Articolo 271 del Codice penale
Articolo 270 bisArticolo 270 quater
Versione
1 luglio 1931
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Versione
19 luglio 2001
Art. 271.

(Associazioni antinazionali)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongano di svolgere o che svolgano un'attivita' diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Si applica l'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
((180)) ------------ AGGIORNAMENTO (180)
La Corte Costituzionale con sentenza 5-12 luglio 2001, n. 243 (in G.U. 1ª s.s. 18/07/2001, n. 28) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Entrata in vigore il 19 luglio 2001
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