Articolo 4 della Legge 1 marzo 2001, n. 63
Articolo 3Articolo 5
Versione
6 aprile 2001
Art. 4. 1. All' articolo 195 del codice di procedura penale , il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalita' di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo".
Note all'art. 4:
- Si trascrive il testo dell' art. 195 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 195 (Testimonianza indiretta). - 1. Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre.
2. Il giudice puo' disporre anche di ufficio l'esame delle persone indicate nel comma 1 (190).
3. L'inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili (191) le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l'esame di queste risulti impossibile per morte, infermita' o irreperibilita'.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalita' di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il testimone abbia avuto comunicazione del fatto in forma diversa da quella orale.
6. I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle persone indicate negli articoli 200 e 201 in relazione alle circostanze previste nei medesimi articoli, salvo che le predette abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.
7. Non puo' essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non e' in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame.".
- Per il testo dell' art. 351 del codice di procedura penale , vedi in nota all'art. 13 della presente legge.
- Si trascrive il testo dell' art. 357, comma 2, lettere a) e b), del codice di procedura penale :
"2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attivita', redige verbale dei seguenti atti:
a) denunce (333), querele (336) e istanze (341) presentate oralmente;
b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (350)."
Entrata in vigore il 6 aprile 2001
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