Sentenza 8 aprile 2013
Massime • 2
Il rimedio della revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione, previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n.159 del 2011(cosiddetto T.U. antimafia), non si applica con riferimento a pronunce di confisca adottate prima del 13 ottobre 2011, data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 159.
In tema di impugnazioni, allorchè un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonchè l'esistenza di una "voluntas impugnationis" e, quindi, trasmettere gli atti al giudice competente. (Nella specie, la Corte ha annullato il provvedimento con cui il tribunale delle misure di prevenzione, non ritenendo esperibile il rimedio della revocazione di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 159 del 2011, aveva dichiarato inammissibile la richiesta, piuttosto che qualificare l'istanza come proposta ai sensi dell'art. 7 della l. n. 1423 del 1956).
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La celebrazione in camera di consiglio invece che in pubblica udienza del procedimento di prevenzione costituisce pacifica violazione del diritto ad un giusto processo sub specie udienzapubblica (art. 6 CEDU): se non emergono violazioni dei parametri sostanziali correlati alla tutela del diritto di proprietà, la violazion ex se non è sufficiente a dar corso alla celebrazione di nuovo giudizio in applicazione dei dettami contenuti nella sentenza n. 131/2011 della Corte Costituzionale. Per consentire al Giudice della revisione di individuare i vizi processuali generati dalla violazione, il ricorrente deve specificamente rappresentare - onde rendere concreto l'interesse all'azione …
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(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto La Corte d'Appello di Napoli confermava un decreto emesso dal Tribunale di Napoli che aveva rigettato una istanza rivolta da una terza intestataria ad ottenere la revocazione della confisca di un immobile disposta con decreto del Tribunale di Napoli. In particolare, con la domanda di revocazione, l'istante aveva assunto come l'immobile in questione non fosse riconducibile al proposto e, a dimostrazione di ciò, l'istante aveva dedotto le testimonianze della venditrice e del mediatore nella compravendita, supportate da documentazione bancaria, fermo restando come tali prove sarebbero emerse a seguito dell'espletamento di indagini difensive …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2013, n. 33782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33782 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 08/04/2013
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 1227
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 35160/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EN LA N. IL 20/08/1937;
avverso il decreto n. 9/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del 15/05/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
lette le conclusioni del PG Dott. IZZO Gioacchino, il quale ha chiesto che qualificata l'istanza di revocazione proposta dai ricorrenti quale revoca L. n. del 1423 del 1956, ex art. 7, gli atti vengano trasmessi al Tribunale di Crotone per l'ulteriore corso. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Crotone, con decreto del 18 maggio 2006, confermato in sede di appello e divenuto irrevocabile il 12 dicembre 2007, disponeva nei confronti di NA LA e di CO AS, la misura di prevenzione patrimoniale della confisca dei beni, relativamente all'immobile - in atti denominato "Marina San Giovanni" - acquistato dai predetti coniugi il 28 aprile 1978, ed ubicato in Isola Caporizzuto.
2. Successivamente alla definitività del provvedimento di confisca di detto bene, con istanza depositata il 19 dicembre 2011, i coniugi NA-CO ne hanno richiesto la revocazione, con efficacia ex tunc, ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 28, affermando l'insussistenza ab origine dei presupposti per l'adozione del provvedimento di confisca.
3. La Corte di Appello di Salerno, individuata dai ricorrenti quale giudice competente in applicazione della regola di cui al combinato disposto degli art. 630, 633 e 11 c.p.p., richiamata del D.Lgs. n.159 del 2011, art. 28, con decreto del 15 maggio 2012, in via preliminare, dichiarava inammissibile la richiesta di revoca della confisca, a ragione della ritenuta propria incompetenza a conoscere dell'istanza, da qualificarsi come proposta ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 7, per la quale la competenza apparteneva al Tribunale
di Crotone, in quanto giudice che ha emesso il provvedimento del quale si chiede la revoca.
3.1 Riteneva infatti la Corte territoriale, che lo speciale rimedio della revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione antimafia, previsto dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 28, (così detto codice antimafia), per espressa previsione legislativa (D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 117), quantunque mezzo d'impugnazione "straordinario" analogo all'istituto della revisione, non possa trova immediata applicazione anche con riferimento a pronunce di confisca adottate prima del 13 ottobre 2011, data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo.
4. Avverso tale provvedimento hanno proposto impugnazione NA LA e CO AS, che ne deducono l'illegittimità per violazione della legge processuale:
- il D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 28 e 117, quanto alla ritenuta inapplicabilità nel caso di specie dell'istituto della revocazione, quale previsto dal "codice antimafia";
- l'art. 568 c.p.p., comma 5, quanto alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza, in quanto la Corte territoriale, nel dichiararsi incompetente, avrebbe comunque dovuto ordinare la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente, come richiesto del resto nella stessa istanza originaria, sia pure in via subordinata.
5. Il Procuratore generale presso questa Corte in data 3 ottobre 2012 ha depositato quindi requisitoria con la quale richiede a questa Corte, previa qualificazione dell'istanza proposta dai ricorrenti quale revoca L. n. 1423 del 1956, ex art. 7, di disporre la trasmissione degli atti al Tribunale di Crotone, per l'ulteriore corso.
6. Con memoria, depositata il 19 marzo 2013, la difesa dei ricorrenti, a confutazione delle argomentazioni svolte dal Procuratore generale presso questa Corte nella sua requisitoria, ha ribadito la fondatezza delle proprie argomentazioni secondo cui la Corte di Appello sarebbe in realtà competente a conoscere dell'istanza di revocazione, evidenziando, al riguardo, che le stesse hanno trovano conforto anche in una recente pronuncia di un giudice di merito (Trib. Trapani, ordinanza 18 giugno 2012). RITENUTO IN DIRITTO
1. L'impugnazione proposta da NA LA e CO AS è fondata, nei limiti e nei termini di seguito precisati.
1.1 Con il primo motivo di impugnazione da parte dei ricorrenti viene riproposta, nel presente giudizio di legittimità, la questione preliminare, che può riassumersi, nei suoi termini essenziali, nel quesito se lo speciale rimedio della revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione antimafia, previsto dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 28, (così detto TU. antimafia), in quanto norma processuale, debba trovare immediatamente applicazione anche con riferimento a pronunce di confisca adottate prima del 13 ottobre 2011, data di entrata in vigore del TU. medesimo.
1.2 Così definiti i termini della questione sottoposta all'esame di questa Corte regolatrice, ritiene il Collegio che alla stessa debba darsi risposta negativa.
1.3 Non ignora, invero, il Collegio, come dedotto dalla difesa dei ricorrenti nella propria memoria, che i giudici di merito che successivamente alla Corte salernitana risultano essere stati investiti della medesima questione di diritto interter temporale (ordinanza Trib. Trapani in data 18 giugno 2012) - le cui argomentazioni si ritrovano ampiamente trasfuse nel ricorso - si siano espressi per l'immediata applicabilità della nuova disciplina, a tal fine richiamando sia il principio tempus regit actum, di generale applicazione in materia processuale, sia i consolidati approdi della giurisprudenza di questa Corte in tema di disciplina transitoria sul giudizio di revisione (Sez. U, n. 1 del 03/02/1990 - dep. 16/03/1990, LA ROCCA, Rv. 183700), prospettando un'interpretazione dell'art. 117, comma 1, che testualmente recita "le disposizioni contenute nel libro 1^ (che comprende l'art. 28 n.d.r. ) non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti", in base alla quale, la nuova disciplina, oltre ad applicarsi soltanto ai procedimenti di prevenzione iniziati su proposta antecedente al 13 ottobre 2011, debba trovare applicazione anche ai procedimenti che a quella data erano stati già definiti.
Ciò non di meno, ritiene il Collegio che l'opposta soluzione sia senz'altro da preferire.
1.4 In primo luogo, deve sottolinearsi che seppure il tradizionale principio "tempus regit actum" costituisce, in effetti, la "regola base del diritto processuale intertemporale", non va però dimenticato - come questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha del resto già avuto occasione di precisare (Sez. U, n. 16101 del 27/03/2002 - dep. 30/04/2002, Degraft, Rv. 221278) - che tale principio, intanto, non ha carattere assoluto ma conosce delle "deroghe espresse", nello specifico individuabili nella previsione di una specifica disposizione transitoria (il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 117).
1.5 Orbene è incontrovertibile che tale norma, così come formulata, fa riferimento, per l'applicabilità della nuova disciplina, ai procedimenti in cui sia stata formulata la proposta dopo il 13 ottobre 2011 e non, genericamente, ai procedimenti pendenti.
1.6 In tal senso la soluzione prospettata nel provvedimento impugnato si rivela rispettosa della scelta legislativa, di per sè non sindacabile, di prevedere l'applicabilità delle nuove disposizioni solo alle proposte avanzate dopo l'emanazione del "codice antimafia", previsione questa, per altro, che come evidenziato anche in dottrina, si rivela coerente con l'attribuzione al Governo, L. n. 136 del 2010, ex art. 1, comma 5, del potere di adottare disposizioni integrative e correttive entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto.
1.7 La conclusione della non immediata applicabilità della nuova disciplina ai procedimenti già definiti alla data di entrata in vigore della stessa, sotto altro profilo e nel solco della lezione interpretativa della sentenza Degraft delle Sezioni Unite, trova conforto anche in una "considerazione di complementare valore logico" individuabile "nel richiamo al canone che conforma il regime delle impugnazioni alla normativa vigente all'epoca in cui si esaurisce il procedimento formativo del provvedimento".
1.8 Deve osservarsi, altresì, che la tesi favorevole all'applicabilità della nuova disciplina in tema di revocazione della confisca non riesce a superare evidenti incongruenze logiche connesse al problema dell'identificazione della data di decorrenza del termine per la proposizione dell'istanza stessa, che il D.Lgs. n.159 del 2011, art. 28, comma 3, a differenza della L. n. 1423 del 1956, art. 7, che non prevedeva invece alcun termine, individua in quello di "sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al comma 1".
Nella consapevolezza di tale difficoltà concettuale e delle evidenti aporie che ne conseguono, quanti sostengono l'ammissibilità del rimedio D.Lgs. n. 159 del 2011, ex art. 28, anche contro i provvedimenti di confisca deliberati nell'ambito di procedimenti già definiti alla data del 13 ottobre 2011, ritengono di far decorrere il termine dell'impugnazione straordinaria dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 2011. Tale opinione, tuttavia, sempre nel solco della lezione interpretativa della sentenza Degraft delle Sezioni Unite, non può essere condivisa, "in quanto si risolve nell'attribuzione all'interprete del potere di introdurre un'apposita norma transitoria attraverso un'operazione ricostruttiva della disciplina consistente in una palese alterazione del chiaro e preciso dettato normativo" contenuto nel D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 28, che, al comma 3, fa decorrere il termine di sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi che legittimano la proposizione dell'istanza.
1.9 Alla luce delle precedenti argomentazioni, esclusa la competenza della Corte di Appello di Salerno a conoscere dell'istanza di revocazione proposta si rivela però fondato il secondo motivo d'impugnazione.
1.9.1 La corte territoriale, infatti, nel rilevare la propria incompetenza, non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'istanza di revocazione, ma a norma dell'art. 568 c.p.p., comma 5, avrebbe dovuto limitarsi a trasmettere gli atti al giudice competente (in termini, Sez. U, ordinanza n. 45371 del 31/10/2001 - dep. 20/12/2001, Bonaventura, Rv. 220221). Ed invero rappresenta principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, che non vi è ragione di disattendere nella fattispecie in esame, quello secondo cui qualora sia stato indicato un mezzo di impugnazione diverso da quello consentito esso si converte "ope legis" nel rimedio previsto, a prescindere dal suo contenuto, non potendosi far discendere l'eventuale inammissibilità dell'impugnazione solo dalla erronea indicazione della stessa.
Una cosa, infatti, è l'errore commesso nella scelta del mezzo d'impugnazione, altra cosa è la inammissibilità della stessa quale conseguenza del suo contenuto non conforme alle previsioni di legge (Sez. 6^, n. 5803 del 23/03/1995 - dep. 18/05/1995, P.M. in proc. Recchia ed altri, Rv. 201682).
2. Ne consegue che il decreto impugnato va annullato senza rinvio e qualificata l'istanza di revocazione come proposta ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 7, va disposta la trasmissione degli atti al
Tribunale di Crotone.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e qualificata l'istanza di revocazione come proposta ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 7, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Crotone. Così deciso in Roma, il 8 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2013