Articolo 267 del Codice penale
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Versione
1 luglio 1931
Art. 267.

(Disfattismo economico)

Chiunque, in tempo di guerra, adopera mezzi diretti a deprimere il corso dei cambi, o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori, pubblici o privati, in modo da esporre a pericolo la resistenza della nazione di fronte al nemico, e' punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a lire trentamila.

Se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero, la reclusione non puo' essere inferiore a dieci anni.

La reclusione e' non inferiore a quindici anni se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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