Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/01/2016, n. 3943
CASS
Sentenza 15 gennaio 2016

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Ai fini della revoca della confisca definitiva di prevenzione, che si muove nello stesso ambito della revisione del giudicato penale di condanna, non costituisce prova nuova una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già valutati, che si tradurrebbe in apprezzamento critico di emergenze oggettive già conosciute e delibate nel procedimento. (Nella specie si è escluso che potessero costituire prove nuove i dati di bilancio allegati ad una consulenza tecnica di parte, presentata a sostegno dell'istanza di revoca della confisca di un immobile).

Commentario1

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 26 febbraio 2026

    RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso in data 27 ottobre 2014, il Tribunale di Catania applicava nei confronti di Giuseppe S., indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa, poi deceduto l'11 ottobre 2021, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di due anni, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, unitamente alla confisca dei beni specificamente descritti nel suddetto provvedimento ablatorio, che veniva confermato con decreto reso dalla Corte di appello di Catania in data 10 maggio 2019 e diveniva definitivo a seguito della sentenza del 5 ottobre 2020, pronunciata dalla Quinta Sezione penale della Corte di cassazione. 2. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/01/2016, n. 3943
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3943
Data del deposito : 15 gennaio 2016

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