell'ambito della ricostruzione operata dalla pronuncia di merito, non solo per quel che attiene all'affermazione di colpevolezza e alla qualificazione giuridica ma, anche, per tutte le circostanze di fatto, che non possono essere apprezzate in modo diverso (cfr. Sez. 4, n. 26636 del 6/5/2009, Turloiu, Rv. 244877; Sez. 2, n. 3173 del 19/12/2008 (dep. 2009), Di Martino, Rv. 242474; Sez. 1, n. 28378 del 15/6/2006, Steri, Rv. 235262) Nel prospettare tali conclusioni, infatti, si è preso in considerazione il rapporto tra giudizio cautelare e decisione nel merito, ricordando, attraverso il richiamo a precedenti pronunce, le evidenti ragioni di certezza e razionalità del sistema e la «funzione servente» che il procedimento cautelare ha riguardo a quello di merito, rispetto al quale non può porsi come sede decisoria alternativa e potenzialmente in conflitto, con la conseguenza che la condanna intervenuta costituisce preclusione processuale ad una differente delibazione degli stessi fatti (sia pure in conseguenza di una difforme valutazione in punto di diritto circa l'utilizzabilità o meno delle prove) nel procedimento incidentale de libertate (così, Sez. 2, n. 3173 del 19/12/2008 (dep. 2009), Di Martino, Rv. 242474, cit.).
4. Tali valutazioni paiono al Collegio meritevoli di essere condivise anche con riferimento alla diversa situazione posta all'attenzione del Tribunale nel caso di specie. Invero, ciò che il ricorrente richiedeva ai giudici dell'appello cautelare era, in buona sostanza, di disattendere la ricostruzione dei fatti operata nel giudizio di merito, reclamando, addirittura, non soltanto un'autonoma valutazione degli stessi, bensì un vero e proprio apprezzamento della congruità della motivazione della decisione di primo grado. Il ricorrente lamenta, infatti, la «contraddittorietà della sentenza di primo grado e l'incompletezza della motivazione» e si duole del fatto che il Tribunale non avrebbe verificato «...se dalla lettura degli atti e dalla sintesi della vicenda 3 offerta dalla sentenza, emergessero condotte associative di PO LA successive all'arresto del 21/12/2010». È dunque di tutta evidenza che l'adesione ad una simile richiesta avrebbe comportato il pericolo della coesistenza di due pronunce, una incidentale, l'altra di merito, seppure non definitiva, tra loro confliggenti, determinando quella situazione apertamente disapprovata dalle decisioni in precedenza richiamate.
5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente, a norma dell'articolo 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in data 15.10.2015 Il Presidente ILConsigliere Estensore (Dott. Claudia SQUASSONI) (Dott. Luca RAMACCI) de o DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 19 NOV 2015 IL CANCALLIERE Luana Marico