Sentenza 4 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza deve affermarsi che, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, così da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto della imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non si esaurisce nel mero confronto letterale tra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie difensive, la violazione non sussiste se l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia comunque venuto a trovarsi nella concreta condizione di potersi difendere in ordine all'oggetto della imputazione (Nella fattispecie la Corte ha rigettato il ricorso, teso al riconoscimento della violazione della disposizione di cui all'art. 521 cod. proc. pen., sul presupposto dell'erronea indicazione, nel capo di imputazione dell'ipotesi di cui all'art.113 cod. pen.: la Corte, pur rilevando tale erroneità, ha tuttavia affermato il principio con riferimento alla evidente chiarezza di tutti gli elementi della contestazione circa i profili di colpa addebitati all'imputato).
Commentari • 2
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Cass. pen., sez III, ud. 6 giugno 2023 (dep. 13 ottobre 2023), n. 41577 Presidente Di Nicola – Relatore Corbetta Ritenuto in fatto Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della pronuncia emessa dal G.u.p. del Tribunale di Brescia all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la Corte di appello di Brescia, previa riqualificazione del fatto di cui al capo 2) – originariamente contestato come violazione dell'art. 609-quater c.p. – ai sensi dell'art. 609-bis c.p., comma 2, art. 609-ter c.p., riduceva a due anni e dieci mesi di reclusione la pena inflitta a carico di C.A., nel resto confermando la decisione impugnata, la quale aveva affermato la penale responsabilità …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/02/2004, n. 16900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16900 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 04/02/2004
Dott. BATTISTI Mariano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - N. 150
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 44978/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA MA, n. in Carrara il 16.02.1938;
2) EI UR, n. in Livorno il 06.11.1960;
3) LA ER, n. in Carrara il 08.11.1944;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova in data 23 maggio 2002;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco MARZANO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore della parte civile, avv. Giovanni Rimmando, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori dei ricorrenti, avv. Paolo Barsotti per CA ed avv. Donatella Montagnani per EI e LA, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
OSSERVA
1.0 Il 23 maggio 2002 la Corte di Appello di Genova confermava la sentenza in data 30 novembre 2000 del Tribunale di Massa - Sezione di Carrara -, con la quale MA CA (primario del servizio di pronto soccorso dell'ospedale di Carrara), ER LA e UR EI (rispettivamente aiuto e assistente incaricato nel reparto di medicina dello stesso nosocomio), riconosciute loro le attenuanti generiche, erano stati condannati a pena ritenuta di giustizia per imputazione di cui all'art. 589 c.p., con i benefici della sospensione condizionale della esecuzione della pena e della non menzione della condanna nei certificato del casellario giudiziale, nonché al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore della costituita parte civile, cui veniva assegnata una provvisionale.
La mattina dell'8 ottobre 1996 IO L'AM si era sentito male per strada ed era stato immediatamente portato nello studio del medico curante, dove, assente questi, un di lui collega (Dott. Sebastiano Puccinelli) aveva diagnosticato una anemia acuta e, tanto certificando, aveva consigliato l'immediato ricovero in ospedale, dove poi il paziente era deceduto il giorno successivo. Si contestava a CA, nella precitata qualità, di aver omesso di eseguire le normali procedure di accettazione, limitandosi a sottoscrivere la richiesta di ricovero del medico curante, senza esplicitazione alcuna dei motivi di ricovero, inviando il paziente al reparto di medicina senza qualsivoglia diagnosi di ingresso ed indicazione delle indagini da eseguire con urgenza. A LA e EN si contestava di avere, all'atto di ricevere nel reparto il paziente, non accompagnato da regolare foglio di accettazione compilato dal Pronto Soccorso e privo di qualsivoglia altra indicazione diagnostica di ingresso, omesso di raccogliere la dettagliata anamnesi, di rilevare i valori di pressione arteriosa, di indagare con prontezza sull'origine della parestesia e dello stato di agitazione presentati dal paziente, di disporre immediati esami emato chimici ed in particolare l'esame dell'emocromo che avrebbe rilevato la "emorragia digestiva" solo successivamente individuata. Tali condotte avevano impedito che venisse formulata la diagnosi delle patologie di cui il paziente era portatore, in particolare che venisse riconosciuta la "emorragia digestiva" che era stata poi successivamente indicata come "diagnosi principale" nell'apposito modulo redatto il 9 ottobre, e che venissero praticate le terapie del caso.
1.1 Nel pervenire alla confermativa statuizione di responsabilità, i giudici dell'appello, richiamando gli esiti di una perizia disposta in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, rilevavano:
- quanto a CA: che egli aveva letto, ed era riuscito "a decifrarlo", il certificato del dott. Puccinelli, vergato con "grafia quasi illeggibile", e non aveva "disposto alcuna immediata provvidenza medica", risultando che "L'AM nemmeno fu visitato", essendo "evidente che il servizio di pronto soccorso non è e non può essere un banco di ricevimento che si limiti a smistare coloro che si presentano e sono bisognosi di cure", e pure essendo "emerso che il pronto soccorso dell'ospedale di Carrara è provvisto di letti e quindi non è un semplice luogo di passaggio"; che "un'altra grave leggerezza" era consistita "nel far indicare dall'impiegato amministrativo, nella mascherina stampata a computer ed applicata sulla cartelletta, una richiesta di ricovero del tutto generica:
'accertamentì, a fronte della motivazione della richiesta di ricovero del medico di base 'anemia acuta'"; che "ulteriore grave negligenza fu quella di non aver formulato alcuna autonoma diagnosi, che indirizzasse i sanitari ai quali il paziente veniva mandato. Ancora più grave se si pensa che la patologia in atto era certamente allarmante...";
- quanto a LA e EI: che essi erano stati "imperiti nel non aver rilevato la patologia in atto e negligenti nell'avere comunque sottovalutato la gravità del caso"; che, non essendo essi riusciti a decifrare la grafia del Dott. Puccinelli e non potendo raccogliere dati anamnestici dal paziente, che "giunse in reparto in stato confuso", non avevano "cercato innanzitutto di capire i motivi del ricovero", telefonando al pronto soccorso o anche al medico di base che aveva avviato il paziente in ospedale ("sul certificato sono indicati a stampa due numeri di telefono ai quali era possibile reperirlo"), rimanendo "incomprensibile perché i due medici non si curarono di rilevare la causa del ricovero e prescrissero esami di routine, senza, soprattutto, sottolinearne l'urgenza"; che dalla lettura della cartella clinica si rilevava che "il giorno 8 furono disposti esami quali il profilo glicemico o un doppler arterioso, ma non quelli che avrebbero verosimilmente evidenziato la patologia in corso, come un esame anatochimico o un elettrocardiogramma"; che "stupisce che le condizioni visibili del paziente non mettessero in allarme i sanitari - come i periti di ufficio evidenziano - essendo egli ansioso, agitato, con gli occhi chiusi, sintomi questi di evidente sofferenza"; che, pur trattandosi di "paziente a tutta vista sofferente, bisognoso di attenzione", "sino alle ore 1 del giorno 9 non viene più visitato..."; che "l'indagine insomma non fu fatta in modo ne' approfondito ne' idoneo, dato che essi non si resero conto dell'esistenza in atto dell'emorragia: ne è prova evidente la constatazione che non venne lasciata alcuna indicazione in tal senso al medico che a loro si avvicendava per la notte..., il quale, ignaro, dispose la somministrazione dell'anticoagulante"; che "l'emorragia era in corso", come reso evidente dalla certificazione del dott. Puccinelli e dall'episodio "di 'melena' notturno, rilevato dalla infermiera...", e questa "risulta quale prima indicazione delle cause dì morte, nella cartella clinica;
che - come rilevato dal perito - "i risultati tempestivi dell'emocromo avrebbero consentito di 'inquadrare un'anemia ben precisa'..." e "semplici terapie erano senz'altro approntabili al fine di scongiurare l'evento, plasma fresco ad esempio".
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, CA per mezzo del difensore, EI e LA personalmente CA denunzia:
a) il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 113 c.p., assumendo che "è di tutta evidenza che, nel caso in esame, la norma sulla cooperazione nei delitti colposi, pur evidenziata nel capo di imputazione, e di cui all'art. 113 cod. pen., non giuoca alcun ruolo, in quanto manca ogni ipotesi di connessione psicologica tra quanto agito dal dottor CA - che s'è limitato a mandare il paziente in reparto, ritenendo doveroso il ricovero - e gli altri due soggetti, delle cui azioni od omissioni ne' il ricorrente si doveva, in allora, preoccupare, ne' questa difesa si deve preoccupare, in oggi...Non v'è, dunque, ne' confluenza d'una azione dell'altra, ne' interdipendenza delle due - diverse ed autonome - condotte sotto il profilo della valenza causale di queste, rispetto all'evento morte";
b) il vizio di violazione di legge, "con riferimento all'art. 43 3^ alinea cod. pen., non essendo riuscito il giudice a quo ad individuare correttamente il concetto di colpa, sotto lo specifico risvolto esaminato". Rileva, in sintesi, che egli aveva osservato la "regola obiettiva di diligenza", cioè "quella di ordinare il ricovero del paziente", e che non gli si poteva imputare di non aver preveduto che "l'aver data per buona la diagnosi del medico di base senza formularne una propria - ancorché identica - avrebbe potuto determinare l'exitus del compianto signor L'AM" e che "il non aver scritto in 'bella grafia'... l'indicazione 'anemia acuta' avrebbe potuto realizzare la causa che, senza alcuna interruzione del nesso, si sarebbe posta come, da sola, in grado di determinare la morte del paziente";
c) il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 521 c.p.p., sotto il profilo che non vi sarebbe "corrispondenza tra il capo di imputazione ed il fatto, rectius, i fatti, ritenuti in sentenza;
d) il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 40 c.p., sotto il profilo che "l'azione del medico di pronto soccorso che accetti il paziente e lo avvii ad un reparto terapeutico... non può giammai esser riconnessa, in ragione di causa ad effetto, rispetto al decesso del soggetto ricoverato";
e) il vizio di motivazione. Assume che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici del merito, "i periti non hanno affatto indicata una responsabilità del dottor CA"; che, "ad onta della diagnosi del medico di famiglia..., il L'AM non presentava, al momento del suo arrivo in reparto di accettazione, sintomatologia di conclamata anemizzazione..., onde, di fronte alla evidente necessità di approfonditi esami - non praticabili in via d'emergenza - un serio professionista non poteva fare altro che autorizzare il ricovero in un reparto specialistico..."; che, conclusivamente, "è lecito inferire l'illogicità, per mancato collegamento, se non, addirittura, un evidente contrasto, tra quanto esposto dai periti nel testo dell'elaborato fornito alla Corte e le conclusioni a cui gli esperti sono giunti...".
PR e LA, dal canto loro, con atti di identico contenuto, denunziano:
a) il vizio di motivazione. Assumono che la Corte territoriale aveva recepito "del tutto acriticamente e passivamente le conclusioni dei periti..., nonostante l'elaborato peritale fosse affetto da palesi incongruenze logiche", omettendo, di contro, "di dedicare il benché minimo accenno alle opposte tesi sostenute dai consulenti tecnici di parte"; che "le apodittiche conclusioni contenute nell'elaborato peritale appaiono basate su dati di fatto palesemente travisati";
che, "contrariamente a quanto affermato dai periti e ritenuto nella sentenza impugnata, il rilievo dei valori della pressione arteriosa del paziente fu in realtà effettuato nella mattinata dell'8 ottobre 1996", e che nei motivi nuovi di gravame presentati in sede di appello si era rilevato che "nel diario delle consegne infermieristiche relativo alla mattinata dell'8 ottobre 1996... è riportata l'annotazione 'eseguiti prelievi d'urgenza + att. prot.'" sicché essi avevano "provveduto a richiedere gli esami di laboratorio urgenti";
b) il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 43 c.p. e 2236 c.c. La sentenza impugnata - si assume - "non sembra tener conto in alcun modo delle articolate risultanze peritali, ove si da atto di una situazione clinica obiettivamente ben più complessa e difficilmente inquadrabile sotto il profilo diagnostico, di quanto non abbia ritenuto la Corte d'Appello. Richiamato l'addotto contenuto della relazione peritale, rilevano che "nel caso di specie un corretto e tempestivo inquadramento diagnostico del paziente si presentava quanto mai arduo e problematico" ed evocano un arresto giurisprudenziale di questa Suprema Corte, secondo cui "l'errore del medico, conducente a morte o lesione personale del paziente, può essere valutato sulla base del parametro dell'art. 2236 c.c., vale a dire della colpa grave, qualora il caso imponga la soluzione di particolari problemi diagnostici e terapeutici, in presenza di un quadro patologico complesso e possibile di diversificati esiti terapeutici";
c) i vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione agli artt. 40 e 41 c.p.". Premesso che per "la mancata effettuazione di un esame autoptico, qualsiasi ricostruzione circa il decorso clinico e le possibili cause del decesso... non può che avere natura meramente ipotetica", rilevano che "i periti accennano al possibile ruolo causale esclusivo o, quanto meno, concausale, rispetto all'exitus, rivestito dall'inopinata somministrazione associata di MA e paracetamolo da parte del medico di guardia" e che "la questione relativa al possibile ruolo causale esplicato da MA non è stata adeguatamente approfondita ne' dai periti ne', tanto meno, dai giudicanti"; che, essendosi i periti limitati ad osservare che "un adatto trattamento con plasma fresco congelato e/o con Vit. K poteva essere di utilità", essi "non chiariscono adeguatamente quali terapie, in concreto, potevano essere adottate e, soprattutto, omettono di indicare quali possibilità dette terapie avrebbero avuto di scongiurare l'exitus": lacuna tanto più grave se si considera che, nel caso di specie, si trattava di un paziente anziano, affetto da numerose ed importanti patologie, e che il quadro morboso che ha determinato il decesso veniva definito dagli stessi periti 'a prognosi per lo piu' infaustà".
3.0 Quanto al ricorso di CA, il primo motivo di doglianza è infondato.
Vero è, difatti, che la cooperazione nel delitto colposo, di cui all'art. 113 c.p., presuppone che più persone pongano in essere una autonoma condotta nella consapevolezza di contribuire all'azione od omissione altrui che sfocia nella produzione dell'evento non voluto, avendosi altrimenti concorso di cause indipendenti nella produzione dell'evento (cfr. Cass., Sez. Un., n. 5/1990; id. Sez. 4^, n. 8162/1990), e che nella specie non appaiono riscontrabili tali connotazioni di consapevolezza dell'attuale ricorrente, nella contribuzione alla produzione dell'evento, della (successiva) condotta dei coimputati;
ma ciò che rileva ai fini della contestazione, oltre anche il nomen iuris del fatto esplicitato nel capo di imputazione, sono le condotte concretamente contestate e le circostanze fattuali al riguardo esplicitate, a nulla rilevando - segnatamente sotto il profilo dell'art. 521 c.p.p. (di cui anche più oltre si dirà) - l'erroneo richiamo di una norma di legge (nella specie, l'art. 113 c.p.). Egualmente infondato è il secondo profilo di doglianza. I giudici del merito, difatti, hanno evocato le circostanze fattuali del caso e da esse non illogicamente hanno inferito la colpa del ricorrente, avendo egli, in sostanza, omesso ogni dovuto accertamento al momento del ricorso del paziente a quella struttura sanitaria, ("L'AM nemmeno fu visitato"), omettendo anche di formulare "alcuna autonoma diagnosi", e, conseguentemente, di disporre "alcuna immediata provvidenza medica", che avrebbe potuto evidenziare la patologia accusata dal paziente o, quanto meno, indirizzare i medici cui Io stesso veniva inviato, a tempestivi e mirati accertamenti al riguardo;
egli si limitò, in concreto, a "smistare" il paziente verso altro reparto del nosocomio (quello di medicina), omettendo di farsi carico, in quel momento in cui il ricorso al pronto soccorso pure postulava un immediato intervento diagnostico e, se del caso, terapeutico, del paziente che cosi gli veniva affidato, nell'ambito della posizione di garanzia che così egli assumeva.
Destituito di fondamento è anche il terzo motivo di censura. È assorbente, invero, considerare che, quanto al principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale tra contestazione e sentenza, perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr. Cass., Sez. Un., n. 16/1996); nella specie, tenuto conto dei termini della imputazione come sopra riassunti, non è dato rinvenire alcuna concreta immutazione del fatto alla stregua dei principi testè richiamati.
Egualmente infondati, infine, sono il quarto e quinto motivo di gravame, dovendo al riguardo richiamarsi quanto si è già osservato a proposito dei profili di colpa ritenuti dai giudici del merito afferenti 41^ condotta del ricorrente, e tenuto conto, peraltro, che il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità deve, per espresso disposto normativo risultare dal testo del provvedimento impugnato e che tanto comporta, per un verso, che il ricorrente deve dimostrare in tale sede che l'iter argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico e, per altro verso, che questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un'altra interpretazione o di un altro iter, quand'anche in tesi egualmente corretti sul piano logico;
ne consegue che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano ad una diversa lettura o interpretazione, quand'anche in tesi munite di eguale crisma di logicità (così Cass., Sez. Un., 14.12.1995, n. 30).
3.1 Infondati sono anche i ricorsi di LA e EI. Quanto, invero, al primo motivo di doglianza, la circostanza ora indicata (l'annotazione nel "diario delle consegne infermieristiche") era stata effettivamente dedotta nei motivi nuovi di appello depositati il 21 settembre 2001; ma - premesso che, come deducono i ricorrenti, il travisamento del fatto rifluisce nel vizio di motivazione e l'accertamento di esso richiede "la dimostrazione, da parte del ricorrente, dell'avvenuta rappresentazione al giudice della precedente fase dell'impugnazione degli elementi dai quali quest'ultimo dovrebbe rilevare detto travisamento, sicché la Corte di Cassazione possa, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi siano stati valutati" (Cass., Sez. Un., n. 6402/1997)- la Corte territoriale all'udienza del 15 novembre 2001 aveva disposto la rinnovazione della istruttoria dibattimentale, mandando ai periti di accertare "se nell'operato dei medici oggi imputati siano rilevabili elementi di imprudenza, negligenza imperizia connessi causalmente con la morte della p.o.", indicando in particolare alcuni richiesti accertamenti in tal senso. E dunque, anche alla stregua degli esiti di tali accertamenti tecnici i giudici del gravame sono pervenuti a ritenere che gli imputati "prescrissero esami di routine, senza, soprattutto, sottolinearne l'urgenza...; furono disposti esami... ma non quelli che avrebbero verosimilmente evidenziato la patologia in corso, come un esame ematochimico o un elettrocardiogranmma... ; sino alle ore 1 del giorno 9 (il paziente) non viene più visitato..."; richiamano le deduzioni del perito prof. Lamperi, secondo cui "i risultati tempestivi dell'emocromo avrebbero consentito di 'inquadrare un'anemia ben precisa'... L'emocromo, quando ci rese conto che la situazione era grave e precipitava, fu richiesto ed ottenuto con urgenza in mattinata stessa, ormai troppo tardi". Deve, perciò, convenirsi che i giudici del merito hanno esaminato le circostanze fattuali del caso, anche come evidenziate dai disposti accertamenti tecnici, e queste hanno poi logicamente coordinato - così dando risposta ai rilievi delle parti - nel ritenere la negligente condotta dei due sanitari, a fronte di una patologia che ben poteva essere agevolmente diagnosticata alla stregua dei sintomi accusati dal paziente, delle sue condizioni generali ingravescenti, degli esami urgenti di laboratorio e/o strumentali che potevano esser disposti;
e rimane - per vero - che a fronte di tali utilmente percorribili percorsi diagnostici e delle relative e consequenziali chances terapeutiche somministrabili, la pur rilevabile patologia non venne, evidentemente, affatto rilevata, e portò poi, di lì a poco, all'exitus infausto. E per il resto devono ancora una volta richiamarsi i limiti del sindacato del vizio di motivazione da parte del giudice di legittimità, di cui sopra s'è già detto. Analogamente è da dire per il secondo motivo di ricorso, anche al riguardo dovendosi richiamare sia quanto ritenuto accertato in punto di fatto dai giudici del merito, sia le argomentazioni motivazionali al riguardo esplicitate, che non si appalesano affette da illogicità (che, peraltro, la norma vuole dover essere "manifesta"). Mette conto, d'altra parte di rilevare, per un verso, che in tema di colpa professionale medica l'accertamento va effettuato in base non alle norme civilistiche sull'inadempimento nell'esecuzione del rapporto contrattuale, ma a quelle penali (Cass., Sez. 4^, n. 1693/1998; id., Sez. 4^ n. 9553/1991; id., Sez. 4^ n. 2734/1984; id., Sez. 4^ n. 8784/1983); e, per altro verso, che i giudici del merito non hanno ritenuto affatto difficoltoso e problematico esprimere una diagnosi appropriata, sol che si fossero svolti gli esami e le analisi che il caso richiedeva ("stupisce che le condizioni visibili del paziente non mettessero in allarme i sanitari..."; i sintomi erano "inquietanti ed allarmanti...; l'emorragia era in corso, come era evidente...: era evidente per l'episodio di 'melena' notturno, rilevato dalla infermiera... ; fu rilevata, ormai in extremis, dallo stesso LA che constatò la presenza di sangue copioso dopo l'introduzione del sondino naso-gastrico il mattino in cui, poco dopo, avvenne il decesso..."): sicché, in sostanza, alla stregua delle argomentazioni e delle circostanze esplichiate ed apprezzate dai giudici del merito neppure era evocabile una tematica coinvolgente il disposto dell'art. 2236 c.c., regola civilistica che in ogni caso - s'è detto - non rileva in sede penale.
Quanto, infine, al terzo ed ultimo motivo di censura, i ricorrenti evocano, quanto "al possibile ruolo esclusivo o, quanto meno, concausale, rispetto all'exitus", la "inopinata somministrazione associata di MA e paracetamolo da parte del medico di guardia". Ma, se la "concorrenzialità" non escluderebbe l'apporto causale anche della condotta di tali ricorrenti, gli è, tuttavia ed in ogni caso, che sul punto ha già risposto la sentenza impugnata, richiamando le deduzioni del perito di ufficio che "dichiarava che la somministrazione di mezza pastiglia di MA non poteva comportare conseguenze così negative, come un'emorragia di per sè sola idonea a produrre l'evento morte;
si deve pertanto affermare che è escluso che l'assunzione di dose così minima possa avere avuto un'efficacia causale autonoma".
Ed assumendosi, poi, che, "in sostanza, i periti non chiariscono adeguatamente quali terapie, in concreto potevano essere adottate e, soprattutto, omettono di indicare quali possibilità dette terapie avrebbero avuto di scongiurare l'exitus", si inserisce così il discorso del controllo motivazionale sul giudizio c.d. controfattuale, in tema di nesso di causalità.
E però, per intanto tale punto non era stato oggetto di specifiche e puntuali allegazioni gravatone nell'atto di appello;
e nei motivi nuovi l'esame dei giudici del gravame veniva sollecitato essenzialmente sulla "asserita omissione di qualsivoglia indagine clinica sul paziente da parte degli imputati", sulla "necessità di una perizia medico-legale volta ad accertare le cause del decesso del L'AM", sul "mancato espletamento dell'autopsia e la conseguente incertezza assoluta circa le cause del decesso e l'orario di insorgenza della presunta emorragia acuta", sul "mancato riconoscimento della presunta emorragia acuta da parte dei numerosi sanitari che hanno avuto in cura il paziente", sul "possibile ruolo eziologico svolto dalla somministrazione del MA da parte del medico di guardia".
Sul punto, poi, la sentenza impugnata ha fornito, comunque, la sua risposta: "il prof. Lamperi ha chiaramente detto che idonee, semplici terapie erano senz'altro approntagli al fine di scongiurare l'evento, plasma fresco ad esempio. Ma appare anche intuitivo, visto che il mattino stesso, prima di essere ricoverata, la parte offesa passeggiava tranquillamente con un nipote ed un fratello e si sentì male per strada;
non si trattava cioè di un male così insidioso ed oscuro da non poter essere rilevato...; la possibilità di scongiurare l'evento morte o di procrastinarlo nel tempo era sicuramente alta". La integrativa sentenza di primo grado annota (pag. 5) che "nel caso in questione un'attenta analisi della situazione clinica di IO L'AM avrebbe evitato il decesso e, comunque, avrebbe consentito ai medici di non avere contribuito in qualche modo a tale evento". Se ne deve inferire che, in sostanza, una diversa condotta dei sanitari improntata a perizia e diligenza avrebbe consentito di rilevare per tempo la diagnosi della patologia di cui il paziente era affetto, di approntare i richiesti presidi terapeutici, di scongiurare così l'evento letale a quel momento o, quanto meno, "di procrastinarlo nel tempo", secondo, quindi un giudizio di alta probabilità logica che, esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, abbia determinato il convincimento che l'evento non avrebbe altrimenti avuto luogo, con alto grado di credibilità razionale (Cass., Sez. Un., n. 30328/2002, s.m. in CED Rv. 222138): percorso argomentativo, questo, che neppur esso si appalesa inficiato da illogicità manifesta.
4. I ricorsi vanno, dunque, rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali. I ricorrenti vanno, altresì, condannati anche alla rifusione delle spese di questo giudizio in favore della costituita parte civile, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Condanna inoltre i ricorrenti in solido a rifondere alla parte civile le spese del presente giudizio, che si liquidano in euro duemilaseicentodieci, di cui euro duemila per onorari.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2004