Articolo 68 del Codice di procedura penale
Articolo 67Articolo 69
Versione
24 ottobre 1989
Art. 68. Errore sull'identita' fisica dell'imputato 1. Se risulta l'errore di persona, in ogni stato e grado del processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a norma dell'articolo 129.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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