Versione
1 luglio 1931
1 luglio 1931
Art. 267.
(Disfattismo economico)
Chiunque, in tempo di guerra, adopera mezzi diretti a deprimere il corso dei cambi, o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori, pubblici o privati, in modo da esporre a pericolo la resistenza della nazione di fronte al nemico, e' punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a lire trentamila.
Se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero, la reclusione non puo' essere inferiore a dieci anni.
La reclusione e' non inferiore a quindici anni se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico.
(Disfattismo economico)
Chiunque, in tempo di guerra, adopera mezzi diretti a deprimere il corso dei cambi, o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori, pubblici o privati, in modo da esporre a pericolo la resistenza della nazione di fronte al nemico, e' punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a lire trentamila.
Se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero, la reclusione non puo' essere inferiore a dieci anni.
La reclusione e' non inferiore a quindici anni se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico.
Commentari • 9
- 1. Art. 267 c.p., Disfattismo economicoVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 7 ottobre 2023 · 169.21008
L'articolo 267 del Codice Penale, di cui al Libro II – Dei delitti in particolare, Titolo I – dei delitti contro la personalità dello Stato, Capo I – Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato, è rubricato come "Disfattismo economico". Il testo aggiornato dell'art. 267 c.p. dispone: "Chiunque, in tempo di guerra, adopera mezzi diretti a deprimere il corso dei cambi, o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori, pubblici o privati, in modo da esporre a pericolo la resistenza della nazione di fronte al nemico, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 3.098. […]
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Giurisprudenza • 75
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/2008, n. 44877Provvedimento: […] Per l'ipotesi di ritenuta inoppugnabilità del provvedimento in questione, il ricorrente solleva questione di illegittimità costituzionale dell'art. 267 c.p.p., nella parte in cui non prevede l'impugnazione del decreto del GIP che, in presenza dei presupposti di legge, neghi l'autorizzazione alle intercettazioni, […] Il provvedimento impugnato, infatti, non si discosta dal modello procedimentale previsto dal nostro ordinamento, atteso che l'art. 267 c.p. attribuisce al giudice delle indagini preliminari la possibilità di negare l'autorizzazione de qua, ne' determina una situazione di irrimediabile stallo del procedimento e l'impossibilità di proseguirlo.Leggi di più...
- impugnabilità·
- questione di legittimità costituzionale dell'art. 267 cod. proc. pen·
- manifesta infondatezza·
- provvedimento che rigetta la richiesta di intercettazioni·
- esclusione·
- ragioni·
- tassatività dei mezzi di impugnazione·
- mezzi di ricerca della prova·
- intercettazioni di conversazioni o comunicazioni·
- prove