Versione
22 maggio 1951
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21 marzo 1998
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4 luglio 1998
4 luglio 1998
Art. 41. (Competenza relativa alla concessione della liberta' provvisoria).
Il primo comma dell'art. 279 del Codice di procedura penale e' modificato come segue:
"Nei procedimenti di competenza del presidente del tribunale decide sulla domanda di liberta' provvisoria il presidente del tribunale che procede all'istruzione o che ha decretato la citazione. In quelli di competenza del Tribunale, durante l'istruzione formale decide il giudice istruttore; nel corso degli atti preliminari al giudizio o durante il dibattimento di primo grado o d'appello decide, secondo la rispettiva competenza, il Tribunale o la Corte di appello. Nei procedimenti di competenza della Corte di assise, durante l'istruzione decide il giudice istruttore; dopo la chiusura dell'istruzione e anteriormente all'apertura della sessione, il presidente della Corte di assise o della Corte di assise di appello; successivamente decide, secondo la rispettiva competenza, la Corte di assise o la Corte di assise di appello. Quando l'istruzione e' stata rimessa alla sezione istruttoria, decide la sezione medesima. Se la domanda e' proposta nelle conclusioni finali del dibattimento, provvede con la sentenza il presidente del tribunale, il Tribunale, o la Corte". (13) ((13a)) ---------------- AGGIORNAMENTO (13) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che il presente decreto diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 . ---------------- AGGIORNAMENTO (13a) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che le modifiche da esso apportate diventano efficaci a decorrere dal 2 giugno 1999.
Il primo comma dell'art. 279 del Codice di procedura penale e' modificato come segue:
"Nei procedimenti di competenza del presidente del tribunale decide sulla domanda di liberta' provvisoria il presidente del tribunale che procede all'istruzione o che ha decretato la citazione. In quelli di competenza del Tribunale, durante l'istruzione formale decide il giudice istruttore; nel corso degli atti preliminari al giudizio o durante il dibattimento di primo grado o d'appello decide, secondo la rispettiva competenza, il Tribunale o la Corte di appello. Nei procedimenti di competenza della Corte di assise, durante l'istruzione decide il giudice istruttore; dopo la chiusura dell'istruzione e anteriormente all'apertura della sessione, il presidente della Corte di assise o della Corte di assise di appello; successivamente decide, secondo la rispettiva competenza, la Corte di assise o la Corte di assise di appello. Quando l'istruzione e' stata rimessa alla sezione istruttoria, decide la sezione medesima. Se la domanda e' proposta nelle conclusioni finali del dibattimento, provvede con la sentenza il presidente del tribunale, il Tribunale, o la Corte". (13) ((13a)) ---------------- AGGIORNAMENTO (13) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che il presente decreto diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 . ---------------- AGGIORNAMENTO (13a) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che le modifiche da esso apportate diventano efficaci a decorrere dal 2 giugno 1999.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/05/2005, n. 40984Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 09/05/2005 Dott. RO RA - Consigliere - SENTENZA Dott. LEONASI EL - Consigliere - N. 729 Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. CARCANO EN - Consigliere - N. 17478/2004 riuniti in camera di consiglio; ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte d'appeLO di NZ; nei confronti di: OL ET NO; nonché dai seguenti imputati: AL IA, n. Grassano 18/09/1957; NC AN, n. TE 14/10/1951; TO OV, n. Toronto (Canada) 11/06/1970; TO TO DO, n. Toronto (Canada) 07/03/1963; IO IN NA, n. TE 29/09/1969; LD OV, n. TE …Leggi di più...
- necessità·
- disciplina transitoria·
- dichiarazioni dibattimentali etero·
- persone imputate in procedimenti connessi ex art. 12 comma primo lett. a) cod. proc. pen·
- esclusione·
- avvertimento previsto dall'art. 64 comma terzo lett. c) cod. proc. pen·
- fattispecie·
- accusatorie·
- art. 4 ter d.l. 7 aprile 200, n. 82, conv. in l. 5 giugno 2000, n. 144·
- operatività dell'art. 11 cod. proc. pen·
- ammissibilità·
- decisione unitaria e contestuale·
- procedimenti speciali·
- dichiarazioni·
- competenza per territorio