Sentenza 15 gennaio 2016
Massime • 1
Ai fini della revoca della confisca definitiva di prevenzione, che si muove nello stesso ambito della revisione del giudicato penale di condanna, non costituisce prova nuova una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già valutati, che si tradurrebbe in apprezzamento critico di emergenze oggettive già conosciute e delibate nel procedimento. (Nella specie si è escluso che potessero costituire prove nuove i dati di bilancio allegati ad una consulenza tecnica di parte, presentata a sostegno dell'istanza di revoca della confisca di un immobile).
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 26 febbraio 2026
RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso in data 27 ottobre 2014, il Tribunale di Catania applicava nei confronti di Giuseppe S., indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa, poi deceduto l'11 ottobre 2021, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di due anni, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, unitamente alla confisca dei beni specificamente descritti nel suddetto provvedimento ablatorio, che veniva confermato con decreto reso dalla Corte di appello di Catania in data 10 maggio 2019 e diveniva definitivo a seguito della sentenza del 5 ottobre 2020, pronunciata dalla Quinta Sezione penale della Corte di cassazione. 2. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/01/2016, n. 3943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3943 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2016 |
Testo completo
3 9 4 3/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. NI CONTI Presidente SENTENZA N. - Consigliere - 72 Dott. MAURIZIO GIANESINI - Consigliere -REGISTRO GENERALE Dott. ORLANDO VILLONI N. 42710/2015 Dott. EMANUELE DI SALVO - Consigliere - : - Rel. Consigliere - Dott. GAETANO DE AMICIS ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NN IU NI N. IL 25/04/1973 avverso l'ordinanza n. 23/2015 CORTE APPELLO di MILANO, del 22/06/2015 B sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Gioacchino Izzo che he concluso la imemmimibili té dil ricorse_por laреч Udit i difensor Avv.; Ли од . RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 22 giugno 2015 la Corte d'appello di Milano ha rigettato, ex art. 7 I. n. 1423/1956, l'appello proposto nell'interesse di AN EP VA avverso il decreto emesso in data 13 gennaio 2015 dal Tribunale di Milano, con il quale veniva rigettata la richiesta di revoca della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno per la durata di anni tre e di quella patrimoniale della confisca disposta nei suoi confronti con precedente decreto del Tribunale di Milano in data 15 luglio 2011, così come parzialmente riformato dalla su indicata Corte d'appello con decreto in data 6 maggio 2013, divenuto definitivo il 9 gennaio 2014. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del AN, che, dopo aver svolto un'articolata premessa relativamente all'esito dei precedenti giudizi e all'oggetto delle istanze di revoca avanzate nei gradi di merito ex art. 7 1. n. 1423/56, ha dedotto due motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 1, 3 e 7 della I. n. 1423/56 e agli artt. 1 e 2 della I. n. 575/1965, nonché in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., per essere la motivazione in merito al requisito dell'attualità della pericolosità sociale ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione personale inesistente e/o meramente apparente. Si deduce, al riguardo, che la Corte distrettuale ha confermato la misura di prevenzione personale, oggi interamente espiata, senza considerare le prove nuove costituite dalla irrevocabilità della sentenza di assoluzione - che riconosceva l'estraneità del AN rispetto ai reati di rapina che gli erano stati addebitati e, soprattutto, dalla motivazione : della sentenza di condanna a carico del coimputato D'Aluiso, che non forniva alcun elemento idoneo a ritenere il coinvolgimento del AN nella relativa vicenda delittuosa. La Corte d'appello, inoltre, ha erroneamente valorizzato elementi (le dichiarazioni di un pentito, Messina Santo, ed una denunzia a carico di soggetto diverso dal proposto) già sconfessati in sede di legittimità a seguito della precedente pronuncia di annullamento e comunque insufficienti a radicare l'applicazione della misura di prevenzione personale. 1 2.2. Violazione di legge in relazione agli artt.
2-ter I. n. 575/1965 e 7 della I. n. 1423/56, nonché in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., per essere la motivazione inesistente e/o meramente apparente. Si deduce, in primo luogo, riguardo all'immobile sito in Milano, via Quarto Cagnino n. 34, che la Corte di merito non avrebbe risposto alla doglianza difensiva, omettendo la valutazione dei dati di bilancio allegati all'elaborato oggetto di una consulenza tecnica presentata a sostegno dell'istanza di revoca, ed anzi attribuendo rilievo ad una delle tesi alternative al riguardo ipotizzate, che lo stesso Tribunale già aveva ritenuto inverosimile rispetto all'altra. Il proposto, d'altronde, ha dimostrato di avere acquistato l'immobile in buona fede e di aver pagato le rate di mutuo con provvista proveniente dal proprio stipendio e dal ricavato della vendita di quote societarie (della Matis s.r.l.). Per quel che attiene, inoltre, alla confisca di un immobile sito in Milano, via Torricelli n. 9, si deduce il carattere di novità della prova rappresentata dalle dichiarazioni al riguardo rese dal fratello del proposto, NO IO, dichiarazioni non acquisite nel corso del procedimento, ed il cui contenuto, unitamente ad altra documentazione notarile, escluderebbe in radice il presupposto della sproporzione necessario ai fini della confisca di prevenzione. Per quel che attiene, infine, alla confisca di un immobile sito in Catania, via Acireale n. 50, cointestato tra il proposto ed il fratello AN UC, si deduce che la Corte d'appello avrebbe erroneamente mantenuto la confisca sulla parte di proprietà del AN EP, restituendo il solo 50% intestato a UC AN (del quale si era effettivamente dimostrata la paternità), sebbene la difesa avesse spiegato che non si era mai posto un problema di sproporzione tra la quota di partecipazione economica del proposto ed il proprio reddito, e che il Tribunale di primo grado ne aveva ab origine ravvisato la sproporzione esclusivamente per il fatto di avere ritenuto che l'intero prezzo dell'immobile fosse stato pagato dal proposto, laddove la provvista da parametrare al reddito era non già la mera parte versata da AN EP, bensì l'intero prezzo, quindi anche la parte di UC AN.
3. Con memoria pervenuta presso la Cancelleria di questa Suprema Corte in data 7 dicembre 2015 il difensore di fiducia del proposto ha svolto, ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., osservazioni in replica alla richiesta di inammissibilità del ricorso formulata dal P.G. presso la Corte di Cassazione in data 4 novembre 2015, ribadendo il carattere di novità delle prove proposte e precisando come il ricorso in realtà si concentrasse sulla inesistente, ovvero lu яя apparente, motivazione resa dai Giudici di merito a seguito dell'istanza ex art. 7 I. n. 1423/56. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti, avendo la Corte d'appello esaustivamente motivato le ragioni giustificative della valutazione di esclusione del carattere di novità probatoria degli elementi addotti a sostegno dell'istanza di revoca ed al contempo evidenziato, con argomentazioni immuni da vizi logico-giuridici in questa Sede rilevabili, il dato, in sé dirimente, del carattere reiterativo delle su indicate censure, rispetto a quelle già trattate e definite all'esito del procedimento di prevenzione (v. Sez. 2, 9 gennaio 2014, n. 1436), risultandone per l'effetto inibita la possibilità di una nuova valutazione.
2. Con riferimento all'istituto della revoca, invero, questa Corte ha già precisato che non può costituire nuova prova una diversa valutazione tecnico- scientifica di dati già valutati, poiché la stessa si tradurrebbe in un apprezzamento critico di emergenze oggettive già conosciute e delibate nel procedimento di merito (Sez. 2, n. 25577 del 14/05/2009, dep. 18/06/2009, Rv. 244152; Sez. 1, n. 36224 del 22/09/2010, dep. 11/10/2010, Rv. 248296). In tal senso, dunque, deve ritenersi che l'impugnato provvedimento, del tutto correttamente, ha escluso il carattere della novità con riferimento alla su indicata consulenza tecnica, siccome incentrata su una diversa analisi di elementi documentali già conosciuti e valutati dai Giudici di merito, che ne hanno posto in rilievo, peraltro, l'inidoneità a sovvertire le implicazioni sottese al già delineato compendio probatorio. V'è da considerare, inoltre, che il novum posto a base dell'istanza di revoca deve presentarsi, nel quadro di un ponderato scrutinio che tenga conto anche delle prove a suo tempo acquisite, come un fattore che determini una decisiva incrinatura del corredo fattuale sulla cui base si è pervenuti al precedente epilogo decisorio, dal momento che, ove così non fosse, qualsiasi elemento in ipotesi favorevole potrebbe essere evocato a fondamento di un istituto che, da rimedio straordinario, si trasformerebbe ineluttabilmente in una non consentita impugnazione tardiva (v., in motivazione, Sez. 2, n. 41507 del 24/09/2013, dep. 08/10/2013, Rv. 257334). Ли 3 È ben vero che, a proposito della portata da annettere al novum, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha avuto modo di affermare, ad es. in tema di revisione, che per prove nuove rilevanti a norma dell'art. 630 cod. proc. pen., lett. e), ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili о ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario. (Sez. Un., n. 624 del 26/09/2001, dep. 09/01/2002, Pisano, Rv. 220443). Tuttavia, a fronte di tale pur ampia platea di elementi che possono confluire nel panorama delibativo del giudice chiamato a valutare i presupposti del rimedio straordinario, sta pur sempre il necessario requisito della "dimostratività" della prova nuova ai fini dell'accertamento dell'errore di giudizio da rescindere. Deve altresì rilevarsi che la revoca "ex tunc" del provvedimento di confisca deliberato ai sensi dell'art.
2-ter, comma 3, I. 31 maggio 1975, n. 575, resta un rimedio straordinario, incompatibile con il mero riesame degli stessi elementi fattuali che hanno portato a disporre la confisca, anche dopo l'introduzione dell'art. 28 del d.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che prevede casi e modalità tassativi di revocazione della misura (Sez. 2, n. 4312 del 13/01/2012, dep. 01/02/2012, Rv. 251811). Nella specie, e contrariamente all'assunto del ricorrente, i Giudici dell'appello hanno puntualmente passato in rassegna tutti i profili di doglianza prospettati dalla difesa, valutandone, in parte, la scarsa affidabilità, persuasività e congruenza rispetto al complesso degli elementi di prova già acquisiti ed esaminati in sede di cognizione (con riferimento, ad es., alle su indicate dichiarazioni rese dal NO IO, peraltro già motivatamente ritenute non necessarie ai fini della decisione dal su citato decreto del Tribunale di Milano del 15 luglio 2011), e, in parte, l'assenza dell'indispensabile carattere della novità, trattandosi di circostanze già dedotte e valutate nell'ambito dell'originario procedimento di prevenzione;
cosicché, in definitiva, il complessivo quadro posto a fondamento della decisione di cui si chiede la revoca, non soltanto non è risultato probatoriamente compromesso, ma neppure logicamente infirmato, lu rr rendendo dunque impraticabile qualsiasi ipotesi di errore che, come si è già detto, sta alla base del particolare istituto oggetto dell'odierno ricorso. Le doglianze formulate dal ricorrente finiscono, dunque, per refluire nell'alveo di un non consentito riesame del merito, reso ancor più eccentrico dalla impossibilità di evocare, a base delle censure proposte, questioni relative a presunte aporie motivazionali, come tali non riconducibili al vizio di violazione di legge che come è noto è l'unico devolvibile a questa Suprema Corte in - - materia di misure di prevenzione.
3. Per le su esposte considerazioni, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro millecinquecento.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente dr Gaetano De Amicis dr. VA Conti Er Huncii Schuck DEPOSITATO IN CANCELLERIA 29 GEN 2016 IL FUNZIONARIO GUDIZIARIO Pera Esposito, 5