Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 19 aprile 2001 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2021 |
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- 1. Abrogazione di normehttps://www.brocardi.it/
- 2. Provvedimenti di attuazione per la costituzione e funzionamento della commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientalihttps://www.brocardi.it/
- 3. Abrogazioni e modifichehttps://www.brocardi.it/
- 4. Decisioni 2002https://www.astrid-online.it/
- 5. Delitto di traffico illecito di rifiutiMartina Fusato · https://www.filodiritto.com/ · 6 dicembre 2024
Giurisprudenza • 137
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Versioni del testo
- Art. 1. (Rifinanziamento delle leggi 8 ottobre 1997, n. 344,
e 9 dicembre 1998, n. 426) 1. Per la prosecuzione delle attivita' di cui agli articoli 2 e 3 della legge 8 ottobre 1997, n. 344 , e' autorizzata per l'anno 2001 la spesa complessiva di lire 16.800 milioni, ripartita in lire 6.000 milioni per l'articolo 2 ed in lire 10.800 milioni per l'articolo 3. 2. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall' articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 , e' autorizzata la spesa di lire 33.000 milioni per l'anno 2000, di lire 93.000 milioni per l'anno 2001 e di lire 32.000 milioni per l'anno 2002.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidnte dela Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o dalle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1 :
- Gli articoli 2 e 3 della legge 8 ottobre 1997, n. 344 , recante "Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1997, n. 239 (supplemento ordinario) sono i seguenti:
"Art. 2 (Promozione delle tecnologie pulite e dello sviluppo della sostenibilita' urbana). - 1. Il Ministro dell'ambiente assegna annualmente i premi per lo sviluppo delle tecnologie pulite in relazione ai processi e prodotti industriali, la sostenibilita' ambientale delle aree urbane, la riduzione ed il recupero dei rifiuti, anche al fine di rafforzare ed indirizzare la diffusione di interventi innovativi in aree urbane per la gestione sostenibile e consapevole di ambiti territoriali particolarmente degradati, ivi comprese le azioni per le citta' amiche dell'infanzia. Gli interventi relativi alle aree urbane dovranno svilupparsi seguendo i principi del "Piano d'azione di Lisbona", approvato da rappresentanti delle citta' d'Europa a Lisbona l'8 ottobre 1996 a conclusione dei lavori della Seconda conferenza europea sulle citta' sostenibili. L'assegnazione dei premi di cui al primo periodo e' riservata per i due terzi alle piccole e medie imprese.
2. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari, definisce i criteri per l'individuazione dei premi di cui al comma 1 nonche' le modalita' procedurali per lo svolgimento dei relativi concorsi.
3. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente puo' avvalersi del supporto tecnico dell'ANPA, dei comuni, delle aziende pubbliche di servizi o di loro organismi associativi.
4. Per la realizzazione delle azioni di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per gli anni 1997, 1998 e 1999.".
"Art. 3 (Informazione, educazione ambientale e sensibilizzazione). - 1. Per il proseguimento ed il potenziamento delle attivita' di educazione, informazione e sensibilizzazione ambientale, anche attraverso l'organizzazione di specifiche campagne, la predisposizione e la diffusione della relazione sullo stato dell'ambiente, lo sviluppo di strumenti informatici per le attivita' di informazione ed educazione ambientale, e' autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni per l'anno 1997 e di lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999. Una quota della somma di cui al periodo precedente, pari a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, e' destinata ai programmi di cooperazione regionale, finalizzati a sviluppare azioni di educazione e sensibilizzazione nel bacino del Mediterraneo, cofinanziati dall'Unione europea.".
- L' art. 1 delle legge 9 dicembre 1998, n. 426 , recante "Nuovi interventi in campo abientale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1998, n. 291, e' il seguente:
"Art. 1 (Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati). - 1. Al fine di consentire il concorso pubblico nella realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree e specchi d'acqua marittimi, lacuali, fluviali e lagunari in concessione, anche in caso di loro dismissioni, nei limiti e con i presupposti di cui all' art. 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni, nonche' per gli impegni attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione di cui all' art. 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 , e degli accordi e contratti di programma di cui all'art. 25 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 , sono autorizzati limiti di impegno ventennali di lire 27.000 milioni a decorrere dall'anno 1998, di lire 5.600 milioni a decorrere dall'anno 1999 e di lire 16.200 milioni a decorrere dall'anno 2000. Per le medesime finalita' e' altresi' autorizzata la spesa di lire 130.000 milioni per l'anno 2000; per gli anni successivi al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell' art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono concorrere le ulteriori risorse destinate dal CIPE al finanziamento di progetti di risanamento ambientale, nonche' quelle attribuite al Ministero dell'ambiente in sede di riprogrammazione dei fondi disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno 1994-1999.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 e per la utilizzazione delle relative risorse finanziarie il Ministero dell'ambiente adotta, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, che individua gli interventi di interesse nazionale, gli interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di finanziamento dei singoli interventi e le modalita' di trasferimento delle relative risorse. Il programma tiene conto dei limiti di accettabilita', delle procedure di riferimento e dei criteri definiti dal decreto ministeriale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni.
4. Sono considerati primi interventi di bonifica di interesse nazionale quelli compresi nelle seguenti aree industriali e siti ad alto rischio ambientale i cui ambiti sono perimetrati, sentiti i comuni interessati dal Ministro dell'ambiente sulla base dei criteri di cui all' art. 18, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni:
a) Venezia (Porto Marghera);
b) Napoli orientale;
c) Gela e Priolo;
d) Manfredonia;
e) Brindisi;
f) Taranto;
g) Cengio e Saliceto;
h) Piombino;
i) Massa e Carrara;
l) Casal Monferrato;
m) Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano (Caserta-Napoli);
n) Pitelli (La Spezia);
o) Balangero;
p) Pieve Vergonte.
5. Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del programma di cui al comma 3, determina altresi' le modalita' per il monitoraggio e il controllo, con la partecipazione delle regioni interessate, delle attivita' di realizzazione delle opere e degli interventi previsti nel programma stesso, ivi compresi i presupposti e le procedure per la revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse resesi comunque disponibili, assicurando il rispetto dell'originaria allocazione regionale delle risorse. Per le attivita' di cui al presente comma il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA).
6. Gli enti territoriali competenti, sulla base del programma di cui al comma 3, sono autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie con la Cassa depositi e prestiti e altri istituti di credito. Le regioni sono autorizzate a corrispondere, sulla base di apposita rendicontazione degli enti territoriali competenti, direttamente agli istituti mutuanti interessati le rate di ammortamento per capitale e interessi, avvalendosi delle quote di limiti di impegno rispettivamente assegnate dal Ministero dell'ambiente.
7. Nel caso di cambio di destinazione, dei siti oggetto degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ovvero di alienazione entro dieci anni dall'effettuazione degli stessi in assenza di cambio di destinazione, il contributo di cui all' art. 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni e' restituito allo Stato in misura adeguata all'aumento di valore con seguito dall'area al momento del cambio di destinazione, ovvero della sua cessione, rispetto a quello dell'intervento di bonifica e ripristino ambientale. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, verranno determinati i criteri e le modalita' della restituzione.
8. All'art. 17, comma 1, alinea, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , dopo le parole: "il Ministro dell'ambiente" sono inserite le seguenti: ", avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),".
9. (Omissis).
10. Il decreto del Ministro dell'ambiente di cui al comma 15-bis dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 introdotto dal comma 9 del presente articolo, e' emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. (Omissis).
12. All' art. 22, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , dopo le parole: "priorita' degli interventi" sono aggiunte le seguenti: ", basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'ANPA".
13. All' art. 22, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni, le parole: "entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni".
14. All' art. 57, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni, le parole: "devono conformarsi alle disposizioni del presente decreto entro tre mesi dal termine di cui all'art. 33, comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "devono conformarsi alle disposizioni del presente decreto entro e non oltre il 31 dicembre 1998".
15. (Omissis).
16. All' art. 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni, sono soppresse le parole: " derivanti dalle lavorazioni industriali e artigianali" e sono aggiunte, alla fine dell'ultimo periodo, le seguenti: "limitatamente alla quantita' conferita".
17. (Omissis).
18. All'onere di cui al comma 17 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
19. (Omissis).
20. (Omissis).
21. All' art. 42, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , la lettera c) e' abrogata.
22. All' art. 48, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , sono aggiunte, in fine, le parole: ", i beni di cui all'art. 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46".
23. Fino al 1 gennaio 2000 e salvo diverso accordo tra enti locali e gestori del servizio, l'applicazione e la riscossione del corrispettivo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono effettuate dall'ente locale secondo le disposizioni dell' art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 .
24. All' art. 51, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , sono soppresse la parola: "propri" e le parole da: ", ovvero effettuano" fino alla fine del comma.
25. (Omissis).
26. Al fine di consentire il completamento delle attivita' assegnate al gruppo tecnico di cui all' art. 6, comma 7, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 , e' autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
27. All' art. 49, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni".
28. All' art. 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , le parole: "1 gennaio 1999" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2000". - Art. 2. (Disposizioni per le agenzie regionali per l'ambiente) 1. Per le finalita' indicate dagli articoli 03, comma 5 , e 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 , e' autorizzata la spesa di lire 22,1 miliardi per l'anno 2001 e di lire 17,1 miliardi per l'anno 2002. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e, successivamente, le competenti Commissioni parlamentari, le predette risorse sono assegnate all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all' articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , ovvero, fino all'effettiva operativita' di quest'ultima, all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 , e alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente secondo le modalita' indicate nel decreto stesso allo scopo di:
a) assicurare uno standard minimo omogeneo di controlli sull'ambiente e sul territorio di attivita' informative e tecniche di supporto all'attuazione delle normative nazionali e regionali; b) finanziare lo sviluppo delle agenzie regionali, secondo i progetti proposti dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ovvero, fino all'effettiva operativita' di quest'ultima, dall'ANPA, volti a organizzare come sistema integrato a rete la struttura della funzionalita' delle agenzie regionali e nazionali; c) adeguare e qualificare la rete e la strumentazione dei laboratori per i controlli ambientali; d) realizzare il coordinamento del sistema informativo ambientale, ivi compresa la cartografia geologica e geotematica, con i sistemi informativi geologici per la realizzazione di carte del rischio idrogeologico. 2. All' articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto prevede altresi' che il comitato direttivo sia composto di quattro membri, di cui due designati dal Ministero dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra indicati e la loro durata, nell'ambito delle finalita' indicate dagli articoli 03, comma 5 , e 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 ". 3. I soggetti titolari degli organi dell'ANPA cessano dall'incarico alla data di emanazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui al comma 4 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , come sostituito dal comma 2 del presente articolo, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all' art. 2 :
- L' art. 3, comma 5 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 , recante "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente", convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 , e' il seguente:
"5. Le agenzie di cui al presente articolo collaborano con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'art. 1, cui prestano, su richiesta, supporto tecnico in attuazione delle convenzioni di cui al comma 3 del medesimo art. 1. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all' art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , al personale delle Agenzie di cui al presente articolo e' confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento".
- L'art. 1, comma 1, lettera b) del citato decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 e' il seguente:
"b) le attivita' di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie di cui all'art. 3 allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie operative per l'esercizio delle competenze ad esse spettanti;".
- L' art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203 (supplemento ordinario), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici). - 1. E' istituita l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. L'agenzia svolge i compiti e le attivita' tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali.
3. All'agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di quelle del servizio sismico nazionale.
4. Lo statuto dell'agenzia, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto prevede altresi' che il comitato direttivo sia composto di quattro membri, di cui due designati dal Ministero dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra indicati e la loro durata, nell'ambito delle finalita' indicate dagli articoli 3, comma 5 , e 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 .
5. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la Protezione dell'Ambiente, i Servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia". - Art. 3. (Contributi ad organismi internazionali per l'ambiente) 1. Per il pagamento della quota associativa dell'Italia all'Unione internazionale per la conservazione della natura (UICN) e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni a decorrere dall'anno 2000. 2. Per le attivita' previste dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 , recante attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 2001. 3. Per l'esecuzione della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, di cui alla legge 3 novembre 1994, n. 640 , e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2000 e di lire 800 milioni a decorrere dal 2001. 4. Per l'attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi, nonche' per il funzionamento della Consulta Stato-regioni dell'arco alpino, di cui alla legge 14 ottobre 1999, n. 403 , e' autorizzata la spesa, a decorrere dall'anno 2001, rispettivamente di lire 600 milioni per l'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 della citata legge n. 403 del 1999 e di lire 400 milioni per il funzionamento della Consulta Stato-regioni di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 403 del 1999 . Nel biennio 2001-2002 di presidenza italiana e' assegnato un ulteriore finanziamento di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, destinato all'attuazione della Convenzione.
Note all' art. 3:
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 , recante: "Attuazione della direttiva 96/61/CE , relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1999, n. 252.
- La legge 3 novembre 1994, n. 640 , recante: "Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla valutazione dell'impatto abientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Esfoo il 25 febbraio 1991, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 novembre 1994, n. 273 (supplemento ordinario).
- Gli articoli 1 e 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403 , recante: "Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione delle arti con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 novembre 1999, n. 262 (supplemento ordinario) sono i seguenti:
"Art. 1. - 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991".
"Art. 3. - 1. L'attuazione della Convenzione di cui all'art. 1 e' attribuita al Ministero dell'ambiente, d'intesa con i Ministeri interessati ai relativi specifici Protocolli e d'intesa con la Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino di cui al comma 2, alla quale devono essere sottoposti i protocolli, nella fase di negoziazione, prima della loro approvazione in sede internazionale.
2. La Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino e' composta dal presidente o dall'assessore delegato di ciascuna regione o provincia autonoma del sistema territoriale dell'Arco alpino, da un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, da due rappresentanti dell'unione nazionale comuni comunita' ed enti montani (UNCEM), da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da due rappresentanti dell'unione delle province d'Italia (UPI) e dal sottosegretario delegato per ognuna delle seguenti amministrazioni: Ministero dell'ambiente, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ministero per le politiche agricole, Ministero dei trasporti e della navigazione, Ministero dei lavori pubblici, Ministero dell'interno, Ministero per i beni e le attivita' culturali, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
3. La Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino viene periodicamente convocata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. La Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino individua le strutture regionali e locali preposte all'attuazione della Convenzione di cui all'art. 1 e dei relativi specifici Protocolli.
5. Sono fatti salvi i poteri e le prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome sulla base degli statuti e delle relative norme di attuazione.
6. All'onere derivante per il bilancio dello Stato dall'istituzione e dal funzionamento della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino si fa fronte mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4".