Articolo 132 del Codice di procedura penale
Articolo 111 bisArticolo 115 bis
Versione
24 ottobre 1989
Art. 132. Accompagnamento coattivo dell'imputato 1. L'accompagnamento coattivo e' disposto, nei casi previsti dalla legge, con decreto motivato, con il quale il giudice ordina di condurre l'imputato alla sua presenza, se occorre anche con la forza.
2. La persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non puo' essere tenuta a disposizione oltre il compimento dell'atto previsto e di quelli conseguenziali per i quali perduri la necessita' della sua presenza. In ogni caso la persona non puo' essere trattenuta oltre le ventiquattro ore.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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