Cass. pen., sez. I, sentenza 14/02/1997, n. 1109
CASS
Sentenza 14 febbraio 1997

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Qualora, dopo l'erronea elevazione di conflitto negativo di competenza, conseguente ad asserita incompatibilità di giudice la cui dichiarazione di astensione sia stata accolta, sia cessata la ragione di incompatibilità per la sopravvenuta morte dell'imputato ricorrente nel procedimento de libertate, il presidente dell'ufficio pronunciatosi positivamente sulla dichiarazione di astensione ha il dovere di tener conto della circostanza in sede di valutazione della necessità di procedere alla sostituzione del giudice astenutosi.

Dopo l'accoglimento della dichiarazione di astensione di giudice componente di organo collegiale, quest'ultimo non può compiere alcun atto del procedimento e, pertanto, non può neanche declinare la propria competenza in ordine ad esso, in quanto l'art. 42, comma primo, cod. proc. pen., al fine di evitare ogni concreta influenza del giudice astenuto nella vicenda processuale, lo priva del potere di esercitare qualsiasi potestà giurisdizionale nel procedimento: onde ogni sua decisione, quale che ne sia il contenuto, risulterebbe inficiata da vizio di capacità del giudice.

Soltanto il giudice "ad quem", investito della competenza a giudicare a seguito dell'avvenuta rimessione del processo ai sensi dell'art. 43, comma secondo, cod. proc. pen., è legittimato a sollevare conflitto negativo di competenza.

A seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 449 del 1988, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale e a quello a carico degli imputati minorenni, le corti di assise sono state assimilate, sotto il profilo ordinamentale, a tutte le altre articolazioni interne e permanenti del tribunale o della corte d'appello. Ne consegue che il presidente di tribunale, una volta accolta la dichiarazione di astensione del giudice facente parte della corte d'assise, può legittimamente provvedere alla sostituzione del giudice stesso con altro giudice dello "stesso ufficio" - per tale intendendosi il tribunale in tutte le sue articolazioni interne, che esercita plurime funzioni giurisdizionali nell'ambito di un determinato territorio - designato in via d'urgenza con provvedimento di variazione tabellare immediatamente esecutivo a norma dell'art. 7-bis, comma secondo, ord. giud., mentre è consentita la rimessione ad altro giudice, ai sensi degli artt. 43, comma secondo e 11 cod. proc. pen., solo quando si astengano, siano ricusati, risultino impediti, dopo la sostituzione, tanti magistrati dello "stesso ufficio" da rendere impossibile la composizione del collegio giudicante.

Commentario1

  • 1Art. 40 c.p.p. Competenza a decidere sulla ricusazione
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 14/02/1997, n. 1109
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1109
Data del deposito : 14 febbraio 1997

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