Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 132. Accompagnamento coattivo dell'imputato 1. L'accompagnamento coattivo e' disposto, nei casi previsti dalla legge, con decreto motivato, con il quale il giudice ordina di condurre l'imputato alla sua presenza, se occorre anche con la forza.
2. La persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non puo' essere tenuta a disposizione oltre il compimento dell'atto previsto e di quelli conseguenziali per i quali perduri la necessita' della sua presenza. In ogni caso la persona non puo' essere trattenuta oltre le ventiquattro ore.
2. La persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non puo' essere tenuta a disposizione oltre il compimento dell'atto previsto e di quelli conseguenziali per i quali perduri la necessita' della sua presenza. In ogni caso la persona non puo' essere trattenuta oltre le ventiquattro ore.
Commentari • 62
- 1. Avvocati: il CDD non può disporre l'accompagnamento coattivo di un testeRedazione · https://www.studiocataldi.it/ · 11 settembre 2011 · 140.5795
L'accompagnamento coattivo di un teste all'udienza fissata per la sua escussione tramite la forza pubblica è un potere riservato alla Autorità Giudiziaria (art. 255 c.p.c. e art. 132 c.p.p.), sicché - in difetto di una specifica ed espressa previsione normativa - l'istituto non opera nel procedimento disciplinare innanzi al CDD, che ha natura amministrativa giustiziale e non giurisdizionale. […]
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Giurisprudenza • 188
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 23/12/2024, n. 47372Provvedimento: […] In secondo luogo, la decisione sarebbe errata laddove ha ritenuto non configurabile il reato, potendosi disporre, nel caso di specie, l'accompagnamento coattivo dell'indagato per rendere interrogatorio ai sensi dell'art. 132 cod. proc. pen. […]Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- accompagnamento coattivo·
- abnormità provvedimento·
- sentenza di proscioglimento·
- restituzione atti al pubblico ministero·
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- art. 459 cod. proc. pen.·
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- art. 650 cod. pen.