Sentenza 14 febbraio 1997
Massime • 4
Qualora, dopo l'erronea elevazione di conflitto negativo di competenza, conseguente ad asserita incompatibilità di giudice la cui dichiarazione di astensione sia stata accolta, sia cessata la ragione di incompatibilità per la sopravvenuta morte dell'imputato ricorrente nel procedimento de libertate, il presidente dell'ufficio pronunciatosi positivamente sulla dichiarazione di astensione ha il dovere di tener conto della circostanza in sede di valutazione della necessità di procedere alla sostituzione del giudice astenutosi.
Dopo l'accoglimento della dichiarazione di astensione di giudice componente di organo collegiale, quest'ultimo non può compiere alcun atto del procedimento e, pertanto, non può neanche declinare la propria competenza in ordine ad esso, in quanto l'art. 42, comma primo, cod. proc. pen., al fine di evitare ogni concreta influenza del giudice astenuto nella vicenda processuale, lo priva del potere di esercitare qualsiasi potestà giurisdizionale nel procedimento: onde ogni sua decisione, quale che ne sia il contenuto, risulterebbe inficiata da vizio di capacità del giudice.
Soltanto il giudice "ad quem", investito della competenza a giudicare a seguito dell'avvenuta rimessione del processo ai sensi dell'art. 43, comma secondo, cod. proc. pen., è legittimato a sollevare conflitto negativo di competenza.
A seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 449 del 1988, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale e a quello a carico degli imputati minorenni, le corti di assise sono state assimilate, sotto il profilo ordinamentale, a tutte le altre articolazioni interne e permanenti del tribunale o della corte d'appello. Ne consegue che il presidente di tribunale, una volta accolta la dichiarazione di astensione del giudice facente parte della corte d'assise, può legittimamente provvedere alla sostituzione del giudice stesso con altro giudice dello "stesso ufficio" - per tale intendendosi il tribunale in tutte le sue articolazioni interne, che esercita plurime funzioni giurisdizionali nell'ambito di un determinato territorio - designato in via d'urgenza con provvedimento di variazione tabellare immediatamente esecutivo a norma dell'art. 7-bis, comma secondo, ord. giud., mentre è consentita la rimessione ad altro giudice, ai sensi degli artt. 43, comma secondo e 11 cod. proc. pen., solo quando si astengano, siano ricusati, risultino impediti, dopo la sostituzione, tanti magistrati dello "stesso ufficio" da rendere impossibile la composizione del collegio giudicante.
Commentario • 1
- 1. Art. 40 c.p.p. Competenza a decidere sulla ricusazionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/02/1997, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 1997 |
Testo completo
M
REPUBBLICA ITALIANA Udienza in camera di consiglio in data IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 14.2.1997
SEZIONE I PENALE Sentenza
n.1109 composta dagli Ill.mi Sigg.:
Reg. Gen. Dott. GEMELLI Torquato Presidente
n. 37534/96 Consigliere 1. Dott. CHIEFFI Severo
VANCHERI Angelo 66
2.
f + 1 e 66 GIRONI Emilio 3. LL
4. 66 CANZIO Giovanni
relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza rilevato con ordinanza 15.10.1996 della corte d'assise di Messina nei confronti della corte d'assise di Catanzaro, nel procedimento penale a carico di GR AR - nato il
16.2.1959 -, OL O- nato il [...] - e ST TA - nato il [...] -.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Canzio,
Udite le conclusioni del P.M., nella persona del sost. proc. gen., dott. Vincenzo Geraci, con le quali questi chiede dichiararsi inammissibile il conflitto;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
C RO COPIE In assenza dei difensori degli imputati;
FIORESTA L
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IL CANCELLIEGE
1.- La prima sezione della corte d'assise di Catanzaro, con sentenza in data 26.6.1996 declinatoria della competenza nel procedimento a carico di GR AR, OL OS e ST TA -
imputati dei delitti di rapina ed omicidio -, esponeva che: a) il presidente e il giudice a latere titolari ed il presidente supplente di quella sezione avevano presentato dichiarazione di astensione per incompatibilità, conseguente alla deliberazione di impugnazioni de libertate proposte da due dei tre imputati, giusta la sentenza della Corte costituzionale n. 131/96; b) il presidente del tribunale con decreti del 25.6.1996 aveva autorizzato l'astensione e sostituito il giudice a latere titolare con quello supplente, ma, rilevata l'impossibilità di sostituire i presidenti, titolare e supplente, in base alle indicazioni tabellari, aveva restituito gli atti alla corte d'assise per l'ulteriore corso.
Tanto premesso, la corte d'assise, presieduta dal dott. M. Vecchio, la cui dichiarazione di astensione era stata già accolta, dichiarava che “per motivo d'incompatibilità questa corte non può validamente costituirsi" secondo i criteri di sostituzione tabellarmente precostituiti, ed, essendo altresì precluso il ricorso ai meccanismi della supplenza o dell'applicazione di giudici non appartenenti allo "stesso ufficio", ordinava “rimettersi il processo alla corte d'assise di Messina", ai sensi degli artt. 43.2 e 11
c.p.p.
La corte d'assise di Messina, considerato che la corte d'assise non era un organo giudiziario autonomo rispetto alle altre sezioni del tribunale e che il presidente del tribunale di Catanzaro
avrebbe dovuto fare ricorso alla procedura della variazione tabellare "in via d'urgenza", ai fini della sostituzione del magistrato astenutosi con altro giudice dello stesso tribunale, ed altresì che erano nelle more deceduti i due imputati sulla cui posizione erano intervenute le decisioni de libertate del را
giudice a quo, rilevava a sua volta il conflitto negativo di competenza, con ordinanza di data
15.10.1996, e disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione del medesimo.
2.- Ritiene questa Corte di dovere pregiudizialmente rilevare ex art. 609.2 c.p.p. la nullità assoluta,
insanabile e rilevabile d'ufficio del giudizio e della sentenza in data 26.6.1996, con la quale la prima
2 sezione della corte d'assise di Catanzaro, presieduta dal dott. M. Vecchio, la cui dichiarazione di astensione era stata già accolta dal presidente del tribunale con decreto 25.6.1996, ha declinato la propria competenza e rimesso il procedimento alla corte d'assise di Messina.
Ed invero quel giudice, attribuendosi la potestà di provvedere alla rimessione del procedimento,
riservata invece dall'art. 43.2 c.p.p. - in ipotesi astratta di operatività dell'istituto nel caso di specie -
alla "corte" o al "tribunale", cioè all'organo competente a decidere in merito all'astensione o alla ricusazione, ha palesemente violato il disposto dell'art. 42.1, che, al fine di evitare ogni concreta influenza nella vicenda processuale, gli faceva divieto di compiere “alcun atto del procedimento"
dopo l'accoglimento della dichiarazione di astensione.
La disposizione del secondo comma dell'art. 43 riserva infatti alla “corte” o al “tribunale” la deliberazione circa la rimessione del procedimento ad altro giudice ugualmente competente per materia determinato a norma dell'art. 11, intendendo riferirsi agli organi chiamati a decidere sull'astensione o sulla ricusazione del giudice ex artt. 36, co. 3° e 4°, e 40: in tal senso depone il passo della Relazione al progetto preliminare del c.p.p. 1988, p. 20, sub art. 44 - art. 43 vigente -,
che motiva l'esclusione del "pretore", quale organo competente alla rimessione, con la circostanza che "sulla dichiarazione di astensione del pretore decide il presidente del tribunale e sulla ricusazione del pretore decide il tribunale" (cfr. altresì, per l'analoga disciplina - sul punto dell'art. 70, co. 4°,
c.p.p. previgente, Cass., sez. V, 5.10.1994, Polo, in Foro it., 1996, II, 174; sez. I, 2.4.1990, Zanolla,
rv. 184064; 26.10.1989, Raccuia, rv. 182549).
Di talché, configurandosi un vizio di capacità del giudice derivante da sopravvenuta carenza di potestà giurisdizionale nel processo, la sanzione d'inosservanza del divieto è quella della nullità di ordine generale ed assoluta prevista dagli artt. 178 lett. a) e 179.1 c.p.p. (Cass., sez. I, 11.4.1994,
Romano, rv. 198638; 28.4.1993, Spampinato, rv. 194273).
Ne consegue l'insussistenza del conflitto, perché la declinatoria di competenza della corte d'assise di
Catanzaro è stata pronunciata, in forza di un'illegittima attribuzione di potestà, con il concorso di un giudice inidoneo a deliberare in quel processo. 3.- Spetta alla competente autorità giudiziaria valutare l'opportunità di provvedere alla sostituzione del giudice astenuto "con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi dell'ordinamento giudiziario" (art. 43, primo comma, c.p.p.), alla stregua delle corrette e logiche argomentazioni esplicitate tanto dal p.m. nella denunzia di conflitto che dalla corte d'assise di
Messina nell'ordinanza che rileva il conflitto negativo di competenza.
Ed invero, non può più condividersi l'indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità,
formatosi nella previgente disciplina processuale e ordinamentale, secondo cui la corte d'assise era un organo giudiziario autonomo, con propria competenza, circoscrizione territoriale e composizione
(Cass., sez. I, 30.11.1989, Tommaso, in Cass. pen., 1992, 974; 19.5.1987, Fabiani, in Foro it., 1988,
II, 76; 27.4.1987, Vezzani, e 3.3.1987, Achilli, ibid.).
Con l'entrata in vigore del d.p.r. 22.9.1988 n. 449, recante le norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni,
le corti d'assise sono state assimilate sotto il profilo ordinamentale a tutte le altre articolazioni,
interne e permanenti, del tribunale o della corte d'appello: decisive in proposito sono le disposizioni dell'art.
7-bis, co. 1°, o.g., introdotto dall'art. 3 d.p.r. cit. sulla precostituzione tabellare della
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ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'art. 1 in sezioni, della destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti d'assise, delle assegnazioni alle sezioni dei relativi presidenti, del conferimento delle specifiche attribuzioni processuali, della formazione dei collegi giudicanti e dell'art. 7 1.
10.4.1951 n. 287, sost. dall'art. 33 d.p.r. cit., sulle sessioni della corte d'assise.
Né può dirsi priva di significato, sotto il profilo più propriamente pertinente all'organizzazione del processo, l'attribuzione ex art. 132.2 disp. att. c.p.p. al presidente del tribunale del potere di comunicare, sulla base dei criteri determinati dal C.S.M. il giorno, l'ora e la sezione da indicare nel decreto che dispone il giudizio davanti al tribunale o alla corte d'assise.
Trovano innanzi tutto applicazione, “per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito”, i criteri obiettivi e predeterminati stabiliti a tal fine dal C.S.M. ed approvati contestualmente alle
4 tabelle degli uffici, giusta il disposto dell'art.
7-ter, co. 2°, ordinamento giudiziario, inserito dall'art. 4 d.p.r. 22.9.1988 n. 449 per l'adeguamento dell'o.g. al nuovo processo penale.
E' altresì applicabile la disposizione dell'art.
7-bis, co. 2°, o.g., inserito dall'art. 3 d.p.r. ult. cit., che prevede, quale extrema ratio per la sostituzione del giudice impedito "in via d'urgenza", la procedura di variazione tabellare, immediatamente esecutiva salva la successiva deliberazione di controllo dell'organo di autogoverno, da parte del dirigente dell'ufficio in cui lo stesso giudice è
incardinato: il presidente del tribunale per le corti d'assise e il presidente della corte d'appello per le corti d'assise d'appello (Cass., sez. I, 13.3.1992, Chiofalo, rv. 193130-132, in Cass. pen., 1994,
1254).
In definitiva, il presidente del tribunale di Catanzaro, una volta accolta la dichiarazione di astensione del presidente della prima sezione della corte di assise e rilevata la mancata previsione di ulteriori supplenze nelle tabelle, può legittimamente provvedere alla sostituzione del giudice astenuto con altro giudice dello "stesso ufficio" per tale intendendosi il tribunale in tutte le sue articolazioni
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interne, che esercita plurime funzioni giurisdizionali nell'ambito di un determinato territorio designato "in via d'urgenza" con provvedimento di variazione tabellare immediatamente esecutivo,
nei termini previsti dal citato art.
7-bis, co. 2°, o.g.
Lo stesso dirigente dell'ufficio non può infine esimersi dall'apprezzare la fondatezza o meno dell'assunto conclusivo della corte che ha rilevato il conflitto, l'essere cioè cessata in linea di fatto la ragione dell'originaria incompatibilità del giudicante per la sopravvenuta morte dei due imputati già
ricorrenti de libertate.
4.- Questa Corte ha reiteratamente affermato il principio per cui la rimessione del processo ad altro giudice, ai sensi degli artt. 43.2 e 11 c.p.p., può essere consentita solo quando - all'esito delle descritte verifiche si astengano, siano ricusati, risultino impediti, dopo la sostituzione, tanti magistrati dello “stesso ufficio” da rendere impossibile la composizione del collegio giudicante, in quanto la rimessione è istituto di carattere eccezionale siccome comportante la sottrazione dell'imputato al giudice naturale (Cass., sez. V, 5.10.1994, Polo, cit.; sez. I, 6.10.1994, Pizzone, in
Giur, it., 1995, II, 700; 18.10.1993, Belogi, rv. 196735; 6.5.1993, Belogi, rv. 194288).
Mette conto infine di precisare che soltanto il giudice ad quem, investito della competenza a giudicare a seguito dell'avvenuta rimessione del processo ai sensi dell'art. 43.2 c.p.p., è legittimato a sollevare il conflitto negativo di competenza (Cass., sez. I, 2.4.1990, Zanolla, e 26.10.1989, Raccuia,
citt.).
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza della corte d'assise di Catanzaro in data 26.6.1996.
Dichiara insussistente il conflitto e dispone trasmettersi gli atti alla corte d'assise di Catanzaro per il corso ulteriore.
Così deliberato in camera di consiglio il 14 febbraio 1997.
Il Consigliere estensore II Presidente
dr. Torquato Gemelli dr. Giovanni Canzio
Torquato Gemells fly DEPOSITATA
IN CA IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
1 0 MAR. 1997 CH RO eo IL COLLATURATORE
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