Art. 41. (Competenza relativa alla concessione della liberta' provvisoria).
Il primo comma dell'art. 279 del Codice di procedura penale e' modificato come segue:
"Nei procedimenti di competenza del presidente del tribunale decide sulla domanda di liberta' provvisoria il presidente del tribunale che procede all'istruzione o che ha decretato la citazione. In quelli di competenza del Tribunale, durante l'istruzione formale decide il giudice istruttore; nel corso degli atti preliminari al giudizio o durante il dibattimento di primo grado o d'appello decide, secondo la rispettiva competenza, il Tribunale o la Corte di appello. Nei procedimenti di competenza della Corte di assise, durante l'istruzione decide il giudice istruttore; dopo la chiusura dell'istruzione e anteriormente all'apertura della sessione, il presidente della Corte di assise o della Corte di assise di appello; successivamente decide, secondo la rispettiva competenza, la Corte di assise o la Corte di assise di appello. Quando l'istruzione e' stata rimessa alla sezione istruttoria, decide la sezione medesima. Se la domanda e' proposta nelle conclusioni finali del dibattimento, provvede con la sentenza il presidente del tribunale, il Tribunale, o la Corte". (13) ((13a)) ---------------- AGGIORNAMENTO (13) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che il presente decreto diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 . ---------------- AGGIORNAMENTO (13a) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che le modifiche da esso apportate diventano efficaci a decorrere dal 2 giugno 1999.
Il primo comma dell'art. 279 del Codice di procedura penale e' modificato come segue:
"Nei procedimenti di competenza del presidente del tribunale decide sulla domanda di liberta' provvisoria il presidente del tribunale che procede all'istruzione o che ha decretato la citazione. In quelli di competenza del Tribunale, durante l'istruzione formale decide il giudice istruttore; nel corso degli atti preliminari al giudizio o durante il dibattimento di primo grado o d'appello decide, secondo la rispettiva competenza, il Tribunale o la Corte di appello. Nei procedimenti di competenza della Corte di assise, durante l'istruzione decide il giudice istruttore; dopo la chiusura dell'istruzione e anteriormente all'apertura della sessione, il presidente della Corte di assise o della Corte di assise di appello; successivamente decide, secondo la rispettiva competenza, la Corte di assise o la Corte di assise di appello. Quando l'istruzione e' stata rimessa alla sezione istruttoria, decide la sezione medesima. Se la domanda e' proposta nelle conclusioni finali del dibattimento, provvede con la sentenza il presidente del tribunale, il Tribunale, o la Corte". (13) ((13a)) ---------------- AGGIORNAMENTO (13) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che il presente decreto diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 . ---------------- AGGIORNAMENTO (13a) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che le modifiche da esso apportate diventano efficaci a decorrere dal 2 giugno 1999.